N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2007
Ordinanza del 6 dicembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Benevento nel procedimento penale a carico di Giangregorio Giovanni Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.18 del 23-4-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento a carico di Giangregorio Giovanni; Rilevato che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata di ufficio dal giudice; Rilevato che nel presente giudizio risulta contestato il reato di cui all'art. 582 c.p.; Rilevato che per il reato contestato la sanzione applicabile del g.d.p., originariamente e' la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 o pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, ovvero pena di pubblica utilita' per un periodo da giorni 20 a mesi 6 (art. 52, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 274/2000); che a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in tema di prescrizione del reato, dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 6 n. 1 in base al quale quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva o la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solo alla pena detentiva, ma quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di prescrizione di anni tre; Rilevato che e' gia' stata sollevata da altri giudici (Tribunale di Perugia, ord. 20 marzo 2006 e Cass. penale ord. 31 agosto 2006) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p. cosi' come sostituito dall'art. 6 della citata legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria si applica il termine di prescrizione di anni tre. Rilevato che la questione di applicabilita' o meno della norma sui nuovi termini appare rilevante ai fini del presente giudizio, attesa la possibilita' di un'avvenuta prescrizione del reato in capo all'imputato; Osservato che conformemente a quanto rilevato dagli altri giudici che hanno gia' rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, la questione stessa appare non manifestamente infondata. Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della dedotta incostituzionalita' della norma sopra esaminata in quanto contraria ai principi di ragionevolezza ed ai canoni di uguaglianza tutelati dall'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 157, comma 5 c.p. cosi' come modificato dall'art. 6, legge n. 251/2005 nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive o da quelle pecuniarie si applica il termine di prescrizione di tre anni. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti non presenti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Benevento, addi' 6 dicembre 2007 Il giudice di pace: Petitti