N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2007

  Ordinanza
del   31  luglio  2007  emessa  dal  Giudice  di  pace  di  Fano  nel
procedimento civile promosso da Montesi Michele contro Comune di Fano
                        - Polizia Municipale
  Circolazione  stradale  -  Sanzioni  accessorie  per violazioni del
  codice  della  strada  -  Confisca  obbligatoria  del ciclomotore o
  motoveicolo  adoperato  per  commettere  un reato (in specie, guida
  sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi
  di  uguaglianza  e  di  ragionevolezza  sotto  il  duplice  profilo
  dell'ingiustificato  deteriore  trattamento riservato ai conducenti
  di  ciclomotori  o  motoveicoli  rispetto  ai  conducenti  di altri
  veicoli   a   motore,   e   della   irrazionalita'  di  una  misura
  sanzionatoria  che  non  prende  in  considerazione  le  condizioni
  economiche del trasgressore.
  -  Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma  2-sexies,  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma 1, lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30  giugno 2005, n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.15 del 2-4-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Ha  emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 532/05
R.G.
   Premesso   che   Montesi   Michele,  con  ricorso  tempestivamente
depositato  nella cancelleria di quest'ufficio, ha opposto il verbale
di  sequestro  amministrativo  ed  affidamento  in  custodia n. 74/05
Polizia  Municipale  di  Fano notificatogli il 10 settembre 2005, con
cui,  in  applicazione  dell'art.  213,  comma 2-quinquies e 2-sexies
c.d.s.  cosi'  come introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005,
la  Polizia  Municipale  ha  proceduto  al  sequestro del motociclo e
all'affidamento  in custodia a Truffa Simonetta, titolare della ditta
Autoservices;
     il verbale di sequestro aveva seguito la contestazione a Montesi
Michele,  in  data  3  settembre 2005, della violazione dell'art. 186
c.d.s., accertata dalla Polizia Municipale mediante etilometro;
     il  ricorrente  ha  contestato la legittimita' del provvedimento
sotto  due  profili:  da  un  lato, ha rilevato che l'art. 213 c.d.s.
imporrebbe  all'organo  di  polizia  che  accerta  una  violazione di
procedere  all'immediata  contestazione  ed  esecuzione del sequestro
(cosa  che, nel caso concreto, ritiene non essere avvenuta); da altro
lato,  ha  eccepito  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  213
c.d.s.,  cosi' come modificato dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005,
per  violazione  dell'art.  3 Cost., in quanto la normativa creerebbe
un'ingiustificata   disparita'  di  trattamento  tra  proprietari  di
motocicli o ciclomotori e quelli di autovetture.
   Sul  punto,  il  ricorrente  ha  rilevato che: «La disposizione in
esame  crea una palese ingiustificata disparita' di trattamento tra i
proprietari  di  autovetture  da  un  lato e quelli di proprietari di
ciclomotori  e  motocicli dall'altro perche', in caso di utilizzo del
mezzo  per  commettere  un  reato,  solo  i  secondi  vengono privati
definitivamente  della disponibilita' dei propri veicoli. Infatti, la
confisca   e'   un   provvedimento   peculiare,   diverso  dal  fermo
amministrativo  o  dal  sequestro,  perche'  comporta l'ablazione del
mezzo  del  trasgressore,  con  conseguenze  economiche  anche  molto
rilevanti (si pensi a motocicli di grossa cilindrata); nelle medesime
circostanze,  invece,  i conducenti di autoveicoli, che li utilizzino
per commettere reati (come nell'ipotesi frequentissima della guida in
stato  di  ebbrezza),  non subiscono ne' la confisca ne' il fermo del
mezzo,  che continua ad essere utilizzato dal trasgressore o da altro
soggetto,  rimanendo  comunque nella disponibilita' del proprietario.
La disparita' di trattamento e' grave e manifesta, anche dal punto di
vista  economico,  e  non  e'  giustificata da alcuna ragione valida,
perche'  reati  quale  la  guida  in stato di ebbrezza possono essere
commessi  indifferentemente  con  un'autovettura  o con un motociclo,
senza   apprezzabile   modificazione  di  pericolosita'  o  disvalore
sociale;  solo  il  proprietario  del  motociclo,  pero',  subira' la
perdita  definitiva  del suo mezzo, con un danno anche di migliaia di
euro,  mentre  quello  della  autovettura  continuera'  a utilizzarla
ovvero,  in  caso di sospensione della patente di guida, potra' farla
usare ad altro soggetto, per poi riacquistarne la disponibilita»;
                            O s s e r v a
   1)  Il  ricorrente  sostiene  che  l'art.  213  c.d.s., cosi' come
modificato  dalla  legge  n. 168  del  17  agosto  2005,  prevede una
sanzione, ossia il sequestro e la successiva confisca del ciclomotore
o del motociclo, che crea un'ingiustificata disparita' di trattamento
tra  i  proprietari  di tali mezzi e quelli di autoveicoli poiche', a
parita'  di violazione (nel caso concreto, guida in stato di ebbrezza
ex  art.  186  c.d.s.),  solo i primi perdono la disponibilita' ed in
seguito la proprieta' del mezzo;
   2)  La  norma  impugnata  realizza  un'evidente  ed ingiustificata
disparita'   di  trattamento  tra  il  conducente  di  ciclomotori  o
motoveicoli  ed  i  conducenti  di tutti gli altri veicoli, posto che
sequestro  e  confisca  non sono previsti per chi commette in (o con)
autoveicoli  reati (come quello contestato al ricorrente Montesi, che
mette  in  pericolo  la sicurezza ed integrita' fisica sua e di altri
utenti della strada).
   La  sanzione  della confisca, inoltre, appare ed e' sproporzionata
in  relazione alle conseguenze economiche, che colpiscono spesso chi,
come  il  proprietario  non  conducente, non concorre minimamente nel
reato  e  che  derivano,  solo  nei  confronti  di reati commessi con
ciclomotore o motoveicolo.
   Peraltro, la sanzione della confisca, applicabile solo nel caso di
reati  commessi  alla  guida  di  motoveicoli  o  ciclomotori, appare
irragionevole  anche  sotto il profilo che stravolge tutti i concetti
di  proporzionalita'  della  pena e di sua quantificazione, anche che
debbono  tener conto anche delle condizioni economiche del violatore,
posto che deve ritenersi che motocicli e ciclomotori abbiano un costo
ed  un  valore  normalmente  inferiori  a  quello degli autoveicoli e
dimostrano, quindi, minore capacita' economica dei loro conducenti;
   3)  Per  tali ragioni, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  213  c.d.s.,  per contrasto con l'art. 3 Cost., non appare
manifestamente infondata;
   4)  la  decisione  sulla legittimita' costituzionale dell'art. 213
c.d.s.  e'  pregiudizia(e alla definizione del giudizio in corso, che
non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.
                              P. Q. M.
   Dispone,  ai  sensi  dell'art.  23, legge 11 marzo 1953, n. 87, la
immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso.
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
   Dispone  inoltre  che l'ordinanza sia comunicata dalla cancelleria
anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Fano, addi' 3 luglio 2007
                   Il giudice di pace: Gemmellaro