N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2007
Ordinanza del 4 luglio 2007 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Santoro Sergio contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 ed altra Contenzioso tributario - Ricorso avverso cartella esattoriale ed iscrizione ipotecaria su immobili per debito tributario scaduto e non pagato - Eccepito difetto di giurisdizione del giudice tributario, in conseguenza della mancata inclusione della detta iscrizione ipotecaria nell'elenco degli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie - Sopravvenienza di norma attributiva della giurisdizione al giudice tributario - Ritenuta inapplicabilita' ratione temporis della nuova disciplina nel giudizio a quo - Omessa previsione del potere, in capo al giudice tributario che declini la giurisdizione, di disporre la continuazione del processo davanti al giudice fornito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione del principio di ragionevole durata del processo - Contrasto con il principio di tutelabilita' delle situazioni giuridiche soggettive incise da atti della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 3. - Costituzione, artt. 24, 111 e 113.(GU n.15 del 2-4-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 15354 del 2006, proposto da Santoro Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Damiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Mordini n. 14; Contro Agenzia delle Entrate di Roma 1 e contro Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A., Concessionaria del servizio riscossione tributi della Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Di Giambattista, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via dei Normanni n. 1; per l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2004 0322138234 000 emessa in relazione alla dichiarazione dei redditi IRPEF modello UNICO 2001, nonche' della conseguente iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 7 maggio 2007, relatore il giudice dott. prof. Nunzio Piazza, l'avvocato di parte attrice come da verbale; F a t t o Il ricorrente ha dedotto in fatto: che in data 17 aprile 2006 ha ricevuto dal menzionato Concessionario avviso di iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con allegato un estratto della citata cartella esattoriale n. 097 2004 0322138234 000, asseritamene notificatagli in data 25 novembre 2004; che invece la menzionata cartella esattoriale non gli e' stata mai notificata; che alla data dell'asserita notifica egli non risiedeva a Roma, bensi' a Bologna, come da documentazione anagrafica che ha depositato, dalla quale risulta che il proprio domicilio fiscale e' stato trasferito a Roma a seguito di sua espressa e motivata richiesta, ma soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2006; ne segue che la cartella impugnata, in quanto mai validamente notificata al contribuente, e' anzitutto illegittima per vizi propri; ad avviso del ricorrente, in ogni caso la notifica ad oggi non risulta in alcun modo eseguita, ne' successivamente l'ufficio, pur edotto del cambiamento di domicilio fiscale, ha provveduto a notificargli nuovamente la menzionata cartella esattoriale. Ha dedotto in diritto che, ove, per mera ipotesi, la pretesa fiscale si riferisse alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2000, e' gia' intervenuta decadenza del potere impositivo dell'ufficio, ai sensi delle norme di legge vigenti ed alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimita' sul punto. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 ed il Concessionario del servizio riscossione tributi hanno chiesto la relezione del ricorso, il Concessionario stesso eccependo in primis - nella propria memoria di costituzione in giudizio, ove cita giurisprudenza di merito - l'inammissibilita' del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice tributario. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2007 la causa e' stata trattenuta in decisione. D i r i t t o Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della ripetuta cartella esattoriale, emessa dal Concessionario della riscossione per l'anno d'imposta 2000, in relazione alla dichiarazione dei redditi IRPEF modello UNICO 2001 e della correlata iscrizione ipotecaria su immobili per importo pari ad doppio del credito iscritto a ruolo, scaduto e non pagato alla data di redazione della nota di iscrizione dell'ipoteca. Alla pubblica udienza di discussione il ricorrente nulla ha opposto all'eccezione, sollevata dal Concessionario, sul difetto di giurisdizione del giudice tributario fondata sull'assunto che l'iscrizione ipotecaria prevista dal citato art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non rientra tra gli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 come impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e rientra, invece, nella giurisdizione esclusiva dell'AGO. Invero, osserva il Collegio che il vigente art. 2844 c.c., al comma 1, si limita a disporre che: «Le azioni a cui le iscrizioni possono dal luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente,...........», senza precisare quale questa sia. Aggiunge il Collegio che il legislatore si e' da ultimo determinato sulla questione affidando la menzionata attribuzione giurisdizionale al giudice tributario con l'art. 35,comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, con effetto dal 12 agosto 2006. Il punto e' che il ricorso all'esame di questa Commissione tributaria e' stato tempestivamente proposto in data 9 giugno 2006, cioe' in data anteriore all'entrata in vigore dell'intervento del legislatore. Ritiene peraltro il Collegio che la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso per difetto di giurisdizione che esaurisca definitivamente il giudizio, per non vanificare l'attivita' processuale svolta e, per quel piu' rileva, onde impedire che la parte subisca gli effetti della decadenza nel frattempo maturata, debba comportare la translatio iudicii innanzi al giudice divenuto competente, peraltro non prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La norma infatti si limita a stabilire che il difetto di giurisdizione del giudice tributario deve essere rilevato anche «d'ufficio», precludendo ogni altra pronuncia intesa ad assicurare la possibilita' di riassumere il processo davanti al giudice fornito di giurisdizione e, conseguentemente, di salvare gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Da qui la rilevanza nel presente giudizio della questione di costituzionalita' dell'art. 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Difatti, se l'attuale giudizio si concludesse con pronuncia declaratoria tout court sulla giurisdizione, senza cioe' l'indicazione del giudice divenuto nel frattempo competente alla prosecuzione del processo, vanificherebbe l'attivita' processuale svolta, determinando di fatto, altresi', la decadenza dal diritto di proporre ricorso nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, ex art. 21, comma primo del citato d.lgs. n. 546 del 1992. In definitiva, la situazione, quale si presenta al Collegio, oltre che emblematica di inutile dispendio di energie processuali e risorse economiche, e' anzi tutto collidente con il diritto costituzionale alla durata ragionevole del processo che metta capo ad una pronuncia sul merito (legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), e la parte subisce passivamente, suo malgrado senza alcuna auto-responsabilita' che giustifichi la sopportazione delle conseguenze negative, la perdita del diritto alla tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive ex artt. 24 e 113 Costituzione. In guisa tale che la durata del processo, non solo va a detrimento di chi attraverso esso fa valere il proprio diritto, ma incide alla radice sull'azione in senso concreto, intesa come diritto «all'attuazione della legge spettante a chi ha ragione» (c.d. perpetuatio actionis). Ad avviso del Collegio remittente, quanto esposto configura grave vulnus degli artt. 24, 111 e 113 Cost. Conclusivamente il Collegio, sulla base del i argomenti sopra esposti solleva d'ufficio questione di costituzionalita' dell'art. 3, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 24, 111, 113 Cost. nella parte in cui non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 e segg., legge 9 febbraio 1948, n. 1 e23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 24, 111 e 113 Cost. dell'art. 3, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ai sensi precisati della motivazione; Sospende il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2007. Il Presidente: Giuseppone L'estensore: Piazza