N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre - 15 novembre 2007

  Ordinanza  del 15 novembre 2007 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Liguria  sul ricorso proposto dalla Societa' Altana
Pharma S.p.A. contro Regione Liguria ed altri


  Sanita'  pubblica  -  Interventi  per  il  contenimento della spesa
  farmaceutica   -   Farmaci   inibitori   della  pompa  protonica  -
  Imposizione a carico del S.S.N. del solo costo del farmaco generico
  incluso in tale categoria terapeutica - Previsione del potere della
  Giunta regionale di derogare dall'applicazione di tale disposizione
  in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i
  medesimi   effetti   economici   -   Violazione  del  principio  di
  uguaglianza,  del  diritto di difesa, del principio di tutela della
  salute e del principio di tutela giurisdizionale - Violazione delle
  norme  statali  in tema di determinazione dei livelli essenziali di
  assistenza.
  - Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, art. 13.
  - Costituzione, artt. 3, 24, 32, 113 e 117.
(GU n.14 del 26-3-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  193  del  2007,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto  da:  Societa'  Altana Pharma S.p.A., rappresentato e difeso
dagli  avv.  Giovanni  Bormioli,  Diego  Vaiano,  Paolo  Vaiano,  con
domicilio  eletto  presso  Giovanni  Bormioli  in Genova, p.zza Dante
9/14;
   Contro Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo
Castagrioli,  Barbara  Baroli,  con  domicilio  eletto presso Barbara
Baroli  in  Genova, via Fieschi 15, nei confronti di Sandoz S.p.A., e
con  l'intervento di Associazione Assoutenti Liguria, rappresentato e
difeso  dall'avv. Michele Casano, con domicilio eletto presso Michele
Casano  in  Genova,  via  Palestro n. 2/3, per l'annullarnento previa
sospensione   dell'efficacia,   con   il   ricorso  principale  della
deliberazione  della  Giunta  regionale della Liguria del 29 dicembre
2006  n. 1666;  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Regione  Liguria  - Dipartimento salute e servizi sociali, n. 928 del
10  agosto  2006;  della  nota  della  Regione Liguria - Dipartimento
salute  e servizi sociali n. 128869/2673 del 25 settembre 2006; della
nota  della  Regione  Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali
n. 13523/320  del 26 gennaio 2007; della nota della Regione Liguria -
Dipartimento  salute  e  servizi  sociali n. 17712/413 del 2 febbraio
2007,  con il primo ricorso per motivi aggiunto depositato in data 18
maggio 2007, della deliberazione della Giunta regionale della Regione
Liguria  n. 379  del  13  aprile  2007 recante «adempimenti attuativi
dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15».
   Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
   Viste le memorie difensive;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Liguria;
   Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2007 il dott.
Davide  Ponte  e  uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
                              F a t t o
   Con  il  gravame  introduttivo  del  giudizio  la societa' odierna
ricorrente,   in  qualita'  di  azienda  farmaceutica,  impugnava  la
deliberazione  di  Giunta  regionale di cui in epigrafe, la quale, al
fine  di  contenere  la  spesa sanitaria complessiva, individuava una
categoria  terapeutica  omogenea  (quella  degli  inibitori  di pompa
protonica),  in  ordine alla quale, sul presupposto della sostanziale
equipollenza  tra  i  farmaci appartenenti a tale categoria, la spesa
addebitabile  a  carico del servizio sanitario regionale sia limitata
al costo del farmaco c.d. generico.
   All'atto  impugnato  si muovevano diverse censure, concernenti sia
la   violazione  della  normativa  statale  in  materia  nonche'  dei
parametri  costituzionali  ad essa collegati, nonche' diversi profili
di eccesso di potere.
   La   Regione   Liguria,  costituitasi  in  giudizio,  chiedeva  la
declaratoria di inammissibilita' ed il rigetto del gravame.
   Con  ordinanza  cautelare  datata  8  marzo  2007 questo tribunale
amministrativo  regionale  disponeva  la  sospensione  dell'efficacia
dell'atto  impugnato,  in  specie  sotto  il  dedotto  profilo  della
insufficienza  istruttoria  effettuata dall'amministrazione regionale
in  merito  alla  effettiva  equivalenza  (e  quindi alla ragionevole
sostituibilita)  del farmaco generico per cui e' causa con i restanti
farmaci presenti nella relativa categoria terapeutica.
   Successivamente  la regione approvava l'art. 6, l.r. 3 aprile 2007
n. 15  a tenore del quale «Ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge
18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405
(interventi  urgenti  in  materia  di  spesa  sanitaria),  del parere
espresso  dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana
del  Farmaco  (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto
degli  impegni  assunti  con  l'accordo 6 marzo 2007 con il Ministero
della  salute  e  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
relativamente   agli  interventi  per  il  contenimento  della  spesa
farmaceutica,  per  quanto  concerne  la  categoria terapeutica degli
inibitori  di  pompa  protonica,  e'  posto  a  carico  del  Servizio
sanitario  solo  il  costo  del  farmaco  generico  incluso  in  tale
categoria  terapeutica,  salvo  le deroghe previste con provvedimenti
amministrativi.   La   Giunta   regionale   puo'   altresi'  derogare
dall'applicazione  delle  disposizioni di cui al presente articolo in
presenza  di  atti  nazionali  o  regionali finalizzati a garantire i
medesimi effetti economici»: quindi, adottava la delibera applicativa
di tale norma, oggetto dei motivi aggiunti di cui in epigrafe.
   Avverso  tale  ultimo  atto  venivano proposti motivi aggiunti con
cui,  oltre  a  ribadire le censure gia' formulate in sede di gravame
principale,  venivano  dedotti  vizi specifici avverso la delibera di
attuazione  nonche'  avverso,  la legittimita', anche costituzionale,
del sistema derivante dalla norma regionale.
   Si  pronunciava  nuovamente  in  sede  cautelare  questo Collegio:
dapprima   con  ordinanza  collegiale  datata14  giugno  2007  veniva
disposta   l'acquisizione  presso  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,
dell'atto  con  cui  la commissione consultiva tecnico scientifica in
data  20  febbraio  2007 avrebbe espresso parere favorevole in ordine
all'applicazione   delle   condizioni   di   cui   all'art.  6,  d.l.
n. 347/2001,   con   sospensione   interinale   dell'esecuzione   del
provvedimento attuativo, impugnato con i motivi aggiunti, nella parte
in  cui  (sub  1.  a.  2.  del  dispositivo)  imponeva il trattamento
terapeutico  del  farmaco col prezzo piu' basso per quattro settimane
senza  possibile  alternativa  in  caso di necessita' evidenziata dal
medico  curante  in relazione alle peculiarita' del singolo paziente;
quindi  con  ordinanza  datata  12  luglio  2007 veniva confermata la
sospensione  cautelare  della  delibera  in  parte  qua,  respinta la
restante  parte  della  domanda  cautelare nonche' fissata udienza di
discussione del merito.
   Alla  pubblica  udienza  del  31  ottobre 2007 la causa passava in
decisione.
                            D i r i t t o
   In via preliminare appare rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  l.r.
Liguria n. 15 del 2007.
   La  rilevanza  emerge  in  relazione  ad  entrambe le impugnazioni
proposte,  con  il  ricorso  principale  ed  i motivi aggiunti: sotto
quest'ultimo  profilo in quanto e' impugnato l'atto applicativo della
stessa  norma di legge regionale in contestazione, con la conseguenza
evidente  che,  in  caso  di  ritenuta fondatezza della questione, ne
deriverebbero  effetti  immediati  e  diretti  sull'atto applicativo,
gravato  dai  motivi  aggiunti,  che  verrebbe  a  perdere il proprio
parametro  normativo di riferimenti sotto il primo profilo in quanto,
a  fronte  dell'eventuale  venir meno della legge regionale e del suo
atto  applicativo, permarrebbe l'interesse alla decisione del gravame
in merito all'impugnativa della delibera originaria, impugnata con il
ricorso  introduttivo,  la  quale  riprenderebbe effetto, non essendo
stata  annullata  ma  unicamente  sospesa  negli effetti con la prima
ordinanza   cautelare   adottata   da   questa   stessa  sezione  (la
n. 93/2007).
   La  non  manifesta  infondatezza  emerge sotto diversi profili, in
ordine  ai  quali si rende necessario l'intervento chiarificatore del
giudice   delle   leggi:   occorre   infatti   verificare,  anche  in
considerazione  della  novita'  della  materia, la compatibilita' del
sistema  disegnato  dal  legislatore regionale ligure, e dei relativi
effetti  concreti  sulla  singola  fatitispecie in esame, con diversi
parametri   costituzionali,   in   specie   a  fronte  dell'ulteriore
intrecciarsi  di  competenze  legislative  e  nazionale  in ambiti di
rilevante impatto sui diritti fondamentali, quale quello alla salute,
nonche'  al  fine  di  verificare  il  rapporto  ed  il bilanciamento
costituzionalmente  compatibile  fra  la  normativa posta a tutela di
tali   diritti  e  quella  posta  a  garanzia  dell'integrita'  delle
pubbliche finanze.
   L'individuazione  dei  suddetti  profili impone un breve riassunto
del  quadro  normativo  su  cui  e'  intervenuta  la  norma regionale
contestata.
   In  via  generale,  e'  noto  come ai sensi del novellato art. 117
Cost.  rientri  nella  competenza  esclusiva  statale (secondo comma,
lett.  m)  la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio nazionale, ed in quella concorrente fra Stato e
regioni la materia della tutela della salute.
   In  proposito, la riforma costituzionale del 2001 ha confermato la
necessita'  di  garantire  in  termini  di  principio,  a livello sia
statale  che regionale, la tutela di diritti fondamentali: se infatti
non  pare  potersi  sensatamente  negare  che  il diritto alla salute
rientri  a  pieno  titolo  fra  i  diritti  civili  e  sociali la cui
prestazione  va  garantita  in  termini di essenzialita', la relativa
tutela  e'  affidata  contestualmente  allo  Stato  ed  alle regioni,
secondo il noto schema per cui il primo detta i principi fondamentali
e le seconde le norme di attuazione in ambito sanitario.
   Invero,  sul  versante  legislativo va evidenziato come la sanita'
spesso  sia stata (e continui ad essere) uno dei terreni privilegiati
di    sperimentazione   della   nuova   frontiera   dei   diritti   e
dell'eguaglianza,   risultando   tale  settore  il  piu'  esposto  al
confronto   fra  pubblico  e  privato  nonche'  tra  diversi  livelli
istituzionali.  Nel  sistema  costituzionale ante riforma del 2001 la
materia  assistenza  ed organizzazione sanitaria rientrava gia' nelle
competenze  legislative  concorrenti  delle  regioni,  ed  a  cio' ha
corrisposto un decentramento delle funzioni amministrative tra i piu'
rilevanti    nell'ambito    del    primo    regionalismo.   Peraltro,
presumibilmente  gia' nell'ottica del rispetto dei livelli essenziali
in  tema  di diritti fondamentali, l'esito di questo non sempre certo
equilibrio  tra  livelli  e responsabilita' istituzionali e' stato di
netta    subordinazione   dell'autonomia   regionale   alle   ragioni
dell'uniformita';    tuttavia,    il    nuovo   quadro   di   riparto
costituzionale,  se per un verso impone espressamente il rispetto dei
diritti  civili  e  sociali  da garantire uniformemente, per un altro
individua   una   soglia   la   quale,  pur  se  affidata  a  termini
qualificativi mobili (livelli essenziali), evidenzia la necessita' di
selezionare,  nell'ambito  degli  interventi  (in tema di salute, per
quanto  di  interesse  nella  specie)  i profili indisponibili per le
politiche operative locali.
   Invero,  proprio  i  profili  di  possibile  incertezza  derivanti
dall'utilizzo  di  un  parametro  mobile,  se  per  un verso lasciano
ragionevole  spazio  alla  discrezionalita' del legislatore statale e
regionale,   per  un  altro  verso  rendono  evidente  l'esigenza  di
individuare  a livello interpretativo costituzionale, se non dei veri
e propri paletti, quantomeno dei criteri di indirizzo ermeneutico.
   In tale contesto va inserita ed esaminata la disciplina nazionale,
rilevante  nel  caso de quo e che in linea generale ha accompagnato e
seguito la riforma costituzionale del 2001.
   Al   riguardo,  in  primo  luogo  va  richiamato  l'art.  6,  d.l.
n. 347/2001,  disposizione  invocata  dalla  regione  in  termini  di
motivazione  di  diritto  nella  norma  - provvedimento oggetto della
questione.
   In  linea generale, con l'art 6 cit., per un verso, viene deferita
ad  un  successivo  d.P.C.m. la definizione dei livelli essenziali di
assistenza,  ai  sensi  dell'articolo 1  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502,  e  successive modificazioni e, per un altro
verso,  viene rimessa ad un provvedimento della Commissione unica del
farmaco  l'individuazione dei farmaci che, in relazione al loro ruolo
non  essenziale,  alla  presenza  fra  i  medicinali  concedibili  di
prodotti  aventi  attivita'  terapeutica  sovrapponibile  secondo  il
criterio   delle  categorie  terapeutiche  omogenee,  possono  essere
totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilita'.
   Piu' in particolare, poi, lo stesso art. 6 prevede che la totale o
parziale esclusione dalla rimborsabilita' dei farmaci di cui al comma
1  (cioe'  di  carattere  non  essenziale)  e'  disposta,  anche  con
provvedimento    amministrativo    della    regione,   tenuto   conto
dell'andamento  della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di
spesa programmato.
   Peraltro,    sotto   il   versante   generale   sono   intervenuti
rispettivamente  il d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante la definizione
dei  livelli  essenziali  di  assistenza  in cui rientra anche quella
farmaceutica  erogata  attraverso  le  farmacie  territoriali  per la
fornitura  di specialita' medicinali e prodotti galenici classificati
in  classe  A,  e il decreto del CUF datato 4 dicembre 2001 (peraltro
abrogato espressamente dall'art. 5 del d.m. 27 settembre 2002 recante
la  riclassificazione  dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e
3, della legge 8 agosto 2002, n. 178).
   Sotto  il  versante  particolare,  il meccanismo di cui all'art. 6
comma 2 risulta in parte superato in base al successivo art. 48, d.l.
n. 269/2003.   Tale   norma,  nel  dettare  un  tetto  di  spesa  per
l'assistenza   farmaceutica   e   «fermo   restando  che  il  farmaco
rappresenta  uno  strumento di tutela della salute e che i medicinali
sono  erogati  dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei
livelli  essenziali  di  assistenza,  istituisce  (con  effetto dal 1
gennaio 2004 ed al fine di garantire l'unitarieta' delle attivita' in
materia   di  farmaceutica  oltre  che  di  favorire  in  Italia  gli
investimenti  in  ricerca e sviluppo) l'Agenzia Italiana del Farmaco.
Tra   i  compiti  di  tale  organismo  (dettati  al  comma  5)  viene
individuato  espressamente (lett c) quello di «provvedere entro il 30
settembre  di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del
tetto  di  spesa  di  cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri
di  costo  e  di  efficacia  in modo da assicurare, su base annua, il
rispetto  dei  livelli  di  spesa  programmata  nei vigenti documenti
contabili di finanza pubblica».
   La   successiva   lett   f)  attribuisce  l'ulteriore  compito  di
«procedere  in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma
1  ...  a  ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per
cento  del  superamento, la quota di spettanza al produttore prevista
dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .....
Il  rimanente  40  per  cento  del  superamento viene ripianato dalle
regioni   attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
farmaceutica,  di  cui  all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso
all'adeguamento  del  finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e
successive modificazioni».
   Successivamente,  ai  sensi dell'art. 1, comma 796, lett l), legge
n. 296/2006  (legge  finanziaria  2007),  in  caso di superamento del
tetto  di spesa indicato «le regioni interessate, in alternativa alla
predetta  applicazione  di  una  quota  fissa per confezione, possono
adottare  anche  diverse misure regionali di contenimento della spesa
farmaceutica  convenzionata,  purche' di importo adeguato a garantire
l'integrale  contenimento  del  40  per  cento,  la  cui  adozione  e
congruita' e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
di  verifica  degli  adempimenti  di cui all'articolo 12 della citata
intesa   del   23   marzo  2005,  avvalendosi  del  supporto  tecnico
dell'AIFA».
   A  fronte  di  tale  quadro  normativo  nazionale  si inserisce la
disposizione  regionale  in questione, a tenore della quale «Ai sensi
dell'articolo   6   del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n. 347,
convertito  in  legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in
materia  a'  spesa  sanitaria), del parere espresso dalla Commissione
tecnico-scientifica  dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data
20  febbraio  2007  ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con
l'accordo  6  marzo  2007  con  il  Ministero  della  salute e con il
Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,  relativamente  agli,
interventi  per  il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto
concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica,
e'  posto  a  carico del Servizio sanitario solo il costo del farmaco
generico  incluso  in  tale  categoria  terapeutica, salvo le deroghe
previste  con  provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale puo'
altresi'  derogare  dall'applicazione  delle  disposizioni  di cui al
presente   articolo   in  presenza  di  atti  nazionali  o  regionali
finalizzati a garantire i medesimi effetti economici».
   Invero,  e fatta salva la successiva analisi della ulteriore parte
finale  che  consente  la deroga in via amministrativa, la norma pare
scindibile  in due parti: la prima, che costituisce la motivazione di
diritto  (art.  6, d.l. 347 cit) e di fatto (parere della commissione
AIFA)   della   successiva  statuizione;  la  seconda  che  detta  la
previsione  dispositiva,  cioe'  in  termini  di  drafting  la vera e
propria norma.
   Trattandosi  di  norma di rango legislativo l'analisi viene svolta
al  fine di verificarne la rispondenza ai parametri costituzionali di
riferimento, in cui la normativa nazionale suddetta assume rilievo ai
sensi dell'art. 117, lett. m) nonche' quale principio fondamentale di
tutela  della  salute. Peraltro, la parte motiva assume rilievo anche
al fine di valutare la ragionevolezza della scelta dispositiva.
   Prendendo  quindi  le mosse dalla parte motiva, la norma regionale
pare  contrastante  rispetto alla disciplina nazionale invocata (art.
6, legge  n. 347/2001),  espressione  della determinazione dei cc.dd.
LEA,  nella  parte  in  cui  consente il meccanismo di cui al comma 2
unicamente   per   i   farmaci   non  essenziali,  tra  i  quali  non
rientrerebbero  quefli di fascia A e quindi anche gli IPP in oggetto.
La  regione  fonda l'applicabilita' del meccanismo normativo invocato
in  base  alla  ritenuta esclusione dell'essenzialita' dei farmaci in
questione,   statuita  dall'organo  competente  (l'AlFA)  con  l'atto
richiamato nella parte motiva della norma provvedimento in questione.
   Peraltro,  anche  volendo  prescindere dalla circostanza emersa in
sede istruttoria e di discussione orale per cui la regione non era in
possesso  di  tale  atto  e non ne conosceva pertanto il contenuto al
momento  dell'approvazione  della norma in questione, dall'analisi di
quanto  poi acquisito in sede istruttoria emerge come l'atto invocato
nella  norma  regionale  assuma  valore  unicamente  procedimentale e
prodoromico rispetto al necessario atto conclusivo del procedimento e
rilevante  nei  termini  auspicati. Pertanto, alla data di entrata in
vigore   dell'adozione  della  norma  in  questione  non  era  ancora
intervenuto   il   provvedimento   che  la  stessa  regione  riteneva
necessario,    essendo    intervenuto    un    mero    parere,   atto
endoprocedimentale e prodromico rispetto a quello successivo.
   Incidentalmente, a conferma della non manifesta infondatezza delle
a  censure  di  costituzionalita' dedotte, va evidenziato l'ulteriore
errore in cui e' caduta l'amministrazione regionale allorquando, dopo
aver  finalmente  preso  cognizione di tale atto (in epoca successiva
all'approvazione   della   norma),   ha   ritenuto  di  poter  trarre
l'indicazione   sulla   certezza  della  equivalenza  tra  i  farmaci
estrapolando l'ultima frase in fondo alla pagina 6 della parte motiva
del  parere  «ferma  restando la certezza della sovrapponibilita' dei
farmaci  appartenenti  a  tale categoria»; infatti, l'attenta lettura
del  parere,  che  infatti  non  era conosciuto dalla regione nel suo
contenuto all'epoca dell'adozione della norma in questione, evidenzia
come  la  commissione,  oltre  a  richiamare la norma corretta di cui
all'art.  48  cit.  (e  non  l'art.  6  invocato dalla regione) si e'
limitata  in  tale  passaggio  a  richiamare  la  necessita'  di tale
presupposto.  Tale  attenta  lettura avrebbe consentito di verificare
come  la  stessa  commissione  AIFA,  oltre  a  richiamare  la  norma
corretta,  avesse  (capoverso  successivo)  evidenziato il necessario
recepimento in atto del direttore generale dell'AIFA.
   Peraltro,  anche  volendo prescindere dai richiami contenuti nella
parte  motivazonale della norma, la stessa non appare compatibile con
i  parametri  legislativi nazionali che, sul punto, assumono evidente
rilievo  in  termini  di  determinazione  dei  livelli  essenziali di
assistenza    sanitaria,    per    cui   l'esclusione   dalla   piena
rimborsabilita' presuppone una valutazione dell'AIFA avente carattere
di  provvedimento  efficace adottato dall'organo competente e che nel
caso  di  specie  e' intervenuto in epoca successiva all'approvazione
della   norma   regionale   e  con  una  precisazione  di  necessaria
uniformita' a livello nazionale.
   A   quest'ultimo  proposito  pertanto  appare  non  manifestamente
infondata  altresi' la questione di legittimita' costituzionale della
norma  regionale  per  violazione  del  principio  di eguaglianza, in
specie  rispetto ad un diritto fondamentale quale quello alla salute.
Infatti, in termini ragionevolmente conformi alla necessaria garanzia
di   uniformita'   nazionale  dei  suddetti  livelli  essenziali,  il
provvedimento  dell'AIFA datato 19 aprile 2007 approva l'allineamento
del  prezzo  di  rimborso dei farmaci in oggetto reputando necessario
tuttavia  assicurare  sull'intero  territorio nazionale la unitaiita'
prescrittiva  e la disponibilita' a carico del S.S.N. della categoria
omogenea degli inibitori di pompa.
   Passando  all'analisi  della  terza  parte  della  disposizione in
questione,  appare altresi' non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  della  norma,  per  violazione  dei
parametri costituzionali di ragionevolezza eguaglianza e tutela della
salute  ex  artt. 3 e 32 Cost., laddove genericamente attribuisce una
delega  in  bianco  agli  organi  amministrativi  per  la deroga alla
disposizione,  senza  l'individuazione  di alcun criterio o parametro
per  l'esercizio di tale potere di deroga. A conferma dei consistenti
dubbi  sulla  costituzionalita'  di  tale  disposto,  con l'ulteriore
inciso   finale   il   legislatore   regionale   contraddittoriamente
attribuisce  analogo  potere  ad  un organo politico a fronte di atti
nazionali o regionali solo genericamente individuati.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  violazione  dei parametri
costituzionali  di ragionevolezza e eguaglianza emerge altresi' dalla
natura  di  legge  provvedimento  della norma regionale in questione,
essendola  stessa  produttiva di effetti nei confronti di destinatari
chiaramente   individuabili,   aziende   farmaceutiche  ricorrenti  e
pazienti  che  necessitano di tale farmaco, con la conseguenza che si
impone  uno  scrutinio rigoroso di legittimita' costituzionale per il
pericolo  di  disparita'  di trattamento insito in previsioni di tipo
particolare  o  derogatorio, anche territoriale, oltre che in termini
di  ragionevolezza,  sulla scorta delle considerazioni sopra svolte e
secondo  la  costante  opinione  della  stessa  Consulta (cfr. ad es.
sentenze nn. 2 del 1997/499 del 1995 e n. 143 del 1989).
   Infine,   occorre   sottoporre   al  vaglio  di  costituzionalita'
l'ulteriore  questione concernente la violazione degli artt. 24 e 113
Cost.,  in  quanto  la  norma  provvedimento  risulta approvata dalla
regione  all'evidente  fine  di riproporre in via legislativa un atto
amministrativo  i  cui  effetti risultano essere stati sospesi in via
cautelare  nella naturale sede giurisdizionale. In proposito, occorre
verificare  l'applicabilita' del limite gia' individuato dalla stessa
Corte   costituzionale,   a   tenore  del  quale  e'  ammissibile  la
legificazione  anche a livello regionale di scelte che di regola sono
compiute  dall'amministrazione  attiva,  purche'  cio'  avvenga entro
certi limiti, come quello del rispetto della funzione giurisdizionale
in  ordine  alla  decisione  delle cause in corso, nell'ipotesi quale
quella  di  specie in cui la legge provvedimento viene direttamente a
vanificare  la  tutela  cautelare  assicurata  dal giudice competente
rispetto  a provvedimenti amministrativi che confluiscono nella legge
-  provvedimento (cfr. ad es. sentenze sopra gia' citate, n. 495/1999
nonche' n. 346/1991).
   In  proposito,  gli  evidenti  rischi  di  elusione  della  tutela
assicurata   in   termini   di  principio  fondamentale  dalle  norme
costituzionali sopra evocate si accompagnano alla constatazione di un
sempre  maggior  ricorso alle cc.dd. leggi regionali provvedimento in
pendenza   di   giudizi   ed   al   fine  di  superare  provvedimenti
giurisdizionali, che hanno posto anche profili problematici a livello
sopranazionale  (cfr.  ad  es.  l.r.  Liguria  31 ottobre 2006 n. 36,
oggetto di espressa sospensione ai sensi dell'art. 4 d.l. 27 dicembre
2006 n. 297 in adempimento di ordinanza del Presidente della Corte di
giustizia delle comunita' europee).
   Conclusivamente  il  Collegio,  sulla  base  degli argomenti sopra
esposti  solleva  d'ufficio questione di costituzionalita', dell'art.
13,  l.r.  n. 15/2007,  in  relazione  ai  profili  cosi'  riassunti:
violazione  degli  artt.  117, secondo comma, lett. m) e terzo comma,
nella   parte  in  cui  non  e'  conforme  alle  norme  nazionali  di
determinazione  dei  livelli  essenziali di assistenza e dei principi
fondamentali  in tema di tutela della. salute; violazione degli artt.
3  e  32  nella  parte  in cui comporta una disparita' di trattamento
rispetto  alle  altre  regioni,  irragionevolmente si fonda su di una
norma  nazionale  in  parte  superata  e non applicabile nella specie
nonche' su di un atto endoprocedimentale oltretutto travisato nel suo
(peraltro non conosciuto all'epoca di approvazione della stessa norma
regionale)    contenuto,    ed    altresi'   nella   parte   in   cui
irragionevolmente prevede una delega in bianco per l'eventuale deroga
al  proprio  disposto  in capo agli organi amministrativi senza alcun
criterio  per l'esercizio della deroga stessa; violazione degli artt.
24 e 113 Cost. nella parte in cui in cui la legge provvedimento viene
direttamente  a vanificare la tutela cautelare assicurata dal giudice
competente  rispetto  ai provvedimenti amministrativi impugnati e che
confluiscono nella stessa legge-provvedimento.
   Alla  luce  delle considerazioni che precedono deve essere sospesa
ogni  decisione  sulla  predetta  controversia,  dovendo la questione
essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1  della  legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della
legge  11  marzo  1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito,
nel  merito  e  sulla  spese, ritenuta rilevante e non manifestamente
infondata  la  questione  di  costituzionalita'  dell'art. 13, l.r. 3
aprile 2007, n. 15 in relazione agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117 della
Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo i giudizi in corso.
   Ordina  che,  a  cura  della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'  sia  comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed
al Presidente della Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in  Genova, nella Camera di consiglio del giorno 31
ottobre 2007.
                     Il Presidente f.f.: Caputo
                                                   L'estensore: Ponte