N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio - 13 aprile 2007

  Ordinanza  dell'8  gennaio  2007  emessa  dal  Giudice  di  pace di
Catanzaro  nel  procedimento  civile  promosso da Greco Franco contro
Prefettura di Catanzaro

  Circolazione  stradale  -  Sanzioni  accessorie  per violazioni del
  codice  della  strada  -  Confisca  obbligatoria  del ciclomotore o
  motoveicolo   adoperato   per   commettere   una  delle  violazioni
  amministrative  di  cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod.
  strada  (in  specie,  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di
  indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi
  di  uguaglianza  e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della
  disparita'  di  trattamento  e  della  sproporzione  della sanzione
  rispetto  alla violazione commessa - Asserita lesione del principio
  di  personalita'  della  responsabilita'  penale  estensibile  alle
  sanzioni   amministrative   -   Denunciata   lesione  della  tutela
  costituzionalmente garantita alla proprieta' privata.
  -  Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma 1, lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
  - Costituzione, artt. 3, 27 e 42.
(GU n.8 del 13-2-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  atti  alla Corte
cosituzionale.
Il  g.di p. dott. Salvatore Arnesano, nel giudizio pendente davanti a
se'  n. 18021/C/06,  proposto  da Greco Franco da Catanzaro, difeso e
rappresentato  dall'avv. Rossana Greco, del Ford di Catanzaro, contro
Prefettura  di  Catanzaro e Polizia Stradale, in persona del prefetto
pro  tempore  quale  organo periferico del Ministero dell'interno, ad
oggetto: Opposizione a verbale di contestazione n.700001472539 del 10
ottobre  2005,  elevato  dalla  Polizia  Stradale  di  Catanzaro,  in
dipendenza  della sanzione amministrativa del sequestro del motociclo
Piaggio tgt. BT/39098, prevista dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla
legge n. 168/2005 e finalizzata alla confisca.
Fatto  accaduto:  il ricorrente Greco Franco, in qualita' di genitore
del  minorenne  Domenico, riferisce che al figlio, in data 10 ottobre
2005,  mentre conduceva il motociclo (di proprieta' del padre) veniva
contestata  la violazione dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285,  perche'  momentanea-mente sprovvisto di casco
protettivo.
La  parte attrice, in sede documentale e dibattimentale, sostiene che
il  fatto  in  questione,  voluto  dalla  legge  n. l68/2005  che  ha
convertito  il  d.l.  n. 115/2005  con  l'introduzione della confisca
obbligatoria  dei ciclomotori o motoveicoli, e' sproporzionato fra il
fatto illecito e le conseguenze che ne derivano.
Infatti,   l'art.213,  comma  2-sexies  c.d.s.  gia'  citato,  e'  in
contrasto   con   gli  artt.  3  (principio  dell'uguaglianza)  e  27
(principio  di  responsabilita' penale personale) della Costituzione,
per  violazione  del  principio  di regionevolezza e proporzionalita'
della  sanzione,  in  quanto,  a  fronte  di  violazioni  identiche o
analoghe,  commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria
del  mezzo, soltanto quando la violazione sia commessa per l'utilizzo
di  un  ciclomotore  e  non  allorche' sia commessa per l'utilizzo di
altro  mezzo,  per  esempio  l'automobile, o quando il conducente non
allacci  le  cinture  di  sicurezza;  in  questi casi l'automobilista
rischia la sola sanzione pecuniaria.
Ne  discende che l'art. 3 della Costituzione risulta ancora una volta
violato  per  l'incongruita'  tra  la  sanzione pecuniaria principale
(piuttosto   modesta)   e   la   sanzione  accessoria  eccessivamente
penalizzante.
Inoltre,   l'articolo   contestato   risulta   manifestamente  lesivo
dell'art.   42   della  Costituzione  che  prevede  la  tutela  della
proprieta'   privata,   ammettendone   l'esproprio  solo  per  motivi
d'interesse generale e non personale (l'uso del casco).
Per  tali ragioni, lo scrivente ritiene opportuno che venga esaminata
e presa in considerazione la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  213,  comma  2-sexies  del  c.d.s.  integrato  dalla legge
n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005.
                             P.  Q.  M.
Visti  gli  artt.134  della  Costituzione  e  l'art.  23  della legge
n. 87/1953, cosi' provvede:
     solleva   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  per
rilevante  e non manifesta infondatezza dell'art. 213, comma 2-sexies
del  d.lgs.  n. 285/1992 c.d.s. introdotto dalla legge n. 168/2005 di
conversione,  con  modificazioni  del d.l. n. 115/2005, per contrasto
con  gli  artt. 3, 27, 42 della Costituzione italiana, nella parte in
cui  prevede  la  sanzione  amm.va della confisca del ciclomotore nel
compimento  delle  violazioni amm.ve di cui agli artt. 169 (comma 2 e
7), 170 e 171 c.d.s.;
     sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;
     manda  alla  cancelleria  di  provvedere alla trasmissione degli
atti  alla  Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza
al   Presidente  del  Consiglio  dei  mini-stri  e  alle  parti,  con
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
      Catanzaro, addi' 13 aprile 2007
                    Il giudice di pace: Arnesano