N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 - 13 dicembre 2007

  Ordinanza
del 13 dicembre 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di
Messina  sul  ricorso  proposto  da Sciotto Antonino contro Comune di
                               Milazzo
  Imposte  e  tasse  -  Imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) -
  Nozione   di   area   fabbricabile   rilevante  per  l'applicazione
  dell'imposta - Sopravvenienza di norme di interpretazione autentica
  tese ad ampliare, a fini di recupero di base imponibile, la nozione
  di   area   fabbricabile   attraverso   la   ritenuta   irrilevanza
  dell'adozione  di  strumenti  urbanistici  attuativi  -  Denunciata
  violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza -
  Incidenza  sul  principio  di  capacita'  contributiva  -  Asserita
  lesione  della  tutela  costituzionalmente garantita alla proprieta
  privata.
  -  Decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies,
  comma  16,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 2 dicembre
  2005,  n. 248;  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma
  2,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  4  agosto 2006,
  n. 248.
  - Costituzione, artt. 3, 42 e 53.
(GU n.15 del 2-4-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1149/2004,
depositato  il.  27  febbraio  2004,  avverso  avviso di liquidazione
n. 99AEP0881  - I.C.I. 1999, contro Comune di Milazzo difeso da: Leto
Francesco,  via  Moleti  n.14  -  98051  Barcellona  Pozzo  di  Gotto
(Messina), proposto dal ricorrente: Sciotto Antonino, via L. Capuana,
8 - 98057 Milazzo (Messina).
Oggetto  della  domanda,  svolgimento  del  processo  e  motivi della
                              decisione
   Il Comune di Milazzo notificava in data 30 dicembre 2003 un avviso
di  liquidazione  relativo  al  tributo  ICI  per l'anno 1999 al sig.
Sciotto  Antonino, e cio' nel presupposto che il terreno dallo stesso
posseduto   nella  qualita'  di  proprietario  rivestiva  secondo  le
previsioni  del  piano regolatore generale le caratteristiche di area
edificabile.  Conseguentemente  l'Ente impositore prendeva a base del
calcolo del tributo il valore venale del terreno.
   Eccepisce  il  ricorrente che il terreno oggetto di imposizione e'
in effetti classificato secondo le risultanze del vigente P.R.G. area
edificabile;  ma per la sua edificabilita' lo stesso P.R.G. prescrive
l'obbligo  della redazione di un piano particolareggiato comprendente
una superficie di almeno dieci ettari, superficie questa notevolmente
superiore  a quella posseduta dal ricorrente. Il quale, pertanto, non
possedendo  la  superficie  minima  richiesta per la approvazione del
piano  particolareggiato,  di fatto non puo' in alcun modo utilizzare
dal punto di vista edificatorio il terreno di cui e' proprietario.
   Anzi  a  tal proposito il ricorrente afferma - e in cio' non viene
contestato  in  alcun  modo  dal  resistente comune - che le norme di
attuazione    prescrivono    la    predisposizione    di   un   piano
particolareggiato esteso all'intera zona, piano particolareggiato che
non   e'   stato   ancora  attuato  dalla  pubblica  amministrazione,
nonostante il decorso di quasi venti anni dalla adozione del P.R.G. E
cio'  con  la  assurda  conseguenza  che  da  un  lato  il  comune e'
inadempiente nella predisposizione del piano di lottizzazione che, se
approvato,  consentirebbe  di potere edificare sul terreno oggetto di
imposizione;  e dall'altro lato pretende che il contribuente paghi il
tributo  sull'area  classificata quale area edificabile, calcolandone
l'ammontare  sulla  base  del  suo  valore  venale,  ma  di fatto non
utilizzabile a scopo edificatorio.
   Resiste  il  Comune  di  Milazzo,  il  quale  non  contesta ne' la
circostanza  che  per l'area della quale si controverte e' prescritto
l'obbligo  della redazione di un piano particolareggiato comprendente
una  superficie non inferiore a dieci ettari e neppure la circostanza
che  il  piano particolareggiato esteso all'intera zona non sia stato
ancora  attuato,  nonostante  siano  trascorsi quasi venti anni dalla
adozione  del P.R.G.; anzi eccepisce a sua volta la irrilevanza delle
dette circostanze ai fini della normativa relativa all'ICI, in quanto
il mero inserimento del terreno quale area edificabile nel P.R.G. da'
luogo  all'applicazione  del  tributo  calcolato  sulla  base del suo
valore venale.
   Infatti  -  sostiene sempre parte resistente e in cio' rifacendosi
ad  alcune risoluzioni ministeriali e ad alcune decisioni della Corte
di  cassazione  (tra  le quali la n. 16751 del 24 agosto 2004 ) - che
per   le   aree   poste  al  di  fuori  degli  strumenti  urbanistici
particolareggiati,  ma  incluse  quali  edificabili  nel  P.R.G.,  la
potenzialita'   edificatoria   non  viene  meno,  anche  se  essa  e'
attenuata, in quanto anche se possono esistere gradi piu' o meno ampi
di  incertezza  sulle effettive possibilita' di utilizzare il suolo a
scopo  edificatorio  nel  futuro allorquando la zona sara' inclusa in
piano   particolareggiato,   tuttavia   cio',   non  influendo  sulla
qualificazione  giuridica dell'area che permane un' area edificabile,
influenzera'  soltanto  la  quantificazione della base imponibile, la
quale rappresentata dal valore venale in comune commercio. Infatti e'
abbastanza  evidente  che il valore di mercato di un'area qualificata
edificabile  dal  P.R.G.  e'  man  mano  decrescente a seconda che si
tratti  di  un'area  per  la quale e' stata rilasciata la concessione
edilizia, o di un'area priva di concessione edilizia ma compresa m un
piano  di  lottizzazione,  ovvero  di  un'area  qualificata  soltanto
edificabile in base alle prescrizioni del P.R.G.
2) Sulla rilevanza.
   Invero  il  predetto orientamento giurisprudenziale della Corte di
cassazione  menzionato  da  parte  resistente  non era stato univoco:
infatti  altre  decisioni della stessa Corte avevano affermato che ai
fini dell'applicazione del tributo ICI era da considerarsi imponibile
soltanto   l'area   utilizzabile  a  scopo  edificatorio  in  maniera
immediata  ed  effettiva e non gia' soltanto in maniera potenziale: e
pertanto  soltanto  «con  l'approvazione  definitiva  degli strumenti
urbanistici  attuativi del P.R.G. e la costruzione almeno delle opere
di   urbanizzazione   primaria   e'  possibile  individuare  le  aree
effettivamente destinate ad insediamenti residenziali ed utilizzabili
a  scopo  edificatorio, dove quindi si potra' legalmente costruire, e
le  aree laddove la edificabilita' e' vietata, perche' ad esempio una
parte  di quella zona, compresa nel P.R.G. e' stata destinata a verde
pubblico,  a  strade,  a  parcheggi,  a spazi pubblici, e cosi' via».
(Cass.  sez.  trib.  n. 21644  del  16  novembre  2004, nonche' Cass.
n. 21573 del 13 ottobre 2004).
   Il    contrasto    giurisprudenziale   derivante   dalla   diversa
interpretazione  della nozione di area edificabile veniva rimesso con
la  ordinanza  n. 10062  del 13 maggio 2005 alle sezioni unite per la
sua   risoluzione;   senonche',   nelle   more  della  decisione,  il
legislatore  risolveva  alla  radice ogni controversa interpretazione
del    testo    normativo    statuendo   espressamente   con   l'art.
11-quaterdecies,  comma  16  del  d.l.  n. 203/2005 coordinato con la
legge  di  conversione  n. 248/2005  che  la  disposizione  normativa
prevista  dall'art.  2,  comma  1, lettera b), del d.lgs. n. 504/1992
istitutivo del tributo ICI «si interpreta nel senso che un'area e' da
considerarsi  comunque  fabbricabile;  se  e'  utilizzabile  a  scopo
edificatorio   in   base   allo   strumento   urbanistico   generale,
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».
Successivamente  il  legislatore  con  l'art.  36,  comma  2 del d.l.
n. 223/2006 convertito con legge del 4 agosto 2006, n. 248 confermava
il proprio orientamento statuendo che:
   «ai  fini  dell'applicazione del  decreto  legislativo n. 504/1992
un'area  e'  da  considerare  fabbricabile  se  utilizzabile  a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal
comune,   indipendentemente   dall'approvazione   della   regione   e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».
   Secondo  le  inequivocabili statuizioni normative su richiamate, -
peraltro definita dal legislatore nell'art. 11-quaterdecies, comma 16
del  d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005 quale norma
di   interpretazione  autentica  e  quindi  applicabile  anche  nella
presente   controversia,   -  l'area  di  proprieta'  del  ricorrente
classificata  edificabile dal piano regolatore generale del Comune di
Milazzo, pur non essendo immediatamente edificabile per la carenza di
un  piano  attuativo  dello stesso P.R.G., risulta imponibile ai fini
dell'applicazione del tributo ICI sulla base del valore di mercato.
   Altra  interpretazione  non  appare  possibile,  stante  il chiaro
dettato  normativo,  e  pertanto  per  la  risoluzione della presente
controversia non puo' prescindersi dalla applicazione del citato art.
11-quaterdecies, comma 16 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge
n. 248/2005;  il quale essendo una norma di interpretazione autentica
(e   quindi  con  efficacia  retroattiva)  trova  applicazione  nella
fattispecie di cui e' controversia.
   Ed  anche il successivo intervento legislativo racchiuso nell'art.
36,  comma  2 del d.l. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006
definisce  area  edificabile,  anche  ai  fini  dell'applicazione del
tributo  ICI,  quella  indicata come tale nello strumento urbanistico
generale  a  prescindere  dall'adozione  di  strumenti  attuativi del
medesimo.  Inoltre  sia i motivi di gravame che le eccezioni di parte
resistente  si incentrano sulla legittimita' o meno della imposizione
ai  fini  ICI  sulla base di valore di mercato di un area edificabile
soltanto  potenzialmente,  a prescindere dalla effettiva possibilita'
giuridica dell'edificazione.
3) Sulla non manifesta infondatezza.
   La  soluzione  adottata  dal legislatore con la su citata norma di
interpretazione  autentica  secondo la quale ininfluente per definire
un'area  edificabile  e'  la adozione di un piano attuativo al P.R.G.
appare  oltre  che semplicistica, anche in contrasto con alcune norme
della vigente Costituzione.
   Appare  semplicistica  perche'  non  tutte  le  aree, per il fatto
stesso  di  essere incluse in un piano regolatore generale quali aree
edificabili,  sono  tutte  egualmente  immediatamente suscettibili di
utilizzazione  edificatoria:  infatti  vi  sono  le  aree edificabili
incluse nelle zone omogenee classificate di tipo A (centri storici) e
di   B   (zone   di  completamento),  le  quali  sono  immediatamente
utilizzabili  a scopo edificatorio in forza della loro inclusione nel
P.R.G.,  in  quanto  essendo  esse  delle  zone gia' urbanizzate, non
necessitano di alcun strumento attuativo.
   Viceversa  le aree classificate nella zona tipo C (e cioe' le aree
non  edificate e destinate a nuovi insediamenti) necessitano di varie
opere  di  urbanizzazione,  e  di  conseguenza  la loro utilizzazione
edificatoria  e'  subordinata,  per  un uso razionale del territorio,
alla  approvazione di un piano attuativo che individui principalmente
le  aree  ove insistono le opere di urbanizzazione primaria e le aree
destinate  realmente  ad  insediamenti  residenziali.  Per dette aree
incerta   si  appalesa  la  effettiva  edificabilita',  essendo  essa
subordinata  alla  redazione  di  un piano attuativo, che in concreto
potrebbe  anche  non  verificarsi  a  seguito di varie circostanze di
fatto.
   Se  da  un lato e' vero, indiscutibilmente, che la immediata o non
immediata  edificabilta'  di  un'area  determina  un  maggior o minor
valore  di  mercato dell'area medesima e quindi della base imponibile
del tributo, tuttavia il problema di fondo consiste nella circostanza
che  le  aree  non immediatamente edificabili, soltanto eventualmente
possono  divenire  immediatamente edificabili: e cio' a seguito della
adozione  di  un  successivo  piano attuativo del P.R.C., che a volte
puo'   avvenire  dopo  il  trascorrere  di  un  numero  di  anni  non
indifferente dalla approvazione dello stesso P.R.G.
   Ma  non  soltanto:  invero  per  la redazione e approvazione di un
piano  di  lottizzazione, - piano attuativo per eccellenza del P.R.G.
ed  in  assenza  del  quale  nessuna  costruzione  edilizia su quella
determinata area edificabile puo' essere realizzata, - a volte non e'
sufficiente  la sola iniziativa del singolo proprietario del lotto di
terreno; in specie se questi - come il ricorrente - possiede un lotto
di  terreno  esteso in misura inferiore a quello previsto come misura
minima nel piano di lottizzazione.
   In  tale  ipotesi infatti occorre il consenso di altri proprietari
limitrofi,  i quali pero' potrebbero non essere d'accordo, sicche' il
loro  mancato consenso rappresenta un fatto impeditivo alla redazione
di un piano attuativo del P.R.G.
   Ovvero  la  approvazione  del  piano  di  lottizzazione  e'  molto
complessa e duratura nel tempo, perche' abbisogna talvolta di diverse
autorizzazioni  da  parte di altri uffici, anche non comunali (ad es.
Sovrintendenze ai beni culturali).
   Con  la  conseguenza  che il contribuente, fino a quando non viene
approvato  un  piano  attuativo  e/o di lottizzazione, pagherebbe nel
tempo, per diversi anni il tributo, senza potere edificare alcunche':
ovvero  la  edificazione  potrebbe  non  avvenire mai per difficolta'
obiettive  o  burocratiche  o  per  mancanza  del  consenso  di altri
proprietari.
   In   tale  ipotesi  il  tributo  pagato  su  un'area  classificata
edificabile  nel  P.R.G.,  -  ma  sulla quale non puo' sorgere alcuna
costruzione,  -  si  assommerebbe  anno  dopo  anno,  ed  andrebbe  a
decurtare   annualmente   il   valore  del  bene,  anche  in  maniera
consistente,  sicche'  il  peso tributario, accumulandosi negli anni,
potrebbe eguagliare il valore del bene od anche superarlo.
   Ne' puo' invocarsi alcuna forma di restituzione del tributo per la
evenienza  su descritta: infatti l'art. 13 della legge istitutiva del
tributo  (d.lgs.  n. 504/1992  )  statuisce che soltanto «per le aree
divenute  inedificabili» il rimborso spetta limitatamente all'imposta
pagata  e  comunque  per  un  periodo  non  eccedente dieci anni ed a
condizione  che il vincolo di inedificabilita' perduti per almeno tre
anni.
   Ma  nella  situazione  di fatto su descritta invero nessun vincolo
giuridico   di   inedificabilita'   viene   apposto:  l'area  permane
giuridicamente   edificabile,   ma   di  fatto  non  suscettibile  di
edificazione!
   Orbene, l'assoggettamento ad imposizione al tributo ICI delle aree
soltanto  potenzialmente  edificabili sulla base delle previsioni del
P.R.G.  appare  in  contrasto non soltanto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione  -  come gia' sottoposto all'attenzione di codesta on/le
Corte   con   proprie  ordinanze  sia  dalla  Commissione  tributaria
regionale  del Lazio (Ord. n. 313 del 30 agosto 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 1ª serie speciale -
n. 18  del 9 maggio 2007 pag. 103) e sia dalla Commissione tributaria
provinciale  di Piacenza (Ord. n. 29 del 13 marzo 2007), ma anche, ad
avviso   di  questo  Collegio,  con  l'art.  42  della  Costituzione,
trattandosi  nei  fatti  di una sostanziale espropriazione di un bene
senza indennizzo alcuno.
   Va  premesso  al  riguardo  che  un  bene  puo'  conseguire  degli
incrementi patrimoniali, i quali possono dare luogo ad una entrata di
denaro  attraverso  un  trasferimento oneroso (vendita del bene) o in
collegamento  ad  una  attivita'  produttiva  organizzata (e' il caso
tipico  dell'incremento  di  valore  dei  beni  patrimoniali  di  una
impresa);  ma  gli  stessi incrementi patrimoniali possono anche dare
luogo  a  nessuna  forma  di  entrata  monetaria  nel caso di mancato
realizzo del bene.
   L'assoggettare  a  tassazione  il  semplice  possesso  di  un'area
edificabile,  la quale fino a quando viene posseduta, realizza si' un
incremento  patrimoniale, il quale pero' non si concretizza in alcuna
forma  di  entrata,  -  e  cio' fino a quando la detta area non viene
alienata  o  non  venga  trasformata in fabbricato, produttivo questo
ultimo di un reddito (locazione) diverso da quello agricolo accertato
sulla  base  della  rendita  catastale in ogni caso, - e' un classico
esempio  di  imposta  ordinaria sul patrimonio, a carico soltanto dei
proprietari delle aree edificabili su descritte.
   Se   e'   vero  che  non  tutte  le  tassazioni  degli  incrementi
patrimoniali  sono  incostituzionali,  rappresentando  gli incrementi
patrimoniali  anch'essi  una componente della capacita' contributiva,
di   cui   all'art.   53   della   Costituzione;   tuttavia,  secondo
l'insegnamento  di  codesta  on/le  Corte  (sentenza  n. 89/1966), la
capacita'  contributiva,  presupposto  di  una legittima imposizione,
condiziona  la  misura  massima del tributo, nel senso che questa non
puo'  mai  essere  fissata  ad  un  livello  superiore alla capacita'
dimostrata dall'atto o dal fatto economico.
   E  d'altronde  codesta  on.le  Corte,  pronunciandosi in occasione
della  legittimita'  costituzionale  dell'ICI,  ebbe ad affermare che
occorre  comparare, ai fini di una eventuale violazione del principio
della   capacita'   contributiva,   il   rapporto  intercorrente  tra
l'aliquota  del  tributo  (e  quindi  il  carico  tributario  che  ne
consegue)  e  il  valore  del  bene oggetto della imposizione. (Corte
cost. n. 111/1997).
   Nel caso del tributo ICI non e' tanto la esistenza di una aliquota
elevata  che  determina  una  occulta  espropriazione  del bene senza
indennizzo,  quanto  piuttosto la prolungata tassazione nel tempo del
bene  (area edificabile), la quale determina alla lunga (dopo 10 - 15
anni)  una  sommatoria  di  imposte pagate pari o molto prossime alla
parita'  o  se  del caso superiore, al valore di mercato del bene. In
tal modo il contribuente pur rimanendo titolare del bene, sopporta un
esborso  monetario  che  si  approssima  al  valore  del bene sino ad
eguagliarlo.
   Cio'  non  si  verifica  ovviamente  nel caso della tassazione del
fabbricato  o  del  terreno  agricolo,  in  quanto  l'imposizione  e'
contenuta  in misura percentuale della rendita (e quindi del reddito)
conseguito, senza costituire una incidenza secca sul valore del bene,
improduttivo di alcun reddito come nel caso di un'area edificabile.
   E  non  c'e'  dubbio  alcuno che la lesione dell'art. 42 sussiste,
tutte  le  volte  che  il diritto di proprieta' venga compresso senza
indennizzo    alcuno    «mediante    atti    di    imposizione   che,
indipendentemente   dalla   loro   forma,   conducono  tanto  ad  una
traslazione  totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento
di  rilevante entita' ed incisivita' dei suo contenuto, pur rimanendo
intatta  l'appartenenza  del  diritto e la sottoposizione a tutti gli
oneri, anche fiscali, riguardanti la proprieta' fondiaria. Anche tali
atti   vanno  considerati  di  natura  espropriativi».  (Corte  cost.
n. 55/1968).
   In  conclusione  questa  Commissione,  ritenendo di ufficio che la
legittimita'   costituzionale,  per  violazione  dell'art.  42  della
Costituzione,  dell'art.  1l-quaterdecies, comma 16 del decreto-legge
n. 203/2005,  convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della
legge  n. 248/2005,  nonche'  dell'art. 36, comma 2 del decreto-legge
n. 223/2006  convertito  nella  legge  n. 248/2006,  sia,  -  per  le
argomentazioni  sopra rappresentate, - rilevante e non manifestamente
infondata,  sospende  il  giudizio, ai sensi dell'art. 1 della legge,
costituzionale  9  febbraio  1949,  n. l  e  dell'art. 23 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e, riservata ogni altra decisione
in rito e nel merito, invia gli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
   Ogni  altra  decisione in rito e nel merito riservato, sospende il
giudizio.
   Manda  la segreteria di inviare gli atti alla Corte costituzionale
ai  sensi  dell'art.  23, comma secondo della legge costituzionale 11
marzo  1953,  n. 87,  nonche'  di notificare la presente ordinanza al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e comunicarla ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del
medesimo art. 23, comma quarto.
     Messina, addi' 29 novembre 2007
                       Il Presidente: Lazzara
                                                 Il relatore: Comella