N. 95 SENTENZA 2 - 11 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Impugnazione di numerose
  disposizioni  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  art.  1 -
  Trattazione  della sola questione relativa al comma 560 dell'art. 1
  - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 560.
  Impiego  pubblico  -  Norme  della  legge  finanziaria  2007 - Enti
  soggetti  a patto di stabilita' interno - Assunzione di personale a
  tempo  determinato  -  Riserva  di una quota dei posti a favore dei
  soggetti  con  i  quali hanno stipulato contratti di collaborazione
  coordinata  e  continuativa  -  Ricorso della Provincia autonoma di
  Trento  -  Violazione  della  competenza  legislativa  residuale in
  materia   di  «organizzazione  amministrativa»  -  Censura  avverso
  disposizione  non  qualificabile  quale principio di «coordinamento
  della  finanza  pubblica»  - Illegittimita' costituzionale in parte
  qua.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 560.
  -  Costituzione,  art.  117,  comma  quarto;  statuto della Regione
  Trentino-Alto  Adige, art. 8; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
  Impiego  pubblico  -  Norme  della  legge  finanziaria  2007 - Enti
  soggetti  a patto di stabilita' interno - Assunzione di personale a
  tempo  determinato  -  Riserva  di una quota dei posti a favore dei
  soggetti  con  i  quali hanno stipulato contratti di collaborazione
  coordinata  e  continuativa  -  Ricorso della Provincia autonoma di
  Trento  -  Violazione  della  competenza  legislativa  residuale in
  materia   di   «organizzazione   amministrativa»   -   Clausola  di
  salvaguardia delle norme statutarie e di applicazione relative alle
  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano - Inidoneita', per la sua
  genericita',    ad   escludere   il   sindacato   di   legittimita'
  costituzionale sulle norme censurate.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 560.
  -  Costituzione,  art.  117,  comma  quarto;  statuto della Regione
  Trentino-Alto  Adige, art. 8; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.
(GU n.17 del 16-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 560,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
anno  2007), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento,
notificato  il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 6 marzo
2007 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2007.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
   Uditi  l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento  e  gli  avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e Michele Dipace
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Provincia
autonoma  di  Trento  ha  proposto  in  via principale, tra le altre,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 560,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007),  lamentando  la  violazione dell'art. 117, quarto comma, della
Costituzione,  dell'art.  8  del  d.  P.  R.  31  agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige), e dell'art. 2 del
decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e coordinamento).
   La  ricorrente  premette che la clausola di salvaguardia contenuta
nell'art.  1,  comma  1363,  della legge n. 296 del 2006 - secondo la
quale  «Le  disposizioni  della presente legge sono applicabili nelle
Regioni  a  statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano  compatibilmente  con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative  norme  di  attuazione»  -  non  puo' operare in relazione a
norme,   quale   quella   oggetto   della  presente  questione,  che,
espressamente  o  implicitamente,  dispongano la propria applicazione
alla Provincia autonoma di Trento.
   La  Provincia  autonoma  aggiunge  che  l'art. 1, comma 557, della
legge  n. 296  del  2006  stabilisce che, «Ai fini del concorso delle
autonomie  regionali  e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica  di  cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto
di   stabilita'  interno  assicurano  la  riduzione  delle  spese  di
personale,  garantendo  il  contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale,  anche attraverso la razionalizzazione delle strutture
burocratico-amministrative»,   e   che,  a  tal  fine,  possono  fare
riferimento ai principi desumibili, tra l'altro, dal successivo comma
560,   il   quale   dispone   che   «Per  il  triennio  2007-2009  le
amministrazioni  di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di
personale  a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste
dal  comma  1-bis dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  nel  bandire le relative prove selettive riservano una quota
non  inferiore  al  60  per cento del totale dei posti programmati ai
soggetti  con  i  quali  hanno  stipulato  uno  o  piu'  contratti di
collaborazione  coordinata  e  continuativa, esclusi gli incarichi di
nomina  politica,  per  la  durata  complessiva  di  almeno  un  anno
raggiunta alla data del 29 settembre 2006».
   La  ricorrente  afferma  che  tale  norma interviene nella materia
dell'«ordinamento  degli  uffici  provinciali e del personale ad essi
addetto»,  che  appartiene alla competenza legislativa primaria della
Provincia,  ai  sensi  dell'art. 8, numero 1, del d. P. R. n. 670 del
1972,  ed  alla competenza residuale delle Regioni ordinarie prevista
dall'art.  117, quarto comma, della Costituzione. Quest'ultimo titolo
di  competenza  legislativa,  ad  avviso  della Provincia autonoma di
Trento,  opererebbe  nella  fattispecie  in virtu' dell'art. 10 della
legge  costituzionale  18  ottobre  2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), poiche' prevede una forma di
autonomia  piu' ampia rispetto alla competenza legislativa attribuita
dalle norme statutarie. Ne conseguirebbe l'illegittimita' della norma
impugnata  che disciplina, con precetti direttamente applicabili e di
dettaglio,  le  assunzioni  di  personale  a  tempo  determinato  che
avvengano nel triennio 2007-2009.
   La ricorrente aggiunge che l'art. 1, comma 560, della legge n. 296
del  2006  sarebbe  lesivo  della  sua  competenza  legislativa anche
applicando  le regole ed i limiti di cui all'alinea dell'art. 8 dello
statuto   speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige  e  persino  nella
prospettiva  di una competenza concorrente, poiche' esso detta regole
alle  quali  non  puo'  essere  riconosciuto  il  rango  di  principi
fondamentali  o  di  principi  di riforma economico-sociale, operando
invece scelte specifiche e concrete circa la quota da riservare a chi
abbia   gia'  avuto  occasioni  di  lavoro  non  subordinato  con  la
Provincia,  precisando  l'entita'  minima  della quota riservata ed i
requisiti che debbono possedere i riservatari.
   Infine, la Provincia autonoma di Trento deduce che, trattandosi di
norme  che non richiedono alcuna specificazione e dunque direttamente
applicabili,  sarebbe  violato  anche l'art. 2 del d. lgs. n. 266 del
1992, il quale preclude la diretta applicabilita' delle leggi statali
nelle materie di competenza provinciale.
   2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che
ha concluso per l'infondatezza della questione.
   A parere del resistente la norma impugnata deve essere considerata
unitamente  alle  altre  disposizioni  in materia di impiego pubblico
contenute  nella  legge  finanziaria  che  hanno  come  finalita'  il
riequilibrio  della  spesa  pubblica. Tale finalita' e' espressamente
richiamata  nell'art.  1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 che,
con  riferimento alle disposizioni dei successivi commi da 665 a 695,
impone  alle  Regioni  ed  agli  enti  locali  sottoposti al patto di
stabilita'  interno  di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica
attraverso  la  riduzione della spesa per il personale. Si tratta, ad
avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  principi
fondamentali   delle  riforme  economico-sociali  e  di  principi  di
coordinamento  della  finanza pubblica ispirati al principio di leale
collaborazione.
   Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che l'art.
1,  comma  560,  della legge n. 296 del 2006 mira, in particolare, ad
evitare  il  proliferare  di  rapporti di collaborazione e che, anche
ritenendo  che  contenga disposizioni di dettaglio, esso non viola la
competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento, perche' e'
legittimato   dal   principio   fondamentale  rispetto  al  quale  le
disposizioni di dettaglio sono strumentali e perche' e' imposto dalla
necessita'  di  garantire  su  tutto  il  territorio nazionale regole
unitarie  per  una tendenziale stabilizzazione del personale pubblico
(obiettivo  cui si ispira l'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del
2006) e per assicurare la trasparenza della spesa pubblica necessaria
al fine dell'adozione delle opportune misure di contenimento.
   3.  -  In  prossimita' dell'udienza di discussione, le parti hanno
depositato   memorie   nelle   quali  hanno  ribadito  le  rispettive
conclusioni.
   La  Provincia  autonoma  di  Trento,  in particolare, contesta che
l'art.  1,  comma  560,  della  legge  n. 296  del  2006 possa essere
qualificato  come  principio di coordinamento della finanza pubblica,
sia perche' esso non garantisce una limitazione della spesa pubblica,
sia  perche'  riguarda una minuta voce di spesa e impone le modalita'
per conseguire l'obiettivo.
   Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, nella propria memoria,
ribadisce  invece  che  la  norma  impugnata  e'  una disposizione di
principio,  perche'  il  legislatore, per mezzo di essa e mediante il
precedente  comma 529 dello stesso art. 1 (che detta analogo precetto
con  riferimento  alle  amministrazioni statali ed agli enti pubblici
non   economici),   ha  inteso  introdurre  un  sistema  uniforme  di
razionalizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative.
                       Considerato in diritto
   1. -  La  Provincia  autonoma  di  Trento ha proposto questioni di
legittimita' costituzionale di alcune disposizioni dell'art. 1, della
legge  27  dicembre  2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)
e,  tra  queste,  del  comma 560, in riferimento all'art. 117, quarto
comma,  della  Costituzione,  all'art. 8 del d. P. R. 31 agosto 1972,
n. 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige), e
all'art.  2  del  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento).
   La  norma  censurata  dispone  che,  per il triennio 2007-2009, le
amministrazioni soggette al patto di stabilita' interno che procedono
all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato,  nel bandire le
relative  prove  selettive, debbono riservare una quota non inferiore
al  60  per  cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i
quali   hanno  stipulato  uno  o  piu'  contratti  di  collaborazione
coordinata  e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica,
per  la  durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del
29 settembre 2006.
   1.1. -  Ad  avviso della ricorrente, tale disposizione legislativa
viola  l'art.  117,  quarto  comma, Cost., precetto nella fattispecie
applicabile  anche  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  in  virtu'
dell'art.  10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda della Costituzione),
poiche'  prevede  una  forma  di  autonomia  piu' ampia rispetto alla
competenza  legislativa  riconosciuta alla stessa Provincia dall'art.
8,  numero 1, del d. P. R. n. 670 del 1972 in materia di «ordinamento
degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».
   La  Provincia aggiunge che l'art. 1, comma 560, della legge n. 296
del  2006,  contenendo  una  norma  di dettaglio, e' lesivo della sua
competenza  legislativa  anche  ritenendo  applicabile l'art. 8 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
   1.2.   -  Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la
questione  e'  infondata,  perche'  la  norma  censurata  costituisce
principio fondamentale delle riforme economico-sociali e principio di
coordinamento   della   finanza   pubblica,  mirando  ad  evitare  la
proliferazione  di rapporti di collaborazione ed essendo giustificata
dalla necessita' di garantire su tutto il territorio nazionale regole
unitarie per una tendenziale stabilizzazione del personale pubblico e
per assicurare la trasparenza della spesa pubblica.
   2.  - La questione e' fondata.
   2.1. -  La  norma  impugnata  non  puo'  essere  qualificata  come
principio di coordinamento della finanza pubblica.
   Essa,  infatti,  non impone alle amministrazioni soggette al patto
di  stabilita'  interno  alcun  limite quantitativo o di spesa per le
assunzioni   di   personale   o   la  stipulazione  di  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa, ne', tantomeno, vieta di
instaurare   simili   rapporti,  ma  dispone  che,  se  e  quando  le
amministrazioni soggette al patto di stabilita' interno decidano, nel
triennio  2007-2009,  di procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato,  debbono  obbligatoriamente riservare una quota di posti
(non  inferiore  al  60  per  cento)  a  favore  di  chi  abbia  gia'
intrattenuto (con l'amministrazione banditrice del concorso) rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva
di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006.
   Tale  norma -  imponendo  che  una  quota  del  nuovo personale da
assumere  a  tempo  determinato  debba  possedere  certi  requisiti -
attiene alla disciplina delle modalita' di accesso all'impiego presso
gli  enti  soggetti al patto di stabilita' interno. Come questa Corte
ha  gia'  affermato  (sentenza  n. 380 del 2004), la regolamentazione
delle   modalita'   di   accesso  al  lavoro  pubblico  regionale  e'
riconducibile  alla  materia dell'organizzazione amministrativa delle
Regioni  e  degli  enti pubblici regionali e rientra nella competenza
residuale  delle  Regioni  di  cui  all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione.  Cio', ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale
n. 3  del  2001,  vale  anche per la Provincia ricorrente, perche' il
menzionato  art.  117,  quarto  comma, prevede una forma di autonomia
piu'  ampia  rispetto  a quella attribuita dallo statuto speciale del
Trentino-Alto  Adige.  Quest'ultimo, infatti, all'alinea dell'art. 8,
condiziona  al  rispetto  dei  limiti  indicati dal precedente art. 4
l'esercizio  della  potesta'  legislativa della Provincia autonoma in
materia  di  «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad
essi addetto».
   L'art.  1,  comma  560,  della  legge  n. 296 del 2006 e', dunque,
illegittimo  nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
   La  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  nei termini
appena  precisati  non  puo' essere evitata facendo leva sull'art. 1,
comma  1363,  della  legge  n. 296  del  2006,  a norma del quale «Le
disposizioni  della  presente  legge sono applicabili nelle regioni a
statuto  speciale  e  nelle  province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente  con le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme  d'attuazione».  Infatti,  come  affermato  da questa Corte (si
vedano,  tra  le  altre,  le  sentenze  443  e n. 117 del 2007), tali
clausole  di  salvaguardia,  per  la  loro  genericita' e per il loro
riferirsi  ad  una  serie  eterogenea  di disposizioni comprese nello
stesso atto legislativo, non sono idonee ad escludere il sindacato di
legittimita'   costituzionale  sulle  norme  ritenute  da  Regioni  e
Province autonome pienamente applicabili nel loro territorio.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle
altre  disposizioni  contenute  nell'art.  1  della legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 560,
della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui si applica anche alle
Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria l'11 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola