N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 - 31 ottobre 2007
Ordinanza del 31 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da Iordachescu Bogdan Alexandru contro GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. ed altri Responsabilita' civile - Risarcimento del danno per lesioni conseguenti ad incidente stradale cagionato da veicolo illegalmente circolante contro la volonta' del proprietario, in quanto rubato - Azione esercitata da soggetto terzo trasportato consenziente ma ignaro della illegale sottrazione del veicolo a chi legittimamente ne disponeva al momento del furto (in specie, societa' avente la qualita' di conduttrice derivante da contratto di leasing) - Proposizione della domanda nei confronti del conducente e del proprietario (in specie, societa' avente la qualita' di locatrice finanziaria) del veicolo su cui il terzo era a bordo al momento del sinistro, nonche' nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo medesimo - Ritenuta applicabilita' nel giudizio a quo dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 che circoscrive l'operativita' della garanzia assicurativa, in caso di circolazione del veicolo avvenuta contro la volonta' del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volonta' - Omessa estensione della detta copertura assicurativa anche ai terzi trasportati consenzienti ma inconsapevoli del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento, quanto al godimento della copertura assicurativa contro i sinistri stradali, tra terzi trasportati contro la propria volonta' e terzi trasportati consenzienti ma ignari della illegale sottrazione del veicolo. - Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma terzo. - Costituzione, art. 3.(GU n.14 del 26-3-2008 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato le presente ordinanza sul ricorso ex art. 3, legge n.102 del 2006, proposto da Iordachescu Bogdan Alexandru, difeso e rappresentato dall'avv. Gabriella Tango del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossana Crotti in 20123 Milano - Piazza Santa Maria Beltrade n. 2, ricorrente; Contro GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., in persona del procuratore speciale dott.ssa Maria Chiara Occelli, difesa e rappresentata dagli avvocati Antonio Viglione del Foro di Mondovi' e Mauro La Franceschina del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 20122 Milano - Via Pietro Mascagni n. 20, resistente, e contro Konsultec Servizi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Enrico Moscoloni del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano - Via Verziere n. 2, resistente e contro Ras - Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.A., in persona dei suoi procuratori speciali dott. Giorgio Riva e dott.ssa Rita Millea, difesa rappresentata dall'avv. Enrico Moscoloni del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano - Via Verziere n. 2, resistente. M o t i v a z i o n e A scioglimento della riserva, di cui alla udienza dell'11 luglio 2007, osserva quanto segue. Con ricorso ex art. 3, legge n. 102 del 2006, Iordachescu Bogdan Alexandru, cittadino Rumeno, premesso: che nel novembre 2002 si era trasferito dalla Romania in Italia per ricongiungersi alla madre abitante in Tornio; che, la sera del 23 agosto 2003, era uscito di casa con l'amico connazionale Robert Pascariu; che insieme si erano recati presso la discoteca Batmania, di fronte alla quale avevano incontrato altri due giovani connazionali, Catalin Costantin e Gondal Ioan; che il Catalin ed il Gondal avevano offerto agli altri due giovani un passaggio a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 156 targata CF704EP, nella disponibilita' del Catalin, che era stata rubata alla Konsultec Servizi S.r.l. il 30 luglio 2003 in Pinerolo; che il Jordachescu, non sapendo come tornare a casa, date anche l'ora tarda e la circostanza che il Pascariu gli aveva comunicato la sua intenzione di accettare il passaggio e che quindi egli sarebbe rimasto solo in ora serale senza ancora conoscere l'italiano, aveva accettato di salire a bordo della predetta vettura; che, nel tragitto, la vettura era stata intercettata dalla Polizia, che aveva intimato l'alt; che il Catalin non si era fermato all'alt ed anzi aveva lanciato la sua vettura ad altissima velocita' e, giunto all'intersezione fra la piazza Stampalia e via Venaria si era andato a schiantare contro la vettura Nissan Primiera targata BE601GT di proprieta' e condotta da Conti Andrea; che nel sinistro i trasportati Gondal Ioan e Pascariu Robert erano deceduti sul colpo, mentre il Iordachescu era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, subendo diversi interventi chirurgici e venendo dimesso dall'ospedale solo il successivo 6 dicembre 2003; che gravissimi erano dunque i danni biologico, temporaneo e permanente, morale, esistenziale ed anche patrimoniale per il pregiudizio, che l'invalidita' permanente residuata a carico del ricorrente arrecava alla sua capacita' lavorativa; che il ricorrente, al momento in cui era salito a bordo della vettura condotta dal Catalin, era ignaro della circostanza che si trattava di veicolo rubato; che era evidente la responsabilita' esclusiva per il sinistro del Catalin, che si era lanciato in una folle corsa notturna nelle strade di Torino. Tutto cio' premesso, lo Iordachescu ricorreva nei confronti dello stesso Catalin, della GE Capital Servizi Finanziari S.r.l., societa' che aveva concesso la predetta vettura Alfa Romeo 156 in locazione finanziaria alla Konsultec Servizi, e dunque formalmente proprietaria del veicolo, nonche' della Ras Assicurazioni, compagnia, dalla quale il predetto veicolo era coperto da polizza RCA, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei predetti danni. Si costituiva in giudizio la GE Capital eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva alla presente causa, poiche - ai sensi dell'art. 91 c.d.s. - la responsabilita' per i danni cagionati dalla circolazione di veicoli concessi in locazione finanziaria spetta non al locatore, ma al conduttore finanziario, nella specie la Konsultec Servizi. Si costituiva in giudizio anche la Ras assicurazioni con memoria difensiva, con la quale contestava la propria tenutezza al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente, posto che il predetto veicolo era stato rubato e che l'art. 1, terzo comma legge n. 990 del 1969 stabiliva l'obbligo dell'assicuratore all'indennizzo dei danni subiti da trasportati su veicoli circolanti contro la volonta' del proprietario solo nel caso, in cui il trasporto fosse avvenuto contro la loro volonta'. Nel corso della trattazione della causa il tribunale rilevava la nullita' della notifica del ricorso nei confronti del Catalin. Quindi il Procuratore di parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio nei confronti dello stesso Catalin. Il tribunale, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 91, secondo comma c.d.s., responsabile per i danni cagionati dalla circolazione di veicolo ceduto in leasing e', in solido col conducente, il locatario, ordinava l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., nei confronti della Konsultec Servizi S.r.l., la quale si costituiva in giudizio eccependo la propria non tenutezza al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, essendo stati questi ultimi cagionati a seguito della circolazione del veicolo contro la sua volonta' perche' rubatole. Nel prosieguo della trattazione veniva liberamente interrogato sui fatti di causa il ricorrente. A seguito della ulteriore trattazione della causa, in cui veniva ipotizzata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, legge n. 990 del 1969, nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo oltre che ai trasportati contro la loro volonta', anche ai trasportati, che siano stati inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo, la presente causa veniva rinviata all'udienza dell'11 luglio 2007 con termine alle parti per memorie illustrative della predetta questione di legittimita' costituzionale. Quindi, alla udienza dell'11 luglio 2007 il tribunale riservava la decisione non solo sulla predetta questione, ma anche sulle altre richieste delle parti. Il Procuratore del ricorrente ha prospettato, in via gradata, i seguenti assunti: che la norma citata consenta, attraverso un procedimento logico di interpretazione estensiva o di integrazione analogica, l'indennizzo dei danni subiti dai terzi trasportati su veicolo illegalmente circolante, quando i medesimi siano inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo; subordinatamente al mancato accoglimento della tesi che precede, che la norma applicabile alla fattispecie, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) sia l'art. 283 dello stesso decreto, il quale prevede, fra i casi di tenutezza del Fondo di garanzia per le vittime della strada, quello dell'obbligo di indennizzo dei danni derivanti da circolazione di veicolo contro la volonta' del proprietario, espressamente stabilendo la risarcibilita' dei danni subiti non solo dai trasportati contro la propria volonta' ma anche da quelli che siano stati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo; subordinatamente alla non ritenuta applicabilita' della norma da ultimo citata, ha prospettato il Procuratore del ricorrente la possibile illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, legge n. 990 del 1969 nella parte in cui non prevede la indennizzabilita' dei danni derivati da circolazione illegale di veicolo a trasportati che di detta circolazione illegale siano stati inconsapevoli. Orbene ritiene il tribunale, in primo luogo, che la disposizione contenuta nell'art.1, terzo comma, legge n. 990 del 1969 non sia suscettibile di interpretazione estensiva o di integrazione analogica. Infatti, nel sistema della responsabilita' da circolazione stradale, in particolare a seguito dell'introduzione del regime di assicurazione obbligatoria per i danni prodotti da veicoli, operata con la legge citata, la compagnia assicuratrice risponde direttamente nei confronti del danneggiato sulla base di un rapporto assicurativo con l'assicurato, che di regola e' il proprietario del veicolo e che, ai sensi dell'art. 23 legge citata, e' litisconsorte necessario nel giudizio di responsabilita' per danni da circolazione del veicolo assicurato proposto contro l'assicuratore. Pertanto, l'obbligo indennitario posto a carico della compagnia e' correlato alla responsabilita' civile dell'assicurato. L'art.1, terzo comma, legge citata, prevede invece una tenutezza della compagnia assicuratrice per i danni subiti dai trasportati contro la propria volonta' a bordo di veicoli circolanti illegalmente, che e' del tutto svincolata dalla responsabilita' del proprietario del veicolo, che non sussiste essendo quest'ultimo stato posto in circolazione contro la sua volonta'. Trattasi pertanto di una norma, che e' fuori dal predetto sistema, essendo stata emanata allo scopo precipuo di non lasciare sprovviste di garanzia assicurativa le vittime di sequestro di persona. Detta norma va quindi considerata come disposizione di carattere eccezionale, la quale pertanto, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, non puo' essere applicata oltre i casi in essa considerati ed e' insuscettibile tanto di interpretazione estensiva come di integrazione analogica. Tanto premesso, residua da vedere se nella fattispecie sia applicabile, come prospettato da parte ricorrente in via subordinata, l'art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005. In proposito deve osservarsi che l'art. 122 citato decreto, al comma 2 stabilisce: «L'assicurazione comprende la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto». Coerentemente con detto principio, l'art 283 dispone al comma 1: «Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui: ... d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario...», chiarendo al successivo comma 2 che: «Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e' dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volonta' ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose». Ovviamente emerge all'evidenza qui un problema di successione di leggi nel tempo, dato che l'art. 355 citato decreto dispone al comma 1 che «Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006», mentre il sinistro de quo e' avvenuto il 24 agosto 2003. In proposito parte ricorrente assume che l'art. 283 citato sarebbe applicabile nella fattispecie. Infatti l'art. 354 citato decreto, che al primo comma espressamente dispone l'abrogazione della legge n. 990 del 1969, stabilisce al quarto comma: «Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'art. 355 (che e' di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto)». Dunque, argomenta il ricorrente, poiche' le norme di cui alla legge n. 990 del 1969 possono applicarsi, nei limiti di un biennio dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, solo in quanto compatibili con lo stesso codice, e' facile osservare che la norma dell'art. 1, terzo comma, legge n. 990 del 1969, con i limiti gia' visti alla indennizzabilita' di danni subiti da trasportati su mezzi illegalmente circolanti ai soli casi di trasporto avvenuto contro la volonta' dei trasportati, non e' affatto compatibile con le disposizioni contenute nell'art. 283 codice assicurazioni, che siffatti limiti ha abolito prevedendo la indennizzabilita' dei danni subiti dai trasportati su veicolo circolante illegalmente anche nel caso di non consapevolezza in capo ai trasportati della circolazione illegale. Si applicherebbe quindi, a parere del ricorrente, nella fattispecie l'art. 283, citato d.lgs., in quanto disposizione nuova ed incompatibile con quella precedente. L'assunto, a parere del tribunale, non e' del tutto convincente. L'art. 283 citato decreto disciplina infatti i casi di obbligo di risarcire i danni da circolazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevedendo, in particolare, che sia quest'ultimo obbligato ad indennizzare quelli derivati da circolazione illegale di veicoli. Cosi' facendo, il citato d.lgs. ha operato una riforma organica della materia, sostituendo la tenutezza della compagnia assicuratrice del veicolo con quella del fondo di garanzia: trattasi all'evidenza di una risistemazione della materia e non di una disposizione incompatibile, come sarebbe il caso di una estensione della tenutezza della compagnia assicuratrice del veicolo all'indennizzo dei danni riportati da terzi ignari della circolazione illegale del veicolo. E del resto, che si tratti di una organica riscrittura della normativa in questione, e non di una disposizione incompatibile, e' dimostrato anche dalla diversa soggettivita' passiva dell'obbligo indennitario, con l'ovvia conseguenza che nella presente causa mancherebbe il soggetto passivamente legittimato ad una pretesa dello Iordachescu fondata su detto art. 283, e cioe' il fondo di garanzia, che - tra l'altro - non potrebbe essere chiamato in causa (quantomeno non in difetto di una specifica istanza in tal senso del ricorrente) iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., poiche' detto ente non e' litisconsorte necessario dei resistenti oggi in causa, ma soggetto che - in ipotesi di applicabilita' dell'art. 283 citato - sarebbe alternativamente legittimato rispetto agli odierni resistenti. Per le ragioni che precedono, non ritiene il tribunale che alla fattispecie sia applicabile l'art. 283, citato d.lgs. n. 209 del 2005. Una volta ritenuta l'applicabilita' nella specie dell'art. 1, terzo comma, legge n. 990 del 1969, deve essere esaminata la eccezione di illegittimita' costituzionale di detta norma sollevata da parte ricorrente. Il Procuratore dello Iordachescu ha infatti sostenuto la contrarieta' della citata norma all'art. 3 della Costituzione per la irragionevolezza della discriminazione in essa norma operata tra il trasportato contro la sua volonta' ed il trasportato consenziente, la cui volonta' sia stata pero' viziata dall'ignoranza circa la circolazione illegale del veicolo. Inoltre lo stesso patrocinatore ha sostenuto la contrarieta' della norma all'art. 10 della Costituzione, norma che dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, nella parte in cui esso art. 1, terzo comma citato sarebbe contrario a normativa di diritto comunitario. Ritiene il tribunale di osservare che le condizioni soggettive di chi viene trasportato a bordo di veicolo illegalmente circolante contro la sua volonta' e di chi vi prende posto nella non consapevolezza della circolazione illegale, sono entrambe condizioni che esprimono una non adesione alla circolazione illegale. Sono cioe' entrambe situazioni soggettive incolpevoli caratterizzate da buona fede. Cio' posto, la circostanza che la detta norma sia di carattere eccezionale e sia stata dal legislatore emanata per venire incontro alle legittime pretese di indennizzo delle vittime di sequestro di persona, non elimina quel vuoto di tutela determinato dalla non ammissione all'indennizzo di persone rimaste del tutto estranee alla condotta, per lo piu', di illegale sottrazione del veicolo. Orbene detto vuoto di tutela appare non facilmente conciliabile con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, di cui all'art. 3 Costituzione, dato che detto principio deve essere interpretato nel senso che a situazioni ontologicamente simili devono corrispondere trattamenti giuridici conformi e comunque adeguati alle fattispecie concrete. La norma citata esclude invece qualunque tutela in favore dei terzi trasportati inconsapevoli e questa esclusione non appare conciliabile neanche col principio di ragionevolezza piu' volte posto dalla Corte costituzionale a criterio ispiratore del suo giudizio. La eccezione di illegittimita' costituzionale pertanto non appare manifestamente infondata ed essa appare sicuramente rilevante, poiche', da un lato, sussistono allo stato congrui ed univoci elementi per ritenere che lo Iordachescu non conoscesse la provenienza furtiva della predetta vettura Alfa Romeo 156, e cio' alla stregua delle dichiarazioni ampiamente scagionatorie del Catalin, di cui a doc. 20 fascicolo ricorrente, e, dall'altro lato, dalla formulazione della norma, qui sospettata di illegittimita' costituzionale, deriva l'esclusione del ricorrente dall'indennizzo dei danni sofferti nel sinistro, per cui e' causa. Non appare invece al tribunale sufficientemente fondata la seconda prospettazione della illegittimita' costituzionale della citata norma, asseritamente confliggente con l'art. 10 della Costituzione, perche' detta norma stabilisce, al primo comma, il principio della conformita' dell'ordinamento nazionale alle norme ed ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, mentre nella fattispecie il ricorrente lamenta la contrarieta' della norma in questione al diritto comunitario, che e' cosa ben diversa da detti principi. Conclusivamente, ritiene il tribunale di dovere inviare gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma legge n. 990 del 1969 come sopra prospettata. Il presente giudizio deve essere, ai sensi dell'art 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospeso fino alla pronuncia della Corte costituzionale. La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 citato, deve essere notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. L'ordinanza stessa sara' anche comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale perche' pronunci sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma delle legge n. 990 del 1969 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per come meglio in parte motiva; Dispone la sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia della Corte costituzionale; Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Milano, addi' 29 ottobre 2007 Il giudice: Mesiano