N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2007
Ordinanza del 31 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Fano nel procedimento civile promosso da Montesi Michele contro Comune di Fano - Polizia Municipale Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l'influenza dell'alcool) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore, e della irrazionalita' di una misura sanzionatoria che non prende in considerazione le condizioni economiche del trasgressore. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, art. 3.(GU n.15 del 2-4-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 532/05 R.G. Premesso che Montesi Michele, con ricorso tempestivamente depositato nella cancelleria di quest'ufficio, ha opposto il verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia n. 74/05 Polizia Municipale di Fano notificatogli il 10 settembre 2005, con cui, in applicazione dell'art. 213, comma 2-quinquies e 2-sexies c.d.s. cosi' come introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005, la Polizia Municipale ha proceduto al sequestro del motociclo e all'affidamento in custodia a Truffa Simonetta, titolare della ditta Autoservices; il verbale di sequestro aveva seguito la contestazione a Montesi Michele, in data 3 settembre 2005, della violazione dell'art. 186 c.d.s., accertata dalla Polizia Municipale mediante etilometro; il ricorrente ha contestato la legittimita' del provvedimento sotto due profili: da un lato, ha rilevato che l'art. 213 c.d.s. imporrebbe all'organo di polizia che accerta una violazione di procedere all'immediata contestazione ed esecuzione del sequestro (cosa che, nel caso concreto, ritiene non essere avvenuta); da altro lato, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s., cosi' come modificato dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la normativa creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra proprietari di motocicli o ciclomotori e quelli di autovetture. Sul punto, il ricorrente ha rilevato che: «La disposizione in esame crea una palese ingiustificata disparita' di trattamento tra i proprietari di autovetture da un lato e quelli di proprietari di ciclomotori e motocicli dall'altro perche', in caso di utilizzo del mezzo per commettere un reato, solo i secondi vengono privati definitivamente della disponibilita' dei propri veicoli. Infatti, la confisca e' un provvedimento peculiare, diverso dal fermo amministrativo o dal sequestro, perche' comporta l'ablazione del mezzo del trasgressore, con conseguenze economiche anche molto rilevanti (si pensi a motocicli di grossa cilindrata); nelle medesime circostanze, invece, i conducenti di autoveicoli, che li utilizzino per commettere reati (come nell'ipotesi frequentissima della guida in stato di ebbrezza), non subiscono ne' la confisca ne' il fermo del mezzo, che continua ad essere utilizzato dal trasgressore o da altro soggetto, rimanendo comunque nella disponibilita' del proprietario. La disparita' di trattamento e' grave e manifesta, anche dal punto di vista economico, e non e' giustificata da alcuna ragione valida, perche' reati quale la guida in stato di ebbrezza possono essere commessi indifferentemente con un'autovettura o con un motociclo, senza apprezzabile modificazione di pericolosita' o disvalore sociale; solo il proprietario del motociclo, pero', subira' la perdita definitiva del suo mezzo, con un danno anche di migliaia di euro, mentre quello della autovettura continuera' a utilizzarla ovvero, in caso di sospensione della patente di guida, potra' farla usare ad altro soggetto, per poi riacquistarne la disponibilita»; O s s e r v a 1) Il ricorrente sostiene che l'art. 213 c.d.s., cosi' come modificato dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005, prevede una sanzione, ossia il sequestro e la successiva confisca del ciclomotore o del motociclo, che crea un'ingiustificata disparita' di trattamento tra i proprietari di tali mezzi e quelli di autoveicoli poiche', a parita' di violazione (nel caso concreto, guida in stato di ebbrezza ex art. 186 c.d.s.), solo i primi perdono la disponibilita' ed in seguito la proprieta' del mezzo; 2) La norma impugnata realizza un'evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli ed i conducenti di tutti gli altri veicoli, posto che sequestro e confisca non sono previsti per chi commette in (o con) autoveicoli reati (come quello contestato al ricorrente Montesi, che mette in pericolo la sicurezza ed integrita' fisica sua e di altri utenti della strada). La sanzione della confisca, inoltre, appare ed e' sproporzionata in relazione alle conseguenze economiche, che colpiscono spesso chi, come il proprietario non conducente, non concorre minimamente nel reato e che derivano, solo nei confronti di reati commessi con ciclomotore o motoveicolo. Peraltro, la sanzione della confisca, applicabile solo nel caso di reati commessi alla guida di motoveicoli o ciclomotori, appare irragionevole anche sotto il profilo che stravolge tutti i concetti di proporzionalita' della pena e di sua quantificazione, anche che debbono tener conto anche delle condizioni economiche del violatore, posto che deve ritenersi che motocicli e ciclomotori abbiano un costo ed un valore normalmente inferiori a quello degli autoveicoli e dimostrano, quindi, minore capacita' economica dei loro conducenti; 3) Per tali ragioni, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s., per contrasto con l'art. 3 Cost., non appare manifestamente infondata; 4) la decisione sulla legittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s. e' pregiudizia(e alla definizione del giudizio in corso, che non puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.
P. Q. M. Dispone, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone inoltre che l'ordinanza sia comunicata dalla cancelleria anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Fano, addi' 3 luglio 2007 Il giudice di pace: Gemmellaro