N. 94 SENTENZA 2 - 11 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
  Giudizio  di  legittimita' costituzionale in via principale - Norme
  della  legge  finanziaria  2007  -  Ricorso  delle Regioni Veneto e
  Lombardia - Trattazione separata delle questioni concernenti l'art.
  1,  commi  251,  1227  e  1228  - Riserva a separate pronunce della
  decisione sulle altre questioni.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 251, 1227 e 1228.
  Demanio  e  patrimonio  dello  Stato  e delle Regioni - Norme della
  legge    finanziaria    2007    -    Concessioni    con   finalita'
  turistico-ricreative  - Classificazioni, determinazione e riduzioni
  di canoni annui, obblighi dei concessionari, valori delle superfici
  - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata soppressione del diretto
  coinvolgimento   delle   Regioni  gia'  previsto  dalla  precedente
  disciplina  -  Eccepita  inammissibilita'  della  questione perche'
  generica e attinente a censura di mero fatto - Reiezione.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251.
  -  Costituzione, artt. 5 e 120, comma secondo; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
  Demanio  e  patrimonio  dello  Stato  e delle Regioni - Norme della
  legge    finanziaria    2007    -    Concessioni    con   finalita'
  turistico-ricreative  - Classificazioni, determinazione e riduzioni
  di canoni annui, obblighi dei concessionari, valori delle superfici
  - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata soppressione del diretto
  coinvolgimento   delle   Regioni  gia'  previsto  dalla  precedente
  disciplina  -  Denunciato  contrasto  con  il  principio  di  leale
  collaborazione   tra  Stato  e  Regioni  -  Riconducibilita'  della
  competenza   in   ordine   alla   determinazione  dei  canoni  alla
  titolarita'  dei  beni,  appartenenti  al  demanio  statale  -  Non
  fondatezza della questione.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251.
  -  Costituzione, artt. 5 e 120, comma secondo; legge costituzionale
  18 ottobre 2001, n. 3, art. 11.
  Turismo  -  Norme della legge finanziaria 2007 - Misure statali per
  lo sviluppo del settore turistico - Determinazione degli interventi
  ed  erogazione  dei  finanziamenti con atti governativi, sentita la
  Conferenza  permanente Stato-Regioni - Ricorso delle Regioni Veneto
  e   Lombardia  -  Insufficienza  della  previsione  che  interventi
  finanziari  di  carattere  aggiuntivo  dello  Stato  in  materia di
  competenza   residuale   vengano  disposti  sentita  la  Conferenza
  permanente  Stato-Regioni  e  non  previa  intesa  con  la stessa -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228.
  - Costituzione, art. 117 (artt. 118, 119 e 120).
  Turismo  -  Norme della legge finanziaria 2007 - Misure statali per
  il sostegno del settore turistico - Determinazione degli interventi
  ed  erogazione  dei  finanziamenti con regolamento della Presidenza
  del  Consiglio  dei  ministri  -  Ricorso della Regione Lombardia -
  Omessa  previsione  che il regolamento venga adottato previa intesa
  con   la   Conferenza  permanente  Stato-Regioni  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1227.
  - Costituzione, art. 117 (artt. 118, 119 e 120).
(GU n.17 del 16-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
   Nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 251,
1227 e 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2007),  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni  Veneto e
Lombardia  notificati  il  23  e  il  26 febbraio 2007, depositati in
cancelleria  il  1°  e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e 14 del
registro ricorsi 2007.
   Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  febbraio  2008  il giudice
relatore Luigi Mazzella;
   Uditi  gli  avvocati  Mario  Bertolissi  per  la  Regione  Veneto,
Beniamino  Caravita  di Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato
dello  Stato  Gabriella  D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007 e depositato il 1°
marzo  2007  (r.  r. n. 10/2007), la Regione Veneto ha promosso varie
questioni  di  legittimita' costituzionale di piu' disposizioni della
legge  27  dicembre  2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
in   quanto   lesive   dell'autonomia  legislativa  (art.  117  della
Costituzione),   amministrativa   (art.   118  Cost.)  e  finanziaria
regionale  (art.  119  Cost.),  oltre  che  del  principio  di  leale
collaborazione  tra  Stato  e Regioni desumibile dagli artt. 5 e 120,
secondo  comma,  Cost.  e  dall'art. 11 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
   Per  quanto qui interessa, la Regione ricorrente impugna l'art. 1,
commi  251  e  1228,  della citata legge n. 29 del 2006, il primo dei
quali,  nel sostituire il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi   a   concessioni   demaniali  marittime),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, cosi' dispone:
     «1.  I  canoni  annui per concessioni rilasciate o rinnovate con
finalita'   turistico-ricreative   di   aree,   pertinenze  demaniali
marittime  e  specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni
relative  alle  utilizzazioni  del demanio marittimo sono determinati
nel rispetto dei seguenti criteri:
      a)  classificazione,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, delle
aree,   manufatti,   pertinenze   e  specchi  acquei  nelle  seguenti
categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti
di  essi,  concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza
turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti
di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza
turistica.  L'accertamento  dei  requisiti  di alta e normale valenza
turistica  e'  riservato  alle  regioni competenti per territorio con
proprio   provvedimento.   Nelle   more   dell'emanazione   di  detto
provvedimento  la categoria di riferimento e' da intendersi la B. Una
quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle
previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze
e  specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
      b) misura del canone annuo determinata come segue:
1)  per  le  concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e
specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
unitarie  vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e  non  operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e
23  dell'articolo  32  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e  successive  modificazioni;  a  decorrere  dal  1° gennaio 2007, si
applicano  i  seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati
alla stessa data:
1.1)  area  scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A;
euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
1.2)  area  occupata  con  impianti di facile rimozione: euro 3,10 al
metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la
categoria B;
1.3)  area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al
metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la
categoria B;
1.4)  euro  0,72  per  ogni  metro  quadrato di mare territoriale per
specchi  acquei  o  delimitati  da opere che riguardano i porti cosi'
come  definite  dall'art. 5 del testo unico di cui al regio decreto 2
aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5)  euro  0,52  per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri
dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7)   euro   0,21   per   gli   specchi  acquei  utilizzati  per  il
posizionamento  di  campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori
degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
     2)  per  le  concessioni  comprensive  di  pertinenze  demaniali
marittime  si  applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti
criteri:
      2.1)  per  le  pertinenze  destinate  ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e'
determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per
la  media  dei  valori  mensili  unitari  minimi  e  massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il
canone   annuo  cosi'  determinato  e'  ulteriormente  ridotto  delle
seguenti  percentuali,  da  applicare  per  scaglioni  progressivi di
superficie  del  manufatto:  fino  a 200 metri quadrati, 0 per cento;
oltre  200  metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento;
oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento;
oltre   1.000   metri  quadrati,  60  per  cento.  Qualora  i  valori
dell'Osservatorio  del  mercato immobiliare non siano disponibili, si
fa  riferimento  a quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al
manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
      2.2)  per  le  aree  ricomprese nella concessione, per gli anni
2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  non  operano  le  disposizioni
maggiorative   di  cui  ai  commi  21,  22  e  23  dell'art.  32  del
decreto-legge    30   settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;  a  decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle
di cui alla lettera b), numero 1);
      c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del
50 per cento:
1)  in  presenza  di  eventi  dannosi  di  eccezionale  gravita'  che
comportino   una   minore   utilizzazione   dei  beni  oggetto  della
concessione,  previo accertamento da parte delle competenti autorita'
marittime di zona;
2)  nel  caso  di  concessioni  demaniali  marittime  assentite  alle
societa'  sportive  dilettantistiche  senza  scopo di lucro affiliate
alle  Federazioni  sportive  nazionali con l'esclusione dei manufatti
pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali;
      d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del
90   per   cento   per  le  concessioni  indicate  al  secondo  comma
dell'articolo  39  del codice della navigazione e all'articolo 37 del
regolamento  per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
      e)  obbligo  per  i titolari delle concessioni di consentire il
libero  e  gratuito  accesso  e transito, per il raggiungimento della
battigia  antistante  l'area  ricompresa  nella concessione, anche al
fine di balneazione;
      f)  riduzione,  per  le  imprese  turistico-ricettive  all'aria
aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».
   Secondo  la  Regione  ricorrente,  la  norma  censurata  viola  il
principio  di  leale  collaborazione  tra Stato e Regioni, desumibile
dagli  artt.  5 e 120 Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale
n. 3  del  2001, in quanto introduce una disciplina piu' penalizzante
per  le  Regioni  rispetto  a  quella  precedente dettata dal comma 1
dell'art.  3  del  decreto-legge  n. 400  del  1993,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  n. 494  del  2003, secondo il quale: «I
canoni  annui  per  concessioni con finalita' turistico-ricreative di
aree,  pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si
applicano  le  disposizioni  relative  alle utilizzazioni del demanio
marittimo  sono  determinati,  a  decorrere  dal 1° gennaio 1994, con
decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile, emanato sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti
criteri direttivi: [...]»
   Secondo  la  Regione  ricorrente,  la  norma  impugnata  determina
direttamente  e  unilateralmente  i  canoni,  senza  prevedere  alcun
decreto  ministeriale attuativo, ne' il benche' minimo coinvolgimento
delle Regioni.
   2.  - La Regione Veneto censura altresi' l'articolo 1, comma 1228,
della medesima legge n. 296 del 2006, il quale dispone che:
     «Per  le  finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il
suo  posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale,   anche   in   relazione   all'esigenza   di   incentivare
l'adeguamento  dell'offerta  delle imprese turistico-ricettive la cui
rilevanza  economica  nazionale necessita di nuovi livelli di servizi
definiti  in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine di
favorire  l'unicita'  della titolarita' tra la proprieta' dei beni ad
uso  turistico-ricettivo  e  la  relativa  attivita' di gestione, ivi
inclusi   i  processi  di  crescita  dimensionale  nel  rispetto  del
patrimonio  paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004,   n. 42,   e  al  fine  di  promuovere  forme  di  turismo  eco
compatibile,  e'  autorizzata  la  spesa  di  48  milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Per  l'applicazione del
presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano, un decreto
recante   l'individuazione  dei  criteri,  delle  procedure  e  delle
modalita' di attuazione.».
   Secondo  la  ricorrente,  tale  norma,  esplicando  i suoi effetti
nell'ambito   della  materia  «turismo»  appartenente  alla  potesta'
legislativa  esclusiva-residuale  delle  Regioni,  ai sensi dell'art.
117,  quarto  comma,  Cost.,  urta  contro  l'impossibilita'  per  il
legislatore statale di stabilire, in questa materia, un finanziamento
a   destinazione  vincolata.  Ne',  per  superare  tale  ostacolo  e'
sufficiente   richiamare  l'«interesse  nazionale»  e  la  «rilevanza
economica  nazionale» contenuti nel testo del comma 1228, trattandosi
di mere clausole di stile.
   Sotto  un  ulteriore  profilo,  la Regione ricorrente denuncia, in
subordine,  la  violazione  del  principio  di  leale collaborazione,
invocando  la  sentenza  costituzionale  n. 222 del 2005 secondo cui,
nell'ambito di materie di competenza esclusiva regionale, per salvare
la   norma   del   legislatore   statale   da  una  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale,  e' necessario che in essa si preveda
il  ricorso  a  una preventiva intesa tra Stato e Regioni, e non a un
mero parere.
   3.  -  Oltre al comma 1228 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
(cui  rivolge le medesime censure formulate dalla Regione Veneto), la
Regione  Lombardia,  con  ricorso  notificato  il  26 febbraio 2007 e
depositato  il  7 marzo 2007 (r.r. n. 14 del 2007) ha impugnato anche
il  comma  1227, il quale cosi' dispone: «Per il sostegno del settore
turistico  e'  autorizzata  la  spesa di 10 milioni di euro annui per
ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2
   , della legge 23 agosto 1988, n. 400
   ,  su  proposta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la competitivita' del turismo, si
provvede all'attuazione del presente comma».
   Secondo la Regione Lombardia, mentre il comma 1228 riduce il grado
di   partecipazione   dei  soggetti  locali  alla  definizione  delle
politiche  di  settore,  prevedendo  la semplice consultazione con la
Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province  autonome  di Trento e di Bolzano, in luogo della intesa, il
comma 1227 «ristatalizza» politiche e funzioni attribuite ai soggetti
regionali   dalla   Costituzione,   nulla  prevedendo  in  ordine  al
necessario coinvolgimento delle Regioni nell'adozione delle misure di
sostegno al settore turistico.
   4.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si e' costituito in
entrambi i giudizi, chiedendo la reiezione dei ricorsi.
   Con  riferimento  al  comma  251, la difesa erariale rileva che la
questione e' inammissibile sia perche' genericamente prospettata, sia
perche'  attiene  ad  una  censura di mero fatto, che non riguarda la
dedotta lesivita' della norma.
   In ogni caso - secondo la difesa erariale - non e' ipotizzabile la
violazione   del  principio  di  leale  collaborazione,  non  essendo
individuabile  un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure
legislative  ispirate  alla  leale collaborazione tra Stato e Regioni
(viene richiamata la sentenza costituzionale n. 196 del 1994).
   5.  -  Quanto  ai commi 1227 e 1228, osserva l'Avvocatura generale
che l'asserita ascrivibilita' della materia alla competenza regionale
residuale  di  cui all'art. 117, quarto comma, Cost., non esclude, di
per  se',  la  legittimita' di un intervento legislativo di carattere
finanziario  ed  aggiuntivo  dello Stato, il quale resta giustificato
dall'obiettivo  di  unificare  in  capo  al  turismo gli strumenti di
politica  economica  che  attengono  allo sviluppo dell'intero Paese,
riservando  alle  Regioni  gli  interventi sintonizzati sulla realta'
produttiva  locale  (sono  richiamate  le  sentenze  n. 12 del 2004 e
n. 242 del 2005).
   A  giudizio  dell'Avvocatura  generale, il comma 1228, anche per i
suoi  collegamenti  con  il  patrimonio  paesaggistico  e  ambientale
nazionale,  non  puo'  essere  ricondotto all'azione di governo delle
Regioni singolarmente considerate.
   Quanto  all'asserita carenza di coinvolgimento delle Regioni nella
definizione  delle  politiche di settore (cui e' diretto l'intervento
contemplato  nel  comma 1228) la difesa erariale segnala che all'atto
dell'emanazione  della  legge  finanziaria  2007,  nella  materia del
turismo  era  (ed  e'  tuttora)  vigente  l'accordo  tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano, inerente i
principi  per  l'armonizzazione,  la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema  turistico,  recepito  con d.P.C.m. 13 settembre 2002. Questo
accordo  si ricollega all'art. 5, comma 5, della legge 20 marzo 2001,
n. 135  (Riforma  della  legislazione nazionale del turismo), che, in
perfetta  coerenza  con  la  normativa costituzionale, ha previsto un
intervento   statale   per   ambiti  di  interesse  interregionale  o
sovraregionale,     rimettendo     l'individuazione    dei    criteri
procedimentali  e  relative modalita' di gestione ad un provvedimento
da emanarsi dalla competente autorita' statale, sentita la Conferenza
permanente  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano.
   Il  decreto  previsto  dal  comma  1228 e' stato sottoposto, nella
seduta  del  1° febbraio 2007, all'esame della Conferenza permanente,
la   quale   ha   espresso   parere   favorevole,   con  osservazioni
integralmente  recepite  nello  schema  di provvedimento, rientrando,
quindi,   l'accordo   in   tal   sede  raggiunto,  sotto  il  profilo
sostanziale, nella categoria delle «intese».
   In   ogni   caso -   osserva  la  difesa  erariale -  trattasi  di
finanziamenti  aggiuntivi  che  lo  Stato  attiva  senza  minimamente
incidere ne' sulle attivita' di spesa delle Regioni, ne' sugli ambiti
riservati   alle  politiche  regionali  di  settore,  trattandosi  di
interventi destinati a favorire una piu' ampia e migliore prestazione
dei   servizi   resi   dalle  imprese  del  comparto  turistico,  con
l'obiettivo   di   ampliare  l'attrattivita'  del  settore  nell'arco
dell'intero  anno  solare, in conformita' con quanto avviene in altri
Paesi CEE.
   Quanto   alla  proporzionalita',  il  comma  in  esame  interviene
esclusivamente  in  esercizio  di  competenza  statale senza incidere
sulle funzioni riservate alle Regioni.
   6.  - In prossimita' dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato
memoria,     osservando     che     il     carattere    indebitamente
«amministrativizzato» del comma 251 costituisce la vera ragione della
violazione   del   principio   di  leale  collaborazione,  desumibile
dall'art.  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  in  combinato
disposto  con  gli  artt.  5 e 11 della legge costituzionale n. 3 del
2001.
   Quanto  al comma 1228, la Regione Veneto ribadisce che, rientrando
la  materia  del turismo nell'area di competenza esclusiva regionale,
in  essa  lo  Stato  non  e' legittimato neanche a dettare i principi
fondamentali.  Ne'  la  previsione  normativa  e'  riconducibile alla
«tutela della concorrenza».
   7.  -  Con  separata  memoria, la Regione Lombardia insiste per la
declaratoria  di illegittimita' costituzionale dei commi 1227 e 1228.
Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del
2006  (la  quale  ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle
disposizioni  istitutive  del  Comitato  nazionale  per il turismo in
quanto  non  era  prevista  alcuna  forma  di intesa con le Regioni),
precisando  che «l'ascesa» di funzioni in sussidiarieta' e' legittima
«solo  se  la  valutazione  dell'interesse  pubblico  sottostante sia
oggetto  di  coinvolgimento  della  Regione  interessata», la Regione
Lombardia   ammette  che  in  fase  attuativa  di  entrambi  i  commi
impugnati,  i  soggetti  regionali  sono  stati interpellati ed hanno
potuto  esprimere osservazioni che hanno trovato qualche accoglimento
nella  redazione  del d.P.C.m.16 febbraio 2007 e nel d.P.R. 24 luglio
2007, n. 158.
   8.  -  In  replica  alle  richiamate  memorie,  il  Presidente del
Consiglio  dei  ministri rileva che in base al comma 251, sub lettera
a),  l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica
e'  riservato  esclusivamente  alle Regioni competenti per territorio
con proprio provvedimento, senza alcuna limitazione di apprezzamento,
sicche' deve escludersi ogni limitazione delle prerogative regionali.
   Ne'   sussiste   alcuna   violazione   del   principio   di  leale
collaborazione  istituzionale, essendo pacifico che solo allo Stato -
quale  titolare  dei  beni  demaniali  -  spetta  la  fissazione e la
riscossione   dei  relativi  canoni  (viene  richiamata  la  sentenza
costituzionale  n. 286  del  2004)  nonche' la facolta' di destinarne
parte alle Regioni (sentenza n. 88 del 2007), restando comunque fermo
che   a  queste  ultime  resta  riservata,  in  piena  autonomia,  la
determinazione  della  vocazione  turistica dei terreni, senza alcuna
interferenza statale.
   Quanto ai commi 1227 e 1228, la difesa erariale osserva che sia il
d.P.R.  24  luglio  2007,  n. 158,  sia il d.P.C.m. 16 febbraio 2007,
intervenuti   nelle   more   del  giudizio,  documentano  una  attiva
partecipazione delle Regioni tanto nella fase di presentazione quanto
in  quella  successiva  di  gestione  dei  programmi  di intervento a
contributo statale.
                       Considerato in diritto
   1. - La Regione Veneto ha impugnato i commi 251 e 1228 dell'art. 1
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007),  sostenendo  che  essi, rispettivamente, nell'introdurre nuovi
criteri di determinazione dei canoni annui per le concessioni di aree
e  pertinenze demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative,
e  nell'autorizzare  una  spesa  straordinaria  di 48 milioni di euro
annui  (per  ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009) per finalita' di
incremento  dell'offerta  turistica,  sarebbero lesivi, da una parte,
del  principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni desumibile
dagli  artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 1
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dall'altra, della
competenza  residuale  esclusiva regionale nella materia del turismo,
ponendosi  cosi'  in  contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118,
119 della Costituzione, nonche', in via subordinata, con il principio
di leale collaborazione appena richiamato.
   2.  -  La  Regione  Lombardia,  oltre  al  citato  comma  1228, ha
impugnato  anche  il  comma  1227  dell'art.  1 della medesima legge,
contenente  la  previsione  di una spesa di 10 milioni di euro annui,
per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009, per il sostegno del
settore turistico, senza prevedere alcun coinvolgimento della Regione
nell'adozione  dei  provvedimenti  specifici di riparto ed erogazione
degli importi in sede attuativa.
   3. - Riservata a separate pronunzie la decisione sull'impugnazione
-  effettuata  con  i  medesimi ricorsi - di altre disposizioni della
stessa  legge  n. 296  del  2006,  l'identita' della materia, nonche'
l'analogia delle questioni prospettate, rendono opportuna la riunione
dei  giudizi,  per  la  loro  trattazione  congiunta  e  per  la loro
decisione con unica sentenza.
   4.  - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilita'
della   questione   avente   ad   oggetto   il  comma  251  sollevata
dall'Avvocatura  erariale  sia perche' genericamente prospettata, sia
perche'  attinente  ad una censura di mero fatto, che non riguarda la
dedotta lesivita' della norma.
   L'eccezione non e' fondata.
   La  Regione  Veneto  lamenta  l'estromissione  della  Regione  dal
procedimento  di determinazione dei canoni per le concessioni di aree
e  pertinenze demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative.
Tale  estromissione  non  sarebbe  a suo giudizio giustificata in una
materia, quella del turismo, di sua competenza residuale esclusiva.
   In  tali  termini,  la  censura non e' ne' generica ne' fondata su
circostanze di mero fatto.
   5.  -  Nel  merito,  in  ordine  al medesimo comma 251, la Regione
Veneto  sostiene  che  tale  norma determina unilateralmente i canoni
concessori, senza il benche' minimo coinvolgimento delle Regioni.
   La questione non e' fondata.
   La  competenza  legislativa  residuale delle Regioni in materia di
turismo,  ai  sensi  dell'art. 117, quarto comma, Cost., e' pacifica.
Questa Corte, pero', a proposito della attribuzione della potesta' di
imposizione  e  riscossione del canone per la concessione di aree del
demanio  marittimo,  ha ritenuto determinante la titolarita' del bene
anziche'  la  titolarita'  di  funzioni  legislative e amministrative
spettanti  alle  Regioni  in ordine all'utilizzazione dei beni stessi
(sent. n. 286 del 2004).
   Orbene, relativamente al procedimento di determinazione dei canoni
d'uso   per  le  concessioni  dei  beni  demaniali  marittimi,  nella
normativa precedente a quella impugnata, l'art. 3 del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi   a   concessioni   demaniali  marittime),  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  4  dicembre  1993,  n. 494,  prevedeva
espressamente il coinvolgimento diretto delle Regioni. Queste ultime,
chiamate  a  classificare  le aree protette, in ragione della diversa
valenza  turistica  delle  stesse, dovevano essere sentite in sede di
Conferenza  Stato-Regioni.  Nel  caso di mancata adozione del decreto
interministeriale,  conseguente  alla Conferenza permanente, entro il
30  giugno  2004,  l'ammontare dei canoni era fissato unilateralmente
dalla legge.
   In termini certamente piu' rispettosi delle prerogative regionali,
si  e' espresso, invece, il comma 251 della legge n. 296 del 2006, il
quale  riconosce  alle  Regioni  la  competenza  esclusiva  in ordine
all'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica.
   Non  e',  pertanto, ravvisabile alcuna violazione del principio di
leale  collaborazione.  Il  legislatore ha tenuto ben distinte le due
competenze, statale e regionale. Allo Stato - quale titolare dei beni
demaniali  - ha demandato la fissazione e la riscossione dei relativi
canoni,   nonche'  la  facolta'  di  destinarne  parte  alle  Regioni
(sentenza  n. 88  del  2007).  Alle  Regioni  ha  riservato, in piena
autonomia,  e  senza  alcuna interferenza statale, la classificazione
turistica dei terreni.
   6.  -  Quanto  al  comma 1228, la Regione Veneto sostiene che esso
stabilisce nella materia in questione un finanziamento a destinazione
vincolata,  la  cui  illegittimita'  non  potrebbe  essere sanata dal
richiamo  ne'  all'interesse  nazionale, ne' alla asserita «rilevanza
economica  nazionale», trattandosi di mere clausole di stile. Inoltre
esso   non  contiene  -  a  giudizio  della  Regione  -  la  puntuale
individuazione  degli  enti  destinatari,  prescritta  dall'art. 119,
quinto comma, Cost.
   In  subordine,  la ricorrente denuncia la violazione del principio
di  leale collaborazione, essendo prevista solo un'audizione e non la
preventiva intesa, con la conseguenza che, in presenza di un dissenso
all'interno della Conferenza permanente, lo Stato potrebbe provvedere
unilateralmente.
   La questione e' fondata.
   Anche  se la Corte ha avuto modo di precisare che l'ascrivibilita'
della  materia  «turismo»  alla  competenza regionale residuale (art.
117,  quarto  comma, Cost.) non esclude di per se' la legittimita' di
un  intervento  legislativo  di  carattere  finanziario ed aggiuntivo
dello  Stato  giustificato  dall'obiettivo di rafforzare le capacita'
competitive  delle  strutture  turistiche nazionali, l'adozione di un
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, «sentita» la
Conferenza  permanente  Stato-Regioni,  recante  l'individuazione dei
criteri,   delle  procedure  e  delle  modalita'  di  attuazione,  e'
insufficiente.
   E'  bensi' vero che nel d.P.C.m. 16 febbraio 2007, adottato con il
parere  favorevole  di  tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza
permanente,  si  e'  previsto (art. 2, lettera b, n. 2) che «Con atti
del  Capo  del  Dipartimento  per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo  adottati  in raccordo con le Regioni, sono attuate le misure
relative alla tipologia di agevolazione, l'individuazione dei criteri
e  delle modalita' per la presentazione e valutazione delle domande e
per   l'erogazione   delle  agevolazioni»,  e  che  a  questi  ultimi
adempimenti   provvede   un   apposito  comitato  paritetico  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni, ma e' altrettanto
incontestabile  che  la  previsione,  «a regime» di un coinvolgimento
meramente  cognitivo delle Regioni lascia aperta la possibilita', per
lo  Stato,  di provvedere, in modo unilaterale negli anni successivi,
anche  in  dissenso  con  gli  orientamenti manifestatisi all'interno
della Conferenza permanente Stato-Regioni.
   E'  necessario,  quindi, che sia garantita anche per il futuro una
partecipazione delle Regioni conforme ai canoni dettati dall'art. 117
Cost.;  risultato,  questo,  che  puo'  ottenersi solo attraverso una
declaratoria   di   illegittimita'  costituzionale  del  comma  1228,
limitata alla parte in cui non prevede una «intesa» con la Conferenza
permanente Stato-Regioni.
   7.  -  Quanto al comma 1227, la Regione Lombardia rileva che esso,
nell'ignorare  ogni  forma  di partecipazione dei soggetti regionali,
non  si  da'  cura  neppure  di  richiamare  interessi  o aspetti che
richiedano interventi di livello statale.
   La  Regione  ricorrente  da'  atto  che nella fase attuativa della
norma,  i  soggetti regionali hanno potuto esprimere osservazioni che
hanno  trovato  puntuale  accoglimento  nella redazione del d.P.R. 24
luglio  2007,  n. 158,  ma  segnala l'esigenza, pur in presenza di un
riparto  condiviso  delle  disponibilita'  finanziarie,  di  tradurre
questa prassi in principio di diritto.
   La questione e' fondata.
   Anche  il  comma  1227  interferisce  con una competenza regionale
risultante da un complesso quadro normativo (si vedano: l'art. 56 del
d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 recante «Attuazione della delega di cui
all'art.  1  della  legge  22  luglio  1975,  n. 382», concernente le
funzioni  amministrative  relative a «tutti i servizi, le strutture e
le  attivita'  pubbliche  e private riguardanti l'organizzazione e lo
sviluppo  del  turismo  regionale»;  la legge 17 maggio 1983, n. 217,
recante   «Legge   quadro   per   il  turismo  e  interventi  per  il
potenziamento  e la qualificazione dell'offerta turistica»; l'art. 43
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in  attuazione  del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; nonche'
la  legge 29 marzo 2001, n. 135, recante « Riforma della legislazione
nazionale del Turismo»).
   E'  vero che in coerenza con questo quadro normativo, il d.P.R. 24
luglio  2007,  n. 158,  nell'attuare  il  comma  1227,  ha  dato atto
dell'acquisizione  del  parere favorevole della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  ma  non e' legittimo il silenzio della norma
impugnata in ordine ad ogni qualsiasi partecipazione della Regione al
procedimento formativo del decreto governativo.
   Il   ricorso   va  pertanto  accolto,  per  la  parte  in  cui  la
disposizione  in  esame non prevede l'obbligatorieta' dell'intesa con
la Conferenza permanente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata  a  separate pronunce la decisione delle altre questioni
di legittimita' costituzionale promosse con i ricorsi nn. 10 e 14 del
registro ricorsi 2007 dalle Regioni Veneto e Lombardia;
   riuniti i giudizi,
   1)  dichiara l'illegittimita' costituzionale dei commi 1227 e 1228
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2007), nella parte in cui non stabiliscono che i decreti
ministeriali   ivi   previsti  siano  preceduti  dall'intesa  con  la
Conferenza permanente Stato-Regioni;
   2)   dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma 251, della medesima legge n. 296
del  2006,  promossa  dalla  Regione  Veneto  per  contrasto  con  il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, desumibile, in
particolare,  dagli artt. 5 e 120, secondo comma della Costituzione e
dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con il
ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 2008.
                      Il cancelliere: Di Paola