N. 1 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 - 29 gennaio 2008
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 29 gennaio 2008 (della Provincia autonoma di Trento) Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico - Impianti posti a scavalco sul confine tra le due Province autonome di Trento e Bolzano - Presupposta titolarita' da parte della Provincia di Bolzano del demanio idrico e competenza per le funzioni in materia di energia, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1999, in relazione alle concessioni rilasciate ad ENEL S.p.a., in scadenza al 31 dicembre 2010 - Intenzione della Provincia di Bolzano di immettersi nel possesso dei beni ad esse inerenti, ivi compresa la concessione di San Floriano d'Egna, posta a scavalco fra le due Province - Deliberazione della Provincia autonoma di Bolzano n. 4025 del 26 novembre 2007 concernente preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento contro la Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia autonoma di Trento, con violazione sia dello statuto regionale e delle relative norme di attuazione in materia di urbanistica e di opere pubbliche e in materia di energia, sia delle norme costituzionali, lesione del principio di leale collaborazione - Richiesta di dichiarazione di non spettanza alla Provincia di Bolzano del potere di emanare provvedimenti amministrativi ed atti dispositivi attinenti alla concessione di grande derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico, relativi all'impianto di San Floriano d'Egna, e della conseguente declaratoria di nullita/annullamento della impugnata deliberazione di preavviso ai concessionari. - Deliberazione della Provincia autonoma di Bolzano n. 4025 del 26 novembre 2007. - Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 3, 5, 6, 13, 15, 21 e 22, 9, nn. 9 e 10; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 14; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-bis, comma 16.(GU n.10 del 27-2-2008 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento con sede in Trento, piazza Dante n. 15, in persona del Presidente pro tempore, sig. Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa per procura speciale autenticata dall'ufficiale rogante n. di raccolta 37124 e n. di rep. 26857 in data 31 dicembre 2007, che si trascrive integralmente in calce, dal prof. avv. Franco Mastragostino, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli e dall'avv. Luigi Manzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5, giusta delibera g.p., reg. n. 3016 del 21 dicembre 2007; Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Bolzano, Dipartimento generale - Palazzo 1, via Crispi n. 3, in relazione alla deliberazione n. 4025, in data 26 novembre 2007, della Provincia autonoma di Bolzano, concernente: «Preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica», con la quale la predetta Provincia di Bolzano, sul presupposto di essere titolare del demanio idrico e competente per le funzioni in materia di energia, ai sensi dei decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, in relazione alle concessioni rilasciate ad Enel S.p.a., in scadenza al 31 dicembre 2010, preannuncia l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni ad esse inerenti, in base alla facolta' consentita dall'art. 25 del r.d. 1775/1933, ivi compresa la concessione di San Floriano d'Egna, posta a scavalco fra le due province autonome; perche' sia dichiarato che non spetta alla Provincia di Bolzano emanare provvedimenti amministrativi ed atti dispositivi attinenti alla concessione di grande derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico, relativi all'impianto di San Floriano d'Egna, con conseguente declaratoria di nullita/annullamento della deliberazione di preavviso ai concessionari, citata in epigrafe. Si premette in fatto 1. -- La questione, nell'ambito delle competenze attribuite alle Province autonome attinenti alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, riguarda l'attivita' amministrativa procedimentale diretta a disciplinare il rinnovo, la proroga, nonche' il rilascio di nuove concessioni, in relazione ai rapporti concessori scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2010. 2. -- Preliminare e' la ricostruzione delle competenze legislative e amministrative in materia di titolarita' del demanio idrico e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, riconosciute in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali si sono evolute, nel tempo, nel quadro dello statuto di autonomia e delle relative Norme di attuazione. Segnatamente, il quadro normativo di riferimento e' rappresentato dalle seguenti fonti: lo statuto di autonomia. di cui al d.P.R. 3 1 agosto 1972, n. 670 (secondo statuto di autonomia), che ha attribuito alla potesta' legislativa primaria delle provincie autonome tutte le competenze in materia ambientale (artt. 8 e 16 sta.) e alla potesta' legislativa concorrente l'utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico di rilievo nazionale (artt. 9, n. 9 e 10); le successive Norme di attuazione dello statuto, che hanno via via conferito alle Province autonome un complesso organico di beni e di funzioni riconducibili alla materia dell'ambiente e, segnatamente, alla tutela e all'utilizzo delle acque localizzate sul territorio. Il criterio ispiratore di tali norme e la prospettiva nella quale si collocano si basa sulla considerazione che la risorsa acqua e la gestione delle derivazioni ad uso idroelettrico (e, dunque, l'energia), in ragione delle peculiari connotazioni fisiche ed orografiche del territorio e dei riflessi diretti sul suo sviluppo socio-economico, hanno assunto un valore essenziale nella stessa configurazione dell'ordinamento autonomistico delle rispettive comunita'. Il quadro statutario risulta, pertanto, integrato con Norme di attuazione di significativa rilevanza, ai fini dell'ampiezza delle funzioni legislative ed amministrative delle province autonome in materia. Al riguardo, rilevano le seguenti Norme di attuazione: l'art. 8 del d.P.R. n. 115/1973, come modificato dal d.lgs. n. 463/1999, che ha disposto il trasferimento alle Province dei beni appartenenti al demanio idrico; l'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974 che, in relazione al trasferimento dei suddetti beni, ha attribuito alle province tutte le funzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico, in particolare quelle di polizia idraulica e tutela dall'inquinamento; l'art. 6 del medesimo d.P.R. che ha previsto che le derivazioni di acqua, comprese le grandi derivazioni a scopo idrolelettrico, siano soggette alle previsioni del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall'art. 14 dello Statuto e disciplinate dal successivo art. 8 del medesimo d.P.R.; che tali derivazioni debbono garantire il deflusso minimo vitale senza indennizzo a favore dei concessionari; che i disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni in atto siano adeguate alle previsioni del Piano; l'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 381/1974 che ha delegato alle province autonome l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e di seconda categoria; l'art. 1 del d.P.R. n. 235/1977, che ha disposto il trasferimento alle province delle funzioni statali in materia di energia, fermo restando quanto previsto dal d.P.R. n. 381/1974; l'art. 1-bis del predetto d.P.R. n. 235/1977, inserito con il d.lgs. n. 463/1999, che ha previsto anche in materia di grandi derivazioni la delega all'esercizio delle funzioni statali alle province con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e che, all'interno del complesso procedimento individuato per il rilascio delle concessioni, le concessioni di grande derivazione, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, siano disciplinati con legge provinciale nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi statutari (al riguardo, si ricordano, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, la l.p. n. 4/1998 di attuazione del d.P.R. n. 235/1977, come piu' volte integrata e modificata dalle ll.pp. n. 10/2004; n. 17/2005 e, da ultimo, dall'art. 25 della l.p. n. l1/2006 e dalla l.p.n. 14/2007, come piu' oltre si dira); il d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289, con cui sono state adottate nuove Norme di attuazione, recanti modifiche al d.P.R. n. 235/1977, sia al fine di sopprimere il regime delle preferenze accordate dal medesimo d.P.R., alla pari del concessionario uscente, ad aziende e societa' degli enti locali e ad enti strumentali o societa' delle province autonome (ritenute non conformi alla normativa comunitaria dalla Commissione europea), sia per tener conto anche della nuova competenza legislativa concorrente delle province autonome in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, considerato che tale materia rientra tra quelle ora assegnate alla competenza concorrente delle Regioni ordinarie, in base alla nuova formulazione dell'art. 117, terzo comma Cost., a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che diviene applicabile alle province autonome, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, per le parti in cui siano previste forme di autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite alle stesse province con lo statuto speciale. Con tale ultima Norma di Attuazione e' definitivamente consacrata in capo alle Province autonome, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono disciplinate con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. 3. -- In tale quadro normativo, si e', quindi, a pieno titolo esplicata, per la parte che qui interessa, la disciplina provinciale trentina relativa alla gestione dei procedimenti inerenti le concessioni di grandi derivazioni in essere, secondo la seguente articolazione. a) Il d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, come sopra detto, ha delegato alla Provincia di Trento l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche per il territorio provinciale a far tempo dal 1° gennaio 2000. b) Il medesimo d.lgs. n. 463/1999 ha introdotto all'art. 11, l'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977 il cui comma 6 prevede che: «almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere alla Provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza». Preme ricordare che a livello nazionale, con l'emanazione del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, c.d. «decreto Bersani» sull'energia, e' venuto meno il monopolio statale in materia energetica e di conseguenza e' stato posto il termine di trenta anni dalla data del medesimo decreto per la scadenza di tutte le concessioni idroelettriche dell'Enel. c) Per le concessioni ricadenti in territorio trentino, invece, il comma 15 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come modificato dal d.lgs n. 463/1999, discostandosi parzialmente dalla analoga disposizione del decreto Bersani, ha stabilito che: «le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' di enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data». d) Avuto riguardo al procedimento per il rilascio delle predette concessioni, l'art. 1-bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, (come sostituito dall'art. 1 della l.p. n. 17/2005, ai fini dell'adeguamento della normativa provinciale ai rilievi della Commissione europea, espressi a seguito delle procedure d'infrazione promosse sul regime delle preferenze ai concessionari «locali», di cui sopra si e' detto), stabiliva che ai procedimenti amministrativi pendenti per l'assegnazione delle concessioni in scadenza «non si applicano i commi da 7 a 11, nonche' il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 12 del d.P.R. n. 235/1977» e prevedeva, altresi', al comma 1-bis che: «le domande previste dal comma 6 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977 con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, sono presentate entro il 31 dicembre 2005»; al comma 1-ter che: «le domande di rinnovo previste dal comma 12... sono presentate entro il 31 dicembre 2005». In base al comma 12 si prevedeva che «... in sede di prima applicazione, ... la Giunta provinciale, sulla base delle istanze presentate dagli interessati, puo' disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idrolettrico in atto». Al comma 1-quater era stabilito che: «entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche... possono essere soggette, prima della loro scadenza, alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono piu' da considerare concessioni di grandi derivazioni d'acque pubbliche a scopo idroelettrico»; Al comma 1-quinquies era, poi, stabilito che: «entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1-quater la provincia provvede alla pubblicazione sul sito Internet della provincia e nella GUCE di un avviso recante, fra l'altro,... a) l'elencazione distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando le domande presentate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter e gli eventuali elementi informativi richiesti ai sensi del comma 1-quater...». e) Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 24 novembre 2005, n. 2481, sono stati individuati i requisiti organizzativi e finanziari, che devono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, e di cio' e' stata data adeguata pubblicita' sia sul sito Internet della provincia, che nella Gazzetta Ufficiale, nella G.U.C.E., sul B.U.R., su quotidiani nazionali. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2695 in data 16 dicembre 2005, e' stato dato corso agli adempimenti di cui all'art. 1-bis 1, comma 1-quater della l.p. n. 4/1998, come modificato dall'art. 1 della l.p. n. 17/2005, provvedendosi alla individuazione delle concessioni di grande derivazione che scadevano entro il quinquennio in un apposito elenco di cui all'allegato A. Fra esse e' indicata anche la concessione di San Floriano, con il codice GDI 009 AD, di cui e' attuale titolare Enel S.p.a. f) In considerazione del disposto di cui all'art. 1-bis, comma 15 del d.P.R. n. 235/1977, sopra cit., Enel S.p.a. provvedeva a presentare domanda di rinnovo della sopra richiamata concessione alla Provincia autonoma di Trento, e cio' del tutto correttamente, a fronte della specifica disposizione contenuta, - all'interno del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il cui art. 14, primo comma, cosi' recita: «...ai fini della applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa» (il comma e' stato cosi' modificato dal d.lgs. n. 463/1999). Nel caso di San Floriano, infatti, e' pacifico che, data la tipologia dell'impianto, si applichi il criterio del «massimo rigurgito a monte della presa», il quale ricade interamente nel territorio trentino nonostante l'opera di presa si trovi nel territorio della Provincia di Bolzano, mentre la traversa (diga) e' a meta' fra i due territori. In tal modo, il criterio e' sempre stato inteso anche dalla Provincia di Bolzano ed applicato dallo stesso concessionario Enel S.p.a., anche ai fini del versamento dei canoni di concessione (che a far tempo dal 1999 sono versati dal concessionario interamente alla Provincia di Trento). Solo recentemente, infatti, a fronte della prospettazione di poter divenire destinataria di canoni pregressi, in quanto a suo tempo versati allo Stato, ma di cui le Province autonome vantano fondatamente la restituzione (in base al riparto prefigurato dall'art. 71 dello Statuto, come attuato dall'art. 4 del d.lgs n. 268/1992), risulta che la Provincia di Bolzano abbia iniziato a contestare in radice l'applicazione del suddetto criterio per l'impianto a scavalco di San Floriano. Ma di cio' si sta discutendo in un giudizio circa la spettanza dei canoni pregressi, pendente innanzi al TRAP di Venezia. g) Va ancora precisato, per completezza, che nel frattempo sono venuti a maturazione i presupposti per la modifica della disciplina inerente le concessioni di grandi derivazioni, a seguito della approvazione della nuova Norma di attuazione dello statuto, di cui al d.lgs n. 289/2006, che ha riaffermato espressamente la competenza legislativa e amministrativa provinciale in materia. In sua attuazione, l'art. 25 della l.p. di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria 2007) ha, quindi, apportato modificazioni all'art. l-bis 1 della l.p. n. 4/1998, ridisciplinando i procedimenti per il rilascio della concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Tenuto conto della definitiva soppressione delle preferenze, gia' contenute nel d.P.R. n. 235/1977, la suddetta legge provinciale ha, fra l'altro, dichiarati estinti senza oneri i procedimenti inerenti il rilascio delle concessioni, gia' disciplinati dall'art. 1-bis, comma 6 del d.P.R. n. 235/1977 (inerenti le domande in scadenza entro il quinquennio di cui al punto b) del presente ricorso) e gia' dichiarati sospesi in attesa della definizione dei giudizi costituzionali che erano stati instaurati dallo Stato sulla disciplina provinciale delle grandi derivazioni, mentre, successivamente, con l'art. 44 della l.p. di Trento n. 23/2007 (legge finanziaria 2008) e' stata, infine, prevista (anche in allineamento con la normativa europea e statale), in luogo del precedente regime del rinnovo di concessione, la proroga di ulteriori 10 anni delle concessioni in scadenza rispetto alla data determinata ai sensi delle disposizioni vigenti (che per le concessioni Enel, ai sensi dell'art 1-bis, comma 15 del d.P.R. n. 235/1977, come introdotto con il d.lgs., n. 463/1999 era la data del 31 dicembre 2010), delle concessioni in atto (che, quindi, sono prorogate in capo agli attuali concessionari fino al 2020), con l'impegno da parte del concessionario medesimo del rispetto di determinate condizioni economiche e di miglioramento tecnologico e strutturale, partitamente definite. h) Diversamente dalla Provincia di Trento, la Provincia di Bolzano ha adottato un sistema completamente differente. In luogo del rinnovo (da ultimo sostituito con la proroga), la Provincia di Bolzano ha stabilito (cfr. la l.p. di Bolzano n. 1/2005, come sostituita dalla l.p. n. 7/2006) che alla scadenza delle concessioni si potessero presentare nuove domande, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per l'utilizzo delle acque, da esaminare secondo le procedure di cui agli artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 1775/1933. In caso di piu' domande, e' ivi previsto un confronto concorrenziale, con preferenza per quella che presenti la piu' razionale utilizzazione della risorsa idrica e il migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso. In sostanza, e' prevista una sorta di gara, sulla base pero' delle procedure e dei criteri che il r.d. del 1933 riserva alle normali derivazioni d'acqua, (procedure incentrate sul migliore utilizzo della risorsa acqua, ma prive di qualsivoglia riferimento a criteri di valutazione economica dell'uso), sicche' il destino delle concessioni di grandi derivazione finisce con l'essere assai diverso fra le due Province. i) Per tornare alla presente vicenda, occorre ancora dire che in data 24 febbraio 2006, la Provincia Autonoma di Bolzano -- Ufficio elettrificazione, sulla base del sistema ivi vigente, pubblicava sul Bollettino ufficiale n. 8 parte III, un avviso contenente l'elenco delle domande presentate dai soggetti interessati alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, ovviamente di quelle rientranti nel proprio territorio. Nell'elenco, con riferimento all'impianto di San Floriano, si informava che la Societa' SEL S.p.a. (Societa' Elettrica Altoatesina) aveva presentato domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6 del d.P.R. n. 235/1977 e dell'art. 1 della l.p. n. 1/2005 «per la parte spettante alla Provincia di Bolzano -- 23778 kw -- 1/3 della potenza nominale di concessione». Da sottolineare che nella parte iniziale del predetto avviso si precisava che: «il presente avviso da' esclusivamente atto delle domande sopra citate, sulla base della qualificazione data dai richiedenti e non equivale a dichiarazione di ricevibilita', ammissibilita', regolarita' e completezza delle domande stesse e della documentazione alle medesime allegata», sicche' esso era da ritenere, cosi' come e' stato in effetti ritenuto dalla Provincia di Trento, alla stregua di un atto di portata meramente ricognitiva delle domande presentate dagli interessati, come espressamente precisato nell'incipit dell'avviso, senza che alle declaratorie di elenco ivi allegato potesse, dunque, attribuirsi alcun valore costitutivo. Con nota prot. n. 1518 del 22 marzo 2006, il competente Servizio utilizzazione acque pubbliche della PAT ha ugualmente invitato l'Ufficio elettrificazione della Provincia di Bolzano a «provvedere tempestivamente alla rettfica dell'avviso con l'eliminazione della domanda di SEL S.p.a. relativa alla concessione di San Floriano di cui alla lettera N dell'elenco, in quanto non rientrante fra le concessioni di titolarita' della predetta provincia». Contestualmente, il Presidente della Provincia di Trento, nel trasmettere al Presidente della Provincia di Bolzano la predetta nota del 22 marzo 2006, evidenziava che, ai sensi dell'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006, la PAT, nel rilascio della concessione di San Floriano avrebbe esercitato le funzioni a se' spettanti, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 31/1974, instaurando, secondo il principio di leale collaborazione, specifici accordi con la Pro-vincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, come precisato nel sopra citato art. 36, finalizzati alla regolazione degli aspetti procedimentali di coordinamento e di ogni altro profilo gestionale afferente alla derivazione. Senonche', con la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 4025 del 26 novembre 2007, indicata in epigrafe (peraltro, non pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione TAA), la Provincia di Bolzano ha adottato il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 25 del r.d. n. 1775/1933, essa comunica di esercitare la facolta', consentita alle amministrazioni concedenti dal r.d. 1775/1933, di preannunciare ai concessionari uscenti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, l'intenzione della Provincia autonoma di immettersi, alla loro scadenza, nel possesso dei beni relativi a dette concessioni, e cio' anche con riferimento alla concessione attinente all'impianto di San Floriano d'Egna posto a scavalco con la provincia di Trento, non avendo dato piu' seguito, d'altronde, alle note interlocutorie sopra richiamate. Ora, siffatto provvedimento, nella misura in cui rappresenta il chiaro esercizio di una facolta' riservata alla Amministrazione titolare del bene e dei rapporti che ad esso afferiscono -- titolarita' che qui si contesta in radice, se ed in quanto presupposta in capo alla Provincia autonoma di Bolzano -- ed e' suscettibile di produrre effetti nei confronti dei concessionari, si appalesa come una pretesa di esercizio delle relative attribuzioni, ed e', quindi, immediatamente lesiva delle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Trento e del tutto illegittimo per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. -- Invasione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia Autonoma di Trento. Violazione dell'art. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 21) e 22) e dell'art. 9, nn. 9) e 10) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e ss.mm. e delle relative Norme di attuazione, in particolare per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, recante «Norme di attuazione per lo statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di urbanistica e di opere pubbliche». Violazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm. (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione T.A.A. in materia di energia), nonche' degli artt. 117 e 118 Cost. anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. Violazione del principio di leale collaborazione. La Provincia autonoma di Trento e' l'unica amministrazione competente ad assumere determinazioni inerenti alla destinazione della concessione relativa all'impianto di San Floriano alla luce del preciso ed inequivo criterio espresso dal legislatore per individuare l'ente territoriale a cui sono affidate le funzioni relative alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico, nei casi di concessioni costituite su beni «a scavalco» della linea di confine. Premesso che l'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come introdotto dal d.lgs. n. 463/1999, ha inizialmente delegato alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, queste sono state definitivamente trasferite con il d.lgs. n. 289/2006. Entrambe le province, come si e' precisato in fatto, hanno da tempo dettato disposizioni legislative ed amministrative di disciplina e gestione delle concessioni di grandi derivazioni, differenziando fra loro significativamente i procedimenti inerenti al rinnovo delle concessioni in scadenza. Per le concessioni poste a «scavalco» tra le due province autonome, vige l'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974 (come modificato dal d.lgs n. 463/1999), Norma di attuazione dello statuto speciale di autonomia (in materia di urbanistica e di opere pubbliche) espressamente riferita alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Siffatta disposizione prevede espressamente che, salvo il disposto del comma successivo (relativo alla ripartizione dell'energia e, quindi, dello sfruttamento produttivo della risorsa, ovvero del relativo corrispettivo), ai fini della applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni si ha riguardo a tutti gli effetti a tre criteri, fra loro alternativi, come fa supporre la congiunzione «o», che prendono a riferimento: 1) la provincia nel territorio della quale ricade in tutto o in parte l'opera di presa; 2) la provincia nel territorio della quale ricade l'opera di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari; 3) la provincia nel territorio della quale ricade il «massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa». E evidente che tali criteri tecnici soccorrono al fine di identificare in maniera univoca la provincia destinataria delle funzioni trasferite, a fronte della comprensibile esigenza di individuare un unico soggetto legittimato non essendo pensabile la suddivisione della titolarita' della concessione, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la materia, fra piu' enti territoriali titolari». Diverso e', invece, il discorso della ripartizione, fra le due Province di Trento e di Bolzano, dei proventi e/o dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento della risorsa, ossia la produzione di energia, come stabilito con una percentuale predefinita, in ragione, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3, dal secondo comma dell'art. 14, laddove non e' la concessione o la gestione amministrativa della concessione ad essere suddivisa ma, appunto, il beneficio economico che se ne ricava, secondo una misura che rispetta, in proporzione, l'interessamento dei territori di entrambe le province dalla derivazione dal torrente Avisio. Non par dubbio, quindi, che il criterio di scelta, cui avere riguardo al fine di individuare in termini generali la provincia competente, e a tutti gli effetti, per quanto concerne le concessioni di grandi derivazioni, come precisato nella stessa disposizione, nei casi di impianti di presa e derivazioni a scavalco, sia quello enucleato all'art. 14, comma 1, che risponde all'esigenza di evitare duplicazioni di funzioni e competenze, nonche' conflitti da cio' derivanti, in relazione ad un bene che il legislatore ha ritenuto attribuibile, sulla base di una valutazione tecnica, ad un unico soggetto (laddove la ripartizione prevista al secondo comma rappresenta una disposizione derogatoria, giustificata in relazione ad un profilo economico ben piu' plausibilmente divisibile, senza controindicazioni di sorta). Una tale lettura della norma di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974 e', d'altronde, suffragata dalla sentenza n. 133/2005 di codesta Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto in relazione ad un caso analogo. In quel caso, la Provincia di Trento aveva rilasciato una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, che interessava anche parte del territorio della Regione ricorrente, senza ritenere necessaria l'intesa prevista dall'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 112/1998, considerando applicabile l'art. 14 del d.P.R. n. 381, codesta Corte ha, invece, reputato che, trattandosi di rapporti fra Regioni diverse, la citata disposizione del d.P.R. n. 381/1974 non fosse applicabile, avendo efficacia «limitata al territorio regionale» e, percio', esclusivamente ai rapporti fra le due provincie autonome: con cio identificando nel criterio ivi contemplato la norma di regolazione specifica delle concessioni idroelettriche a scavalco tra le due province autonome. Sul piano tecnico, poi, non par dubbio che l'applicazione del criterio di cui all'art. 14, comma 1, operata dalla Provincia di Trento, nel caso in esame, senza subire fino ad oggi contestazione alcuna da parte della Provincia di Bolzano, sia quella corretta, perche' tecnicamente, oltre che giuridicamente, calzante. Si consideri, infatti, che i tre criteri ivi delineati sono differenziati in ragione delle caratteristiche e della tipologia dell'opera o delle opere di presa, con riguardo al punto in cui tali opere causano una modifica al flusso naturale del corso d'acqua, ponendo la risorsa idrica, a partire da quel punto, a disposizione del concessionario. Infatti, i criteri 1) e 2) si riferiscono ad impianti ad acqua fluente nei quali l'opera di presa e' costituita da una traversa ortogonale al corso d'acqua che ne intercetta il flusso, senza trattenerla, convogliandola verso le opere di utilizzazione. Quando le opere di presa cosi' realizzate sono piu' di una, si fa riferimento a quella piu' a monte, ovvero a quella che per prima da' luogo alla alterazione del flusso d'acqua (opera di prima presa). Il criterio 3) si applica, invece, nei casi che si differenziano dai precedenti sopra descritti (e, quindi, in questo senso in via alternativa), nei quali, in conseguenza delle caratteristiche dell'opera, si determina a monte della stessa il cd. «rigurgito», vale a dire quel fenomeno in cui la corrente fluviale, per superare l'ostacolo determinato da uno sbarramento o da un restringimento del suo corso, deve progressivamente rigonfiarsi, distaccandosi dal moto uniforme. Il punto di «massimo rigurgito a monte della presa stessa», richiamato dall'art. 14, e' dunque quello in cui il pelo libero dell'acqua raggiunto il massimo livello di regolazione dell'invaso artificiale, refluendo verso monte, intercetta l'alveo al suo stato naturale. In altri termini, c'e' un momento in cui il corso d'acqua e' alterato, perche' c'e' uno sbarramento a valle e l'acqua refluisce. L'estensione verso monte del volume d'acqua, cioe' la lunghezza del lago, viene chiamato «rigurgito» (e dipende chiaramente dalla quota dell'acqua nell'invaso); di conseguenza il massimo rigurgito si ha in corrispondenza della quota che coincide con il livello superiore della diga; questo e' il punto in cui il corso d'acqua cambia il suo naturale deflusso deformandosi ed e' il momento a cui fa riferimento il legislatore. Da sottolineare che tale criterio tecnico e' stato mutuato in base a quanto gia' stabilito dall'art. 52 del r.d. n. 1775/1933, ove si prevede una riserva di energia a favore dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso fra il punto ove ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione. Si comprende, quindi, la giustificazione tecnica del criterio: viene individuato come determinante in maniera inequivocabile il punto in cui l'acqua cambia artificialmente la direzione del moto o status suoi propri, non rendendosi piu' disponibile per altri usi che quelli oggetto di concessione, indipendente dal punto in cui avviene materialmente il prelievo (cioe' la captazione e il convogliamento dell'acqua nelle condotte). Ebbene, non par dubbio e cio' e' d'altronde incontestato ne' e' contestabile dalla Provincia di Bolzano, che il massimo rigurgito determinato nel punto a monte dello sbarramento/diga si verifichi nel caso di specie esclusivamente e integralmente in territorio trentino come si evince chiaramente anche dalla planimetria che si produce in giudizio. Il fatto che la centrale e la condotta di incanalamento dell'acqua (opera di presa) si trovi invece nel territorio della Provincia di Bolzano (mentre la diga e' a meta' della linea di confine fra i due territori) non rileva in questo caso. Una cosa sono gli impianti «ad acqua fluente», retti dal criterio della localizzazione della presa, altro gli impianti che trattengono il flusso delle acque, formando un lago artificiale, per i quali l'unico applicabile e' il terzo criterio, quello del massimo rigurgito. Altrimenti ragionando, ci troveremmo di fronte all'assurda conclusione che il legislatore ha fornito per la stessa ipotesi due o tre criteri perfettamente contraddittori, determinandone la loro contemporanea applicazione, (come parrebbe intendere la Provincia di Bolzano, allorche' si arroga i diritti derivanti dal riconoscimento di attribuzione della concessione di cui all'art. 14, sul presupposto del posizionamento della centrale e delle opere di incanalamento nel proprio territorio). Essi sono chiaramente e logicamente individuati in via fra loro alternativa e non vi e' dubbio che all'impianto San Floriano vada applicato, per le caratteristiche sue proprie, il terzo criterio sopra rappresentato, in base alla scelta tecnica predeterminata dal legislatore. Ma vi e' un ulteriore profilo da evidenziare. Il fiume Avisio, da cui si forma il lago artificiale di Stramentizzo che da' origine alla caduta d'acqua, e' da sempre di pertinenza del demanio idrico della provincia di Trento, iscritto nel relativo elenco delle Acque pubbliche provinciali, di cui al r.d. 15 gennaio 1942, al n. d'ordine n. 321 «per tutto il corso compreso fra lo sbocco e le origini». Si consideri, poi, che fin dall'epoca dei trasferimenti alle province autonome dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione, disposti con le Norme di attuazione dello statuto e, nel caso, con il d.P.R. n. 115/1973 (in particolare si veda l'art. 8 che ha disposto il trasferimento del demanio idrico e delle opere idrauliche) e, in attuazione di tali trasferimenti, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974, le Province esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio e, in particolare, quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d.P.R. n. 235/1977. Si discute, quindi, di una derivazione d'acqua pubblica pertinente al demanio idrico della Provincia autonoma di Trento, alla quale va, pertanto, riferita l'integrale attribuzione di tutti i pubblici poteri riconducibili alla posizione di amministrazione proprietaria, tenuto conto della circostanza che la concessione di derivazione e' fondata sull'uso della risorsa acqua, rispetto alla quale rileva prioritariamente la titolarita' demaniale. A fronte di tali presupposti di fatto e di diritto, la conclusione e', pertanto una sola e porta inequivocabilmente a ritenere che la concessione di San Floriano sia di pertinenza della Provincia autonoma di Trento, con tutto quello che ne consegue anche in ordine al diritto a percepire i canoni di concessione, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 16 del d.P.R. n. 235/1977: salva la ripartizione fra le due province dei corrispettivi economici derivanti dalla produzione di energia, come disposto dal secondo comma dell'art. 14 cit., tutte le prerogative che ineriscono alla titolarita' demaniale e all'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione della concessione, di cui sono espressione gli atti che dispongono in ordine al rinnovo/proroga/subentro delle concessioni stesse, ricadono nella competenza della Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente, la determinazione della Provincia di Bolzano qui impugnata deve ritenersi esorbitante le sue attribuzioni e invasiva di quelle della Provincia di Trento e, quindi, affetta da evidente vizio di legittimita' per contrasto con la Normativa di attuazione statutaria di riferimento, come evidenziata in epigrafe.
P. Q. M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano emanare la deliberazione n. 4025 di data 26 novembre 2007, concernente: «Preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica», nella parte in cui comunica l'intenzione della provincia medesima di immettersi nel possesso dei beni relativi alla concessione di San Floriano d'Egna, alla sua scadenza, in base alla facolta' prevista dall'art. 25 del r.d. n. 1775/1933 e, conseguentemente, voglia dichiararne la nullita' e, comunque, disporne l'annullamento. Si deposita: 1) deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 4025 in data 26 novembre 2007; 2) deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 3016 in data 31 dicembre 2007 di promozione del conflitto di attribuzione e di conferimento del mandato; 3) procura speciale n. di racc. 37124 e n. di rep. 26857. Bologna - Roma, 18 gennaio 2008 Avv. Franco Mastragostino - Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Avv. Luigi Manzi