N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 - 11 dicembre 2007

  Ordinanza
dell'11   dicembre   2007  emessa  dal  Giudice  dell'esecuzione  del
Tribunale  di  Genova  sul  ricorso  proposto dalla PHD S.r.l. contro
                       Equitalia Polis S.p.A.
  Imposte   e   tasse   -  Riscossione  delle  imposte  -  Esecuzione
  esattoriale   -  Pignoramento  dei  crediti  vantati  dal  debitore
  esecutato  nei confronti di terzi - Opposizione agli atti esecutivi
  -  Previsione  che  l'atto  di  pignoramento  contenga, secondo una
  scelta rimessa alla discrezionalita' dell'agente della riscossione,
  l'ordine   al   terzo   di   pagare   il  credito  direttamente  al
  concessionario,  fino a concorrenza del credito per cui si procede,
  in  luogo  della  ordinaria  citazione  del  terzo e del debitore a
  comparire  davanti  al  giudice  dell'esecuzione,  come  prescritto
  dall'art.  543  cod.  proc.  civ.  -  Irragionevolezza - Denunciata
  violazione   del   principio   di   uguaglianza  sotto  il  profilo
  dell'ingiustificata disparita' di trattamento riservata ai debitori
  esecutati   in  funzione  della  scelta  discrezionalmente  assunta
  dall'agente della riscossione - Incidenza sul diritto di difesa del
  debitore.
  -  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,
  n. 602, art. 72-bis.
  - Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.15 del 2-4-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Il  g.e.  a  scioglimento  della  riserva formulata il 28 novembre
2007;
   Rilevato  che  l'opponente  ha  eccepito  la  mancata notifica del
provvedimento  ex  art.  72-bis, d.P.R. n. 602/1973 con cui Equitalia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Genova, ordinava
a  Banca  Carige  la  consegna della somma versata sul conto corrente
intestato al debitore;
   Rilevato  che  tale  notifica,  sulla  base  della  documentazione
proposta  dall'opposta,  risultava  invece  correttamente  avvenuta a
mezzo posta, con ritiro della raccomandata il 20 settembre 2007, come
da avviso di ricevimento versato in atti;
   Rilevato  che  all'udienza  di  comparizione  ex  art.  57, d.P.R.
n. 602/1973, l'opponente eccepiva che tale notifica, essendo avvenuta
quando  ormai  la  consegna  della  somma  alla concessionaria per la
riscossione  era  stata eseguita, comportava violazione del principio
del  contradditorio  previsto  nel pignoramento presso terzi ex artt.
543 e segg. c.p.c.;
   Rilevato  che l'opposta ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso
proposto  ex  art. 617 c.p.c. per la preclusione dell'art. 57, d.P.R.
n. 602/1973,  chiedendo,  poi,  nel  merito, il rigetto delle istanze
dell'opponente;
   Rilevato  che questo g.e., nella presente fase cautelare, prevista
dall'art.  60,  d.P.R.  n. 602/1973,  puo' disporre legittimamente la
sospensione  della  procedura  esecutiva  esattoriale, ove richiesto,
qualora  ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave ed
irreparabile danno.
   Il  g.e.  a  scioglimento  della  riserva formulata il 28 novembre
2007;
   Rilevato  che  l'opponente  ha  eccepito  la  mancata notifica del
provvedimento  ex  art.72-bis,  d.P.R.  n. 602/1973 con cui Equitalia
S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Genova, ordinava
a  Banca  Carige  la  consegna della somma versata sul conto corrente
intestato al debitore;
   Rilevato  che  tale  notifica,  sulla  base  della  documentazione
proposta  dall'opposta,  risultava  invece  correttamente  avvenuta a
mezzo posta, con ritiro della raccomandata il 20 settembre 2007, come
da avviso di ricevimento versato in atti;
   Rilevato  che  all'udienza  di  comparizione  ex  art.  57, d.P.R.
n. 602/1973, l'opponente eccepiva che tale notifica, essendo avvenuta
quando  ormai  la  consegna  della  somma  alla concessionaria per la
riscossione  era  stata eseguita, comportava violazione del principio
del  contradditorio  previsto  nel pignoramento presso terzi ex artt.
543 e segg. c.p.c.;
   Rilevato  che l'opposta ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso
proposto  ex  art. 617 c.p.c. per la preclusione dell'art. 57, d.P.R.
n. 602/1973,chiedendo,  poi,  nel  merito,  il  rigetto delle istanze
dell'opponente;
   Rilevato  che questo g.e., nella presente fase cautelare, prevista
dall'art.  60,  d.P.R.  n. 602/1973,  puo' disporre legittimamente la
sospensione  della  procedura  esecutiva  esattoriale, ove richiesto,
qualora  ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave ed
irreparabile danno;
   Rilevato  che nel caso in esame, va ricordato come l'attivita' del
giudice   dell'esecuzione,   nell'iter   procedurale,   non   e'   di
accertamento  di  un diritto in contradditorio tra le parti, come per
il   Giudice   del   processo  di  cognizione,  ma  ha  finalita'  di
realizzazione  del  diritto, gia' accertato o comunque indicato da un
titolo,  tenuto  conto  anche della posizione del debitore che non va
gravato oltre i modi e i limiti stabiliti dalla legge;
   Rilevato  che,  per  i motivi sopra esposti non potendosi parlare,
nel  processo  di  esecuzione,  di regola del contradditorio, essendo
questo  funzionale  all'accertamento, sara' possibile per l'esecutato
solo  interloquire sulle modalita' dell'esecuzione, ove stabilito per
legge;
   Rilevato  che,  a  tale  scopo,  non  appare  violato, nel caso di
specie,  alcun  principio  ne'  dispositivo  di  legge, essendo stato
notificato  l'atto  di  pignoramento anche al contribuente debitore e
che  pertanto  l'esecutato  ha  avuto  la  possibilita'  di  venire a
conoscenza  della  procedura  e  di  far valere le sue ragioni con il
presente ricorso ex art. 617 c.p.c.;
   Rilevato   che,  essendo  stata  sollevata,  in  via  subordinata,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 72-bis, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella
parte  in  cui  sottrae  al  controllo del giudice dell'esecuzione la
procedura  di  espropriazione  esattoriale  mobiliare presso terzi di
crediti del debitore, si osserva quanto segue:
     i   profili   di  incostituzionalita'  dell'art  72-bis,  d.P.R.
n. 602/1973,  per  violazione  degli  artt.  3  e  24  Cost., esposti
dall'esecutato con discussione orale, riguardano: 1) la disparita' di
trattamento tra debitori soggetti alla procedura coattiva erariale di
cui sopra, rispetto a quelli assoggettati a pignoramento presso terzi
ex  artt. 543 e segg. c.p.c., in quanto il pignoramento di somme loro
dovute  da  terzi,  ex  art.  72-bis,  d.P.R.  n. 602/1973,  contiene
l'ordine  al terzo di pagare direttamente al concessionario il dovuto
fino  alla  concorrenza  del  debito per il quale si procede in luogo
della  citazione del terzo a comparire davanti al giudice per rendere
la  dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., con lesione del diritto
alla   difesa   degli   esecutati   in  tale  procedura,  in  assenza
dell'udienza   di  comparizione  ove  tale  diritto  potrebbe  essere
esplicato; 2) disparita' di trattamento nei confronti di esecutati in
procedure  esattoriali in ordine alla possibilita', sancita dall'art.
72-bis,  che  la  concessionaria  per  la  riscossione applichi a sua
discrezione tale modalita' di esecuzione, riconoscendole una facolta'
che   discrimina  irragionevolmente  i  debitori  sottoposti  a  tale
procedura  «in luogo» di quella di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c.;
3)  disparita'  di  trattamento  di situazioni analoghe, quale quella
prevista  dall'art.  73, d.P.R. n. 602/1973, e la indicata esecuzione
ex  art.  72-bis  cit.,  in quanto, pur differenziandosi le procedure
solo  per  la  natura del bene sottoposto all'esecuzione, in possesso
del   terzo,   possono   seguire  modalita'  esecutive  diverse,  con
intervento  del  giudice dell'esecuzione necessitato, nel primo caso,
solo possibile, nel secondo.
   Premesso  che  l'art.  2,  comma 6 del d.l. n. 262/2006, collegato
alla  Finanziaria  2007,  ha introdotto modifiche all'art. 72-bis del
d.P.R.   n. 602/1973  disponendo  che,  oltre  alla  possibilita'  di
riscossione  coattiva  diretta  del quinto dello stipendio e di altri
emolumenti  connessi  ai  rapporti  di  lavoro, prevista dall'art. 3,
comma 40, lett. b) del d.l. n. 203/2005, potessero essere espropriati
tutti   i   crediti   del  debitore  verso  terzi,  salvo  i  crediti
pensionistici  e  fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi
4,  5  e  6,  c.p.c.,  con  le  modalita'  gia'  indicate,  e  cioe':
possibilita'  che  l'atto  di  pignoramento  dei crediti del debitore
verso  terzi  contenga, in luogo della citazione di cui all'art. 543,
comma  2,  n. 4)  c.p.c.,  l'ordine  al  terzo  di  pagare il credito
direttamente  al concessionario fino alla concorrenza del credito per
cui  si procede: a) nel termine di gg. 15 dalla notifica dell'atto di
pignoramento,  per  le  somme per le quali il diritto alla percezione
sia  maturato  anteriormente  alla  data  di  tale  notifica; b) alle
rispettive scadenze, per le restanti somme.
   Con  i due decreti indicati, collegati alle Finanziarie del 2006 e
del  2007,  il  legislatore  ha  voluto implementare l'efficienza del
sistema   di   riscossione  tributaria  coattiva,  in  considerazione
dell'incidenza  negativa dell'evasione sul bilancio dello Stato. Tale
rilevanza  pubblica della normativa in oggetto ha legittimato deroghe
alle norme procedurali, purche' coerenti col dettato costituzionale.
   Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dall'odierno
opponente  in  relazione  al  motivo  sub  1)  sopra ricordato appare
manifestamente   infondata  in  quanto  non  sussiste  disparita'  di
trattamento tra esecutati sottoposti alla procedura coattiva erariale
rispetto  a  quelli assoggettati a pignoramento presso terzi ex artt.
543  e  segg.  c.p.c.,  in  quanto  la particolare natura del credito
pubblico,  come  sopra  ricordato,  consente  l'adozione  di norme in
deroga  ai  principi generali dell'esecuzione, quale quella in esame,
ove  si  consideri  che  il  diritto  costituzionale  alla  difesa e'
comunque riconosciuto all'esecutato contribuente ai sensi degli artt.
57  e  60  d.P.R.  n. 602/1973,  cioe' con i mezzi dell'opposizione e
dell'istanza   di   sospensione;   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  rilevata  dall'opponente  con  motivo  sub  3) appare
manifestamente   infondata  in  quanto  non  sussiste  disparita'  di
trattamento   fra   la   fattispecie  prevista  dall'art.  73  d.P.R.
n. 602/1973  e quella di cui all'art. 72-bis dello stesso decreto, in
quanto  proprio la natura del bene sottoposta al vincolo, diversa nei
due  casi,  (bene  mobile di cui andra' disposta la vendita nel primo
caso,  somma  di denaro nel secondo), rende inderogabile l'intervento
del g.e., oppure no: e' in sostanza trattamento diverso di situazioni
diverse; la questione di legittimita' costituzionale di cui al motivo
sub 2), invece, non appare a questo giudice manifestamente infondata,
in  quanto  la  previsione  dell'art.  72-bis citato, di procedere ad
esecuzioni  esattoriali  nei  confronti  di  debitori  che versano in
identiche   situazioni,  secondo  modalita'  che  possono  essere,  a
discrezione del concessionario, quelle indicate dal suddetto articolo
di  legge,  con  ordine  prescrittivo  al  terzo  idoneo  ad incidere
autoritativamente  sulla  sfera patrimoniale dell'esecutato, o invece
quelle  previste  dalle  norme del pignoramento presso terzi, secondo
criteri  di scelta demandati al concessionario, non codificati, e non
giustificati  da  particolari  motivi di interesse pubblico, vizia la
norma  indicata sotto il profilo della ragionevolezza, con violazione
dell'art.3  Cost.  posto  a  tutela  del  principio  di  eguaglianza;
ritenuto  pertanto  la  non manifesta infondatezza della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  72-bis, d.P.R. n. 602/1973 e
ritenuta  altresi'  sussistente  la rilevanza, nel presente giudizio,
della  norma  censurata,  per  le  circostanze  di fatto e di diritto
suesposte.  In  particolare  nella  fase cautelare attuale sono state
sollevate dall'opponente le eccezioni suesposte.
   Il  pignoramento eseguito in base alla norma censurata, con ordine
coattivo  di  consegna  immediata,  in luogo di quello ex artt. 543 e
segg. c.p.c., ha reso piu' gravosa e meno efficace per l'esecutato la
sua  difesa;  se infatti questo avesse proposto opposizione dopo aver
ricevuto   la  rituale  citazione  ex  art.  543  c.p.c.,  nel  tempo
intercorrente  tra  la  sua notifica e l'udienza di dichiarazione del
terzo ex art. 547 c.p.c., qualora il g.e. avesse sospeso l'esecuzione
ex art. 60, d.P.R. n. 602/1973, stante il disposto dell'art. 49, n. 2
del  d.P.R.  citato,  (secondo cui «il procedimento di espropriazione
forzata  e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al
bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni
del   presente   capo   e   con   esso  compatibili»,  sarebbe  stato
conseguentemente  applicabile,  per  la  parte  per  cui non provvede
l'art.  60, d.P.R. n. 602/1973, l'art. 624 c.p.c. Pertanto in caso di
sospensione  non reclamata ex art. 669-terdecies c.p.c., o disposta o
confermata   in  sede  di  reclamo,  il  g.e.,  in  caso  di  istanza
dell'opponente,  avrebbe dichiarato (non facoltativamente, secondo il
tenore   letterale   della   norma   novellata),  con  ordinanza  non
impugnabile,  l'estinzione  della  procedura,  liberando  di fatto la
somma vincolata e non ancora assegnata.
   E'  di  percezione  immediata quanto la diversa scelta operata nel
caso  in esame dal concessionario procedente, la cui discrezionalita'
discende  dalla norma, abbia creato una disparita' di trattamento ove
si  consideri  che,  in  caso  di  sospensione  ed  estinzione  della
procedura,  il  recupero  della  somma  pignorata,  gia'  versata  al
procedente, sarebbe non poco oneroso per l'esecutato.
                              P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  3  e  24  Cost.,  ritenuta  non  manifestamente
infondata  e  rilevante  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art.72-bis,   d-P-R.  n. 602/1973  in  relazione  agli  articoli
suddetti  per  le  argomentazioni  indicate  in  parte  motiva  della
presente ordinanza;
   Sospende  la  procedura  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
     Genova, addi' 7 dicembre 2007
                 Il giudice dell'esecuzione: Ferrari