N. 855 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2007

  Ordinanza  del  28  marzo  2007  emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Brescia nel procedimento penale a carico di Pasotti Sergio

  Processo penale - Incidente probatorio - Possibilita' di presentare
  la  richiesta  dopo  la  notifica  dell'avviso di conclusione delle
  indagini  preliminari  -  Mancata  previsione  - Irragionevolezza -
  Lesione del diritto delle parti alla prova - Richiamo alla sentenza
  n. 77/1994 della Corte costituzionale.
  - Codice di procedura penale, artt. 392 e 393.
  - Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.5 del 30-1-2008 )
                            IL TRIBUNALE
Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti
di  Pasotti  Sergio, nato  il 10  gennaio  1967,  residente a Bovezzo
(Brescia),  via  Cesare Battisti n. 41, e difeso di fiducia dall'avv.
Gianfranco  Abate  del  Foro di Brescia; sottoposto ad indagine per i
delitti  di cui all'art. 609-bis c.p. e 527 c.p., commessi in Rezzato
(Brescia) il 5 ottobre 2006.
Nel  procedimento  sopra  indicato  il Pubblico ministero, notificato
l'avviso  di  conclusione  delle indagini preliminari ex art. 415-bis
c.p.p.,  ha  assunto  l'interrogatorio  dell'indagato,  come  da  lui
sollecitato.  Ha  poi  richiesto  al  giudice  di procedere, mediante
incidente  probatorio, a ricognizione personale dello stesso da parte
della  persona offesa, ritenendo che il tempo necessario per giungere
al dibattimento potrebbe pregiudicarne i ricordi «per immagine».
La  richiesta  non  e'  stata  formulata  «nel  corso  delle indagini
preliminari», secondo quanto disposto dall'art. 392 c.p.p., ne' nella
fase dell'udienza preliminare, come consentito dopo la sentenza della
Corte  costituzionale  n. 77  del  1994.  Essa dovrebbe quindi essere
dichiarata inammissibile.
Si  prospetta  allora, per il tempo che intercorre fra la conclusione
delle  indagini  preliminari  e  la  richiesta  di rinvio a giudizio,
quella   stessa   «interruzione   nell'acquisibilita'  di  prove  non
rinviabili»  che  la  citata  sentenza  della Corte costituzionale ha
ritenuto  «priva  di  ogni  ragionevole  giustificazione e lesiva del
diritto  delle parti alla prova e, quindi, dei diritti di azione e di
difesa».
E'  certo  vero  che,  nel  procedere alla ricognizione del contenuto
normativo  della  disposizione  da  applicare, il giudice deve essere
guidato   dalla   preminente   esigenza  del  rispetto  dei  principi
costituzionali,  ed  e'  quindi  tenuto  ad  adottare,  tra  le varie
possibili    letture,   quella   ritenuta   aderente   al   parametro
costituzionale.  Troppo  chiara  e'  pero'  la  lettera dell'art. 392
c.p.p.  («nel corso delle indagini Preliminari»): tanto che procedere
con   incidente   probatorio   dopo   la   chiusura   delle  indagini
significherebbe oltrepassare i confini dell'attivita' interpretativa.
Nel  caso  di  specie  e'  quindi  insorta,  anche  a  seguito  della
dilatazione  dei tempi processuali derivante dall'esercizio, da parte
dell'indagato, delle facolta' previste dall' art. 415-bis c.p.p., una
situazione  di  non  differibilita'  al  dibattimento  di  una  prova
soggetta ad una inevitabile perdita di genuinita'.
L'anticipata  assunzione  della stessa si appalesa indispensabile per
garantire  l'effettivita'  del  diritto  delle  parti  alla  prova, e
l'impossibilita'   di   provvedervi  e'  priva  di  ogni  ragionevole
giustificazione.  Devono  quindi  ritenersi  violati  gli art. 3 e 24
della Costituzione.
                              P. Q. M.
Visto   l'art.   23,   legge  11  marzo  1953,  n. 87;  Dichiara  non
manifestamente  infondata,  con  riguardo  agli  art.  3  e  24 della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
392  e  393  c.p.p.,  nella parte in cui non consentono che, nei casi
previsti  dalla  prima  di  tali disposizioni, l'incidente probatorio
possa essere richiesto ed eseguito anche dopo la notifica dell'avviso
di   conclusione  delle  indagini  preliminari;  Dispone  l'immediata
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale;  Sospende  il
processo  in  corso;  Ordina  che  a  cura  della  cancelleria questa
ordinanza  sia  notificata alla persona sottoposta alle indagini e al
pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri,
e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Brescia, addi' 28 marzo 2007
                         Il giudice: Benini