N. 84 ORDINANZA 12 - 28 marzo 2008

  Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato.
  Parlamento  -  Immunita'  parlamentari - Procedimento penale per il
  reato  di  diffamazione  a  mezzo  stampa a carico di un deputato -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera  dei  deputati -
  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal
  giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Milano -
  Sussistenza  dei requisiti soggettivo ed oggettivo - Ammissibilita'
  del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti.
  -  Deliberazione  della  Camera  dei  deputati  2 agosto 2007 (doc.
  n. 200).
  -  Costituzione,  art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37.
(GU n.15 del 2-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2
agosto  2007  (doc. n. 200), relativa alla insindacabilita', ai sensi
dell'art.  68,  primo  comma,  Cost.,  delle  opinioni  espresse  dal
deputato  Carlo Taormina nei confronti della dott.ssa Maria Del Savio
Bonaudo  e della dott.ssa Stefania Cugge, rispettivamente Procuratore
della  Repubblica  e Sostituto Procuratore della Repubblica presso la
Procura  della  Repubblica di Aosta, promosso con ricorso del giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Milano,  depositato in
cancelleria  il  7  novembre  2007  ed iscritto al n. 15 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilita';
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Sabino Cassese;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Milano,  sezione del giudice per
l'udienza  preliminare, con ordinanza - ricorso dell'11 ottobre 2007,
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati  in  relazione  alla  delibera  adottata  nella seduta del 2
agosto 2007 (doc. n. 200), con la quale e' stata dichiarata, ai sensi
del  primo  comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilita'
delle  dichiarazioni del deputato Carlo Taormina, rispetto alle quali
pende un procedimento penale;
     che  il  Tribunale  ricorrente  espone  che  il  deputato  Carlo
Taormina  e'  imputato  del  reato continuato di diffamazione a mezzo
stampa  per  avere, mediante una serie di interviste pubblicate, una,
sul  quotidiano  «La  Stampa»,  in data 20 luglio 2004 e l'altra, sul
periodico  «Oggi»,  in data 11 agosto 2004, a commento della sentenza
di  condanna  pronunciata  dal  giudice  dell'udienza preliminare del
Tribunale  di  Aosta  nei  confronti di Anna Franzoni, sua assistita,
offeso  la  reputazione dei magistrati della Procura della Repubblica
presso  il  Tribunale  di  Aosta,  Maria Del Savio Bonaudo e Stefania
Cugge;
     che  il  Tribunale  richiama  testualmente  il  contenuto  delle
dichiarazioni  asseritamente  diffamatorie  consistite nelle seguenti
risposte  al  giornalista  Marco Neirotti del quotidiano «La Stampa»:
«L'accusa   e'   fatta  da  marescialli  di  paese  che  hanno  anche
falsificato  le  prove»;  ed,  ancora,  «abbiamo  lasciato  molto  ad
intendere,  ma  non  si  e'  voluto  capire. Chi non ha voluto non ha
capito»;  «Il  problema  sta nelle indagini non in quello che abbiamo
detto  noi»;  nonche'  nelle  seguenti risposte alla giornalista Anna
Cecchi  del  settimanale «Oggi»: «Innanzitutto perche' ero certissimo
dell'assoluzione  di  Annamaria  Franzoni e questa avrebbe supportato
ulteriormente  la  nostra  denunzia. Poi perche' non ci fidiamo della
Procura  di  Aosta  che  ha  sempre  indagato in una sola direzione»;
«certo  che c'e' stata una caccia all'assassino. Visto che la Procura
non cercava il colpevole, dovevamo pur farlo noi, chi altro?; Io sono
un   estimatore  della  magistratura  seria  [...]  So  che  ci  sono
magistrati  bravi, altri influenzati dalla politica, altri ancora, ed
e'  la cosa piu' preoccupante, incapaci. Ed e' il caso dei magistrati
che hanno indagato sul caso Cogne»;
     che,   in   fatto,   il  Tribunale  di  Milano  osserva  che  il
procedimento  penale  a  carico del deputato Taormina e' scaturito da
una querela proposta nei suoi confronti dalle persone offese e che la
Camera  dei deputati, nella seduta del 2 agosto 2007, in accoglimento
della  proposta  formulata  dalla  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
procedere  in giudizio, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 68, primo
comma,   Cost.,   l'insindacabilita'   delle  opinioni  espresse  dal
parlamentare, per le quali pende procedimento penale;
     che,  inoltre,  il  Tribunale ricorrente riporta testualmente le
conclusioni  della  relazione  della  Giunta  per le autorizzazioni a
procedere in giudizio (doc. IV-quater
, nn. 19 e 20) e osserva che «non e' agevole comprendere il nesso fra
attivita'  politica  e  dichiarazioni  afferenti  la  consumazione di
illeciti   a  carico  di  magistrati,  che  avrebbero  dovuto  essere
denunciati  e  provati  nelle  sedi  competenti e non gia' oggetto di
interrogazione  e dibattito di fronte al Parlamento come una tematica
di carattere generale»;
     che,  a  parere del Tribunale ricorrente, la deliberazione della
Camera  dei  deputati oggetto di conflitto appare in contrasto con il
consolidato     orientamento     giurisprudenziale     della    Corte
costituzionale,  atteso  che «non contiene alcun elemento concreto da
cui  poter  desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale
tra  i  contenuti  delle  dichiarazioni  giornalistiche oggetto della
querela  e  le  opinioni  espresse  dal  deputato  in  specifici atti
parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche
e un generico riferimento alla rilevanza di fatti pubblici»;
     che  il  Tribunale  di  Milano aggiunge che con l'interrogazione
parlamentare  del 22 aprile 2002 (n. 3-00906) il deputato chiedeva al
Ministro  della giustizia di compiere accertamenti necessari - se del
caso  anche  attivando i poteri disciplinari - in ordine ad una serie
di  fatti  connessi  con  l'omicidio consumato a Cogne, censurando la
mancata  adozione  da  parte degli investigatori delle dovute cautele
per  proteggere  il  luogo  del  delitto  da  possibili  inquinamenti
probatori;
     che  il  Tribunale,  invece, osserva come nelle dichiarazioni in
esame  si  attribuiscano agli inquirenti illeciti di rilevanza penale
nonche' giudizi di natura personale idonei a gettare discredito e che
«la  mancanza  di  nesso  funzionale  e'  resa  altresi' palese dalla
circostanza  che  le  dichiarazioni  asseritamente  diffamatorie  del
parlamentare  sono  successive  di  oltre due anni rispetto al citato
atto  di  funzione  e  trovano  indubbio  fondamento  in una serie di
specifiche  conoscenze  che  lo stesso non poteva possedere se non in
quanto  difensore  nell'ambito  del processo per l'omicidio di Cogne,
ossia  a titolo privato e professionale, senza alcun collegamento col
mandato parlamentare»;
     che  il  Tribunale,  pertanto,  ritiene che le dichiarazioni del
deputato  oggetto  di  conflitto non possano essere ricondotte ad uno
degli  atti  previsti  dall'art. 68, primo comma, Cost. e, sospeso il
giudizio,  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra poteri nei
confronti   della  Camera  dei  deputati  e  ha  chiesto  alla  Corte
costituzionale  di  dichiarare  che  non spetta alla stessa affermare
l'insindacabilita',  a  norma dell'art. 68, primo comma, Cost., della
condotta  attribuita al deputato e, conseguentemente, di annullare la
delibera adottata nella seduta del 2 agosto 2007.
   Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art.  37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento  della  Corte
costituzionale),   ad   accertare   se   il  sollevato  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo
ed  oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche
in punto di ammissibilita';
     che,  quanto  al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano e'
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente, in relazione al procedimento del quale e' investito,
la  volonta'  del  potere  cui  appartiene,  in  considerazione della
posizione  di  indipendenza,  costituzionalmente  garantita,  di  cui
godono i singoli organi giurisdizionali;
     che  analogamente  la  Camera  dei  deputati,  che ha deliberato
l'insindacabilita'  delle  opinioni espresse da un proprio membro, e'
legittimata   ad   essere  parte  del  conflitto,  in  quanto  organo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
     che,  per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il
Tribunale  ricorrente  denuncia la menomazione della propria sfera di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  in  conseguenza
dell'adozione,   da   parte   della   Camera  dei  deputati,  di  una
deliberazione  ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che
le  opinioni  espresse  da un proprio membro rientrano nell'esercizio
delle  funzioni  parlamentari,  in tal modo godendo della garanzia di
insindacabilita'   stabilita   dall'art.   68,   primo  comma,  della
Costituzione;
     che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Milano  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  con  il ricorso
indicato in epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Milano;
     b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura
del  ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
poi   depositati,   con   la   prova  dell'avvenuta  notifica,  nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto
dall'art.  26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 marzo 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola