N. 12 ORDINANZA 14 - 25 gennaio 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

  Circolazione     stradale     -    Trasferimento    di    residenza
  dell'intestatario    del    veicolo   -   Obbligo   di   richiedere
  l'aggiornamento   della   carta   di   circolazione  -  Trattamento
  sanzionatorio   per   l'inosservanza   -   Sanzione  amministrativa
  pecuniaria  da euro 600 a 3003 - Lamentata violazione del principio
  di  ragionevolezza  per arbitraria quintuplicazione dell'originario
  importo operata dalla legge n. 449 del 1997 - Motivazione ipotetica
  ed   eventuale   sulla   rilevanza   della  questione  -  Manifesta
  inammissibilita'.
  -  Codice  della  strada  (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 94,
  comma 3, modificato dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre
  1997, n. 449 e dall'art. 1 del d.m. 22 febbraio 2001.
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.5 del 30-1-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 94, comma 3, del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' come
modificato  dall'art.  17,  comma  18,  della legge 27 dicembre 1997,
n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica), e
dall'art.  1  del  decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento
monetario  degli  importi  delle sanzioni amministrative e pecuniarie
previste  dall'art.  94,  commi  3  e  4,  del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285),  promossi con una ordinanza del 29 marzo e con due ordinanze
del  28 giugno 2006 dal Giudice di pace di Chiavenna, rispettivamente
iscritte  ai  nn.  677,  678  e  679  del  registro  ordinanze 2006 e
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  12 dicembre 2007 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto  che  il  Giudice di pace di Chiavenna, con ordinanza del 29
marzo  2006 (reg. ord. n. 677 del 2006), ha sollevato, in riferimento
all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  94,  comma  3,  del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285  (Nuovo  codice della strada), cosi' come modificato dall'art.
17,  comma  18,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione  della  finanza  pubblica), e dall'art. 1 del decreto
ministeriale  22  febbraio  2001 (Adeguamento monetario degli importi
delle  sanzioni  amministrative  e  pecuniarie previste dall'art. 94,
commi  3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), la' dove assoggetta
alla  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 600
ad   euro  3.003  la  mancata  osservanza  delle  formalita'  per  il
trasferimento della residenza dell'intestatario di un autoveicolo;
     che  il  rimettente  premette  che  il  giudizio dinanzi ad esso
pendente  ha  ad  oggetto l'opposizione proposta contro il verbale di
accertamento elevato il 20 dicembre 2005 dalla Polizia municipale per
violazione  dell'art.  94,  commi  2  e 3, del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285,   per   omessa  richiesta  al  competente  Ufficio  entro  il
prescritto  termine  di  60  giorni dell'aggiornamento della carta di
circolazione  in conseguenza dell'avvenuto trasferimento di residenza
dell'intestatario  dell'autoveicolo, e riferisce che la ricorrente, a
sostegno  dell'opposizione,  afferma di essere incorsa nell'omissione
in buona fede e di aver gia' avviato le pratiche di regolarizzazione;
     che,  quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo ne
motiva   la   sussistenza   osservando   che,  ove  venisse  ritenuta
irrilevante  la  buona  fede  dedotta  dall'opponente, la medesima si
troverebbe assoggettata quantomeno al pagamento della sanzione minima
prevista  dalla norma denunciata, senza che al giudice sia consentita
una  interpretazione equitativa che consenta una determinazione della
sanzione al di sotto del minimo edittale;
     che,  ad  avviso  del rimettente, l'art. 94, comma 3, del codice
della  strada  sarebbe  in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
per violazione del principio della ragionevolezza;
     che  -  osserva il rimettente - il testo originario dell'art. 94
prevedeva,  per la violazione in esame, una sanzione pecuniaria pari,
nel minimo, a lire duecentomila; per una grave violazione delle norme
di  comportamento come quella di cui all'art. 148, comma 10 (sorpasso
in curva), la sanzione ammontava invece, nel minimo, a lire centomila
ed   analoga  era  la  proporzione  con  gli  importi  stabiliti  per
violazioni  di  portata  similare  quali  l'eccesso  di  velocita'  e
l'omessa precedenza;
     che  -  prosegue  il  giudice a quo - l'art. 17, comma 18, della
legge  27  dicembre 1997, n. 449, ha elevato la sanzione prevista per
le  violazioni  di  cui all'art. 94 del codice della strada a lire un
milione, e cioe' ad una misura pari a cinque volte quella originaria,
cifra  portata  poi  ad euro 600 dal decreto ministeriale 22 febbraio
2001;  nulla  e'  stato  invece innovato per quanto concerne le gravi
violazioni  alle norme comportamentali sopra indicate; in ordine alle
stesse  sono  stati  apportati  successivamente  diversi  ritocchi ed
arrotondamenti  che  hanno  portato  le  relative sanzioni al livello
odierno  in  forza  del quale, ad esempio, il sorpasso in curva viene
colpito con una sanzione pecuniaria pari ad euro 138,00;
     che, ad avviso del giudice a quo, la violazione dell'art. 94 del
codice  della  strada  ha  un  carattere  meramente formale, e non e'
suscettibile  di  impedire l'attivita' di accertamento della pubblica
amministrazione; puo', semmai, renderla piu' difficoltosa ed onerosa,
il che giustifica la sua sanzionabilita';
     che  tale  violazione, mentre era originariamente punita con una
sanzione pecuniaria obiettivamente modesta e comunque proporzionata a
quella  stabilita  per  altre  violazioni,  oggi viene colpita con un
onere  pecuniario che equivale, per numerose categorie di lavoratori,
alla  retribuzione  di un mese, mentre gravi violazioni alle norme di
comportamento,   tali   da  mettere  in  pericolo  il  bene  primario
dell'integrita'  fisica o addirittura della vita, comportano un onere
che,   anche   a  seguito  dei  modesti  incrementi  progressivamente
stabiliti, rientra in un ordine di grandezza nettamente inferiore;
     che  il  rimettente  ritiene  che  la scelta del legislatore non
avrebbe  una  ragione giustificatrice coerente con l'intrinseca ratio
legis
e sarebbe espressione di un mero arbitrio;
     che,  secondo  il  Giudice  di pace, «la ragionevolezza non puo'
essere altro che l'accettabilita' sociale e culturale delle possibili
e talvolta ineludibili discriminazioni che il legislatore puo' e deve
operare al fine di contemperare interessi ed obiettivi diversi quando
non contrastanti»;
     che,  nel  caso  di  specie, vi sarebbe violazione del parametro
della   ragionevolezza:  il  legislatore,  operando  una  parziale  e
sbilanciata  revisione  dei  canoni  sanzionatori  in  ordine  ad una
specifica  violazione,  avrebbe  avuto di mira unicamente le esigenze
finanziarie  dello  Stato,  le  quali  esulerebbero  dalle  finalita'
complessive  del  codice  della  strada,  volto a tutelare, nella sua
organicita',  la  pubblica  incolumita'  e le esigenze di un efficace
controllo amministrativo dei soggetti della circolazione;
     che  identica  questione  e'  stata  sollevata,  con le medesime
argomentazioni,  con  due  ordinanze  del  28  giugno 2006 (reg. ord.
n. 678  e 679 del 2006) dallo stesso rimettente, il quale ha ritenuto
sussistere  in  entrambi  i casi la rilevanza «ove venissero ritenuti
infondati i motivi di fatto e di diritto avanzati dall'opponente»;
     che  in  due  dei  tre giudizi (quelli promossi con le ordinanze
iscritte  al  n. 677  e al n. 679 del registro ordinanze del 2006) e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello  Stato,  concludendo  per
l'inammissibilita' o per l'infondatezza della questione;
     che,  secondo la difesa erariale, rientra nella discrezionalita'
del  legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la
scelta e la quantificazione delle relative sanzioni;
     che  tale  discrezionalita'  potrebbe  essere oggetto di censura
soltanto  ove  il  suo  esercizio  ne  rappresenti  un uso distorto o
arbitrario,  cosi'  da  confliggere  in  modo manifesto con il canone
della ragionevolezza;
     che,  nella  specie, sarebbe significativa l'eterogeneita' delle
situazioni  poste  a  confronto  dal giudice rimettente, essendosi di
fronte   a   condotte  offensive  di  interessi  totalmente  diversi,
inquadrabili  in  categorie  concettuali ben distinte e rispetto alle
quali   la  valutazione  di  maggiore  o  minore  pericolosita'  (con
conseguente  maggiore  o  minore  gravita' della violazione) non puo'
essere limitata a valutazioni soggettive dell'interprete;
     che  il confronto operato dal rimettente tra norme rispondenti a
criteri  e  finalita' non omogenei non consentirebbe di dedurre dalle
differenze  rilevate  la  violazione  del  principio  di eguaglianza,
sancito dall'art. 3 della Costituzione;
     che   l'apprezzamento   compiuto   dal  legislatore  -  conclude
l'Avvocatura  -  rientrerebbe nei limiti della ragionevolezza, tenuto
conto  anche  della previsione di una forbice sanzionatoria di cui il
giudice   dispone   per   determinare,   nell'esercizio   della   sua
discrezionalita'  ai  sensi  degli  artt.  132  e  133  cod. pen., la
sanzione concreta.
Considerato che con tre ordinanze di rimessione il Giudice di pace di
Chiavenna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
per  contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza,  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  94,  comma  3, del d.lgs. 30
aprile   1992,   n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  cosi'  come
modificato  dall'art.  17,  comma  18,  della legge 27 dicembre 1997,
n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica), e
dall'art.  1  del  decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento
monetario  degli  importi  delle sanzioni amministrative e pecuniarie
previste  dall'art.  94,  commi  3  e  4,  del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285),   la'  dove  assoggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  da  euro  600  ad  euro  3.003  la mancata
osservanza  delle  formalita'  per  il  trasferimento della residenza
dell'intestatario di un autoveicolo;
     che,  stante  l'identita'  delle questioni sollevate, i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
     che  in  tutte  e  tre le ordinanze di rimessione la motivazione
sulla rilevanza ha carattere ipotetico ed eventuale;
     che,  difatti,  il rimettente osserva che l'assoggettamento alla
sanzione  minima prevista dalla norma denunciata si avrebbe, nel caso
dell'ordinanza  iscritta  al  reg. ord. n. 677 del 2006, «ove venisse
ritenuta  irrilevante  la  buona  fede dedotta dall'opponente»; nelle
altre  due  ordinanze,  «ove venissero ritenuti infondati i motivi di
fatto e di diritto avanzati dall'opponente»;
     che  l'incertezza  espressa  dallo  stesso  rimettente in ordine
all'applicazione    della    norma    oggetto    di    scrutinio   di
costituzionalita'  rende  la  questione  manifestamente inammissibile
(sentenza n. 440 del 2000; ordinanza n. 374 del 2004).
Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  9,  comma  2,  delle  norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti  i  giudizi,  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita' della
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 94, comma 3, del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi' come
modificato  dall'art.  17,  comma  18,  della legge 27 dicembre 1997,
n. 449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della finanza pubblica), e
dall'art.  1  del  decreto ministeriale 22 febbraio 2001 (Adeguamento
monetario  degli  importi  delle sanzioni amministrative e pecuniarie
previste  dall'art.  94,  commi  3  e  4,  del d.lgs. 30 aprile 1992,
n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Chiavenna con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola