N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 gennaio - 13 aprile 2007
Ordinanza dell'8 gennaio 2007 emessa dal Giudice di pace di Catanzaro nel procedimento civile promosso da Greco Franco contro Prefettura di Catanzaro Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparita' di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative - Denunciata lesione della tutela costituzionalmente garantita alla proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3, 27 e 42.(GU n.8 del 13-2-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte cosituzionale. Il g.di p. dott. Salvatore Arnesano, nel giudizio pendente davanti a se' n. 18021/C/06, proposto da Greco Franco da Catanzaro, difeso e rappresentato dall'avv. Rossana Greco, del Ford di Catanzaro, contro Prefettura di Catanzaro e Polizia Stradale, in persona del prefetto pro tempore quale organo periferico del Ministero dell'interno, ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione n.700001472539 del 10 ottobre 2005, elevato dalla Polizia Stradale di Catanzaro, in dipendenza della sanzione amministrativa del sequestro del motociclo Piaggio tgt. BT/39098, prevista dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005 e finalizzata alla confisca. Fatto accaduto: il ricorrente Greco Franco, in qualita' di genitore del minorenne Domenico, riferisce che al figlio, in data 10 ottobre 2005, mentre conduceva il motociclo (di proprieta' del padre) veniva contestata la violazione dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perche' momentanea-mente sprovvisto di casco protettivo. La parte attrice, in sede documentale e dibattimentale, sostiene che il fatto in questione, voluto dalla legge n. l68/2005 che ha convertito il d.l. n. 115/2005 con l'introduzione della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, e' sproporzionato fra il fatto illecito e le conseguenze che ne derivano. Infatti, l'art.213, comma 2-sexies c.d.s. gia' citato, e' in contrasto con gli artt. 3 (principio dell'uguaglianza) e 27 (principio di responsabilita' penale personale) della Costituzione, per violazione del principio di regionevolezza e proporzionalita' della sanzione, in quanto, a fronte di violazioni identiche o analoghe, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo, soltanto quando la violazione sia commessa per l'utilizzo di un ciclomotore e non allorche' sia commessa per l'utilizzo di altro mezzo, per esempio l'automobile, o quando il conducente non allacci le cinture di sicurezza; in questi casi l'automobilista rischia la sola sanzione pecuniaria. Ne discende che l'art. 3 della Costituzione risulta ancora una volta violato per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale (piuttosto modesta) e la sanzione accessoria eccessivamente penalizzante. Inoltre, l'articolo contestato risulta manifestamente lesivo dell'art. 42 della Costituzione che prevede la tutela della proprieta' privata, ammettendone l'esproprio solo per motivi d'interesse generale e non personale (l'uso del casco). Per tali ragioni, lo scrivente ritiene opportuno che venga esaminata e presa in considerazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s. integrato dalla legge n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005.
P. Q. M. Visti gli artt.134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953, cosi' provvede: solleva la questione di legittimita' costituzionale per rilevante e non manifesta infondatezza dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992 c.d.s. introdotto dalla legge n. 168/2005 di conversione, con modificazioni del d.l. n. 115/2005, per contrasto con gli artt. 3, 27, 42 della Costituzione italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amm.va della confisca del ciclomotore nel compimento delle violazioni amm.ve di cui agli artt. 169 (comma 2 e 7), 170 e 171 c.d.s.; sospende il presente giudizio sino all'esito della questione; manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei mini-stri e alle parti, con comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catanzaro, addi' 13 aprile 2007 Il giudice di pace: Arnesano