N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 - 31 ottobre 2007

  Ordinanza  del  31  ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Milano nel
procedimento  civile  promosso da Iordachescu Bogdan Alexandru contro
GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. ed altri

  Responsabilita'   civile  -  Risarcimento  del  danno  per  lesioni
  conseguenti ad incidente stradale cagionato da veicolo illegalmente
  circolante  contro la volonta' del proprietario, in quanto rubato -
  Azione  esercitata  da  soggetto  terzo trasportato consenziente ma
  ignaro  della illegale sottrazione del veicolo a chi legittimamente
  ne  disponeva  al  momento del furto (in specie, societa' avente la
  qualita'  di  conduttrice  derivante  da  contratto  di  leasing) -
  Proposizione  della  domanda  nei  confronti  del  conducente e del
  proprietario  (in  specie, societa' avente la qualita' di locatrice
  finanziaria) del veicolo su cui il terzo era a bordo al momento del
  sinistro,  nonche'  nei  confronti della compagnia di assicurazione
  del  veicolo  medesimo - Ritenuta applicabilita' nel giudizio a quo
  dell'art.   1,  comma  terzo,  della  legge  n. 990  del  1969  che
  circoscrive  l'operativita' della garanzia assicurativa, in caso di
  circolazione   del   veicolo   avvenuta   contro  la  volonta'  del
  proprietario,  a  favore  dei soli terzi non trasportati ovvero dei
  terzi  trasportati  contro  la propria volonta' - Omessa estensione
  della  detta  copertura  assicurativa  anche  ai  terzi trasportati
  consenzienti   ma   inconsapevoli   del  carattere  illegale  della
  circolazione  del veicolo che ha cagionato il sinistro - Denunciata
  violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il
  particolare  profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento,
  quanto  al godimento della copertura assicurativa contro i sinistri
  stradali,  tra terzi trasportati contro la propria volonta' e terzi
  trasportati  consenzienti  ma ignari della illegale sottrazione del
  veicolo.
  - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma terzo.
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.14 del 26-3-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato le presente ordinanza sul ricorso ex art. 3, legge
n.102  del  2006,  proposto da Iordachescu Bogdan Alexandru, difeso e
rappresentato  dall'avv.  Gabriella  Tango  del  Foro  di  Torino  ed
elettivamente  domiciliato  presso lo studio dell'avv. Rossana Crotti
in 20123 Milano - Piazza Santa Maria Beltrade n. 2, ricorrente;
   Contro  GE  Capital  Servizi  Finanziari  S.p.A.,  in  persona del
procuratore   speciale   dott.ssa  Maria  Chiara  Occelli,  difesa  e
rappresentata  dagli avvocati Antonio Viglione del Foro di Mondovi' e
Mauro La Franceschina del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata
presso  lo  studio  di  quest'ultimo  in  20122  Milano -  Via Pietro
Mascagni  n. 20,  resistente,  e  contro Konsultec Servizi S.r.l., in
persona   del   suo  legale  rappresentante  pro  tempore,  difesa  e
rappresentata  dall'avv.  Enrico  Moscoloni  del  Foro  di  Milano ed
elettivamente  domiciliata  presso  il  suo  studio  in  Milano - Via
Verziere  n. 2,  resistente  e  contro  Ras -  Riunione  Adriatica di
Sicurta'  S.p.A.,  in  persona  dei  suoi  procuratori speciali dott.
Giorgio  Riva  e dott.ssa Rita Millea, difesa rappresentata dall'avv.
Enrico  Moscoloni  del  Foro  di  Milano ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Milano - Via Verziere n. 2, resistente.
                        M o t i v a z i o n e
   A  scioglimento  della riserva, di cui alla udienza dell'11 luglio
2007, osserva quanto segue.
   Con  ricorso  ex art. 3, legge n. 102 del 2006, Iordachescu Bogdan
Alexandru, cittadino Rumeno, premesso:
     che  nel novembre 2002 si era trasferito dalla Romania in Italia
per ricongiungersi alla madre abitante in Tornio;
     che,  la sera del 23 agosto 2003, era uscito di casa con l'amico
connazionale Robert Pascariu;
     che  insieme  si  erano  recati presso la discoteca Batmania, di
fronte  alla quale avevano incontrato altri due giovani connazionali,
Catalin Costantin e Gondal Ioan;
     che  il  Catalin  ed  il  Gondal  avevano offerto agli altri due
giovani  un passaggio a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156 targata
CF704EP,  nella disponibilita' del Catalin, che era stata rubata alla
Konsultec Servizi S.r.l. il 30 luglio 2003 in Pinerolo;
     che  il Jordachescu, non sapendo come tornare a casa, date anche
l'ora  tarda e la circostanza che il Pascariu gli aveva comunicato la
sua  intenzione  di  accettare il passaggio e che quindi egli sarebbe
rimasto  solo  in ora serale senza ancora conoscere l'italiano, aveva
accettato di salire a bordo della predetta vettura;
     che,  nel  tragitto,  la  vettura  era  stata intercettata dalla
Polizia, che aveva intimato l'alt;
     che il Catalin non si era fermato all'alt ed anzi aveva lanciato
la  sua vettura ad altissima velocita' e, giunto all'intersezione fra
la  piazza  Stampalia e via Venaria si era andato a schiantare contro
la  vettura  Nissan Primiera targata BE601GT di proprieta' e condotta
da Conti Andrea;
     che  nel  sinistro  i  trasportati Gondal Ioan e Pascariu Robert
erano deceduti sul colpo, mentre il Iordachescu era stato trasportato
in  ospedale  in  gravissime  condizioni,  subendo diversi interventi
chirurgici  e  venendo  dimesso  dall'ospedale  solo  il successivo 6
dicembre 2003;
     che  gravissimi  erano  dunque  i  danni biologico, temporaneo e
permanente,   morale,  esistenziale  ed  anche  patrimoniale  per  il
pregiudizio,  che  l'invalidita'  permanente  residuata  a carico del
ricorrente arrecava alla sua capacita' lavorativa;
     che  il  ricorrente,  al momento in cui era salito a bordo della
vettura  condotta  dal  Catalin,  era ignaro della circostanza che si
trattava di veicolo rubato;
     che  era  evidente  la responsabilita' esclusiva per il sinistro
del  Catalin,  che  si era lanciato in una folle corsa notturna nelle
strade di Torino.
   Tutto  cio' premesso, lo Iordachescu ricorreva nei confronti dello
stesso  Catalin, della GE Capital Servizi Finanziari S.r.l., societa'
che  aveva  concesso  la predetta vettura Alfa Romeo 156 in locazione
finanziaria alla Konsultec Servizi, e dunque formalmente proprietaria
del  veicolo, nonche' della Ras Assicurazioni, compagnia, dalla quale
il  predetto  veicolo  era  coperto  da  polizza  RCA,  per  sentirli
condannare in solido al risarcimento dei predetti danni.
   Si  costituiva  in  giudizio  la  GE  Capital eccependo il proprio
difetto  di  legittimazione  passiva alla presente causa, poiche - ai
sensi  dell'art. 91 c.d.s. - la responsabilita' per i danni cagionati
dalla  circolazione  di  veicoli  concessi  in  locazione finanziaria
spetta non al locatore, ma al conduttore finanziario, nella specie la
Konsultec Servizi.
   Si  costituiva  in giudizio anche la Ras assicurazioni con memoria
difensiva,   con   la   quale  contestava  la  propria  tenutezza  al
risarcimento  dei  danni  subiti  da  parte  ricorrente, posto che il
predetto  veicolo  era stato rubato e che l'art. 1, terzo comma legge
n. 990  del 1969 stabiliva l'obbligo dell'assicuratore all'indennizzo
dei  danni  subiti  da  trasportati  su  veicoli circolanti contro la
volonta'  del  proprietario  solo nel caso, in cui il trasporto fosse
avvenuto contro la loro volonta'.
   Nel  corso  della trattazione della causa il tribunale rilevava la
nullita' della notifica del ricorso nei confronti del Catalin. Quindi
il  Procuratore di parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio
nei confronti dello stesso Catalin.
   Il  tribunale,  inoltre,  rilevato  che,  ai  sensi  dell'art. 91,
secondo  comma  c.d.s.,  responsabile  per  i  danni  cagionati dalla
circolazione   di  veicolo  ceduto  in  leasing  e',  in  solido  col
conducente,     il    locatario,    ordinava    l'integrazione    del
contraddittorio,  ai  sensi dell'art. 107 c.p.c., nei confronti della
Konsultec   Servizi  S.r.l.,  la  quale  si  costituiva  in  giudizio
eccependo  la  propria non tenutezza al risarcimento dei danni subiti
dal ricorrente, essendo stati questi ultimi cagionati a seguito della
circolazione del veicolo contro la sua volonta' perche' rubatole.
   Nel prosieguo della trattazione veniva liberamente interrogato sui
fatti di causa il ricorrente.
   A  seguito  della ulteriore trattazione della causa, in cui veniva
ipotizzata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
legge  n. 990  del  1969,  nella  parte in cui non estende il diritto
all'indennizzo  dei  danni  subiti  dalla circolazione illegale di un
veicolo  oltre  che  ai trasportati contro la loro volonta', anche ai
trasportati,   che   siano  stati  inconsapevoli  della  circolazione
illegale  dello  stesso  veicolo,  la  presente causa veniva rinviata
all'udienza  dell'11  luglio  2007 con termine alle parti per memorie
illustrative della predetta questione di legittimita' costituzionale.
   Quindi, alla udienza dell'11 luglio 2007 il tribunale riservava la
decisione  non  solo  sulla  predetta questione, ma anche sulle altre
richieste delle parti.
   Il  Procuratore  del  ricorrente ha prospettato, in via gradata, i
seguenti assunti:
     che  la norma citata consenta, attraverso un procedimento logico
di   interpretazione   estensiva   o   di   integrazione   analogica,
l'indennizzo  dei  danni  subiti  dai  terzi  trasportati  su veicolo
illegalmente  circolante, quando i medesimi siano inconsapevoli della
circolazione illegale del veicolo;
     subordinatamente al mancato accoglimento della tesi che precede,
che  la norma applicabile alla fattispecie, a seguito dell'entrata in
vigore  del  d.lgs.  n. 209 del 2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni
private) sia l'art. 283 dello stesso decreto, il quale prevede, fra i
casi  di tenutezza del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
quello dell'obbligo di indennizzo dei danni derivanti da circolazione
di   veicolo  contro  la  volonta'  del  proprietario,  espressamente
stabilendo   la   risarcibilita'   dei  danni  subiti  non  solo  dai
trasportati  contro  la propria volonta' ma anche da quelli che siano
stati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo;
     subordinatamente alla non ritenuta applicabilita' della norma da
ultimo  citata,  ha  prospettato  il  Procuratore  del  ricorrente la
possibile  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  terzo comma,
legge   n. 990   del   1969   nella  parte  in  cui  non  prevede  la
indennizzabilita'  dei  danni  derivati  da  circolazione illegale di
veicolo  a trasportati che di detta circolazione illegale siano stati
inconsapevoli.
   Orbene  ritiene  il tribunale, in primo luogo, che la disposizione
contenuta  nell'art.1,  terzo  comma,  legge  n. 990 del 1969 non sia
suscettibile   di   interpretazione   estensiva   o  di  integrazione
analogica.
   Infatti,   nel   sistema  della  responsabilita'  da  circolazione
stradale,  in  particolare  a seguito dell'introduzione del regime di
assicurazione  obbligatoria  per i danni prodotti da veicoli, operata
con la legge citata, la compagnia assicuratrice risponde direttamente
nei  confronti del danneggiato sulla base di un rapporto assicurativo
con l'assicurato, che di regola e' il proprietario del veicolo e che,
ai  sensi  dell'art. 23 legge citata, e' litisconsorte necessario nel
giudizio  di  responsabilita'  per  danni da circolazione del veicolo
assicurato   proposto   contro  l'assicuratore.  Pertanto,  l'obbligo
indennitario  posto  a  carico  della  compagnia  e'  correlato  alla
responsabilita' civile dell'assicurato.
   L'art.1,  terzo  comma, legge citata, prevede invece una tenutezza
della  compagnia  assicuratrice  per  i  danni subiti dai trasportati
contro   la   propria   volonta'   a   bordo  di  veicoli  circolanti
illegalmente,  che  e' del tutto svincolata dalla responsabilita' del
proprietario del veicolo, che non sussiste essendo quest'ultimo stato
posto in circolazione contro la sua volonta'.
   Trattasi pertanto di una norma, che e' fuori dal predetto sistema,
essendo  stata emanata allo scopo precipuo di non lasciare sprovviste
di  garanzia  assicurativa  le vittime di sequestro di persona. Detta
norma   va   quindi   considerata   come  disposizione  di  carattere
eccezionale,   la   quale  pertanto,  ai  sensi  dell'art.  14  delle
disposizioni sulla legge in generale, non puo' essere applicata oltre
i   casi   in   essa   considerati  ed  e'  insuscettibile  tanto  di
interpretazione estensiva come di integrazione analogica.
   Tanto  premesso,  residua  da  vedere  se  nella  fattispecie  sia
applicabile, come prospettato da parte ricorrente in via subordinata,
l'art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005.
   In  proposito  deve  osservarsi  che l'art. 122 citato decreto, al
comma 2 stabilisce: «L'assicurazione comprende la responsabilita' per
i  danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo
in base al quale e' effettuato il trasporto».
   Coerentemente  con  detto principio, l'art 283 dispone al comma 1:
«Il  Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni
causati  dalla  circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi
e'  obbligo  di assicurazione, nei casi in cui: ... d) il veicolo sia
posto  in  circolazione  contro  la  volonta'  del  proprietario...»,
chiarendo  al  successivo  comma  2 che: «Nel caso di cui al comma 1,
lettera  d),  il  risarcimento  e' dovuto, limitatamente ai terzi non
trasportati  e  a  coloro  che  sono  trasportati  contro  la propria
volonta'  ovvero  che sono inconsapevoli della circolazione illegale,
sia per i danni alla persona sia per i danni a cose».
   Ovviamente  emerge  all'evidenza qui un problema di successione di
leggi  nel tempo, dato che l'art. 355 citato decreto dispone al comma
1 che «Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006», mentre
il  sinistro de quo e' avvenuto il 24 agosto 2003. In proposito parte
ricorrente  assume  che  l'art.  283 citato sarebbe applicabile nella
fattispecie.  Infatti  l'art.  354 citato decreto, che al primo comma
espressamente  dispone  l'abrogazione  della  legge  n. 990 del 1969,
stabilisce  al  quarto  comma:  «Le  disposizioni di cui al comma 1 e
quelle  emanate  in  attuazione  delle  norme  abrogate  o sostituite
continuano   ad   essere   applicate,  in  quanto  compatibili,  fino
all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
presente  codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il
termine  previsto  dal  comma 2 dell'art. 355 (che e' di ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore del decreto)».
   Dunque,  argomenta  il  ricorrente,  poiche'  le norme di cui alla
legge  n. 990  del  1969 possono applicarsi, nei limiti di un biennio
dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, solo in quanto
compatibili  con  lo  stesso codice, e' facile osservare che la norma
dell'art.  1,  terzo  comma, legge n. 990 del 1969, con i limiti gia'
visti  alla indennizzabilita' di danni subiti da trasportati su mezzi
illegalmente  circolanti ai soli casi di trasporto avvenuto contro la
volonta'   dei   trasportati,  non  e'  affatto  compatibile  con  le
disposizioni   contenute  nell'art.  283  codice  assicurazioni,  che
siffatti  limiti ha abolito prevedendo la indennizzabilita' dei danni
subiti  dai  trasportati su veicolo circolante illegalmente anche nel
caso  di non consapevolezza in capo ai trasportati della circolazione
illegale.  Si  applicherebbe  quindi,  a parere del ricorrente, nella
fattispecie  l'art.  283, citato d.lgs., in quanto disposizione nuova
ed incompatibile con quella precedente.
   L'assunto,  a  parere del tribunale, non e' del tutto convincente.
L'art.  283  citato  decreto  disciplina infatti i casi di obbligo di
risarcire  i  danni  da  circolazione  del  Fondo  di garanzia per le
vittime   della   strada,   prevedendo,   in   particolare,  che  sia
quest'ultimo   obbligato   ad   indennizzare   quelli   derivati   da
circolazione  illegale di veicoli. Cosi' facendo, il citato d.lgs. ha
operato  una riforma organica della materia, sostituendo la tenutezza
della  compagnia  assicuratrice  del  veicolo con quella del fondo di
garanzia: trattasi all'evidenza di una risistemazione della materia e
non  di  una  disposizione incompatibile, come sarebbe il caso di una
estensione  della tenutezza della compagnia assicuratrice del veicolo
all'indennizzo dei danni riportati da terzi ignari della circolazione
illegale del veicolo.
   E  del  resto,  che  si  tratti  di una organica riscrittura della
normativa  in  questione, e non di una disposizione incompatibile, e'
dimostrato  anche  dalla  diversa  soggettivita' passiva dell'obbligo
indennitario,  con  l'ovvia  conseguenza  che  nella  presente  causa
mancherebbe il soggetto passivamente legittimato ad una pretesa dello
Iordachescu  fondata su detto art. 283, e cioe' il fondo di garanzia,
che - tra l'altro - non potrebbe essere chiamato in causa (quantomeno
non  in difetto di una specifica istanza in tal senso del ricorrente)
iussu  iudicis  ex  art.  107  c.p.c.,  poiche'  detto  ente  non  e'
litisconsorte  necessario  dei  resistenti oggi in causa, ma soggetto
che  -  in  ipotesi  di applicabilita' dell'art. 283 citato - sarebbe
alternativamente legittimato rispetto agli odierni resistenti.
   Per  le  ragioni  che precedono, non ritiene il tribunale che alla
fattispecie  sia  applicabile  l'art.  283,  citato d.lgs. n. 209 del
2005.
   Una  volta  ritenuta  l'applicabilita'  nella  specie dell'art. 1,
terzo  comma,  legge  n. 990  del  1969,  deve  essere  esaminata  la
eccezione  di  illegittimita' costituzionale di detta norma sollevata
da parte ricorrente.
   Il   Procuratore   dello   Iordachescu  ha  infatti  sostenuto  la
contrarieta'  della citata norma all'art. 3 della Costituzione per la
irragionevolezza  della  discriminazione in essa norma operata tra il
trasportato contro la sua volonta' ed il trasportato consenziente, la
cui   volonta'  sia  stata  pero'  viziata  dall'ignoranza  circa  la
circolazione illegale del veicolo. Inoltre lo stesso patrocinatore ha
sostenuto la contrarieta' della norma all'art. 10 della Costituzione,
norma  che  dispone  che l'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle  norme  del  diritto  internazionale  generalmente riconosciute,
nella  parte in cui esso art. 1, terzo comma citato sarebbe contrario
a normativa di diritto comunitario.
   Ritiene  il tribunale di osservare che le condizioni soggettive di
chi  viene  trasportato  a  bordo  di veicolo illegalmente circolante
contro   la  sua  volonta'  e  di  chi  vi  prende  posto  nella  non
consapevolezza  della circolazione illegale, sono entrambe condizioni
che esprimono una non adesione alla circolazione illegale. Sono cioe'
entrambe  situazioni  soggettive  incolpevoli caratterizzate da buona
fede.
   Cio'  posto,  la  circostanza  che la detta norma sia di carattere
eccezionale  e  sia stata dal legislatore emanata per venire incontro
alle  legittime  pretese  di indennizzo delle vittime di sequestro di
persona,  non  elimina  quel  vuoto  di  tutela determinato dalla non
ammissione  all'indennizzo di persone rimaste del tutto estranee alla
condotta,  per  lo  piu', di illegale sottrazione del veicolo. Orbene
detto  vuoto  di  tutela  appare  non  facilmente conciliabile con il
principio  di  eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui
all'art.  3  Costituzione,  dato  che  detto  principio  deve  essere
interpretato nel senso che a situazioni ontologicamente simili devono
corrispondere trattamenti giuridici conformi e comunque adeguati alle
fattispecie concrete. La norma citata esclude invece qualunque tutela
in favore dei terzi trasportati inconsapevoli e questa esclusione non
appare  conciliabile  neanche  col  principio  di ragionevolezza piu'
volte  posto dalla Corte costituzionale a criterio ispiratore del suo
giudizio.
   La  eccezione di illegittimita' costituzionale pertanto non appare
manifestamente   infondata  ed  essa  appare  sicuramente  rilevante,
poiche',  da  un  lato,  sussistono  allo  stato  congrui  ed univoci
elementi   per   ritenere   che  lo  Iordachescu  non  conoscesse  la
provenienza  furtiva  della  predetta  vettura Alfa Romeo 156, e cio'
alla   stregua   delle  dichiarazioni  ampiamente  scagionatorie  del
Catalin,  di  cui a doc. 20 fascicolo ricorrente, e, dall'altro lato,
dalla  formulazione  della  norma,  qui  sospettata di illegittimita'
costituzionale,  deriva  l'esclusione  del ricorrente dall'indennizzo
dei danni sofferti nel sinistro, per cui e' causa.
   Non appare invece al tribunale sufficientemente fondata la seconda
prospettazione   della  illegittimita'  costituzionale  della  citata
norma,  asseritamente  confliggente con l'art. 10 della Costituzione,
perche'  detta  norma  stabilisce, al primo comma, il principio della
conformita'  dell'ordinamento  nazionale alle norme ed ai principi di
diritto   internazionale   generalmente  riconosciuti,  mentre  nella
fattispecie  il  ricorrente  lamenta  la  contrarieta' della norma in
questione  al  diritto  comunitario, che e' cosa ben diversa da detti
principi.
   Conclusivamente,  ritiene  il tribunale di dovere inviare gli atti
alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci sulla questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, terzo comma legge n. 990
del 1969 come sopra prospettata.
   Il  presente  giudizio deve essere, ai sensi dell'art 23, legge 11
marzo   1953,   n. 87,   sospeso  fino  alla  pronuncia  della  Corte
costituzionale.
   La  presente  ordinanza, ai sensi dell'art. 23 citato, deve essere
notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei ministri.
   L'ordinanza stessa sara' anche comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del presente giudizio alla
Corte    costituzionale   perche'   pronunci   sulla   eccezione   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1, terzo comma delle legge
n. 990  del  1969  per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per
come meglio in parte motiva;
   Dispone  la  sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia
della Corte costituzionale;
   Dispone  la  notifica  della  presente  ordinanza alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri;
   Dispone  la  comunicazione  della presente ordinanza al Presidente
del  Senato  della  Repubblica  ed  al  Presidente  della  Camera dei
deputati.
     Milano, addi' 29 ottobre 2007
                         Il giudice: Mesiano