N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 4 aprile 2008
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 4 aprile 2008 (della Regione Siciliana) Regione Piemonte - Dichiarazioni asseritamente diffamatorie in danno di un dirigente regionale rese dal consigliere regionale Matteo Brigandi nell'ambito del procedimento di interpretazione delle norme giuridiche in materia di risarcimento danni derivanti dall'evento alluvionale dell'ottobre 2000 - Procedimento penale per diffamazione promosso dal dirigente coinvolto nelle dichiarazioni - Delibera della Regione Piemonte di insindacabilita' delle opinioni espresse, emessa il 27 febbraio 2007 - Ordinanza emessa il 18 settembre 2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino di reiezione della istanza difensiva di declaratoria di insindacabilita' delle opinioni espresse e contestuale decreto di rinvio a giudizio - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Piemonte - Denunciata lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione e delle guarentigie riconosciute ai componenti il Consiglio regionale - Richiesta di dichiarazione che non spetta allo Stato e per esso all'autorita' giudiziaria rimuovere con ordinanza la delibera regionale di insindacabilita' ed emanare il conseguente decreto di rinvio a giudizio nei confronti del consigliere regionale Brigandi. - Ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 18 settembre 2007 e contestuale decreto che dispone il giudizio nei confronti del consigliere regionale della Regione Piemonte Matteo Brigandi. - Costituzione, art. 122, quarto comma.(GU n.18 del 23-4-2008 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del suo Vice Presidente, Nicola Leanza, autorizzato a stare in giudizio con delibera di giunta n. 20 del 31 gennaio 2008, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Castaldi e prof. Guido Corso per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, via Marghera n. 36 presso l'Ufficio della Regione Siciliana; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, domiciliato per legge presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, in relazione al decreto 29 gennaio 2008, notificato il giorno successivo, con il quale «a decorrere dal 18 gennaio 2008 e' accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55». A seguito di sentenza del Tribunale di Palermo, III sez. penale, che in data 18 gennaio 2008 lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio) e all'art. 378 (favoreggiamento personale), il Presidente della Regione Siciliana, on. Salvatore Cuffaro si e' dimesso irrevocabilmente dalla carica di presidente della regione, dandone comunicazione all'Assemblea regionale il 26 gennaio 2008 (cosi' il resoconto stenografico della seduta). Col provvedimento che si impugna il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro dell'interno, ha disposto la sospensione dell'on. Cuffaro dalla carica di deputato regionale e di Presidente della regione con effetto (retroattivo) dal 18 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. Il provvedimento e' lesivo della sfera di competenza costituzionale garantita alla Regione Siciliana degli artt. 8, 9 e 10 dello statuto speciale per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1) Col decreto che si impugna il Presidente del Consiglio, in asserta applicazione dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/1990 («Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosita' sociale»), ha sospeso il presidente della Regione Siciliana dalla carica di presidente e da quella di deputato regionale: piu' precisamente ha accertato la sospensione dalle due cariche a decorrere dal 18 gennaio 2008. La disposizione in questione prevede, in caso di condanna non definitiva per una serie di delitti, fra i quali e' ricompresso il favoreggiamento personale aggravato (art. 378 cpv. c.p.), la sospensione sino a diciotto mesi da una serie di cariche inclusa quella di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale (art. 15, comma 4-bis in relazione al comma 1, lett. a). Non intende la regione ricorrente contestare la legittimita' costituzionale di tale previsione, consapevole che una censura del genere non e' proponibile in sede di conflitto di attribuzioni (Corte cost. sent. n. 334/2000; n. 467/1997; n. 215/1996; n. 472/1995): si duole invece della sua applicazione ad una fattispecie che esula dall'ambito di operativita' della norma stessa per piu' di una ragione. L'illegittimita' che di conseguenza inficia il provvedimento impugnato si risolve in una menomazione della sfera di competenza regionale, oggi garantita dall'art. 8 e seguenti dello statuto speciale. 2) Lo status del Presidente della Regione Siciliana e' pressoche' integralmente regolato dallo statuto speciale, come modificato con legge cost. n. 2/2001, che del presidente disciplina l'elezione, i poteri, la durata nella carica (art. 9), la mozione di sfiducia (art. 10), la rimozione dalla carica (art. 8). L'art. 15 della legge n. 55/1990, nella parte in cui stabilisce le conseguenze della sentenza di condanna, definitiva e non definitiva, inflitte al Presidente della Regione Siciliana per i reati indicati all'art. 15, commi 1 e 4-bis, e' norma di stretta interpretazione: una sua applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti, comporta l'invasione di un ambito materiale (lo status di Presidente della Regione Siciliana) coperto da norme di rango costituzionale. 3) Quando fu approvata la legge n. 55/1990 (e anche quando sono sopravvenute le leggi che la hanno modificata: legge n. 16/1992, legge n. 30/1994 e legge n. 475/1999) vigeva in Sicilia, per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana la legge reg. n. 29/1951 e vigeva l'art. 9 dello statuto speciale nella sua formulazione originaria. Era previsto che il presidente regionale fosse eletto, come gli assessori, dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno. La sospensione dalla carica, prevista dall'art. 15, comma 4-bis, comportava la sostituzione del presidente con il vice presidente (l'assessore da lui designato, art. 10): ossia la sostituzione con un soggetto che, per essere stato eletto deputato con il presidente e per essere entrato a far parte della giunta come lui e insieme a lui (nella prima seduta dell'ARS e col voto della maggioranza di quest'ultima), godeva di pari legittimazione, in ragione della identita' della investitura. Con la modifica dello statuto avvenuta nel 2001 con legge costituzionale n. 2/2001 le cose sono cambiate radicalmente. Il Presidente della Regione Siciliana e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale e nell'ambito di un collegio elettorale che coincide con l'intero territorio regionale; e nomina e revoca gli assessori, tra cui un vice presidente, senza essere neppure tenuto ad attingere i nominativi dall'Assemblea regionale. La sua sospensione finirebbe con il trasferire la funzioni di presidente ad una persona (il vice presidente) che riscuote la fiducia del presidente ma che, se e' stato scelto al di fuori dell'assemblea, non ha ricevuto alcuna investitura popolare. Si determinerebbe cosi' una seria frattura fra una forma di governo spiccatamente democratica, qual e' quella in cui il capo dell'esecutivo e' eletto a suffragio universale e diretto, ed un assetto dell'esecutivo, che puo' durare sino a diciotto mesi, in cui al vertice c'e' un soggetto che nessuno ha eletto. Meno grave e' la situazione quando il vice presidente e' un deputato regionale. La sua sarebbe comunque una legittimazione debole. Non va dimenticato che egli e' stato eletto in un collegio provinciale, mentre il presidente sospeso e' stato eletto da un collegio elettorale che coincide con l'intera regione (art. 1, comma 3, l.r. sic. n. 29/1951 come sostituito dall'art. 1 della l.r. sic. n. 7/2005). La trasformazione della forma di governo regionale da parlamentare in (semi) presidenziale ha delle notevoli conseguenze che sono state messe in luce da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 12/2006. La Corte ha dichiarato incompatibili con l'art. 122, quinto comma Cost. le clausole di uno statuto regionale che prevedono l'obbligo del presidente della regione di sostituire l'assessore sfiduciato dal consiglio o l'equiparazione alla mozione di sfiducia della mancata approvazione del programma del presidente da parte del consiglio regionale (v. anche sent. n. 379/2004). Poiche' la nuova forma di governo e' «caratterizzata dall'attribuzione (al presidente eletto a suffragio universale e diretto) di forti e tipici poteri per la gestione unitaria dell'indirizzo politico e amministrativo della regione (nomina e revoca dei componenti della giunta, potere di dimettersi facendo automaticamente sciogliere sia la giunta che il consiglio regionale)» (sent. n. 2/2004), e tale forma di governo accomuna la regione siciliana (art. 9 st. sic.) alle regioni ordinarie (art. 122, quinto comma Cost.), contrasterebbe col nuovo assetto costituzionale la possibilita' che per diciotto mesi tale gestione unitaria venga affidata ad un soggetto diverso dal presidente eletto a suffragio universale e diretto. Soggetto al quale non potrebbe essere riconosciuto il potere di nominare e revocare gli assessori (art. 9 st. sic.) o di dimettersi provocando lo scioglimento dell'assemblea regionale (art. 10). Ne discende, ad avviso della regione ricorrente, la sopravvenuta inapplicabilita' dell'art. 5, comma 4-bis della legge n. 55/1990 (abrogazione parziale per incompatibilita) nella parte in cui prevede la sospensione della carica del presidente della regione; e di conseguenza l'illegittimita' del provvedimento impugnato nel capo in cui viene disposta la sospensione dell'on. Cuffaro dalla carica di Presidente della regione. 4) Il discorso che precede non riguarda solo la sospensione dalla carica di presidente della regione: riguarda anche la sospensione dalla carica di deputato regionale. Ai sensi dell'art. 41-ter, comma 3 dello statuto speciale «e' proclamato eletto Presidente della regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente fa parte dell'Assemblea regionale». La legge costituzionale n. 2/2001, che ha inserito nel testo originario la disposizione trascritta, ha invertito la sequenza temporale (e logico-giuridica) che caratterizzava il sistema precedente. Mentre in questo il Presidente della regione era eletto nella prima seduta («e nel suo seno») dall'Assemblea regionale cosi' che lo status di deputato regionale precedeva e condizionava quello di Presidente della regione, oggi e' il presidente eletto che fa parte dell'Assemblea regionale. Il titolo giuridico per far parte dell'organo legislativo e' lo status di presidente della regione, acquisito con l'elezione diretta. Questa relazione e' ancora piu' chiaramente esplicitata nella legge regionale sull'elezione del Presidente della regione (l.r. n. 25/2005). «Il Presidente della Regione Siciliana e' eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana (art. 1, comma 1); la votazione avviene su un'unica scheda (comma 2); il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della regione coincide con il territorio regionale (comma 3); il Presidente della regione fa parte dell'Assemblea regionale siciliana (art. 4). Il Presidente della regione e' eletto in un collegio diverso (unico regionale) dai (9) collegi provinciali nei quali sono eletti i deputati regionali; egli entra a far parte dell'Assemblea regionale siciliana in quanto eletto presidente. Se la sospensione non puo' essere disposta in relazione alla carica di Presidente della regione, essa non puo' nemmeno colpire l'ufficio (derivato) di deputato regionale che il Presidente ricopre. L'art. 15, comma 4-bis, non e' applicabile alla carica di deputato regionale ricoperta dal Presidente della regione eletto a suffragio universale. 5) Come si e' detto, il 26 gennaio 2008, prima che intervenisse il provvedimento del Presidente del Consiglio, l'on. Salvatore Cuffaro si e' irrevocabilmente dimesso dalla carica: sicche' e' venuto meno da parte sua l'esercizio delle funzioni dalle quali il decreto impugnato mira a sospenderlo. Valuti la Corte se questa circostanza non determini la nullita' per mancanza di oggetto del provvedimento impugnato (artt. 21-septies, legge n. 241/1990 e 1418 c.c.). Anche in questo caso saremmo in presenza di una forma di invalidita' radicale che si risolve in una menomazione della sfera di competenza regionale garantita dagli artt. 8 e seguenti dello statuto speciale.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale: Dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione dell'art. 15 della legge n. 55/1999 sospendere il Presidente della Regione Siciliana dalla carica in quanto eletto a suffragio universale e diretto e in quanto il suo status e' integralmente disciplinato dall'art. 8 e seguenti dello statuto speciale; Dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio, sospendere il Presidente della regione dalla carica di deputato regionale; Dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio, sospendere dalle cariche di Presidente della regione e di deputato regionale il titolare che si sia dimesso irrevocabilmente dall'ufficio; Dichiarare che con il provvedimento contro il quale e' stato elevato conflitto di attribuzioni sono state menomate le prerogative della Regione Siciliana garantite dagli artt. 8 e segg. dello statuto speciale; Annullare il decreto 29 gennaio 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Palermo-Roma, addi' 27 marzo 2008 Avv. Francesco Castaldi - Avv. Prof. Guido Corso