N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 - 11 dicembre 2007
Ordinanza dell'11 dicembre 2007 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova sul ricorso proposto dalla PHD S.r.l. contro Equitalia Polis S.p.A. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti di terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Previsione che l'atto di pignoramento contenga, secondo una scelta rimessa alla discrezionalita' dell'agente della riscossione, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, in luogo della ordinaria citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione, come prescritto dall'art. 543 cod. proc. civ. - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento riservata ai debitori esecutati in funzione della scelta discrezionalmente assunta dall'agente della riscossione - Incidenza sul diritto di difesa del debitore. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 72-bis. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.15 del 2-4-2008 )
IL TRIBUNALE Il g.e. a scioglimento della riserva formulata il 28 novembre 2007; Rilevato che l'opponente ha eccepito la mancata notifica del provvedimento ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973 con cui Equitalia S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Genova, ordinava a Banca Carige la consegna della somma versata sul conto corrente intestato al debitore; Rilevato che tale notifica, sulla base della documentazione proposta dall'opposta, risultava invece correttamente avvenuta a mezzo posta, con ritiro della raccomandata il 20 settembre 2007, come da avviso di ricevimento versato in atti; Rilevato che all'udienza di comparizione ex art. 57, d.P.R. n. 602/1973, l'opponente eccepiva che tale notifica, essendo avvenuta quando ormai la consegna della somma alla concessionaria per la riscossione era stata eseguita, comportava violazione del principio del contradditorio previsto nel pignoramento presso terzi ex artt. 543 e segg. c.p.c.; Rilevato che l'opposta ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso proposto ex art. 617 c.p.c. per la preclusione dell'art. 57, d.P.R. n. 602/1973, chiedendo, poi, nel merito, il rigetto delle istanze dell'opponente; Rilevato che questo g.e., nella presente fase cautelare, prevista dall'art. 60, d.P.R. n. 602/1973, puo' disporre legittimamente la sospensione della procedura esecutiva esattoriale, ove richiesto, qualora ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave ed irreparabile danno. Il g.e. a scioglimento della riserva formulata il 28 novembre 2007; Rilevato che l'opponente ha eccepito la mancata notifica del provvedimento ex art.72-bis, d.P.R. n. 602/1973 con cui Equitalia S.p.A., agente della riscossione per la provincia di Genova, ordinava a Banca Carige la consegna della somma versata sul conto corrente intestato al debitore; Rilevato che tale notifica, sulla base della documentazione proposta dall'opposta, risultava invece correttamente avvenuta a mezzo posta, con ritiro della raccomandata il 20 settembre 2007, come da avviso di ricevimento versato in atti; Rilevato che all'udienza di comparizione ex art. 57, d.P.R. n. 602/1973, l'opponente eccepiva che tale notifica, essendo avvenuta quando ormai la consegna della somma alla concessionaria per la riscossione era stata eseguita, comportava violazione del principio del contradditorio previsto nel pignoramento presso terzi ex artt. 543 e segg. c.p.c.; Rilevato che l'opposta ha eccepito l'improcedibilita' del ricorso proposto ex art. 617 c.p.c. per la preclusione dell'art. 57, d.P.R. n. 602/1973,chiedendo, poi, nel merito, il rigetto delle istanze dell'opponente; Rilevato che questo g.e., nella presente fase cautelare, prevista dall'art. 60, d.P.R. n. 602/1973, puo' disporre legittimamente la sospensione della procedura esecutiva esattoriale, ove richiesto, qualora ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave ed irreparabile danno; Rilevato che nel caso in esame, va ricordato come l'attivita' del giudice dell'esecuzione, nell'iter procedurale, non e' di accertamento di un diritto in contradditorio tra le parti, come per il Giudice del processo di cognizione, ma ha finalita' di realizzazione del diritto, gia' accertato o comunque indicato da un titolo, tenuto conto anche della posizione del debitore che non va gravato oltre i modi e i limiti stabiliti dalla legge; Rilevato che, per i motivi sopra esposti non potendosi parlare, nel processo di esecuzione, di regola del contradditorio, essendo questo funzionale all'accertamento, sara' possibile per l'esecutato solo interloquire sulle modalita' dell'esecuzione, ove stabilito per legge; Rilevato che, a tale scopo, non appare violato, nel caso di specie, alcun principio ne' dispositivo di legge, essendo stato notificato l'atto di pignoramento anche al contribuente debitore e che pertanto l'esecutato ha avuto la possibilita' di venire a conoscenza della procedura e di far valere le sue ragioni con il presente ricorso ex art. 617 c.p.c.; Rilevato che, essendo stata sollevata, in via subordinata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sottrae al controllo del giudice dell'esecuzione la procedura di espropriazione esattoriale mobiliare presso terzi di crediti del debitore, si osserva quanto segue: i profili di incostituzionalita' dell'art 72-bis, d.P.R. n. 602/1973, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., esposti dall'esecutato con discussione orale, riguardano: 1) la disparita' di trattamento tra debitori soggetti alla procedura coattiva erariale di cui sopra, rispetto a quelli assoggettati a pignoramento presso terzi ex artt. 543 e segg. c.p.c., in quanto il pignoramento di somme loro dovute da terzi, ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973, contiene l'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario il dovuto fino alla concorrenza del debito per il quale si procede in luogo della citazione del terzo a comparire davanti al giudice per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., con lesione del diritto alla difesa degli esecutati in tale procedura, in assenza dell'udienza di comparizione ove tale diritto potrebbe essere esplicato; 2) disparita' di trattamento nei confronti di esecutati in procedure esattoriali in ordine alla possibilita', sancita dall'art. 72-bis, che la concessionaria per la riscossione applichi a sua discrezione tale modalita' di esecuzione, riconoscendole una facolta' che discrimina irragionevolmente i debitori sottoposti a tale procedura «in luogo» di quella di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c.; 3) disparita' di trattamento di situazioni analoghe, quale quella prevista dall'art. 73, d.P.R. n. 602/1973, e la indicata esecuzione ex art. 72-bis cit., in quanto, pur differenziandosi le procedure solo per la natura del bene sottoposto all'esecuzione, in possesso del terzo, possono seguire modalita' esecutive diverse, con intervento del giudice dell'esecuzione necessitato, nel primo caso, solo possibile, nel secondo. Premesso che l'art. 2, comma 6 del d.l. n. 262/2006, collegato alla Finanziaria 2007, ha introdotto modifiche all'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 disponendo che, oltre alla possibilita' di riscossione coattiva diretta del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro, prevista dall'art. 3, comma 40, lett. b) del d.l. n. 203/2005, potessero essere espropriati tutti i crediti del debitore verso terzi, salvo i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi 4, 5 e 6, c.p.c., con le modalita' gia' indicate, e cioe': possibilita' che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contenga, in luogo della citazione di cui all'art. 543, comma 2, n. 4) c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario fino alla concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di gg. 15 dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Con i due decreti indicati, collegati alle Finanziarie del 2006 e del 2007, il legislatore ha voluto implementare l'efficienza del sistema di riscossione tributaria coattiva, in considerazione dell'incidenza negativa dell'evasione sul bilancio dello Stato. Tale rilevanza pubblica della normativa in oggetto ha legittimato deroghe alle norme procedurali, purche' coerenti col dettato costituzionale. Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dall'odierno opponente in relazione al motivo sub 1) sopra ricordato appare manifestamente infondata in quanto non sussiste disparita' di trattamento tra esecutati sottoposti alla procedura coattiva erariale rispetto a quelli assoggettati a pignoramento presso terzi ex artt. 543 e segg. c.p.c., in quanto la particolare natura del credito pubblico, come sopra ricordato, consente l'adozione di norme in deroga ai principi generali dell'esecuzione, quale quella in esame, ove si consideri che il diritto costituzionale alla difesa e' comunque riconosciuto all'esecutato contribuente ai sensi degli artt. 57 e 60 d.P.R. n. 602/1973, cioe' con i mezzi dell'opposizione e dell'istanza di sospensione; la questione di legittimita' costituzionale rilevata dall'opponente con motivo sub 3) appare manifestamente infondata in quanto non sussiste disparita' di trattamento fra la fattispecie prevista dall'art. 73 d.P.R. n. 602/1973 e quella di cui all'art. 72-bis dello stesso decreto, in quanto proprio la natura del bene sottoposta al vincolo, diversa nei due casi, (bene mobile di cui andra' disposta la vendita nel primo caso, somma di denaro nel secondo), rende inderogabile l'intervento del g.e., oppure no: e' in sostanza trattamento diverso di situazioni diverse; la questione di legittimita' costituzionale di cui al motivo sub 2), invece, non appare a questo giudice manifestamente infondata, in quanto la previsione dell'art. 72-bis citato, di procedere ad esecuzioni esattoriali nei confronti di debitori che versano in identiche situazioni, secondo modalita' che possono essere, a discrezione del concessionario, quelle indicate dal suddetto articolo di legge, con ordine prescrittivo al terzo idoneo ad incidere autoritativamente sulla sfera patrimoniale dell'esecutato, o invece quelle previste dalle norme del pignoramento presso terzi, secondo criteri di scelta demandati al concessionario, non codificati, e non giustificati da particolari motivi di interesse pubblico, vizia la norma indicata sotto il profilo della ragionevolezza, con violazione dell'art.3 Cost. posto a tutela del principio di eguaglianza; ritenuto pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72-bis, d.P.R. n. 602/1973 e ritenuta altresi' sussistente la rilevanza, nel presente giudizio, della norma censurata, per le circostanze di fatto e di diritto suesposte. In particolare nella fase cautelare attuale sono state sollevate dall'opponente le eccezioni suesposte. Il pignoramento eseguito in base alla norma censurata, con ordine coattivo di consegna immediata, in luogo di quello ex artt. 543 e segg. c.p.c., ha reso piu' gravosa e meno efficace per l'esecutato la sua difesa; se infatti questo avesse proposto opposizione dopo aver ricevuto la rituale citazione ex art. 543 c.p.c., nel tempo intercorrente tra la sua notifica e l'udienza di dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., qualora il g.e. avesse sospeso l'esecuzione ex art. 60, d.P.R. n. 602/1973, stante il disposto dell'art. 49, n. 2 del d.P.R. citato, (secondo cui «il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili», sarebbe stato conseguentemente applicabile, per la parte per cui non provvede l'art. 60, d.P.R. n. 602/1973, l'art. 624 c.p.c. Pertanto in caso di sospensione non reclamata ex art. 669-terdecies c.p.c., o disposta o confermata in sede di reclamo, il g.e., in caso di istanza dell'opponente, avrebbe dichiarato (non facoltativamente, secondo il tenore letterale della norma novellata), con ordinanza non impugnabile, l'estinzione della procedura, liberando di fatto la somma vincolata e non ancora assegnata. E' di percezione immediata quanto la diversa scelta operata nel caso in esame dal concessionario procedente, la cui discrezionalita' discende dalla norma, abbia creato una disparita' di trattamento ove si consideri che, in caso di sospensione ed estinzione della procedura, il recupero della somma pignorata, gia' versata al procedente, sarebbe non poco oneroso per l'esecutato.
P. Q. M. Visti gli artt. 3 e 24 Cost., ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art.72-bis, d-P-R. n. 602/1973 in relazione agli articoli suddetti per le argomentazioni indicate in parte motiva della presente ordinanza; Sospende la procedura e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Genova, addi' 7 dicembre 2007 Il giudice dell'esecuzione: Ferrari