N. 16 SENTENZA 16 - 30 gennaio 2008

  Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum.

  Referendum   abrogativo   -   Controllo  sull'ammissibilita'  della
  richiesta  - Ammissione di scritti difensivi presentati da soggetti
  diversi  dai  promotori  e  dal  Governo  -  Potere della Corte non
  implicante  il  diritto di tali soggetti ad illustrare le loro tesi
  in  camera  di consiglio - Facolta' della Corte di consentire brevi
  integrazioni orali degli scritti pervenuti.
  -  Legge  25  maggio 1970, n. 352, art. 33. Referendum abrogativo -
  Referendum  su leggi elettorali relative ad organi costituzionali o
  di  rilevanza  costituzionale  -  Condizioni  di  ammissibilita'  -
  Matrice  razionalmente  unitaria  del quesito ed autoapplicativita'
  della  normativa  di  risulta - Conseguente carattere non meramente
  caducatorio,  ma  necessariamente  «manipolativo»  della  richiesta
  referendaria.
  -  Costituzione,  art.  75;  legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 27,
  terzo comma.. Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilita'
  della   richiesta   -  Valutazione  in  tale  sede  di  profili  di
  incostituzionalita'  sia  della  legge  oggetto  di referendum, sia
  della  normativa  di  risulta  -  Esclusione  -  Impossibilita'  di
  anticipare   il  giudizio  di  ragionevolezza  sulla  normativa  di
  risulta.
  -  Costituzione,  art.  75.  Referendum  abrogativo  - Elezioni del
  Senato  della  Repubblica  -  Richiesta di abrogazione referendaria
  della  possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del
  premio  di  maggioranza  ad una coalizione di liste - Assenza nella
  normativa  di  risulta  di una soglia minima per l'assegnazione del
  premio  di maggioranza - Carenza riscontrabile gia' nella normativa
  vigente  -  Segnalazione al Parlamento dell'esigenza di considerare
  con attenzione gli inerenti aspetti problematici.
  -  D.Lgs.  20  dicembre 1993, n. 533, artt. 1, comma 2, 9, comma 3,
  11,  commi  1  e  3,  16,  comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8,
  17-bis e 19, comma 2.
  -  Costituzione,  art.  75.  Referendum  abrogativo  - Elezioni del
  Senato  della  Repubblica  -  Richiesta di abrogazione referendaria
  della  possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del
  premio  di  maggioranza ad una coalizione di liste - Compatibilita'
  con  il  principio  di  eguaglianza  del  voto e con la liberta' di
  associarsi in partiti.
  -  D.Lgs.  20  dicembre 1993, n. 533, artt. 1, comma 2, 9, comma 3,
  11,  commi  1  e  3,  16,  comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8,
  17-bis e 19, comma 2.
  - Costituzione, artt. 48, 49 e 75. Referendum abrogativo - Elezioni
  del Senato della Repubblica - Richiesta di abrogazione referendaria
  della  possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del
  premio  di maggioranza ad una coalizione di liste - Quesito chiaro,
  univoco ed omogeneo in relazione al fine perseguito dai promotori -
  Autoapplicativita'  della  normativa  di  risulta  - Ammissibilita'
  della richiesta.
  -  D.Lgs.  20  dicembre 1993, n. 533, artt. 1, comma 2, 9, comma 3,
  11,  commi  1  e  3,  16,  comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8,
  17-bis e 19, comma 2.
  -  Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,
  art.  2,  primo  comma. Referendum abrogativo - Elezioni del Senato
  della  Repubblica  -  Richiesta  di  abrogazione referendaria della
  possibilita' di collegamento tra liste e di attribuzione del premio
  di maggioranza ad una coalizione di liste - Remota possibilita', in
  base  alla  normativa di risulta, che non venga assegnato il premio
  di  maggioranza  -  Sussistenza  anche  in  base  alla legislazione
  vigente  -  Segnalazione  di  tale inconveniente all'attenzione del
  Parlamento e delle forze politiche.
  -  D.Lgs.  20  dicembre 1993, n. 533, artt. 1, comma 2, 9, comma 3,
  11,  commi  1  e  3,  16,  comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8,
  17-bis e 19, comma 2.
  - Costituzione, art. 75.
(GU n.6 del 5-2-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di  ammissibilita',  ai  sensi  dell'articolo 2, primo
comma,   della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n. 1,  della
richiesta  di  referendum  popolare  per  l'abrogazione  del  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti
norme   per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica),  nel  testo
risultante  per  effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
limitatamente alle seguenti parti:
     «art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
     art.   9,   comma   3,   limitatamente   alle  parole:  "Nessuna
sottoscrizione  e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
che  abbiano  effettuato  le  dichiarazioni  di collegamento ai sensi
dell'articolo  14-bis,  comma  1, del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due
partiti  o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma
e  abbiano  conseguito  almeno  un  seggio  in occasione delle ultime
elezioni  per  il  Parlamento  europeo,  con  contrassegno identico a
quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";
     art.  11,  comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle
coalizioni e";
     art.  11,  comma  1, lettera a), limitatamente alle parole: "non
collegate";
     art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ",
     nonche',  per  ciascuna  coalizione,  l'ordine  dei contrassegni
delle liste della coalizione";
     art.  11,  comma  3,  limitatamente  alle  parole:  "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
     art.  11,  comma  3,  limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
     art.  11,  comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni
e";
     art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";
     art.  11,  comma  3,  limitatamente  alle  parole:  "di ciascuna
coalizione";
     art.  16,  comma  1,  lettera  a), limitatamente alle parole: ".
Determina  inoltre  la  cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
coalizione   di  liste,  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";
     art.  16,  comma  1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di
liste  che  abbiano  conseguito  sul piano regionale almeno il 20 per
cento  dei  voti  validi  espressi  e che contengano almeno una lista
collegata  che  abbia  conseguito sul piano regionale almeno il 3 per
cento dei voti validi espressi; ";
     art.  16,  comma  1,  lettera  b), numero 2), limitatamente alle
parole: "non collegate";
     art.  16,  comma  1,  lettera  b), numero 2), limitatamente alle
parole:  "nonche' le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non
hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito
sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";
     art.  17,  comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di
liste e";
     art.  17,  comma  1,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste o";
     art.  17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
     art.  17,  comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
     art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2
abbia  dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua,
nell'ambito   di  ciascuna  coalizione  di  liste  collegate  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano
conseguito  sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto,  tra  le  liste  ammesse, dei seggi determinati ai sensi del
comma  1.  A  tale  fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la
somma  delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al
riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi del comma 1,
ottenendo  cosi'  il  relativo  quoziente  elettorale  di coalizione.
Nell'effettuare  tale  divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria   del   quoziente.   Divide   poi   la  cifra  elettorale
circoscrizionale   di  ciascuna  lista  ammessa  al  riparto  per  il
quoziente  elettorale  di  coalizione.  La parte intera del quoziente
cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a
ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
rispettivamente  assegnati  alle  liste  per  le  quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,
alle  liste  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna  lista  di  cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero
2), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del comma 1.";
     art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di
liste o";
     art.  17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizioni di liste o";
     art.  17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
     art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di
liste e";
     art.  17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al
riparto  dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale
fine,  per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali  circoscrizionali  delle liste ammesse al riparto ai sensi
dell'articolo  16,  comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei
seggi  ad  essa  spettanti.  Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto  dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo  quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto
rappresenta  il  numero  dei  seggi da attribuire a ciascuna lista. I
seggi   che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono  rispettivamente
assegnati  alla  lista  per  la quale queste ultime divisioni abbiano
dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.";
     art.  17,  comma  8: "Qualora una lista abbia esaurito il numero
dei  candidati  presentati  nella  circoscrizione regionale e non sia
quindi   possibile  attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa  spettanti,
l'ufficio  elettorale  regionale  assegna  i seggi alla lista facente
parte  della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  non utilizzata, procedendo
secondo  un  ordine decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una
uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.";
     art. 17-bis, limitatamente alle parole: "e 6";
     art. 19, comma 2: "Qualora la lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuirle   il   seggio  rimasto  vacante,  questo  e'  attribuito,
nell'ambito  della  stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 8."», giudizio iscritto al n. 147 del registro referendum.
Vista  l'ordinanza  del 28 novembre 2007 - integrata da quella del 13
dicembre  2007  --  con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso  la  Corte  di  cassazione  ha  dichiarato conforme a legge la
richiesta;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  16  gennaio 2008 il giudice
relatore Gaetano Silvestri;
Uditi  gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti
Italiani,  Felice  Carlo Besostri per il senatore Tommaso Barbato, in
proprio  e  nella  qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico
organizzato  denominato  «Popolari  U.D.EUR»,  per  l'on. dott. Mauro
Fabris,  in proprio e nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo
politico  organizzato  denominato  «Popolari U.D.EUR», e per i gruppi
politici   organizzati   «Uniti   a   sinistra»,   «Ars  Associazione
Rinnovamento   della   Sinistra»,  «Associazione  RossoVerde-Sinistra
Europea»  e  «Gruppo  del Cantiere», Felice Carlo Besostri e Vittorio
Angiolini  per il partito/gruppo politico organizzato denominato «per
la  sinistra»  e  per  l'on. avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo
Besostri  e  Costantino  Murgia per i Socialisti Democratici Italiani
(SDI)  e  per  il  Comitato  promotore  nazionale  per il costituendo
Partito  Socialista,  Massimo  Luciani per il gruppo parlamentare del
Senato  della  Repubblica  «Sinistra  Democratica  per  il Socialismo
Europeo» e per l'associazione denominata «Sinistra Democratica per il
Socialismo  Europeo»,  Federico  Sorrentino,  Beniamino  Caravita  di
Toritto  e  Nicolo'  Zanon  per  i  presentatori  Giovanni  Guzzetta,
Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.
                          Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di  cassazione  ai  sensi  dell'art.  12  della legge 25 maggio 1970,
n. 352,  e  successive  modificazioni,  con ordinanza del 28 novembre
2007  ha  dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta
di  referendum  popolare  (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26
ottobre   2006,  serie  generale,  n. 250),  promossa  da  sessantuno
cittadini italiani, avente ad oggetto alcune disposizioni del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti
norme   per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica),  nel  testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive.
2.  -  L'Ufficio  centrale ha attribuito al quesito il numero 2 ed il
seguente   titolo:   «Elezione   del  Senato  della  Repubblica  -  -
Abrogazione  della  possibilita'  di  collegamento  tra  liste  e  di
attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste».
3. - Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione
dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum, ha fissato,
per  la  conseguente  deliberazione,  la  camera  di consiglio del 16
gennaio  2008,  disponendo  che  ne fosse dato avviso ai presentatori
della  richiesta  di  referendum  e  al  Presidente del Consiglio dei
ministri,  ai  sensi  dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352
del 1970.
4.  -  Con ordinanza del 13 dicembre 2007, il Presidente dell'Ufficio
centrale  per  il  referendum ha disposto la correzione di tre errori
materiali  contenuti  nell'ordinanza del 28 novembre 2007, per cui il
testo del quesito referendario risulta essere il seguente:
     «Volete  voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre
1993,  n. 533,  nel  testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni  successive,  titolato  "Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle
seguenti parti:
     art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
     art.   9,   comma   3,   limitatamente   alle  parole:  "Nessuna
sottoscrizione  e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
che  abbiano  effettuato  le  dichiarazioni  di collegamento ai sensi
dell'articolo  14-bis,  comma  1, del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due
partiti  o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma
e  abbiano  conseguito  almeno  un  seggio  in occasione delle ultime
elezioni  per  il  Parlamento  europeo,  con  contrassegno identico a
quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";
     art.  11,  comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle
coalizioni e";
     art.  11,  comma  1, lettera a), limitatamente alle parole: "non
collegate";
     art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "
     ,  nonche',  per  ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni
delle liste della coalizione";
     art.  11,  comma  3,  limitatamente  alle  parole:  "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
     art.  11,  comma  3,  limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
     art.  11,  comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni
e";
     art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";
     art.  11,  comma  3,  limitatamente  alle  parole:  "di ciascuna
coalizione";
     art.  16,  comma  1,  lettera  a), limitatamente alle parole: ".
Determina  inoltre  la  cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
coalizione   di  liste,  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";
     art.  16,  comma  1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di
liste  che  abbiano  conseguito  sul piano regionale almeno il 20 per
cento  dei  voti  validi  espressi  e che contengano almeno una lista
collegata  che  abbia  conseguito sul piano regionale almeno il 3 per
cento dei voti validi espressi; ";
     art.  16,  comma  1,  lettera  b), numero 2), limitatamente alle
parole: "non collegate";
     art.  16,  comma  1,  lettera  b), numero 2), limitatamente alle
parole:  "nonche' le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non
hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito
sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";
     art.  17,  comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di
liste e";
     art.  17,  comma  1,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste o";
     art.  17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
     art.  17,  comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
     art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2
abbia  dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua,
nell'ambito   di  ciascuna  coalizione  di  liste  collegate  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano
conseguito  sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto,  tra  le  liste  ammesse, dei seggi determinati ai sensi del
comma  1.  A  tale  fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la
somma  delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al
riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi del comma 1,
ottenendo  cosi'  il  relativo  quoziente  elettorale  di coalizione.
Nell'effettuare  tale  divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria   del   quoziente.   Divide   poi   la  cifra  elettorale
circoscrizionale   di  ciascuna  lista  ammessa  al  riparto  per  il
quoziente  elettorale  di  coalizione.  La parte intera del quoziente
cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a
ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
rispettivamente  assegnati  alle  liste  per  le  quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti,
alle  liste  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna  lista  di  cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero
2), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del comma 1.";
     art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di
liste o";
     art.  17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizioni di liste o";
     art.  17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
     art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di
liste e";
     art.  17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al
riparto  dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale
fine,  per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali  circoscrizionali  delle liste ammesse al riparto ai sensi
dell'articolo  16,  comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei
seggi  ad  essa  spettanti.  Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto  dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per
quest'ultimo  quoziente. La parte intera del risultato cosi' ottenuto
rappresenta  il  numero  dei  seggi da attribuire a ciascuna lista. I
seggi   che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono  rispettivamente
assegnati  alla  lista  per  la quale queste ultime divisioni abbiano
dato  i  maggiori  resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.";
     art.  17,  comma  8: "Qualora una lista abbia esaurito il numero
dei  candidati  presentati  nella  circoscrizione regionale e non sia
quindi   possibile  attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa  spettanti,
l'ufficio  elettorale  regionale  assegna  i seggi alla lista facente
parte  della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  non utilizzata, procedendo
secondo  un  ordine decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una
uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.";
     art. 17-bis, limitatamente alle parole: "e 6";
     art. 19, comma 2: "Qualora la lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile
attribuirle   il   seggio  rimasto  vacante,  questo  e'  attribuito,
nell'ambito  della  stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 8." ?».
5.  -  In  data  10 gennaio 2008, i presentatori del referendum hanno
depositato una memoria illustrativa, concludendo per l'ammissibilita'
della richiesta referendaria.
La  difesa  dei  presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza
della  Corte  costituzionale  sui  referendum aventi ad oggetto norme
elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le
condizioni  poste  dalla  citata giurisprudenza. In particolare, esso
sarebbe «dotato delle necessarie qualita' della chiarezza, univocita'
ed  omogeneita',  in  quanto  risponde  ad  una matrice razionalmente
unitaria»;  inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la
normativa  elettorale  del Senato della Repubblica, senza sostituirla
con una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.
Sempre  secondo  la  difesa dei presentatori, la normativa di risulta
sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario
si  proporrebbe  di «abrogare, tra le due modalita' di partecipazione
alle  elezioni,  quella  che  fa  ricorso  alle  coalizioni di liste,
lasciando  in  vigore  la  possibilita'  di partecipare solo mediante
liste  non  collegate».  In  questo modo si espanderebbe «il criterio
compresente,   basato   sulla   partecipazione   alle  elezioni  solo
attraverso singole liste, non coalizzate».
La  normativa  di  risulta  non  presenterebbe  «ne' impedimenti, ne'
inconvenienti»  dello  stesso  tipo  di  quelli  rilevati dalla Corte
costituzionale  nella  sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro
e'  stato dichiarato ammissibile il referendum su alcune disposizioni
della legge elettorale del Senato.
La   difesa  dei  presentatori  esclude,  poi,  che  il  quesito  sia
inammissibile   a  causa  della  presunta  incostituzionalita'  della
normativa   di   risulta,  svolgendo,  al  riguardo,  tre  ordini  di
considerazioni.
In primo luogo, ai fini dell'ammissibilita' del quesito referendario,
non     rileverebbero     gli     eventuali     profili     attinenti
all'incostituzionalita' della disciplina conseguente all'abrogazione.
In  secondo  luogo,  i  presunti  profili  di  incostituzionalita' --
consistenti  nell'irragionevolezza della normativa di risulta e nella
lesione  dei  principi  fondamentali dell'ordinamento costituzionale,
entrambi derivanti dall'attribuzione di un premio di maggioranza alla
sola  lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa senza che sia
prevista  una  soglia  minima  per ottenere tale premio -- potrebbero
essere  esclusi  sulla  base  della stessa giurisprudenza della Corte
costituzionale  (sono richiamate, in proposito, le sentenze numeri 10
e  429 del 1995). Inoltre, osservano i presentatori, «l'argomento del
premio  «eccessivo»  alla  lista che dovesse ricevere anche il 15-20%
dei  voti  --  al  di  la' del carattere assolutamente teorico di una
simile  argomentazione  --  non coglierebbe nel segno: il sistema del
Senato  assegna, infatti, il premio su base regionale, di modo che il
sistema  elettorale  di risulta di tutto potrebbe essere accusato, ma
certo non di assicurare un premio eccessivo al vincitore, giacche' si
avrebbero venti diversi vincitori a livello regionale».
Infine,  i  presunti  elementi  di contrasto con la Costituzione, «se
riscontrabili»,  sarebbero «gia' tutti contenuti nella legge vigente»
e  dunque  non  deriverebbero dall'eventuale approvazione del quesito
referendario.  Al  riguardo,  i  presentatori  ricordano  che,  nella
legislazione   vigente,  la  formazione  di  coalizioni  e'  soltanto
eventuale,  per cui ben potrebbe una singola lista ottenere il premio
di  maggioranza,  e  il  detto premio puo' essere attribuito anche «a
coalizioni di liste (oltre che a liste) minoritarie (20% al Senato)».
6. - Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando
la  declaratoria  di  inammissibilita'  del  quesito  referendario: i
Socialisti   Democratici   Italiani   (SDI),  il  Comitato  promotore
nazionale   per   il   costituendo   Partito  Socialista,  il  gruppo
parlamentare del Senato della Repubblica «Sinistra Democratica per il
Socialismo  Europeo», l'associazione denominata «Sinistra Democratica
per  il Socialismo Europeo», il senatore Tommaso Barbato in proprio e
nella  qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato
denominato «Popolari U.D.EUR», l'on. dott. Mauro Fabris, in proprio e
nella  qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato
denominato «Popolari U.D.EUR», il partito/gruppo politico organizzato
denominato  «per  la  sinistra» e l'on. avv. Felice Carlo Besostri, i
gruppi  politici  organizzati  «Uniti  a sinistra», «Ars Associazione
Rinnovamento   della   Sinistra»,  «Associazione  RossoVerde-Sinistra
Europea»  e  «Gruppo  del  Cantiere»  ed  il  Partito  dei  Comunisti
Italiani.
7.  - Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti,
per  i  presentatori  Giovanni  Guzzetta,  Mariotto Giovanni Battista
Segni   e   Natale  Maria  Alfonso  D'Amico,  gli  avvocati  Federico
Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolo' Zanon.
Sono  stati altresi' sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo per il
Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il senatore
Tommaso  Barbato,  in  proprio  e  nella  qualita'  di capogruppo del
partito/gruppo  politico  organizzato  denominato «Popolari U.D.EUR»,
per  l'on.  dott.  Mauro  Fabris,  in  proprio  e  nella  qualita' di
capogruppo   del   partito/gruppo   politico  organizzato  denominato
«Popolari  U.D.EUR»,  e  per  i  gruppi politici organizzati «Uniti a
sinistra»,    «Ars   Associazione   Rinnovamento   della   Sinistra»,
«Associazione  RossoVerde-Sinistra  Europea» e «Gruppo del Cantiere»,
Felice  Carlo  Besostri  e  Vittorio  Angiolini per il partito/gruppo
politico  organizzato  denominato  «per la sinistra» e per l'on. avv.
Felice  Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per
i  Socialisti  Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore
nazionale  per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per
il   gruppo   parlamentare  del  Senato  della  Repubblica  «Sinistra
Democratica   per   il   Socialismo  Europeo»  e  per  l'associazione
denominata «Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo».
                       Considerato in diritto
1.  - La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle
disposizioni  di  legge  dall'Ufficio  centrale per il referendum con
ordinanza del 28 novembre 2007, ha ad oggetto alcune disposizioni del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica).
2.  - Conformemente alla piu' recente giurisprudenza (sentenze numeri
45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di
dar   corso   --   come  gia'  avvenuto  piu'  volte  in  passato  --
all'illustrazione   orale   delle  memorie  depositate  dai  soggetti
presentatori  del  referendum,  ai sensi del terzo comma dell'art. 33
della  legge  25  maggio  1970,  n. 352,  di  ammettere  gli  scritti
presentati   da   soggetti   diversi   da  quelli  contemplati  dalla
disposizione   citata,   e   tuttavia   interessati   alla  decisione
sull'ammissibilita'   del   referendum,  come  contributi  contenenti
argomentazioni  ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione
della Corte.
Tale  ammissione,  come  piu' volte ricordato da questa Corte, non si
traduce  pero'  in  un  potere  di  questi soggetti di partecipare al
procedimento  --  che  comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo
una  scansione  temporale  definita» (sentenza n. 31 del 2000) -- con
conseguente  diritto  ad  illustrare  le  relative  tesi in camera di
consiglio,  a  differenza di quanto vale per i soggetti espressamente
indicati  dall'art.  33  della  legge  n. 352  del  1970, cioe' per i
promotori  del  referendum  e  per il Governo. In ogni caso, e' fatta
salva  la  facolta'  della Corte, ove lo ritenga opportuno -- come e'
avvenuto  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio  2008  -- di
consentire  brevi  integrazioni  orali degli scritti pervenuti, prima
che  i  soggetti  di  cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive
posizioni.
3.  - Il quesito n. 2 -- recante il titolo «Elezione del Senato della
Repubblica  -  -  Abrogazione  della possibilita' di collegamento tra
liste  e  di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione
di liste» -- e' ammissibile.
4.  -  Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le
leggi  elettorali  possono  essere  oggetto di referendum abrogativi,
poiche'  le  stesse  non  sono comprese, in quanto tali, tra gli atti
legislativi per i quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione,
esclude  l'ammissibilita'  dell'abrogazione  popolare (sentenza n. 47
del   1991,   confermata   da   tutta  la  successiva  giurisprudenza
costituzionale sul tema).
Le   leggi   elettorali   appartengono  alla  categoria  delle  leggi
costituzionalmente   necessarie,   la  cui  esistenza  e  vigenza  e'
indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuita' degli
organi  costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio
generale,  questa  Corte  ha  posto  in  rilievo  le «caratteristiche
proprie  della  materia  elettorale,  con  riferimento in particolare
all'esigenza  di  poter  disporre,  in  ogni  tempo, di una normativa
operante»   (sentenza   n. 13   del  1999).  L'ammissibilita'  di  un
referendum  su  norme  contenute  in una legge elettorale relativa ad
organi  costituzionali  o  a  rilevanza  costituzionale  e'  pertanto
assoggettata  «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e
riconducibili  a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una
coerente  normativa  residua, immediatamente applicabile, in guisa da
garantire,  pur nell'eventualita' di inerzia legislativa, la costante
operativita' dell'organo» (sentenza n. 32 del 1993).
I  requisiti fondamentali di ammissibilita' dei referendum abrogativi
concernenti  leggi  elettorali,  cosi'  come  delineati  dalla citata
giurisprudenza  di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e
giuridica,   che   i   quesiti  referendari,  oltre  a  possedere  le
caratteristiche  indispensabili  fissate sin dalla sentenza n. 16 del
1978  -- chiarezza, univocita' ed omogeneita' -- non possono avere ad
oggetto   una   legge  elettorale  nella  sua  interezza,  ma  devono
necessariamente  riguardare  parti di essa, la cui ablazione lasci in
vigore  una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo,
in     ogni    momento,    dell'organo    costituzionale    elettivo.
L'indefettibilita'  delle  leggi  elettorali e' di massima evidenza e
rilevanza  per  le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non
paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica
previsto dall'art. 88 Cost.
Da   quanto   detto  deriva  che,  ai  fini  dell'ammissibilita',  un
referendum   in   materia   elettorale  deve  essere  necessariamente
parziale,  deve cioe' investire solo specifiche norme contenute negli
atti  legislativi  che  disciplinano  le  elezioni  della  Camera dei
deputati  o  del  Senato della Repubblica. L'abrogazione referendaria
richiesta   deve   percio'   mirare  ad  espungere  dal  corpo  della
legislazione  elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate
e  non  indispensabili  per  la  perdurante  operativita' dell'intero
sistema.
Il  collegamento  tra  le  disposizioni  oggetto  della  richiesta di
abrogazione  risponde ad un'esigenza di ordine generale, giacche' «il
quesito  referendario deve incorporare l'evidenza del fine intrinseco
dell'atto  abrogativo,  cioe'  la  puntuale  ratio che lo ispira, nel
senso  che dalle norme proposte per l'abrogazione sia dato trarre con
evidenza  «una  matrice  razionalmente unitaria»» (sentenza n. 47 del
1991,  conforme  alle sentenze n. 16 del 1978, n. 25 del 1981 e n. 29
del 1987).
La  perdurante operativita' dell'intero sistema, pur in assenza delle
disposizioni   oggetto  dell'abrogazione  referendaria,  costituisce,
invece,  una  specifica  caratteristica  dei referendum elettorali, i
quali    risultano    essere    intrinsecamente   e   inevitabilmente
«manipolativi», nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa
e  interrelata  singole  disposizioni o gruppi di esse, si determina,
come  effetto  naturale  e  spontaneo,  la ricomposizione del tessuto
normativo   rimanente,   in   modo  da  rendere  la  regolamentazione
elettorale  successiva all'abrogazione referendaria diversa da quella
prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente
la  validita'  dell'osservazione  teorica generale secondo cui, negli
ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre
diversamente.
Per i motivi sopra evidenziati, «e' di per se' irrilevante il modo di
formulazione  del  quesito, che puo' anche includere singole parole o
singole  frasi  della  legge prive di autonomo significato normativo»
(sentenza  n. 32  del  1993).  L'uso  di  questa  tecnica puo' essere
imposto  dalla duplice necessita' di assicurare chiarezza, univocita'
ed  omogeneita'  al  quesito  e  di  mantenere  in vita una normativa
residua che renda possibile il rinnovo delle assemblee legislative.
Peraltro  l'art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede
che   possa   essere  presentata  richiesta  di  referendum  «per  la
abrogazione  di  parte  di  uno  o  piu' articoli di legge», con cio'
ponendo   in   primo  piano  l'organicita'  concettuale  e  normativa
richiesta  al  quesito,  che deve essere tale da mettere gli elettori
nella  condizione  di  esprimere  una  scelta  consapevole  ed in se'
coerente,   quali   che  siano  le  disposizioni  o  i  frammenti  di
disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa.
5.  -  Il  quesito referendario n. 2 mira all'abrogazione di tutte le
proposizioni  normative,  e di tutte le frasi o parole collegate, che
prevedono  la  possibilita'  per  le  liste concorrenti alle elezioni
politiche  del  Senato  della  Repubblica di collegarsi tra loro e di
essere,  di  conseguenza,  attributarie  del  «premio  di  coalizione
regionale»  previsto dal d.lgs. n. 533 del 1993, nel testo risultante
dalle successive modificazioni.
5.1.  -  In  particolare,  il  risultato  voluto viene perseguito dai
proponenti  mediante  la richiesta di abrogazione, principalmente, di
una  parte  del terzo comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 533 del 1993, e
conseguentemente   di   tutte   le  altre  disposizioni  o  parti  di
disposizioni,   contenute   nello   stesso  testo  unico,  che  fanno
riferimento  al  collegamento tra liste. L'art. 9 citato, nella parte
in  cui esclude dall'obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di
presentazione  delle  liste  «i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato  le  dichiarazioni  di collegamento ai sensi dell'articolo
14-bis,  comma  1,  del  testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361»,  «incorpora» nel quadro
normativo  concernente  l'elezione  del  Senato  della Repubblica, il
meccanismo  di  collegamento tra le liste, previsto dall'art. 14-bis,
comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957.
L'effetto  piu'  rilevante  di  tale  operazione  - evidenziato nello
stesso  titolo  del  quesito  referendario - e' quello di restringere
alle  sole  liste  singole  la possibilita' di ottenere il «premio di
maggioranza».   Quest'ultimo   consiste,  secondo  il  testo  vigente
dell'art.  17, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, nell'attribuzione
alla  coalizione  di  liste  o  alla  singola  lista  di  maggioranza
relativa,  che  non abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi
assegnati   alla   Regione,   del  numero  di  seggi  necessario  per
raggiungere tale consistenza.
Il  fine  incorporato  nel  quesito  emerge  con  chiarezza dal nesso
interno esistente tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della
richiesta  di  abrogazione  referendaria.  L'esame  della  disciplina
attualmente  in  vigore  consente  infatti  di  rilevare  due aspetti
distinti:  a)  l'esistenza  necessaria  di  liste  di  candidati;  b)
l'esistenza  solo  eventuale di coalizioni di liste. Mentre l'art. 1,
comma  2,  del  d.lgs. n. 533 del 1993 prevede che l'assegnazione dei
seggi  avviene  «tra  le liste concorrenti», l'art. 14-bis del d.P.R.
n. 361  del  1957, richiamato dall'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 533
del 1993, dispone: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono
effettuare  il  collegamento  in  una  coalizione delle liste da essi
rispettivamente presentate».
Senza  le  liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le
coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facolta' di cui i partiti
o  i  gruppi  politici organizzati possono avvalersi per esprimere in
anticipo  una  convergenza  politica e programmatica, che si riflette
nell'unicita' del programma elettorale e nella dichiarazione del nome
e  cognome  della  persona  da  essi  indicata  come unico capo della
coalizione.   Il   quesito  referendario  propone  agli  elettori  di
eliminare  tale possibilita', con il risultato di lasciare in vita il
nucleo   essenziale   della  normativa,  costituito  dalle  liste  di
candidati,  cui  si  dovrebbero  riferire  gli effetti previsti dalla
legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che gia' nel sistema
vigente  puo'  teoricamente  spettare  ad  una  lista  e  non  ad una
coalizione.
5.2.  -  L'intenzione  dei promotori del referendum in oggetto emerge
con  sufficiente chiarezza e puo' essere identificata nella finalita'
di   una   piu'   stringente   integrazione   delle  forze  politiche
partecipanti  ad  una  competizione  elettorale.  Rimane  intatto  il
meccanismo  mediante  il quale il legislatore ha ritenuto di favorire
la   stabilita'  delle  maggioranze  parlamentari,  vale  a  dire  la
previsione  del  premio  di  maggioranza regionale. L'attribuzione di
quest'ultimo  alla  lista  piu'  votata a livello regionale, anziche'
alla   coalizione   maggioritaria,   dovrebbe   avere   l'effetto  di
rafforzare,  secondo  i  propositi  dei  presentatori della richiesta
(resi  espliciti  nell'intervento spiegato nel presente giudizio), il
processo  di  integrazione  politica  e  di ridurre la frammentazione
della  rappresentanza parlamentare, fonte di instabilita' dei governi
e di inefficienza legislativa.
Il fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza
costituzionale, e' quello che si manifesta nel quesito in se' e viene
reso  piu'  comprensibile  dal  titolo attribuito allo stesso quesito
dall'Ufficio  centrale  per  il  referendum.  Tale  fine ha quindi un
carattere  oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a
controllo  da  parte  di  questa Corte. Non rilevano invece in questa
sede   le   possibili   conseguenze   ulteriori,  che  dipendono  dai
comportamenti dei soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che
da  altri  fattori di natura economica, sociale e culturale, estranei
al campo delle valutazioni concesse al giudice costituzionale.
5.3. - Se si rimane sul piano dell'oggettivita' e dell'attualita' del
fine,  il  quesito  deve  essere  considerato  --  per i motivi sopra
esposti  --  chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata
non   supera   i  limiti  propri  di  ogni  proposta  di  abrogazione
referendaria  riguardante  una  legge  elettorale.  Essa  non  mira a
sostituire  la  disciplina vigente con un'altra assolutamente diversa
ed  estranea  al  contesto  normativo,  trasformando l'abrogazione in
legislazione  positiva  (sentenza  n. 36  del  1997),  ma  utilizza i
criteri di assegnazione dei seggi gia' esistenti, restringendo l'arco
delle possibilita' offerte ai partiti ed ai gruppi politici.
Accanto  alle  disposizioni  principali  oggetto  della  proposta  di
abrogazione,   vi   e'   pure   una   serie  di  frammenti  lessicali
indispensabili  per  rendere  il quesito completo e coerente. La loro
eliminazione   corrisponde  a  quell'opera  di  «cosmesi  normativa»,
ritenuta da questa Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo
(sentenza  n. 26  del  1997). In altre parole, ciascuno dei «ritagli»
previsti  non  e'  fine  a  se  stesso,  ne'  tende  a  rovesciare il
significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni
eterogenee,  non  ricavabili  dal ricorso a forme di autointegrazione
normativa,   ma   e'  semplicemente  la  conseguenza  della  proposta
referendaria riferita alle norme principali investite dal quesito.
5.4.  -  L'espansione delle potenzialita' intrinseche nella normativa
vigente  puo' essere piu' o meno intensa, a seconda del ruolo e della
collocazione  delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui
si   chiede   l'abrogazione.   Questa  Corte  nel  1993  ha  ritenuto
ammissibile  l'espansione  di  una  eventualita'  interna  alla legge
elettorale,  di  rara  verificazione  --  perche'  legata all'elevata
maggioranza  del  65 per cento nei singoli collegi senatoriali --, in
una  regola  di  normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito
dell'ablazione  di un piccolo inciso, da quella maggioranza (sentenza
n. 32 del 1993).
La   ratio   della  citata  decisione,  confermata  dalla  successiva
giurisprudenza,   e'  quella  di  lasciare  al  corpo  elettorale  la
valutazione  delle  conseguenze  politiche  della  dilatazione di una
regola  gia'  presente  nel  sistema  normativo vigente. Diversamente
opinando,  la  Corte diventerebbe giudice non della ammissibilita' di
un referendum abrogativo, ma della sua opportunita' e della misura in
cui  puo'  estendersi  la sovranita' popolare chiamata in causa dalla
proposta in esso contenuta.
6.  -  Questa  Corte  ha  escluso  --  ancora  in tempi recenti ed in
conformita'  ad  una  costante  giurisprudenza  --  che  in  sede  di
controllo  di ammissibilita' dei referendum possano venire in rilievo
profili  di incostituzionalita' sia della legge oggetto di referendum
sia  della  normativa di risulta (sentenze numeri 45, 46, 47 e 48 del
2005);   «cio'   che   puo'   rilevare,   ai  fini  del  giudizio  di
ammissibilita'   della   richiesta   referendaria,  e'  soltanto  una
valutazione  liminare  e  inevitabilmente  limitata  del rapporto tra
oggetto del quesito e norme costituzionali, al fine di verificare se,
nei  singoli  casi  di  specie,  il  venir  meno  di  una determinata
disciplina  non comporti ex se un pregiudizio totale all'applicazione
di un precetto costituzionale, consistente in una diretta e immediata
vulnerazione delle situazioni soggettive o dell'assetto organizzativo
risultanti a livello costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005).
6.1.  - In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa
di  risulta  non  potrebbe  essere  anticipato in tale sede per varie
ragioni.
Innanzitutto,   la   ricomposizione   del  tessuto  normativo  inciso
dall'ablazione  referendaria  e' frutto dell'opera interpretativa dei
soggetti  istituzionali  competenti. Il giudizio di ragionevolezza e'
sempre  espresso  da  questa Corte in esito ad una considerazione dei
principi  costituzionali  in  gioco,  con  riferimento  ad  una norma
attuale,   frutto   dell'originario   bilanciamento   effettuato  dal
legislatore,  e  gia'  eventuale oggetto di interpretazione, in prima
battuta,  da  parte  dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla
situazione    normativa   risultante   dall'avvenuta,   in   ipotesi,
abrogazione  referendaria,  verterebbe  su norme future e incerte, in
palese  violazione delle regole del processo costituzionale italiano,
che  vietano  al  giudice  delle leggi di procedere allo scrutinio di
costituzionalita'  senza  che  la questione sia sorta in occasione di
una concreta vicenda applicativa della norma censurata.
Del  resto,  l'assenza  di  una  soglia minima per l'assegnazione del
premio   di   maggioranza   -   -   che  renderebbe,  secondo  talune
prospettazioni,  inammissibile  il  quesito, in quanto potenzialmente
foriero  di  una  eccessiva  sovra-rappresentazione,  sia pure solo a
livello  regionale, della lista di maggioranza relativa -- e' carenza
riscontrabile  gia' nella normativa vigente che, giova ricordare, non
impone le coalizioni, ma le rende solo possibili.
Occorre  rilevare,  peraltro, che la ripartizione dei seggi a livello
regionale  implica che il detto premio di maggioranza venga assegnato
a  tante  liste  quante  sono le circoscrizioni regionali; cio' rende
meno   probabile   che   l'attribuzione  del  premio  si  traduca  in
un'eccessiva  sovra-rappresentazione della lista piu' votata rispetto
alle altre.
L'abrogazione   richiesta   dal  quesito  referendario  avrebbe,  per
esplicita  ammissione  dei  sostenitori  dell'inammissibilita',  solo
l'effetto  di  rendere piu' probabile l'attribuzione del 55 per cento
dei  seggi, nell'ambito regionale, ad una lista con un numero di voti
relativamente   esiguo.  Anche  una  coalizione  di  piccoli  partiti
potrebbe,  ad  esempio,  superare  con  minimo  scarto  liste singole
corrispondenti  a partiti piu' consistenti non coalizzati ed accedere
in  tal  modo,  con  una  bassa  percentuale  di  voti,  al premio di
maggioranza.
Altre  ipotesi  potrebbero  farsi,  ma  e' sufficiente, ai fini della
valutazione  del  quesito  in  se'  e  per  se',  rilevare che la sua
ammissibilita'   non   puo'  dipendere  da  possibili  esiti  futuri,
molteplici  e  imprevedibili,  tali da aggravare, o non, carenze gia'
esistenti nella legge vigente.
Questa  Corte  puo'  spingersi  soltanto  sino  a valutare un dato di
assoluta  oggettivita',  quale  la  permanenza  di  una  legislazione
elettorale  applicabile, a garanzia della stessa sovranita' popolare,
che  esige  il  rinnovo  periodico degli organi rappresentativi. Ogni
ulteriore  considerazione  deve  seguire le vie normali di accesso al
giudizio di costituzionalita' delle leggi.
L'impossibilita'  di  dare, in questa sede, un giudizio anticipato di
legittimita'  costituzionale  non  esime  tuttavia  questa  Corte dal
dovere  di  segnalare  al  Parlamento  l'esigenza  di considerare con
attenzione  gli  aspetti  problematici  di  una  legislazione che non
subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento,
sia  pure  a  livello  regionale, di una soglia minima di voti e/o di
seggi.
6.2. - Si deve escludere altresi' che il quesito sia in contrasto con
il  principio costituzionale dell'eguaglianza del voto. Senza entrare
nel  merito  della  normativa  di risulta, che, come detto sopra, non
puo'  essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un referendum
abrogativo  che  tenda  ad influire sulla tecnica di attribuzione dei
seggi,  in  modo  da favorire la formazione di maggioranze coese e di
diminuire,  allo stesso tempo, la frammentazione del sistema politico
non  e',  in  se'  e  per se', in contrasto ne' con l'art. 48 ne' con
l'art. 49 Cost.
In  ordine  al primo dubbio prospettato, si deve ricordare che questa
Corte  ha  precisato  che il principio di eguaglianza del voto non si
estende   al   risultato   delle   elezioni,   giacche'   esso  opera
esclusivamente  nella  fase  in  cui  viene espresso, con conseguente
esclusione  del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del
1995).  Qualsiasi  sistema  elettorale  implica  un grado piu' o meno
consistente  di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione
dei  seggi.  Nella sede presente e' sufficiente tale osservazione per
ritenere  che  il  fine  intrinseco del referendum, oggi all'esame di
questa Corte, non puo' essere causa di inammissibilita' dello stesso.
Altro   problema  e'  quello,  cui  si  e'  accennato  nel  paragrafo
precedente,  del  grado  di  distorsione  in  concreto prodotto. Cio'
richiederebbe  tuttavia  una  analisi  della normativa di risulta ed,
ancor  prima,  della legge vigente, estranea alla natura del giudizio
di ammissibilita'.
A   proposito   della   presunta   lesione,   da  parte  del  quesito
referendario,  dell'art.  49  Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a
costringere  i  partiti  politici  a  confluire  in  liste  uniche --
perdendo  cosi' la propria identita' tutelata dalla Costituzione, che
garantisce   agli   stessi   uguale   diritto   di  partecipare  alla
determinazione  della  politica nazionale --, si deve rammentare come
questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1995, abbia affermato che «la
liberta' di associarsi in partiti politici, per concorrere con metodo
democratico  a  determinare  la politica nazionale, trova nel momento
elettorale,   con   il   quale   si   costituiscono   gli  organi  di
rappresentanza  politica,  un efficace strumento di partecipazione al
governo   della  cosa  pubblica.  Ma  ammesso  il  rapporto,  che  il
legislatore  puo'  stabilire,  tra  partiti e liste elettorali, dando
alle  formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di
candidati,  non  ne  segue  l'identificazione  tra liste elettorali e
partiti».
Le  scelte  che  i  partiti  ritengono  di  dover fare, allo scopo di
sfruttare  al  massimo in proprio favore le potenzialita' del sistema
elettorale  vigente, non influiscono sulla loro liberta' e sulla loro
possibilita' di partecipare alla competizione. Il fine del referendum
oggetto  del  presente  giudizio  non  e'  quello di impedire o porre
ostacoli  alla  presentazione  di liste di partito, ma di predisporre
meccanismi  premiali  per  favorire  un  piu'  stringente processo di
integrazione.  Tale finalita' puo' essere valutata in modo positivo o
negativo  da  diversi  punti  di  vista,  ma non lede alcun principio
costituzionale.
7.  -  Si  e'  gia'  ricordato  che questa Corte ha posto una precisa
condizione  perche'  un  referendum  elettorale  sia  ammissibile: la
cosiddetta  auto-applicativita'  della  normativa  di  risulta,  onde
consentire   in   qualsiasi   momento   il  rinnovo  delle  assemblee
rappresentative (sentenza n. 13 del 1999).
7.1.  - La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando,
in  esito  all'abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una
disciplina  in  grado di far svolgere correttamente una consultazione
elettorale   in   tutte   le  sue  fasi,  dalla  presentazione  delle
candidature   all'assegnazione   dei   seggi.   L'eliminazione  della
possibilita'  di collegamento tra liste non incide sulla operativita'
di  un  sistema  elettorale,  che  resta  uguale a se stesso nei suoi
meccanismi  di  funzionamento  e  pienamente  applicabile  alle liste
singole.  Del  resto,  come  si  e'  gia' osservato, la formazione di
coalizioni  non  e'  obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli
inconvenienti  che  possono  essere  individuati,  dal punto di vista
tecnico,  per  il  sistema  che scaturira' dall'eventuale abrogazione
referendaria  sono  gia'  insiti nella legge vigente. Difatti, se gli
inconvenienti,   paventati   da   alcuni,  sono  legati  al  modo  di
funzionamento   del   sistema   in  presenza  di  sole  liste,  senza
coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell'ipotesi
che cio' avvenga a legge invariata.
7.2.  -  E'  stato  segnalato  che l'eventuale presentazione di liste
formate  complessivamente  da  un  numero  di  candidati  pari  anche
soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base
a  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  4, d.lgs. n. 533 del 1993)
potrebbe  condurre,  in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di
seggi  ed  alla  possibilita'  che il premio di maggioranza non venga
assegnato.  Come s'e' detto prima, una tale evenienza e' ipotizzabile
anche  a  legislazione  invariata, salva l'applicabilita' di norme di
chiusura,  che  non  spetta  a  questa  Corte  individuare  ed il cui
reperimento  e' proprio dei soggetti istituzionali cui e' affidato il
compito  di  applicare  la  legge  elettorale.  Del  resto, qualunque
sistema  elettorale  manifesta gradi diversi di inefficienza nei casi
estremi.  Questi  ultimi  sono  evitabili se si pongono in risalto le
condizioni  in  cui  possono  verificarsi,  allo scopo di sollecitare
comportamenti non manifestamente irrazionali delle forze politiche.
In  definitiva  su  questo  punto:  se ci si mantiene sul piano delle
ipotesi astratte, il paventato inconveniente e' possibile sia a legge
invariata sia dopo l'eventuale abrogazione referendaria; se invece ci
si  pone  sul  piano  delle  probabilita'  concrete,  allora  si deve
riconoscere   che   si  tratta  di  eventualita'  remote  nell'una  e
nell'altra situazione normativa.
7.3.  -  Come  ha gia' fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32
del  1993), questa Corte richiama l'attenzione del Parlamento e delle
forze  politiche  sull'inconveniente  di  cui sopra e ripete anche in
questa  occasione quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia
(sentenza  n. 26 del 1981), e cioe' che l'art. 37, terzo comma, della
legge  n. 352  del  1970  consente  di  ritardare l'entrata in vigore
dell'abrogazione  per un termine non superiore a 60 giorni dalla data
della pubblicazione del decreto che la dichiara.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare per
l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 1, comma
2, 9, comma 3, 11, commi 1 e 3, 16, comma 1, 17, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6  e  8,  17-bis  e  19, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre
1993,  n. 533  (Testo  unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del  Senato  della  Repubblica),  richiesta  dichiarata legittima con
ordinanza   del   28  novembre  2007  dall'Ufficio  centrale  per  il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di paola