N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 - 12 dicembre 2007
Ordinanza del 12 dicembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Molise sul ricorso proposto da Ceglie Andrea ed altro contro Universita' degli studi del Molise Calamita' pubbliche e protezione civile - Provvidenze adottate a seguito degli eventi sismici nella Regione Molise tra i mesi di ottobre e novembre 1992 - Sospensione del versamento dei contributi previdenziali - Limitazione, con norma autoqualificata interpretativa, del beneficio ai soli datori di lavoro privati - Conseguente esclusione del beneficio per i lavoratori dipendenti - Denunciato carattere innovativo della norma censurata - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Ingiustificata disparita' di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori - Violazione delle prerogative del potere giudiziario, per l'elusione e la paralisi degli effetti di decisioni giurisprudenziali. - Decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1-bis, aggiunto dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.12 del 12-3-2008 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 385 del 2007, proposto da Andrea Ceglie, Donato Vito Casamassima, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Di Pardo, Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso il loro Studio in Campobasso, via Garibaldi, n. 33; Donato Vito Casamassima; Contro Universita' degli Studi del Molise, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione della retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.p.c.m. 3253 del 2002, cosi' come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003 n.3279, dell'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003, n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344, nonche' per la condanna dell'Universita' resistente in persona del magnifico rettore pro tempore, al pagamento, nel periodo novembre 2002 e fino al dicembre 2005, della retribuzione mensile al lordo delle ritenute previdenziali, cosi come disposto dalle citate norme, e per l'adozione delle misure cautelari necessarie per la fruizione del diritto nelle more del giudizio di merito ex art. 21, legge Tribunale amministrativo regionale come novellato dall'art 3, primo comma della legge n. 205/2001, anche previa disapplicazione e/o annullamento di atti contrari. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di concessione di misure cautelari presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Universita' degli studi del Molise; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue. 1. - I ricorrenti, dipendenti dell'Universita' degli studi del Molise, hanno proposto a questo Tribunale amministrativo regionale ricorso richiedendo l'accertamento del loro diritto a percepire la retribuzione mensile, al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base a quanto previsto dall'art. 7 del d.P.C.m. 29 novembre 2002, n. 3253, cosi' come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, dall'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003, n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344. Con il medesimo ricorso e' stata altresi' proposta domanda cautelare, intesa a conseguire una pronunzia in via d'urgenza, ex artt. 423, 186-bis e 186-ter c.p.c., recante ordine all'amministrazione resistente di liquidare direttamente ai ricorrenti le ritenute previdenziali. Espongono i ricorrenti che, a seguito degli eventi sismici che hanno investito la Regione Molise a cavallo dei mesi di ottobre e novembre del 2002, il d.P.C.m. 29 novembre 2002, n. 3253, aveva previsto che nei confronti dei soggetti residenti - aventi sede legale od operativa alla data dei predetti eventi calamitosi nei territori di cui al d.P.C.m. 8 novembre 2002 - fossero sospesi, sino alla data del 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La predetta scadenza e' stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2005, ma l'erogazione del relativo beneficio e' rimasta sospesa nei confronti degli odierni ricorrenti. 2. - Questo tribunale con sentenza 29 aprile 2006, n. 400 ha statuito che il beneficio previsto dall'art 7 del d.P.C.m. 3253 del 2002 ha quali destinatari anche i lavoratori dipendenti, cosi' argomentando: se da una parte, l'inciso: ... «ivi compresa la quota di spettanza dei lavoratori dipendenti» potrebbe far pensare al datore di lavoro come unico beneficiario della sospensione contributiva,. per altro verso sussistono, peraltro, i seguenti dati testuali che ben possono condurre ad opposta conclusione e, segnatamente: il suddetto comma parla genericamente di soggetti; laddove, i successivi commi quando vogliono riferirsi ai «datori di lavoro privati» (comma 7), ovvero, ai «lavoratori dipendenti» (comma 9), lo fanno specificamente; conseguentemente, argomentando a contrario puo' ritenersi che il termine generico «soggetti» sia omnicomprensivo ed abbracci tanto gli uni (datori di lavoro) quanto gli altri (lavoratori); i beneficiari della sospensione contributiva sono; altresi', individuati nei soggetti residenti aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici nel territorio della Provincia di Campobasso e Foggia; mentre, il requisito della sede legale riguarda le persone giuridiche, quello della residenza non puo' che riferirsi alle persone fisiche (arg. art. 46, secondo comma cod. civ.). Analogo orientamento interpretativo risulta ripetutamente condiviso anche dalla giurisprudenza del giudice del lavoro molisano, con riguardo a controversie rientranti nella giurisdizione del medesimo. 3. - Successivamente al formarsi di tale orientamento giurisprudenziale, peraltro, il legislatore e' intervenuto con la legge 6 dicembre 2006, n. 290, che ha convertito in legge il d.l. 9 ottobre 2006, n. 263 introducendo all'art. 6, il comma 1-bis del seguente testuale tenore: «La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile». 3. - Tale sopravvenuta disposizione legislativa, anteriore peraltro alla radicazione del presente giudizio, influisce necessariamente sull'esito dello stesso, noti apparendo condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui la portata della norma sarebbe limitata ad escludere dai beneficiari della stessa i soli datori di lavoro pubblici, e non anche i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Ne deriva la rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio, cautelare e di merito, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in linea di subordine dalla difesa di parte ricorrente, posto che in vigenza del citato art. 1-bis le pretese dagli stessi fatte valere nel presente giudizio noti appaiono suscettibili di accoglimento. 4. - Le predette questioni di legittimita' costituzionale sono, altresi', non manifestamente infondate sotto i profili di seguito evidenziati. 4.1. - Innanzitutto, la norma in questione determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra i datori di lavoro privati - che continuano a beneficiare della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a loro carico - ed i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati (oltre che i lavoratori autonomi), che ne risaltano viceversa esclusi, con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Infatti, pur incidendo gli eventi calamitosi in eguale misura sia sui datori di lavoro che sui lavoratori dipendenti, solo i primi avrebbero diritto alla sospensione del versamento della propria quota di contribuzione, mentre i secondi sarebbero esclusi da siffatto beneficio. Tale disparita' di trattamento non sembra trovare alcuna giustificazione in una diversita' di situazioni di partenza, in quanto entrambi i soggetti - datore di lavoro/lavoratore - sono stati colpiti allo stesso modo dall'evento calamitoso. L'irrazionalita' della scelta legislativa si manifesta, peraltro, in termini particolarmente evidenti con riguardo all'esclusione dal beneficio (anche) dei lavoratori autonomi e degli imprenditori artigiani, che pur essendo datori di lavoro di se stessi, non possono nondimeno beneficiare della sospensione dei contributi previdenziali gravanti a loro carico, in evidente contraddizione con la ratio legis volta a favorire nel suo complesso il rilancio economico-produttivo delle zone interessate dall'evento sismico. 4.2. - In secondo luogo, la norma all'esame sembra comportare altresi' una lesione dell'art. 2 Cost. e dell'art. 3, primo e secondo comma, Cost. in quanto, pur essendo la normativa emergenziale conseguente al sisma del 2002 collocata in un contesto di benefici alle popolazioni colpite e pur avendo tale normativa la funzione di rimuovere le diversita' socio economiche determinate dal sisma stesso, resterebbero ingiustificatamente esclusi dal godimento delle misure emergenziali i lavoratori dipendenti, anch'essi incisi dalla calamita' ed anch'essi. destinatari su un piano generale degli interventi in questione. 4.3. - Infine, e' ravvisabile una lesione dell'art. 24 Cost, in quanto dinanzi ad un contesto assolutamente consolidato di pronunce rese dagli organi di e da quelli dalla giurisdizione ordinaria - che avevano riconosciuto il diritto dei lavoratori dipendenti a fruire della sospensione del versamento della propria quota di contribuzione - la legge n. 290/2006 e' stata emanata nell'intento specifico di eludere e paralizzare gli effetti delle decisioni giurisprudenziali, con vulnerazione conseguente delle prerogative del potere giurisdizionale. 5. - In conclusione, appare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, introdotto dalla legge di conversione n. 290/2006. Il presente giudizio cautelare deve pertanto essere sospeso, e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare in epigrafe; Visti gli artt. 134 della Costituzione; della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge 6 dicembre 2006, n.290, nei sensi di cui in motivazione, dispone la sospensione del presente giudizio cautelare; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso, in Campobasso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise. La presente ordinanza sara' eseguita dall'amministrazione ed e' depositata presso la segreteria del tribunale che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Cosi' deciso in Campobasso, nella Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2007. Il Presidente: Giaccardi L'estensore: Marra