N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2007

  Ordinanza  del  6  dicembre  2007  emessa  dal  Giudice  di pace di
Benevento nel procedimento penale a carico di Giangregorio Giovanni
  Reati  e  pene  - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di
  pace  -  Reati  puniti  con  pena  diversa da quella detentiva e da
  quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Contrasto
  con  il  principio  di ragionevolezza - Violazione del principio di
  uguaglianza.
  -  Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art.
  6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
  - Costituzione, art. 3.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Letti gli atti del procedimento a carico di Giangregorio Giovanni;
   Rilevato  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale puo'
essere sollevata di ufficio dal giudice;
   Rilevato  che nel presente giudizio risulta contestato il reato di
cui all'art. 582 c.p.;
   Rilevato  che  per il reato contestato la sanzione applicabile del
g.d.p.,  originariamente  e'  la  multa  da  lire  1.000.000  a  lire
5.000.000  o  pena  della  permanenza  domiciliare  da 15 giorni a 45
giorni,  ovvero pena di pubblica utilita' per un periodo da giorni 20
a mesi 6 (art. 52, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 274/2000);
     che  a  seguito  dell'entrata  in  vigore della legge 5 dicembre
2005,  n. 251,  in  tema  di prescrizione del reato, dovrebbe trovare
applicazione il disposto dell'art. 6 n. 1 in base al quale quando per
il  reato  la  legge  stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena  detentiva  o  la  pena  pecuniaria,  per  determinare  il tempo
necessario  a prescrivere si ha riguardo solo alla pena detentiva, ma
quando  per  il  reato  la  legge  stabilisce  pene diverse da quella
detentiva   e   da   quella  pecuniaria  si  applica  il  termine  di
prescrizione di anni tre;
   Rilevato  che  e' gia' stata sollevata da altri giudici (Tribunale
di  Perugia,  ord.  20 marzo 2006 e Cass. penale ord. 31 agosto 2006)
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p.
cosi'  come  sostituito  dall'art.  6 della citata legge n. 251/2005,
nella  parte  in  cui  prevede  che  quando  per  il  reato  la legge
stabilisce pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria si
applica il termine di prescrizione di anni tre.
   Rilevato che la questione di applicabilita' o meno della norma sui
nuovi  termini appare rilevante ai fini del presente giudizio, attesa
la  possibilita'  di  un'avvenuta  prescrizione  del  reato  in  capo
all'imputato;
   Osservato  che conformemente a quanto rilevato dagli altri giudici
che  hanno  gia'  rimesso  alla  Corte costituzionale la questione di
legittimita' costituzionale della norma in esame, la questione stessa
appare non manifestamente infondata.
   Ritenuta  pertanto  la  non  manifesta  infondatezza della dedotta
incostituzionalita'  della  norma sopra esaminata in quanto contraria
ai  principi  di  ragionevolezza ed ai canoni di uguaglianza tutelati
dall'art. 3 della Costituzione.
                              P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, per contrasto
con  l'art.  3  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
dell'art.  157, comma 5 c.p. cosi' come modificato dall'art. 6, legge
n. 251/2005  nella  parte  in  cui prevede che quando per il reato la
legge  stabilisce  pene  diverse  da  quelle  detentive  o  da quelle
pecuniarie si applica il termine di prescrizione di tre anni.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
   Dispone  che  a  cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata
alle parti non presenti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
     Benevento, addi' 6 dicembre 2007
                     Il giudice di pace: Petitti