N. 852 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2008- 19 giugno 2007
Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di Tarini Adriano ed altro Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo - Ingiustificata disparita' di trattamento. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547. - Costituzione, art. 3.(GU n.5 del 30-1-2008 )
IL TRIBUNALE Decidendo sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 (cosiddetta legge finanziaria anno 2006) in relazione agli artt. 3 e 25 della Carta costituzionale sollevata dalla difesa degli imputati. O s s e r v a La citata legge finanziaria ha disposto la punizione con la depenalizzazione della condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli o associazioni qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche descritte ai commi 6 e 7 dell'art. 110 t.u.l.p.s., prevedendo la punizione con la sola sanzione amministrativa. Pur prevedendo il noto art. 2 del codice penale che nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, la stessa legge finanziaria, al comma 547 dell'art. 1, ha dettato una disciplina transitoria, secondo cui per le violazioni dell'art. 110 t.u.l.p.s. commesse prima della data in vigore della legge finanziaria stessa si applicano le disposizione vigenti al tempo delle violazioni. Ne deriva che gli odierni imputati, pur non essendo piu' previsto il fatto loro contestato come reato, dovrebbero comunque essere penalmente puntiti in virtu' della disposizione di legge teste' citata. Pur avendo la Corte costituzionale piu' volte ribadito l'assenza della costituzionalizzazione del principio di necessaria retroattivita' della legge penale piu' favorevole, non puo' comunque non affermarsi detto principio qualora la sua violazione comporti una ingiustificata disparita' di trattamento. Orbene, la disciplina transitoria dettata dalla legge finanziaria 2006 appare in evidente contrasto con l'art. 3 Cost. avendo creato una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti imputati di reati identici a causa di evenienze del tutto occasionali e non predeterminate dalla legge. La Corte costituzionale si e' piu' volte espressa affermando che «l'applicazione delle disposizioni penali piu' favorevoli al reo puo' subire limitazioni e deroghe, purche' non manchi una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario» (Corte cost. n. 74/1980). E' di immediato rilievo che nel caso di specie non vi sia stata alcuna razionale giustificazione alla deroga del principio di retroattivita' della legge penale favorevole al reo, ravvisandosi nella scelta operata dal legislatore solo una diversa valutazione nel tempo del disvalore sociale e penale del fatto, nell'ottica della generalizzata tendenza dello Stato, trasfusa negli innumerevoli interventi legislativi in materia, di regolamentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio. In conclusione, la norma contestata appare del tutto irrazionale e soprattutto generatrice di una ingiustificata disparita' di trattamento. La questione, pertanto, oltre che non manifestamente infondata, risulta rilevante ai fini del presente giudizio, in quanto, se cosi' fosse, gli imputati andrebbero mandati assolti perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato e gli atti andrebbero trasmessi alla competente autorita' amministrativa.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Sospende il procedimento in corso. Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Pescara, addi' 19 giugno 2007 Il giudice: Salvia