N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2007
Ordinanza del 13 dicembre 2007 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Carpiceci Gianluca Processo penale - Prove - Atti relativi ad intercettazioni illegali - Procedura per la distruzione - Previsione, all'esito dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, della immediata distruzione dei documenti illegalmente formati - Redazione di un verbale relativo alle operazioni di distruzione che non puo' contenere alcun riferimento al contenuto degli atti di cui e' stata disposta la eliminazione - Lesione del diritto di difesa - Lesione dei diritti soggettivi delle persone offese dal reato - Violazione del principio del contraddittorio, nella formazione della prova - Lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. - Codice di procedura penale, art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito nella legge 20 novembre 2006, n. 281. - Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, 111, commi primo, secondo e quarto, e 112.(GU n.15 del 2-4-2008 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di Carpiceci Gianluca, nato ad Arsoli il 13 luglio 1960, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Sestilio Renna, viale Regina Margherita n. 30, Milano, per il reato di cui all'art. 372 c.p. commesso a Milano in data 6 giugno 2003. Persona offesa: Oliviero Dal Toso, domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Federico Lecconi, via Montenapoleone n. 8, Milano. Il giudice a scioglimento della riserva adottata all'udienza in camera di consiglio in data 4 dicembre 2007. O s s e r v a Il dott. Gianluca Carpiceci, dirigente della Coca Cola Italia S.r.l. e' indagato del reato di cui all'art. 372 c.p. in relazione alle dichiarazioni rese dinanzi al giudice civile in data 6 giugno 2003 nell'ambito del contenzioso che vedeva l'attuale denunziante dott. Oliviero Dal Toso opporsi in quella sede per la seconda volta ad un provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti dalla direzione della societa'. In particolare il dott. Dal Toso, nella sua denunzia e in seguito nelle memorie di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in data 20 dicembre 2006, aveva prospettato come non veritiere e pregiudizievoli per la sua persona e l'esito della causa le affermazioni del dott. Carpiceci relative alle mansioni lui effettivamente affidate in azienda, ridimensionate, a differenza di quanto aveva sostenuto il dott. Carpiceci, escludendolo dal budget e dalle ricerche «continuative» per l'Italia nonche' relative ai suoi presunti ritardi e inadempienze nel fissare e relazionare gli obiettivi aziendali per l'anno 2002. Il dott. Dal Toso ha collocato tale deposizione secondo lui mendace ed inveritiera in un contesto di comportamenti vessatori subiti a partire dal 1999 dall'azienda, in sostanza una pratica di «mobbing» nei suoi confronti, che erano appunto, sfociati nei 2 tentativi di licenziamento, il primo dei quali praticamente contestuale, come si dira', ad una pesante attivita' di spionaggio illegale in danno della sua persona messa in atto dalla societa' di investigazioni Polis d'istinto facente capo ad Emanuele Cipriani, soggetto al centro del procedimento c.d. Telecom tuttora in corso. Con ordinanza in data 17 luglio 2007 questo giudice aveva respinta la richiesta di archiviazione indicando al pubblico ministero la necessita' di svolgere nuove indagini ed in particolare un'audizione approfondita del denunziante in merito ai profili dei suoi rapporti con l'azienda e delle sue mansioni sopra accennati, l'acquisizione di alcuni documenti utili quali le Job Description aziendali e l'acquisizione dei dossier illegali approntati dalla Polis d'istinto e regolarmente pagati dalla Coca Cola S.r.l. sequestrati con moltissimi altri all'interno di un dvd nell'indagine c.d. Telecom. In data 26 ottobre 2007 il pubblico ministero ha ritrasmesso il fascicolo confermando la richiesta di archiviazione dopo aver espletato, nei limiti in cui era stato possibile, le indagini indicate da questo ufficio. E' stato infatti sentito, dettagliatamente in data 21 e 26 settembre 2007 il dott. Dal Toso e, come risulta dal verbale di sequestro in data 5 ottobre 2007 della sezione di p.g. presso la Procura, sono stati sequestrati presso la sede della Coca Cola alcuni documenti tra cui una Job Description, piano di lavoro relativi al 2002 e corrispondenza informatica tra dirigenti dell'azienda. Non e' entrato tuttavia a far parte degli atti il dossier illegale della Polis d'istinto indicato nell'ordinanza del 17 luglio 2007. Il pubblico ministero con nota in data 2 ottobre 2007, aveva chiesto ai colleghi titolari dell'indagine c.d. Telecom la trasmissione del dossier riguardante il dott. Dal Toso. Nella risposta in data 9 ottobre 2007, ineccepibile sul piano tecnico-giuridico e controfirmata dallo stesso Procuratore Capo, si confermava infatti che agli atti dell'indagine c.d. Telecom esiste un dossier dedicato ai dott. Dal Toso che, alla luce degli accertamenti propri della fase delle indagini preliminari, appare «formato mediante l'acquisizione illecita di notizie riservate ottenute mediante corruzione» ma nel contempo si rilevava che, alla luce dell'art. 240, secondo comma c.p.p. novellato dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, e' vietato estrarre copia, e di conseguenza trasmettere ed utilizzare in qualsiasi forma anche in altro procedimento, documenti formati appunto attraverso una raccolta illegale di informazioni. All'udienza in camera di consiglio svoltasi il 4 dicembre 2007 per prendere cognizione della situazione le parti hanno concluso richiedendo il pubblico ministero e il difensore dell'indagato l'emissione di un provvedimento di archiviazione e il difensore della persona offesa insistendo nella richiesta di formulazione di imputazione coatta nei confronti del dott. Carpiceci per il reato di cui all'art. 372 c.p. Tali conclusioni, contrapposte, non appaiono tuttavia soddisfacenti. Infatti l'esame delle dettagliate dichiarazioni della persona offesa e della documentazione acquisita, senza entrare in dettagli in questa sede, non dirime il dubbio in merito alla consapevole non rispondenza al vero in alternativa ad una semplice erroneita' o incertezza delle dichiarazioni del dr. Carpiceci, tenuto comunque conto anche del carattere sintetico della testimonianza rispetto ad una situazione alquanto complessa. Quindi, come gia' segnalato nell'ordinanza in data 17 luglio 2007, in sostanza e' proprio la realta' pregressa dei rapporti tra il dott. Dal Toso e l'azienda e sono proprio le iniziative di quest'ultima uno degli elementi, se non l'elemento decisivo, per concludere in merito alla sostenibilita' dell'incolpazione. Per meglio chiarire tale importante passaggio e le conseguenze processuali che esso comporta meritano di essere richiamate anche in questa sede alcune delle considerazioni contenute nel provvedimento del 17 gennaio 2007: «in tale memoria egli (il dott. dal Toso) ricorda, allegando le parti che lo riguardano come persona offesa dell'ordinanza emessa dal G.i.p. di Milano nel procedimento 4728/03 G.i.p. a carico di Bernardini Marco ed altri (c.d. procedimento Telecom), di essere stato vittima tra il 2000 e il 2001 di una pesantissima attivita' di spionaggio illegale messa in opera dalla Polis d'Istinto societa' di investigazioni facente capo a Emanuele Cipriani che aveva messo in atto controlli effettuati illegalmente da persone appartenenti alle forze dell'ordine ed anche relativi, con tanto di pedinamenti, all'abitazione della famiglia Dal Toso con la possibilita' e forse l'obiettivo di accusarlo addirittura di comportamenti di pedofilia. Il dossier relativo al dott. Dal Toso era presente nel dvd sequestrato a persona vicina a Cipriani e porta il numero di "di pratica" Z0032300 e sarebbe stato pagato dalla Coca Cola 133 milioni di lire configurandosi quindi come un gravissimo episodio di sorveglianza illegale ed intimidazione finalizzato al discredito dello vittima anche se non necessariamente la societa' committente poteva essere pienamente al corrente dei metodi usati dagli uomini di Cipriani. Ne consegue che, come richiesto nella memoria di opposizione, quale attivita' suppletiva di indagine anche il dossier della Polis distinto relativo al dott. Toso puo' illuminare i comportamenti successivi nei suoi confronti considerando che anche se il dott. Carpiceci stava appena entrando in Coca Colo quando tale attivita' di spionaggio si era da poco esaurita non puo' negarsi che in una logica aziendale, sicuramente di continuita', un comportamento scorretto anche nel corso di un giudizio e di una normale causa di lavoro ben puo' spiegarsi anche con le scelte censurabili della societa' operate in precedenza. Anche il predetto dossier puo' essere dunque acquisito come elemento integrativo d'indagine secondo la richiesta del dott. Dal Toso, finalizzata, come rilevato, dal pubblico ministero in sede di udienza camerale, ad una ricognizione probatoria piu' completa della vicenda». La possibilita' di accedere al contenuto del dossier illegale formato nei confronti del dott. Dal Toso dalla Polis d'istinto su incarico, non e' noto con quali esatti contorni, della Coca Cola Italia S.r.l. e' quindi rilevante per la presente indagine e del resto gia' nel provvedimento in data 17 luglio 2007 era stato in qualche modo «previsto» che le indagini integrative indicate al pubblico ministero non potessero essere integralmente esaudita. Infatti la formulazione letterale del nuovo art. 240 c.p.p. prevede che i dossier illegali siano distrutti a richiesta del pubblico ministero e a seguito di un'udienza camerale semplificata dinanzi al, G.i.p. previa redazione di un semplice verbale senza riferimento ai contenuti dei dossier stessi e la stessa norma che prima della distruzione tale materiale sia assolutamente inutilizzabile. Tuttavia, di a fronte di tale situazione suscettibile di cagionare danni a entrambe le parti in causa, accusa e difesa, il, pubblico ministero proprio nell'ambito del procedimento Telecom, pur attivando la richiesta di distruzione di un primo gruppo di dossier, al momento dell'udienza in camera di consiglio aveva sollecitato il, G.i.p. a dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimita' in pratica dell'intero articolo. Il G.i.p. ha pienamente accolto la sollecitazione del pubblico ministero ravvisando, con ordinanza in data 30 marzo 2007, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'attuale assetto dell'art. 240 c.p.p. in relazione agli articolo 24 primo e secondo comma e 111, primo secondo e quarto comma e 112 della Costituzione. Nella medesima direzione e' necessario muoversi nell'ambito del presente procedimento partendo pero' dalla specifica angolazione che attiene alla violazione dei diritti della persona offesa che puo' vedere i suoi diritti irrimediabilmente danneggiati da una distruzione anticipata e senza suo consenso della raccolta di informazioni illegali che lo riguarda. Il g.i.p. che si e' occupato del procedimento Telecom aveva individuato le possibili censure di legittimita' costituzionale sotto un triplice profilo. In sintesi, con riferimento alla posizione della pubblica accusa, aveva sottolineato che la celere e definitiva distruzione di prove nella fase delle indagini preliminari poteva vulnerare il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale dettato dall'art. 112 della Costituzione impedendo al pubblico ministero di perseguire reati anche di notevole gravita' e rendendo ad esempio non piu' possibile l'identificazione di eventuali correi non ancora toccati dalle indagini nel momento in cui veniva avviata la procedura di distruzione. Specificamente, con riferimento alla posizione processuale dell'indagato e quindi agli articoli 24, secondo comma e 111 della Costituzione, il G.i.p. aveva prospettato la possibile violazione del diritto di difesa con diritto alla prova e alla formazione della stessa nel contraddittorio sottolineando sia le carenze dell'udienza semplificata e a cognizione sommaria prevista dall'art. 240 c.p.p. nella nuova formulazione sia l'impossibilita' che il verbale redatto prima della distruzione senza alcun riferimento al contenuto dei documenti potesse surrogare dati di conoscenza necessari per la difesa. Sulla base del verbale quasi muto redatto prima della distruzione sarebbe infatti impossibile o quantomeno assai piu' difficile per la difesa nelle fasi ulteriori dimostrare ad esempio la provenienza non illegale delle notizie riferite nei documenti (in quanto ad esempio non carpite presso banche dati di un'amministrazione ma semplicemente inventate), dimostrare che comunque l'indagato non era l'autore della raccolta dei dati se illeciti o comunque interloquire sulla gravita' della condotta ascritta all'indagato determinata anche dal contenuto concreto delle informazioni illecitamente acquisite; contenuto che, a distruzione avvenuta, il giudice non puo' piu' conoscere. Ma il G.i.p. estensore dell'ordinanza di rimessione non ha tralasciato nemmeno la posizione del persone offese, oggetto della raccolta illecita di dati, cui, in base all'art. 24, primo comma della Costituzione, deve essere pienamente riconosciuta la facolta' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Infatti il danneggiato, sia costituendosi parte civile in un giudizio penale sia attivando un giudizio civile, non puo' dimostrare pienamente il danno subito e la sua quantificazione se non e' in grado di richiamare l'attenzione del giudice sul tenore obiettivo delle informazioni illegalmente acquisite; si pensi ad accertamenti sulle sue abitudini di vita o frequentazioni tali da poter incidere gravemente sulla sua attivita' lavorativa. E anche in questo caso la definitiva distruzione dei contenuti rischia di privare l'interessato della possibilita' di spendere questo dato fondamentale dinanzi al giudice. Tale terzo possibile profilo di illegittimita' costituzionale, con la irragionevole compromissione del diritto della vittima di agire, se lo crede, in propria tutela, merita di essere pienamente valorizzato e non e' un caso del resto che nell'udienza in camera di consiglio che ha preceduto la rimessione della questione alla Corte costituzionale, le difese di alcune delle persone offese, e cioe' delle vittime dell'attivita' di spionaggio nell'indagine c.d. Telecom, si siano associate alla sollecitazione del pubblico ministero rimettere gli atti alla Corte. Venendo quindi al caso per cui si procede, balza agli occhi, nell'impossibilita' ex lege di acquisire il dossier richiesto dalla Coca Cola Italia sul dipendente dott. Dal Toso, non tanto la compromissione dei diritti della pubblica accusa e della difesa, quanto e sopratutto quella dei diritti del denunziante e opponente alla richiesta di archiviazione. La denunzia del dott. Dal Toso ha dato infatti origine ad un processo «collegato», quello concernente la presunta falsa testimonianza del dirigente della Coca Cola dott. Carpiceci, e il contenuto di tale testimonianza e l'atteggiamento soggettivo di chi l'ha resa possono essere illuminati e meglio compresi proprio disponendo di una conoscenza completa degli episodi assai inquietanti che l'avrebbero preceduta e cioe' lo «spionaggio» illegale in danno del dipendente poi licenziato. Alcuni dei dati illegalmente raccolti, mediante servizi di osservazione e pedinamenti, finalizzati ingiustamente al discredito, riguardavano del resto ed erano destinati ad aver ricadute proprio sulla vita lavorativa dell'interessato, con le possibili conseguenze gia' accennate nell'ordinanza di rimessione alla corte costituzionale del 30 marzo 2007. Ma, in linea generale, l'attuale formulazione dell'art. 240 c.p.p. appare tale da compromettere anche piu' gravemente la vita della persona sorvegliata illegalmente, le impedisce cioe' di adottare le necessarie contromisure, al di la' del ristoro economico, atte a tutelare il suo onore e la sua reputazione proiettate nel futuro. Nessuno infatti puo' garantire alla persona offesa che prima del sequestro dei dossier illegali un numero indefinito di copie, ad esempio dvd, non sia gia' stato formato e possa prima o poi entrare in circolazione. E' evidente in tale ipotesi che la persona spiata puo' avere un rilevante interesse a conoscere in dettaglio il contenuto del dossier al fine di prepararsi a prevenire e a contrastare la diffusione nel suo ambiente di notizie false, manipolate o comunque riguardanti la sua vita privata. Distruggendo la copia sequestrata, anche senza il consenso e anzi contro la volonta' della persona offesa, questa e' privata in molti e non prevedibili casi di un importante strumento di difesa. In conclusione anche nel presente procedimento «collegato» ai dossier sequestrati nell'ambito dell' indagine Telecom la questione di costituzionalita', sollevabile d'ufficio, dell'attuale formulazione dell' art. 240 c.p.p. appare rilevante e non manifestamente infondata. La questione deve quindi essere rimessa alla Consulta in termini non diversi da quanto gia' avvenuto con l'ordinanza del G.i.p., presso il Tribunale di Milano nel procedimento 30382/03 r.g.n.r. - 4728/03 R.G.gip. Pur apparendo di piu' diretta rilevanza per le caratteristiche del caso in esame, con riferimento alla prospettabile violazione dell'art. 24, primo comma della Costituzione e quindi dei diritti delle persone offese, non puo' che essere sollevata in relazione a tutti gli articoli della Costituzione menzionati nella citata ordinanza e cio' per l'evidente inscindibilita' dei profili che devono essere trattati.
P. Q. M. Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, a 87. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 240, terzo, quarto, quinto e sesto comma c.p.p. - come modificati con la, legge 20 novembre 2006 n. 281 - in relazione agli articoli 24, primo e secondo comma, 111, primo e secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, perle motivazioni sopra esposte. Dispone a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica di questa ordinanza alle parti non presenti alla lettura del provvedimento, al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sospende il procedimento in corso. Milano, addi' 13 dicembre 2007 Il giudice: Salvini