N. 66 ORDINANZA 10 - 14 marzo 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

   Espropriazione  per  pubblica utilita' - Occupazioni appropriative
  intervenute  anteriormente  al  30  settembre  1996  -  Criteri  di
  liquidazione  del danno in misura ridotta rispetto al valore venale
  degli  immobili  -  Lamentata  violazione  dei  principi del giusto
  processo  e  degli  obblighi  internazionali derivanti dalla CEDU -
  Sopravvenuta  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della
  disposizione   censurata  -  Restituzione  degli  atti  al  giudice
  rimettente.
  - D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7-bis, convertito,
  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto
  dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  -  Costituzione,  artt.  111,  commi  primo e secondo, e 117, primo
  comma;   Convenzione   europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  (firmata  a  Roma il 4
  novembre 1950), art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione dei
  diritti dell'uomo, art. 1.
(GU n.13 del 19-3-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 5-bis,
comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per   il   risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  8  agosto  1992,  n. 359,  introdotto
dall'art.  3,  comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di  razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza
del 19 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento
civile vertente tra l'Enel s.p.a. e Izzo Vincenzo, iscritta al n. 712
del  registro  ordinanze  2007  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, 1ยช serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  gli  atti di costituzione della Enel Distribuzione s.p.a. e
di Izzo Vincenzo;
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 13 febbraio 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto  che  la  Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 19
febbraio  2007,  ha  sollevato, in riferimento agli art. 111, primo e
secondo  comma,  e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione
all'art.   6  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo  e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950  (di  seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4
agosto  1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle liberta' fondamentali
firmata  a  Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), ed all'art. 1
del  Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi
il  20  marzo  1952  (infra,  Protocollo),  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662  (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha
aggiunto  il  comma 7-bis nell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio
1992,  n. 333  (Misure  urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
pubblica),  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359;
     che  nel  giudizio  a  quo  un  privato ha convenuto in giudizio
l'Enel,   chiedendone   la   condanna   a   pagare  l'indennita'  per
l'occupazione legittima di un suolo di sua proprieta', sul quale sono
stati  realizzati  una  stazione  elettrica  e due elettrodotti, ed a
risarcire i danni per l'occupazione illegittima e per la costituzione
di una servitu';
     che  il  rimettente, adito in sede di giudizio di rinvio, espone
che, in virtu' del principio di diritto enunciato dalla Corte suprema
di cassazione, deve quantificare il danno subito dall'attore in forza
del  criterio  stabilito  dalla  norma  censurata  che,  tuttavia, si
porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati;
     che  la  Corte  d'appello, a conforto del dubbio di legittimita'
costituzionale,    richiama,   sostanzialmente   riproducendole,   le
argomentazioni    svolte    dalla   Corte   suprema   di   cassazione
nell'ordinanza del 20 maggio 2006, che ha sollevato analoga questione
di legittimita' costituzionale:
     che,  a  suo  avviso,  il  citato  art.  5-bis,  comma 7-bis, si
porrebbe  in  contrasto con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost.,
in  relazione all'art. 6 della CEDU, in quanto l'applicabilita' della
norma  ai  giudizi  in corso vulnera i principi del giusto processo e
della parita' delle parti;
     che,  inoltre,  detta  norma violerebbe l'art. 117, primo comma,
Cost.,  in  relazione  agli  artt.  6 della CEDU ed 1 del Protocollo,
poiche'  la  sua applicabilita' ai giudizi in corso e la misura dalla
stessa  stabilita  per  la  quantificazione  del danno da occupazione
acquisitiva   lederebbe   il  diritto  di  proprieta',  ponendosi  in
contrasto  con  i  citati artt. 6 ed 1, come interpretati dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo, con conseguente violazione di obblighi
internazionali assunti dallo Stato;
     che,  nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti sia
l'attore   sia  la  convenuta  del  processo  principale,  chiedendo,
rispettivamente,   il   primo   anche  nella  memoria  depositata  in
prossimita' della camera di consiglio, che la questione sia accolta e
che sia dichiarata non fondata.
   Considerato   che   il   dubbio   di  legittimita'  costituzionale
sottoposto  a  questa  Corte ha ad oggetto l'art. 5-bis, comma 7-bis,
del  decreto-legge  n. 333  del  1992, convertito, con modificazioni,
dalla  legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della
legge  n. 662 del 1996, nella parte in cui stabilisce che, in caso di
occupazioni  illegittime  di  suoli  per  causa di pubblica utilita',
intervenute  anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la
liquidazione  del  danno, i criteri di determinazione dell'indennita'
di  cui  al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento,
che,  in  tal  caso, l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato
del  10  per  cento,  e  che dette disposizioni si applicano anche ai
procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato;
     che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte,
con  la  sentenza  n. 349  del  2007,  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  7-bis dell'art. 5-bis del d.l. n. 333 del
1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, il
quale   stabiliva  il  risarcimento  del  danno  subito  per  effetto
dell'occupazione  acquisitiva da parte della pubblica amministrazione
in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato;
     che  pertanto,  alla stregua di detta pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere restituiti alla Corte d'appello di Napoli per
un nuovo esame della rilevanza della questione.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola