N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2008

  Ordinanza del 22 gennaio 2008 emessa dal Giudice di pace di Viterbo
nel procedimento penale a carico di Leoni Paolo
  Processo  penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice
  di  pace  -  Competenza per materia determinata dalla connessione -
  Reati  commessi  da  piu'  persone in danno reciproco le une con le
  altre  -  Mancata  previsione  quale  ipotesi  di spostamento della
  competenza   determinata   dalla   connessione   -   Disparita'  di
  trattamento  rispetto  a  quanto  previsto  per  ipotesi analoghe -
  Contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza  - Violazione del
  principio  del  giudice  naturale precostituito per legge - Lesione
  del principio della parita' delle parti nel processo.
  - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
  - Costituzione, artt. 3, 25 e 111.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa penale avente
R.G.  n. 134/07  del  Ruolo  dell'ufficio  Giudice  di pace penale di
Viterbo  avente  ad  oggetto il procedimento penale a carico di Leoni
Paolo,  nato a Genova il 17 settembre 1988, elettivamente domiciliato
in  Viterbo,  piazza  dei  Caduti  n. 16,  presso lo studio dell'avv.
Barili Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. per avere
cagionato  a  Mondini  Andrea,  colpendolo  con  un pugno all'addome,
lesioni  personali  consistite  in un trauma contusivo dell'emitorace
destro,  giudicate  guaribili  in  giorni  cinque dal pronto soccorso
dell'Ospedale Belcolle di Viterbo;
                              F a t t o
   In  data  4  febbraio  2007,  verso le ore 3,00 circa, all'interno
delle  discoteca  "Crystal"  di  Viterbo  l'imputato Leoni Paolo e la
parte  offesa  Mondini  Andrea, dopo un battibecco per futili motivi,
venivano  alle  mani  colpendosi  reciprocamente  e  provocandosi  le
lesioni  per  le  quali  pende  innanzi  a  questo giudice di pace il
procedimento  sopra menzionato ed innanzi al Tribunale di Viterbo, in
composizione  monocratica,  il procedimento R.G. n. 1335/07 avente ad
oggetto  le lesioni subite, a seguito della narrata colluttazione, da
Leoni  Paolo, giudicate guaribili in giorni trenta, causate dai colpi
sferratigli da Mondini Andrea.
   Tempestivamente    il   difensore   dell'imputato,   dopoche'   il
sottoscritto giudicante aveva respinto la sua istanza di riunione del
processo  pendente  innanzi  a  questo  ufficio  con  quello pendente
innanzi  al  Tribunale di Viterbo sopra menzionato, stante che l'art.
6,  comma  1  del  d.lgs.  n. 274 del 28 agosto 2000 non prevede tale
ipotesi  di  riunione per connessione, chiedeva che venisse sollevata
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 1 del
d.lgs.  n. 274/2000  per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma e
111,  primo  comma della Costituzione nella parte in cui non prevede,
tra   le   ipotesi   di  spostamento  della  competenza  per  materia
determinata  dalla  connessione,  quella  dei  reati commessi da piu'
persone in danno reciproco le une con le altre;
   Il pubblico ministero aderiva a detta istanza.
                            D i r i t t o
   Esaminati  gli atti, questo Giudice rileva come dal fatto avvenuto
in  Viterbo  in  data  4  febbraio  2007  all'interno delle discoteca
«Crystal»  fra Leoni Paolo e Mondini Andrea come sopra narrato, siano
scaturiti  due  procedimenti  penali  per  le  lesioni reciprocamente
provocatesi  dai contendenti, l'uno a carico di Leoni Paolo, pendente
innanzi a questo Ufficio trattandosi di lesioni personali lievissime,
e  l'altro  a carico di Mondini Andrea, pendente innanzi al Tribunale
di  Viterbo  in  composizione  monocratica,  trattandosi  di  lesioni
personali gravi.
   La   fattispecie   all'esame   del  sottoscritto,  in  materia  di
competenza  per  materia  determinata  dalla  connessione, e' normata
dall'art.  6,  comma  1  del  d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 ove si
prevede  testualmente che «Tra procedimenti di competenza del giudice
di  pace  e  procedimenti  di  competenza  di  altro  giudice,  si ha
connessione  solo nel caso di persona imputata di piu' reati commessi
con  una  sola azione od omissione.», con esclusione quindi del caso,
di  fatto qui ricorrente, in cui i reati siano stati commessi da piu'
persone  in  danno  reciproco  le  une con le altre, ipotesi regolata
dall'art.  371,  comma  2,  lett. B) c.p.p., richiamato dall'art. 17,
comma 1, lett. c) c.p.p.
   Tale  ultima fattispecie (connessione per i reati commessi da piu'
persone  in danno reciproco le une con le altre) il d.lgs. n. 274 del
28  agosto 2000 la regola all'art. 9, comma 2, limitandola pero' alla
sola  ipotesi di riunione facoltativa dei processi (diversi) pendenti
tutti dinanzi al giudice di pace.
   Questo  giudice  ritiene, quindi, che l'art. 6, comma 1 del d.lgs.
n. 274  del 28 agosto 2000 non sia conforme a Costituzione ed intende
pertanto   sollevare,   come   in   effetti   solleva,  incidente  di
costituzionalita' nei termini che seguono:
                   Sulla rilevanza della questione
   Nel  caso  che  ci occupa il collegamento giuridico, e non gia' di
mero   fatto,   tra   la   res   giudicanda   e   la  norma  ritenuta
incostituzionale, appare del tutto evidente.
   Infatti,  ove si ritenesse l'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 274 del
28  agosto 2000 non conforme a Costituzione, la competenza a trattare
il  processo  si sposterebbe, per motivi di connessione, a favore del
giudice  superiore, il Tribunale di Viterbo, per cui appare dirimente
e  pregiudiziale  l'accertamento  richiesto,  non potendo il giudizio
essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della sollevata
questione.
                  Sulla non manifesta infondatezza
               (Violazione degli artt. 3 e 111 Cost.)
   In  effetti  anche  ad  avviso  di questo giudice di pace la norma
censurata   viola   l'art.   3   Cost.,  determinando  un  regime  di
irragionevole  disparita'  di  trattamento  in  danno  dei  cittadini
imputati avuto riguardo tanto ad altre previsioni interne allo stesso
d.lgs. n. 274/2000 (art. 9, comma 2), quanto alle analoghe previsioni
generali  contenute nel codice di rito (artt. 17, comma 1, lett. c) e
371, comma 2, lett. b) c.p.p.).
   Come  gia'  anticipato,  per espressa volonta' del legislatore del
2000 non v'e' connessione ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, tra
procedimenti  di  competenza  del  giudice  di pace e procedimenti di
competenza  del Tribunale allorquando i fatti siano stati commessi da
piu'  persone  in  danno reciproco le une con le altre. Eppure questa
stessa   ipotesi,  a  dimostrazione  della  sua  importanza  ai  fini
dell'accertamento  (unitario  e  contestuale)  dei fatti di reato, e'
presa in considerazione dallo stesso novellatore all'art. 9, comma 2,
nel  caso di piu' processi pendenti tutti davanti al giudice di pace.
Dal  che  se  ne  inferisce  l'irrazionalita'  interna della compiuta
scelta  legislativa che, nel mentre da rilievo alla fattispecie della
reciprocita' a fini connettivi davanti al giudice di pace, la esclude
in  radice  nelle  ipotesi,  pure  frequenti, di pendenze giudiziarie
ripartite  innanzi  al  giudice  di  pace  ed,  a  parti  processuali
invertite,  ad  un  diverso  giudice, principalmente il Tribunale, in
ragione della diversa qualificazione giuridica, aggravata o meno, del
reato.   Una   diversita'   trattamentale   dunque   che   non  trova
giustificazioni di sorta.
   Se  dalle  previsioni  «speciali»  di cui al d.lgs. n. 274/2000 si
passa  a  quelle  «generali»  di  cui  al  codice  di  rito,  si puo'
constatare come la riunione di processi pendenti nello stesso stato e
grado  (davanti  al  medesimo giudice), nel caso di reati commessi da
piu' persone in danno reciproco le une con le altre, e' espressamente
consentita  ai  sensi  dell'art. 17, comma 1, lett. c) in riferimento
all'art.  371,  comma  2,  lett.  b)  c.p.p.,  segno  evidente che il
legislatore  ha  ritenuto  rilevante questa fattispecie anche ai fini
della speditezza e celerita' processuale.
   La  disparita'  di  trattamento  a  questa  stregua diviene allora
evidente  perche'  lo  stesso imputato, a seconda che sia chiamato in
giudizio  innanzi  al  tribunale  (o  Corte  di assise) od innanzi al
giudice  di  pace,  viene ad usufruire di un regime penal-processuale
irragionevolmente differenziato. Ne' si puo' sostenere che quella qui
censurata    costituisca   una   scelta   legislativa   discrezionale
incensurabile  in  sede  costituzionale  perche',  per giurisprudenza
unanime,  il  limite  della  discrezionalita'  e'  dato proprio dalla
manifesta irragionevolezza.
   Nella  specie  e'  indubbio che la scelta del legislatore delegato
sia priva di una valida ragione.
   A  tal riguardo basti porre mente alle conseguenze che, di fatto e
di  diritto, discendono da una consimile previsione. Invero, vuoi nel
caso  che  una  sentenza  fosse pronunciata dal tribunale dopo quella
pronunciata  dal  giudice  di pace, vuoi nel caso inverso, il giudice
che   si  accingesse  a  pronunciare  la  seconda  sentenza  potrebbe
pervenire  ad esiti completamenti diversi da quelli cui e' pervenuto,
quanto  alla  ricostruzione  storica del medesimo episodio sia pure a
parti  invertite,  l'altro  giudice.  Tale  evenienza  darebbe  luogo
evidentemente ad un insanabile contrasto di giudicati non rimediabile
con  gli  ordinari  mezzi di impugnazione posto che essi seguirebbero
percorsi   processuali  differenziati  (la  Corte  d'appello  per  il
tribunale, il tribunale monocratico per il giudice di pace).
   Tanto  basta  allora  a  sostenere l'illegittimita' costituzionale
della  previsione  de qua, nella parte in cui non consente al giudice
di  pace  di  «spogliarsi» del procedimento e di declinare la propria
competenza  per  materia  in  favore  del  giudice  superiore che sia
chiamato  a  giudicare dello stesso fatto, ma aggravato, commesso dal
soggetto che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, riveste la
qualifica di parte offesa.
   E'  lecito,  infine,  dubitare  della  legittimita' costituzionale
dell'art  6,  comma  1 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 anche per
contrasto  con l'art. 111, primo comma Cost., posto che non assicura,
per  le  stesse  ragioni sopra esposte, che il processo si svolga «in
condizioni di parita».
                   (Violazione dell'art. 25 Cost.)
   L'applicazione rigorosa della norma contenuta nell'art. 6, comma 1
del  d.lgs.  n. 274  del 28 agosto 2000 comporta poi, nell'ipotesi in
commento,  per  l'imputato  nel  processo innanzi al giudice di pace,
un'ingiustificata sottrazione al giudice naturale, da individuarsi in
caso  di reciprocita' delle lesioni in forza degli artt. 17, comma 1,
lett.  c)  e  371,  comma 2, lett. b) c.p.p. nel giudice superiore, e
cio'  conduce  inevitabilmente ad individuare un contrasto con l'art.
25  Cost.  il  quale  espressamente  prevede  che nessuno puo' essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
                              P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134  cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenutane la
rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva  la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, comma 1 del d.lgs. n. 274
del  28  agosto  2000  per  contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 della
Costituzione  della  Repubblica  italiana,  nella  parte  in  cui non
prevede,  tra  le ipotesi di spostamento della competenza per materia
determinata  dalla  connessione,  quella  dei  reati commessi da piu'
persone in danno reciproco le une con le altre;
   Sospende il presente giudizio, n. 134/07 del Ruolo generale penale
del giudice di pace di Viterbo;
   Manda  alla  cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
   Manda  alla  cancelleria  di  comunicare  la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Viterbo, addi' 22 gennaio 2008
                     Il giudice di pace: Fagioni