N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 - 12 dicembre 2007

  Ordinanza  del 12 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  del  Molise sul ricorso proposto da Ceglie Andrea ed altro
contro Universita' degli studi del Molise

  Calamita'  pubbliche  e  protezione civile - Provvidenze adottate a
  seguito  degli  eventi  sismici  nella Regione Molise tra i mesi di
  ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi
  previdenziali    -    Limitazione,    con   norma   autoqualificata
  interpretativa,  del  beneficio  ai soli datori di lavoro privati -
  Conseguente  esclusione del beneficio per i lavoratori dipendenti -
  Denunciato  carattere  innovativo della norma censurata - Incidenza
  su  diritto  fondamentale della persona - Ingiustificata disparita'
  di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori - Violazione delle
  prerogative  del  potere  giudiziario, per l'elusione e la paralisi
  degli effetti di decisioni giurisprudenziali.
  -  Decreto-legge  9  ottobre  2006,  n. 263,  art.  6, comma 1-bis,
  aggiunto dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290.
  - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.12 del 12-3-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  385  del  2007, proposto da Andrea Ceglie, Donato
Vito   Casamassima,   entrambi  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.
Salvatore Di Pardo, Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso il
loro   Studio  in  Campobasso,  via  Garibaldi,  n. 33;  Donato  Vito
Casamassima;
   Contro  Universita' degli Studi del Molise, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato, domiciliata per legge in
Campobasso, via Garibaldi, n. 124, per l'accertamento del diritto dei
ricorrenti  alla percezione della retribuzione mensile al lordo delle
ritenute e trattenute previdenziali secondo quanto previsto dall'art.
7  del  d.p.c.m.  3253  del  2002,  cosi' come prorogato e modificato
dall'art.  8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
10  aprile  2003  n.3279,  dell'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003,
n. 3300,  dall'art.  5 dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344, nonche'
per  la condanna dell'Universita' resistente in persona del magnifico
rettore  pro  tempore, al pagamento, nel periodo novembre 2002 e fino
al  dicembre 2005, della retribuzione mensile al lordo delle ritenute
previdenziali,   cosi   come  disposto  dalle  citate  norme,  e  per
l'adozione  delle  misure  cautelari  necessarie per la fruizione del
diritto nelle more del giudizio di merito ex art. 21, legge Tribunale
amministrativo regionale come novellato dall'art 3, primo comma della
legge  n. 205/2001,  anche previa disapplicazione e/o annullamento di
atti contrari.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Vista  la domanda di concessione di misure cautelari presentata in
via incidentale dalla parte ricorrente;
   Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell' Universita' degli
studi del Molise;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
   Relatore  nella  Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2007 il
dott.  Antonio  Massimo  Marra  e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
   Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
   1.  -  I  ricorrenti,  dipendenti dell'Universita' degli studi del
Molise,  hanno  proposto  a questo Tribunale amministrativo regionale
ricorso  richiedendo  l'accertamento  del loro diritto a percepire la
retribuzione   mensile,   al   lordo   delle  ritenute  e  trattenute
previdenziali,  in base a quanto previsto dall'art. 7 del d.P.C.m. 29
novembre 2002, n. 3253, cosi' come prorogato e modificato dall'art. 8
dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 10 aprile
2003,  n. 3279,  dall'art.  6 dell'ordinanza 11 luglio 2003, n. 3300,
dall'art.  5  dell'ordinanza  19 marzo 2004, n. 3344. Con il medesimo
ricorso  e'  stata  altresi'  proposta  domanda  cautelare,  intesa a
conseguire  una  pronunzia  in via d'urgenza, ex artt. 423, 186-bis e
186-ter  c.p.c.,  recante  ordine  all'amministrazione  resistente di
liquidare direttamente ai ricorrenti le ritenute previdenziali.
   Espongono  i  ricorrenti  che,  a seguito degli eventi sismici che
hanno  investito  la  Regione  Molise a cavallo dei mesi di ottobre e
novembre  del  2002,  il  d.P.C.m.  29  novembre 2002, n. 3253, aveva
previsto  che  nei  confronti  dei  soggetti  residenti - aventi sede
legale  od  operativa  alla  data  dei predetti eventi calamitosi nei
territori  di cui al d.P.C.m. 8 novembre 2002 - fossero sospesi, sino
alla  data  del  31  marzo  2003,  i  versamenti  dei  contributi  di
previdenza  e  di  assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni e le malattie professionali, ivi
compresa  la  quota  a  carico  dei lavoratori dipendenti, nonche' di
quelli  con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La
predetta  scadenza  e'  stata  successivamente  prorogata  fino al 31
dicembre  2005,  ma  l'erogazione  del  relativo beneficio e' rimasta
sospesa nei confronti degli odierni ricorrenti.
   2.  -  Questo  tribunale  con  sentenza  29 aprile 2006, n. 400 ha
statuito  che  il beneficio previsto dall'art 7 del d.P.C.m. 3253 del
2002  ha  quali  destinatari  anche  i  lavoratori  dipendenti, cosi'
argomentando:
     se  da  una  parte,  l'inciso:  ...  «ivi  compresa  la quota di
spettanza  dei  lavoratori dipendenti» potrebbe far pensare al datore
di  lavoro  come  unico beneficiario della sospensione contributiva,.
per  altro  verso  sussistono, peraltro, i seguenti dati testuali che
ben  possono  condurre  ad  opposta  conclusione  e, segnatamente: il
suddetto comma parla genericamente di soggetti; laddove, i successivi
commi  quando vogliono riferirsi ai «datori di lavoro privati» (comma
7),   ovvero,   ai   «lavoratori  dipendenti»  (comma  9),  lo  fanno
specificamente;   conseguentemente,  argomentando  a  contrario  puo'
ritenersi  che  il termine generico «soggetti» sia omnicomprensivo ed
abbracci   tanto   gli  uni  (datori  di  lavoro)  quanto  gli  altri
(lavoratori);
     i  beneficiari  della  sospensione  contributiva sono; altresi',
individuati  nei  soggetti  residenti aventi sede legale od operativa
alla  data  degli  eventi  sismici  nel territorio della Provincia di
Campobasso  e Foggia; mentre, il requisito della sede legale riguarda
le  persone giuridiche, quello della residenza non puo' che riferirsi
alle persone fisiche (arg. art. 46, secondo comma cod. civ.).
   Analogo    orientamento   interpretativo   risulta   ripetutamente
condiviso anche dalla giurisprudenza del giudice del lavoro molisano,
con  riguardo  a  controversie  rientranti  nella  giurisdizione  del
medesimo.
   3.   -   Successivamente   al   formarsi   di   tale  orientamento
giurisprudenziale,  peraltro,  il  legislatore  e' intervenuto con la
legge  6  dicembre 2006, n. 290, che ha convertito in legge il d.l. 9
ottobre  2006,  n. 263  introducendo  all'art.  6, il comma 1-bis del
seguente  testuale  tenore:  «La  legge  24 febbraio 1992, n. 225, si
interpreta   nel   senso  che  le  disposizioni  delle  ordinanze  di
protezione  civile  che  prevedono il beneficio della sospensione dei
versamenti  dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
assicurativi  si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati
aventi  sede  legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze
di protezione civile».
   3.   -   Tale  sopravvenuta  disposizione  legislativa,  anteriore
peraltro   alla   radicazione   del   presente   giudizio,  influisce
necessariamente sull'esito dello stesso, noti apparendo condivisibile
l'assunto  di  parte  ricorrente  secondo  cui la portata della norma
sarebbe  limitata  ad  escludere  dai beneficiari della stessa i soli
datori  di  lavoro pubblici, e non anche i lavoratori dipendenti, sia
pubblici   che   privati.  Ne  deriva  la  rilevanza  ai  fini  della
definizione  del  presente  giudizio,  cautelare  e  di merito, delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  in  linea  di
subordine  dalla difesa di parte ricorrente, posto che in vigenza del
citato  art.  1-bis le pretese dagli stessi fatte valere nel presente
giudizio noti appaiono suscettibili di accoglimento.
   4.  -  Le  predette questioni di legittimita' costituzionale sono,
altresi',  non  manifestamente  infondate  sotto i profili di seguito
evidenziati.
   4.1.   -   Innanzitutto,  la  norma  in  questione  determina  una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  i  datori di lavoro
privati   -  che  continuano  a  beneficiare  della  sospensione  del
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a loro
carico  -  ed i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati (oltre
che  i  lavoratori autonomi), che ne risaltano viceversa esclusi, con
conseguente  violazione  del principio di uguaglianza di cui all'art.
3, primo comma, della Costituzione.
   Infatti,  pur incidendo gli eventi calamitosi in eguale misura sia
sui  datori  di  lavoro  che  sui lavoratori dipendenti, solo i primi
avrebbero diritto alla sospensione del versamento della propria quota
di  contribuzione,  mentre  i  secondi  sarebbero esclusi da siffatto
beneficio.  Tale  disparita' di trattamento non sembra trovare alcuna
giustificazione  in  una  diversita'  di  situazioni  di partenza, in
quanto entrambi i soggetti - datore di lavoro/lavoratore - sono stati
colpiti  allo  stesso  modo  dall'evento calamitoso. L'irrazionalita'
della   scelta   legislativa   si  manifesta,  peraltro,  in  termini
particolarmente  evidenti  con  riguardo all'esclusione dal beneficio
(anche)  dei  lavoratori autonomi e degli imprenditori artigiani, che
pur  essendo  datori  di  lavoro  di se stessi, non possono nondimeno
beneficiare della sospensione dei contributi previdenziali gravanti a
loro  carico,  in  evidente contraddizione con la ratio legis volta a
favorire  nel  suo  complesso  il rilancio economico-produttivo delle
zone interessate dall'evento sismico.
   4.2.  -  In  secondo  luogo,  la norma all'esame sembra comportare
altresi' una lesione dell'art. 2 Cost. e dell'art. 3, primo e secondo
comma,  Cost.  in  quanto,  pur  essendo  la  normativa  emergenziale
conseguente  al  sisma  del 2002 collocata in un contesto di benefici
alle  popolazioni  colpite e pur avendo tale normativa la funzione di
rimuovere  le  diversita'  socio  economiche  determinate  dal  sisma
stesso,  resterebbero ingiustificatamente esclusi dal godimento delle
misure  emergenziali  i lavoratori dipendenti, anch'essi incisi dalla
calamita'  ed  anch'essi.  destinatari  su  un  piano  generale degli
interventi in questione.
   4.3.  -  Infine,  e' ravvisabile una lesione dell'art. 24 Cost, in
quanto  dinanzi  ad un contesto assolutamente consolidato di pronunce
rese  dagli organi di e da quelli dalla giurisdizione ordinaria - che
avevano  riconosciuto  il  diritto dei lavoratori dipendenti a fruire
della sospensione del versamento della propria quota di contribuzione
-  la  legge  n. 290/2006  e' stata emanata nell'intento specifico di
eludere  e paralizzare gli effetti delle decisioni giurisprudenziali,
con   vulnerazione   conseguente   delle   prerogative   del   potere
giurisdizionale.
   5.  -  In  conclusione,  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,  in  relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis del
d.l.  9  ottobre  2006, n. 263, introdotto dalla legge di conversione
n. 290/2006.
   Il presente giudizio cautelare deve pertanto essere sospeso, e gli
atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
   Non   definitivamente  pronunciando  sulla  domanda  cautelare  in
epigrafe;
   Visti gli artt. 134 della Costituzione; della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  6,  comma  1-bis  del d.l. 9 ottobre 2006,
n. 263,  convertito in legge 6 dicembre 2006, n.290, nei sensi di cui
in   motivazione,   dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio
cautelare;
   Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale,  nonche'  la  notifica  della presente ordinanza alle
parti  in  causa  ed  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e la
comunicazione   della   medesima  ai  Presidenti  dei  due  rami  del
Parlamento.
   Cosi'  deciso,  in  Campobasso  nella  camera  di  consiglio del 5
dicembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise.
   La  presente  ordinanza  sara' eseguita dall'amministrazione ed e'
depositata presso la segreteria del tribunale che provvedera' a darne
comunicazione alle parti.
   Cosi' deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del giorno 5
dicembre 2007.
                      Il Presidente: Giaccardi
                                                   L'estensore: Marra