N. 103 ORDINANZA 13 febbraio - 15 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  del   Governo   avverso  leggi  regionali  -  Evocazione  di  norme
  comunitarie   quali   elementi   integrativi   del   parametro   di
  costituzionalita'  di  cui  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.  -
  Ammissibilita'.
  - Costituzione, art. 117, primo comma.
  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  del Governo avverso leggi regionali - Lamentato contrasto con norme
  comunitarie  -  Limitazione  del  giudizio  della  Corte  al  thema
  decidendum posto dal ricorso.
  Imposte  e  tasse  -  Imposta regionale sullo scalo turistico degli
  aeromobili  -  Applicazione alle sole imprese esercenti aeromobili,
  utilizzati  per trasporto di persone nello svolgimento di attivita'
  di «aviazione generale d'affari», che hanno domicilio fiscale fuori
  dal  territorio  regionale  -  Compatibilita'  con  l'art.  49  del
  Trattato  CE - Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art.
  49.
  -  Legge  della  Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel
  testo  sostituito  dall'art.  3,  comma 3, della legge regionale 29
  maggio 2007, n. 2.
  - Trattato CE, art. 49.
  Imposte  e  tasse  -  Imposta regionale sullo scalo turistico degli
  aeromobili  -  Applicazione alle sole imprese esercenti aeromobili,
  utilizzati  per trasporto di persone nello svolgimento di attivita'
  di «aviazione generale d'affari», che hanno domicilio fiscale fuori
  dal    territorio    regionale   -   Questione   pregiudiziale   di
  interpretazione  circa  la  configurabilita', ai sensi dell'art. 87
  del  Trattato  CE,  di un aiuto di Stato alle imprese con domicilio
  fiscale nel territorio regionale.
  -  Legge  della  Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel
  testo  sostituito  dall'art.  3,  comma 3, della legge regionale 29
  maggio 2007, n. 2.
  - Trattato CE, art. 87.
  Imposte  e  tasse  -  Imposta regionale sullo scalo turistico delle
  unita' da diporto - Applicazione alle sole imprese esercenti unita'
  da  diporto,  la  cui attivita' consiste nel mettere a disposizione
  tali  unita',  che  hanno  domicilio  fiscale  fuori dal territorio
  regionale  -  Compatibilita'  con  l'art.  49  del  Trattato  CE  -
  Questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49.
  -  Legge  della  Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel
  testo  sostituito  dall'art.  3,  comma 3, della legge regionale 29
  maggio 2007, n. 2.
  - Trattato CE, art. 49.
  Imposte  e  tasse  -  Imposta regionale sullo scalo turistico delle
  unita' da diporto - Applicazione alle sole imprese esercenti unita'
  da  diporto,  la  cui attivita' consista nel mettere a disposizione
  tali  unita',  che  hanno  domicilio  fiscale  fuori dal territorio
  regionale  -  Questione  pregiudiziale  di interpretazione circa la
  configurabilita',  ai  sensi  dell'art.  87  del Trattato CE, di un
  aiuto  di  Stato  alle imprese con domicilio fiscale nel territorio
  regionale.
  -  Legge  della  Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel
  testo  sostituito  dall'art.  3,  comma 3, della legge regionale 29
  maggio 2007, n. 2.
  - Trattato CE, art. 87.
  Imposte  e  tasse  -  Imposta regionale sullo scalo turistico degli
  aeromobili  e delle unita' da diporto - Ricorso governativo avverso
  una   legge   regionale   -  Denunciata  violazione  dell'art.  81,
  «coordinato  con  gli  art.  3, lettera g) e 10», del Trattato CE -
  Sospensione del giudizio costituzionale sino alla definizione delle
  questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia CE.
  -  Legge  della  Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel
  testo  sostituito  dall'art.  3,  comma 3, della legge regionale 29
  maggio 2007, n. 2.
  -  Trattato  CE, art. 81, «coordinato con gli artt. 3, lettera g) e
  10»; legge 13 marzo 1958, n. 204, art. 3.
  Unione  europea  -  Interpretazione del diritto comunitario - Corte
  costituzionale - Legittimazione a sollevare questione pregiudiziale
  ex   art.  234  del  Trattato  CE  nel  corso  di  un  giudizio  di
  legittimita' costituzionale in via principale - Sussistenza.
  - Costituzione, art. 137; terzo comma; trattato CE, art. 234.
(GU n.17 del 16-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
della  Regione  Sardegna  11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in
materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e
di  sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge
della  Regione  Sardegna  29  maggio  2007, n. 2 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge
finanziaria  2007), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei  ministri, notificato il 2 agosto 2007, depositato in cancelleria
il  7  agosto  successivo  ed  iscritto al n. 36 del registro ricorsi
2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  febbraio  2008  il giudice
relatore Franco Gallo;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  gli  avvocati  Graziano  Campus  e Paolo
Carrozza per la Regione Sardegna.
   Ritenuto  che,  con  i ricorsi n. 91 del 2006 e n. 36 del 2007, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha promosso, nei confronti
della  Regione Sardegna, questioni di legittimita' costituzionale: a)
degli  artt.  2,  3  e 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio
2006,    n. 4    (Disposizioni   varie   in   materia   di   entrate,
riqualificazione  della  spesa, politiche sociali e di sviluppo), sia
nel  testo  originario sia nel testo sostituito, rispettivamente, dai
commi  1,  2  e  3  dell'art. 3 della legge reg. 29 maggio 2007, n. 2
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione - Legge finanziaria 2007); b) dell'art. 5 della citata
legge reg. n. 2 del 2007;
     che  ciascuno  degli articoli denunciati stabilisce e disciplina
un particolare tributo regionale;
     che i giudizi promossi con i suddetti ricorsi sono stati riuniti
per essere congiuntamente trattati e decisi;
     che,  per  quanto  qui  rileva, con il ricorso n. 36 del 2007 e'
stato  censurato  l'art.  4 della legge reg. n. 4 del 2006, nel testo
sostituito  dall'art.  3,  comma  3,  della legge reg. n. 2 del 2007,
istitutivo   dell'imposta   regionale  sullo  scalo  turistico  degli
aeromobili e delle unita' da diporto;
     che  tale censura, relativa alle imprese, e' stata sollevata con
riferimento  a  diversi  parametri  costituzionali e, in particolare,
all'art.  117,  primo comma, della Costituzione, per violazione delle
norme  del  Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione
dei  servizi  (art.  49),  alla  tutela  della  concorrenza  (art. 81
«coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10»), e al divieto di aiuti di
Stato (art. 87);
     che  il ricorrente richiede, in proposito, che sia effettuato il
rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE;
     che,  con  sentenza  n. 102 del 2008, depositata in data odierna
nei  due  giudizi  riuniti,  questa  Corte  ha deciso le questioni di
legittimita'  costituzionale promosse con il ricorso n. 91 del 2006 e
parte di quelle promosse con il ricorso n. 36 del 2007;
     che,  in  particolare,  quanto all'imposta regionale sullo scalo
turistico  degli  aeromobili e delle unita' da diporto denunciata con
quest'ultimo  ricorso, con la indicata sentenza sono state dichiarate
inammissibili   o   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale  sollevate  con riferimento a parametri costituzionali
diversi dal primo comma dell'art. 117 Cost.;
     che,  con  la  stessa  sentenza,  e'  stata altresi' disposta la
separazione  del  giudizio  concernente  la questione di legittimita'
costituzionale della suddetta imposta regionale sullo scalo turistico
promossa  con  riferimento  al  primo  comma  dell'art.  117  Cost. e
relativa  all'assoggettamento  a  tassazione  delle imprese esercenti
aeromobili o unita' da diporto.
   Considerato   che,   nell'ambito   del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il  ricorso n. 36 del 2007, quale separato con la menzionata sentenza
di  questa  Corte  depositata  in  data  odierna,  si  pongono in via
pregiudiziale  dubbi  di  interpretazione della normativa comunitaria
evocata dal ricorrente come elemento integrativo del parametro di cui
al primo comma dell'art. 117 della Costituzione;
     che,  al  riguardo, e' opportuno tratteggiare preliminarmente il
quadro  normativo  utile  per  una migliore comprensione dei suddetti
problemi interpretativi;
     che, quanto al quadro normativo interno:
      1) l'art. 11 Cost. cosi' dispone:
     «L'Italia [...] consente, in condizioni di parita' con gli altri
Stati,  alle  limitazioni  di sovranita' necessarie ad un ordinamento
che  assicuri  la  pace  e  la  giustizia  fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.»;
      2)  l'art.  117, primo comma, Cost., evocato quale parametro di
costituzionalita', cosi' dispone:
     «La  potesta'  legislativa  e'  esercitata  dallo  Stato e dalle
Regioni   nel   rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali.»;
      3)  l'art.  8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto  speciale  della Regione Sardegna), nel testo modificato dal
comma  834  dell'art.  1  della  legge 27 dicembre 2006 n. 296, cosi'
dispone:
     «Le entrate della regione sono costituite:
      a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle
persone  fisiche  e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel
territorio della regione;
      b)  dai  nove  decimi  del  gettito delle imposte sul bollo, di
registro,  ipotecarie,  sul  consumo  dell'energia  elettrica e delle
tasse  sulle  concessioni  governative  percette nel territorio della
regione;
      c)   dai  cinque  decimi  delle  imposte  sulle  successioni  e
donazioni riscosse nel territorio della regione;
      d)  dai  nove  decimi  dell'imposta di fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
      e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di
consumo  relativa  ai  prodotti  dei  monopoli dei tabacchi consumati
nella regione;
      f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
generata  sul  territorio  regionale  da  determinare  sulla base dei
consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
      g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
      h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che
la  regione  ha  facolta'  di  istituire  con  legge in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato;
      i)  dai  redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio
demanio;
      l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani
di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
      m)  dai  sette  decimi  di tutte le entrate erariali, dirette o
indirette,  comunque  denominate, ad eccezione di quelle di spettanza
di altri enti pubblici.
   Nelle  entrate  spettanti  alla regione sono comprese anche quelle
che,  sebbene  relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito
regionale,  affluiscono,  in attuazione di disposizioni legislative o
per  esigenze  amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della regione.»;
      4)  il  censurato  art. 4 della legge reg. n. 4 del 2006, quale
sostituito  dall'art.  3,  comma  3,  della legge reg. n. 2 del 2007,
cosi' dispone:
     «(Imposta  regionale  sullo  scalo  turistico degli aeromobili e
delle unita' da diporto)
   1.  A  decorrere  dall'anno  2006 e' istituita l'imposta regionale
sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unita' da diporto.
   2. Presupposto dell'imposta sono:
     a)  lo  scalo  negli  aerodromi  del  territorio regionale degli
aeromobili dell'aviazione generale di cui all'articolo 743 e seguenti
del  Codice della navigazione adibiti al trasporto privato di persone
nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
     b)  lo  scalo  nei  porti, negli approdi e nei punti di ormeggio
ubicati  nel  territorio regionale e nei campi di ormeggio attrezzati
ubicati  nel  mare  territoriale  lungo le coste della Sardegna delle
unita'  da  diporto  di  cui  al  decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171  (Codice  della  nautica  da  diporto) o comunque delle unita'
utilizzate  a  scopo  di diporto, di lunghezza superiore ai 14 metri,
misurate  secondo  le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666, ai sensi
dell'articolo  3,  lettera  b)  del  citato  decreto legislativo, nel
periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
   3.  Soggetto passivo dell'imposta e' la persona fisica o giuridica
avente  domicilio  fiscale  fuori dal territorio regionale che assume
l'esercizio  dell'aeromobile  ai  sensi degli articoli 874 e seguenti
del Codice della navigazione, o che assume l'esercizio dell'unita' da
diporto  ai  sensi  degli  articoli  265  e seguenti del Codice della
navigazione.
   4. L'imposta regionale di cui al comma 2, lettera a) e' dovuta per
ogni  scalo,  quella  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  e'  dovuta
annualmente.
   5. L'imposta e' stabilita nella seguente misura:
     a)  euro  150  per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di
quattro passeggeri;
     b)  euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque
a dodici passeggeri;
     c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre
dodici passeggeri;
     d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e
15,99 metri;
     e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e
19,99 metri;
     f) euro 3.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e
23,99 metri;
     g)  euro  5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99
metri;
     h)  euro  10.000  per  le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60
metri;
     i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
   Per  le  unita'  a  vela con motore ausiliario e per i motorsailer
l'imposta e' ridotta del 50 per cento.
   6. Sono esenti dall'imposta:
     a)  le  imbarcazioni che fanno scalo per partecipare a regate di
carattere sportivo, a raduni di barche d'epoca, di barche monotipo ed
a  manifestazioni  veliche,  anche non agonistiche, il cui evento sia
stato  preventivamente  comunicato  all'Autorita'  marittima da parte
degli  organizzatori;  dell'avvenuta  comunicazione  deve essere data
notizia all'ARASE, prima dell'approdo;
     b) le unita' da diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture
portuali regionali;
     c)  la  sosta  tecnica,  limitatamente  al  tempo necessario per
l'effettuazione della stessa.
   Con  specifico provvedimento dell'ARASE sono indicate le modalita'
di certificazione delle cause di esenzione.
   7. L'imposta e' versata:
     a)  all'atto  dello  scalo per gli aeromobili di cui al comma 2,
lettera a);
     b)  entro  24 ore dall'arrivo delle unita' da diporto nei porti,
negli  approdi,  nei  punti  e  nei campi d'ormeggio ubicati lungo le
coste   della   Sardegna;   mediante   modalita'  da  stabilirsi  con
provvedimento dell'ARASE.
   8.  La  riscossione  del  tributo  puo' essere affidata dall'ARASE
mediante:
     a) stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi;
     b) stipula di apposite convenzioni a soggetti che gestiscono gli
aeroporti,  i  porti,  gli  approdi,  i  punti  e i campi di ormeggio
ubicati lungo le coste regionali, con riconoscimento di un aggio pari
al 5 per cento dell'imposta riscossa.
   9.  I  soggetti  gestori  di  cui  al  comma  8  che accedono alla
convenzione  di riscossione provvedono, con le modalita' previste dal
provvedimento  dell'ARASE,  al  riversamento alla Tesoreria regionale
del   tributo  percetto,  al  netto  degli  eventuali  aggi  ad  essi
spettanti.  Con  il predetto provvedimento sono altresi' disciplinate
le  caratteristiche  degli  eventuali  moduli  e precisati i dati che
negli  stessi  devono  essere  riportati per individuare le unita' da
diporto.
   10.  I  soggetti  gestori delle strutture portuali ed aeroportuali
che  accedono  alle  convenzioni  di  cui al comma 8 sono obbligati a
verificare  il  corretto  adempimento  dell'obbligazione  tributaria.
Entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno sono obbligati a presentare
all'Assessorato   regionale  competente  in  materia  di  entrate  un
rendiconto  amministrativo delle somme incassate secondo le modalita'
previste con deliberazione della Giunta regionale.
   11. I soggetti che gestiscono gli aeroporti, i porti, gli approdi,
i  punti  e i campi di ormeggio ubicati lungo le coste regionali sono
tenuti   a   comunicare   all'Assessorato   regionale   del  turismo,
artigianato  e  commercio,  a fini statistici, i movimenti registrati
nelle    strutture   di   rispettiva   pertinenza.   Con   successivo
provvedimento  dell'Assessore  regionale  del  turismo, artigianato e
commercio,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  trasmissione degli
elementi conoscitivi necessari alle indagini statistiche.»;
      5)  gli artt. 265, 266, da 272 a 274, da 743 a 746 da 874 a 876
del codice della navigazione, cosi' dispongono:
     «Art.  265 (Dichiarazione di armatore). - Chi assume l'esercizio
di  una  nave  deve  preventivamente  fare  dichiarazione di armatore
all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.
   Quando  l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore
non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.
   Quando   l'esercizio   e'   assunto  dai  comproprietari  mediante
costituzione  di  societa'  di  armamento, le formalita', di cui agli
articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di
armatore.»;
     «Art.  266  (Dichiarazione  di armatore per le navi addette alla
navigazione  interna).  -  Per  l'esercizio  delle  navi addette alla
navigazione  interna,  l'annotazione  dell'atto  di  concessione o di
autorizzazione  per  il  servizio  di  trasporto  o di rimorchio, nei
registri  d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di
armatore.»;
   «
     Art. 272 (Presunzione di armatore). -
In   mancanza   della  dichiarazione  di  armatore  debitamente  resa
pubblica,   armatore   si   presume  il  proprietario  fino  a  prova
contraria.»;
     «Art. 273 (Nomina di comandante della nave). -
L'armatore  nomina  il  comandante  della nave e puo' in ogni momento
dispensarlo dal comando.»;
     «Art. 274 (Responsabilita' dell'armatore). -
L'armatore   e'   responsabile  dei  fatti  dell'equipaggio  e  delle
obbligazioni  contratte dal comandante della nave per quanto riguarda
la nave e la spedizione.
   Tuttavia  l'armatore  non  risponde  dell'adempimento da parte del
comandante  degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli
articoli  489,  490,  ne' degli altri obblighi che la legge impone al
comandante quale capo della spedizione.»;
     «Art.  743  (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende
ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
   Sono  altresi'  considerati  aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio
remoto,  definiti  come  tali  dalle  leggi speciali, dai regolamenti
dell'ENAC  e,  per  quelli  militari, dai decreti del Ministero della
difesa.
   Le  distinzioni  degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche
tecniche,  e  secondo  il  loro  impiego,  sono  dall'ENAC con propri
regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
   Agli  apparecchi  costruiti  per  il  volo  da diporto o sportivo,
compresi  nei  limiti  indicati  nell'allegato  annesso alla legge 25
marzo  1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo
della parte seconda del presente codice.»;
     «Art.  744  (Aeromobili  di  Stato e aeromobili privati). - Sono
aeromobili  di  Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta'
dello  Stato,  impiegati  in  servizi  istituzionali  delle  Forze di
polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  del  Dipartimento della protezione civile o in altro servizio
di Stato.
   Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
   Salvo   che   non   sia   diversamente  stabilito  da  convenzioni
internazionali,  agli  effetti della navigazione aerea internazionale
sono  considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione
di  quelli  militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
   Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati
da  soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attivita'
dirette alla tutela della sicurezza nazionale.»;
     «Art.  745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili
considerati  tali  dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati
dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare,
destinati ad usi militari.
   Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati
ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero
della difesa.»;
     «Art.  746  (Aeromobili  equiparati  a quelli di Stato). - Salvo
quanto  disposto  dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  puo',  con  proprio provvedimento,
equiparare  agli  aeromobili  di  Stato  quegli  aeromobili  che, pur
appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti
a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
   Il  provvedimento stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione
ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
   L'equiparazione  rende  applicabili  le disposizioni relative alla
categoria  cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel
provvedimento.
   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'attribuzione della qualifica
di  volo  e  di Stato all'attivita' di volo esercitata nell'interesse
delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.»;
     «Art. 874 (Dichiarazione di esercente). - Chi assume l'esercizio
di  un  aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'Enac,
nelle forme e con le modalita' prescritte negli articoli 268 a 270.
   Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'esercente
non provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario.»;
     «Art.  875 (Pubblicita' della dichiarazione). - La dichiarazione
di   esercente   deve  essere  trascritta  nel  registro  aeronautico
nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
   L'annotazione   sul   certificato  di  immatricolazione  e'  fatta
dall'autorita' competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o
verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio
che tiene il registro aeronautico nazionale.
   In   caso   di   discordanza  fra  la  trascrizione  nel  registro
l'annotazione  sul  certificato  di  immatricolazione,  prevalgono le
risultanze del registro.»;
     «Art.  876  (Presunzione  di  esercente).  -  In  mancanza della
dichiarazione  di  esercente, debitamente resa pubblica, esercente si
presume il proprietario fino a prova contraria.»;
       6)  gli  artt.  58  e  59 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni  comuni  in  materia  di accertamento delle imposte sui
redditi), cosi' dispongono:
     «Art.  58  (Domicilio fiscale). - Agli effetti dell'applicazione
delle  imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un
comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
   Le  persone  fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il
domicilio fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle
non  residenti  hanno  il  domicilio  fiscale nel comune in cui si e'
prodotto  il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel
comune  in  cui  si  e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini
italiani,  che  risiedono  all'estero  in  forza  di  un  rapporto di
servizio  con  la pubblica amministrazione nonche' quelli considerati
residenti  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 2-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel
comune di ultima residenza nello Stato.
   I  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  hanno  il domicilio
fiscale  nel  comune  in  cui  si  trova  la  loro  sede legale o, in
mancanza,  la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno
il  domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria
o  una  stabile  organizzazione  e  in  mancanza  nel  comune  in cui
esercitano prevalentemente la loro attivita'.
   In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono
presentati  agli  uffici finanziari deve essere indicato il comune di
domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.
   Le  cause  di  variazione  del domicilio fiscale hanno effetto dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.»;
     «Art.  59  (Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione). -
L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale del
soggetto,  in  deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel
comune  dove  il  soggetto  stesso  svolge  in  modo  continuativo la
principale  attivita'  ovvero,  per  i soggetti diversi dalle persone
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa.
   Quando   concorrono  particolari  circostanze  la  amministrazione
finanziaria  puo'  consentire al contribuente, che ne faccia motivata
istanza,  che  il  suo  domicilio  fiscale sia stabilito in un comune
diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
   Competente  all'esercizio  delle  facolta' indicate nei precedenti
commi  e'  l'intendente  di  finanza  o  il Ministro per le finanze a
seconda  che  il  provvedimento  importi lo spostamento del domicilio
fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
   Il  provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato
e  notificato  all'interessato  ed  ha  effetto dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui e' stato notificato.»;
      7) gli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della  nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma  dell'articolo  6  della  legge  8  luglio 2003, n. 172), cosi'
dispongono:
     «Art.   1   (Finalita'  e  ambito  di  applicazione).  -  1.  Le
disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano alla
navigazione da diporto.
   2.  Ai  fini  del  presente  codice  si intende per navigazione da
diporto  quella  effettuata  in  acque  marittime  ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
   3.  Per  quanto  non  previsto  dal presente codice, in materia di
navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi
di  riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della
navigazione,  approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le
relative  norme  attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del
codice  della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate
alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate,   se   a   propulsione  meccanica,  ed  alle  venticinque
tonnellate,  in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri.»;
     «Art. 2 (Uso commerciale delle unita' da diporto). - 1. L'unita'
da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
      a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
      b)   e'   utilizzata  per  l'insegnamento  professionale  della
navigazione da diporto;
      c)  e'  utilizzata  da  centri di immersione e di addestramento
subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per  i  praticanti  immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo
.
   2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da
diporto   e'  annotata  nei  relativi  registri  di  iscrizione,  con
l'indicazione  delle  attivita'  svolte  e dei proprietari o armatori
delle  unita',  imprese individuali o societa', esercenti le suddette
attivita'  commerciali  e  degli  estremi  della loro iscrizione, nel
registro   delle   imprese  della  competente  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione
sono riportati sulla licenza di navigazione.
   3.  Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita'
da  diporto  battenti  bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea,
l'esercente  presenta  all'autorita'  marittima  o  della navigazione
interna  con  giurisdizione  sul  luogo  in cui l'unita' abitualmente
staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita',
il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli
estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate
e  di  responsabilita'  civile  verso terzi e della certificazione di
sicurezza  in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata
dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
   4.  Le  unita'  da  diporto di cui al comma 1, lettera a), possono
essere   utilizzate  esclusivamente  per  le  attivita'  a  cui  sono
adibite.»;
     «Art.  3 (Unita' da diporto). - 1. Le costruzioni destinate alla
navigazione da diporto sono denominate:
      a)  unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo  e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione
da diporto;
      b)  nave  da  diporto:  si  intende  ogni  unita'  con scafo di
lunghezza  superiore  a ventiquattro metri, misurata secondo le norme
armonizzate  EN/ISO/DIS  8666  per la misurazione dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto;
      c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza  superiore  a  dieci  metri  e  fino  a ventiquattro metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
      d)  natante  da  diporto:  si  intende ogni unita' da diporto a
remi,  o  con  scafo  di  lunghezza  pari  o inferiore a dieci metri,
misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).»;
     che,  quanto  al  quadro normativo comunitario, oltre alle norme
del Trattato CE evocate dal ricorrente:
      1) l'art. 2 del Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione
del  20  dicembre  2005,  che  stabilisce  requisiti  comuni  per  la
fornitura di servizi di navigazione aerea, cosi' dispone:
     «(Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si
applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 549/2004.
   2.  In  aggiunta  alle  definizioni  di  cui  al  paragrafo  1, si
applicano le seguenti definizioni:
     a)  "lavoro aereo": l'operazione di un aeromobile utilizzato per
servizi   specialistici,   quali  ad  esempio  servizi  connessi  con
l'agricoltura,   la   costruzione,   la   fotografia,  i  rilevamenti
topografici,  le ricognizioni nonche' le attivita' di pattugliamento,
ricerca e salvataggio, o servizi di pubblicita' aerea;
     b)  "trasporto  aereo  commerciale":  qualsiasi operazione di un
aeromobile  che  comporta  il  trasporto di passeggeri, merci e posta
effettuata dietro compenso o mediante noleggio;
     [...]
     d)  "aviazione  generale":  tutte le operazioni di un aeromobile
nel   settore  dell'aviazione  civile  diverse  dal  trasporto  aereo
commerciale e dal lavoro aereo; [...].»;
      2) il numero 11) dell'allegato al Regolamento (CE) n. 2320/2002
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 16 dicembre 2002, che
istituisce  norme  comuni  per  la  sicurezza  dell'aviazione civile,
contiene la seguente definizione:
     «11) "Aviazione generale": l'attivita' di volo di linea o non di
linea non offerta o messa a disposizione del pubblico.»;
      3)  l'art.  2,  lettera  l), del Regolamento (CEE) n. 95/93 del
Consiglio   del   18  gennaio  1993,  relativo  a  norme  comuni  per
l'assegnazione  di  bande  orarie  negli  aeroporti  della Comunita',
contiene la seguente definizione:
     «l) "aviazione d'affari", il settore dell'aviazione generale che
concerne  l'esercizio  o  l'impiego di aeromobili da parte di imprese
per   il   trasporto  di  passeggeri  o  merci  a  titolo  ausiliario
all'esercizio  della  loro  attivita',  a  fini  che  in  genere  non
rientrano nelle attivita' di pubblico noleggio, e pilotati da persone
che  sono  quantomeno  titolari  di  una  licenza  valida  di  pilota
commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.»;
     che,  quanto  all'ammissibilita'  dell'evocazione,  nei  giudizi
promossi  in via principale davanti a questa Corte sulla legittimita'
costituzionale   di  leggi  regionali,  di  norme  comunitarie  quali
elementi  integrativi  del  parametro  di  costituzionalita'  di  cui
all'art.  117,  primo  comma, Cost., va rilevato che l'ammissibilita'
consegue alla particolare natura di tali giudizi;
     che,  al  riguardo,  va  premesso  che,  ratificando  i Trattati
comunitari,   l'Italia   e'  entrata  a  far  parte  dell'ordinamento
comunitario,  e cioe' di un ordinamento giuridico autonomo, integrato
e coordinato con quello interno, ed ha contestualmente trasferito, in
base  all'art.  11  Cost.,  l'esercizio  di  poteri  anche  normativi
(statali,  regionali  o delle Province autonome) nei settori definiti
dai Trattati medesimi;
     che  le  norme  dell'ordinamento  comunitario vincolano in vario
modo  il  legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilita'
dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento  costituzionale  e  dei
diritti   inviolabili  dell'uomo  garantiti  dalla  Costituzione  (ex
multis, sentenze nn. 349, 348 e 284 del 2007; n. 170 del 1984);
     che, nei giudizi davanti ai giudici italiani, tale vincolo opera
con  diverse  modalita',  a  seconda che il giudizio penda davanti al
giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a seguito del
ricorso proposto in via principale;
     che,  nel caso di giudizio pendente davanti al giudice comune, a
quest'ultimo e' precluso di applicare le leggi nazionali (comprese le
leggi   regionali),   ove   le  ritenga  non  compatibili  con  norme
comunitarie aventi efficacia diretta;
     che detto giudice, al fine dell'interpretazione delle pertinenti
norme  comunitarie,  necessaria  per l'accertamento della conformita'
delle   norme  interne  con  l'ordinamento  comunitario,  si  avvale,
all'occorrenza,  del  rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE
di cui all'art. 234 del Trattato CE;
     che  nel  caso,  come quello di specie, in cui il giudizio pende
davanti  alla  Corte costituzionale a seguito del ricorso proposto in
via   principale   dallo  Stato  e  ha  ad  oggetto  la  legittimita'
costituzionale  di  una  norma  regionale per incompatibilita' con le
norme comunitarie, queste ultime «fungono da norme interposte atte ad
integrare  il  parametro  per  la  valutazione  di  conformita' della
normativa  regionale  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.» (sentenze
n. 129  del  2006;  n. 406  del 2005; n. 166 e n. 7 del 2004) o, piu'
precisamente, rendono concretamente operativo il parametro costituito
dall'art.  117, primo comma, Cost. (come chiarito, in generale, dalla
sentenza   n. 348   del   2007),   con  conseguente  declaratoria  di
illegittimita'   costituzionale   della   norma  regionale  giudicata
incompatibile con tali norme comunitarie;
     che,  in relazione alle leggi regionali, questi due diversi modi
di   operare  delle  norme  comunitarie  corrispondono  alle  diverse
caratteristiche   dei   giudizi:   davanti  al  giudice  comune  deve
applicarsi  la  legge  la cui conformita' all'ordinamento comunitario
deve  essere  da  lui  preliminarmente  valutata;  davanti alla Corte
costituzionale  adita  in  via  principale, invece, la valutazione di
detta  conformita'  si  risolve,  per il tramite dell'art. 117, primo
comma,  Cost.,  in un giudizio di legittimita' costituzionale, con la
conseguenza  che,  in  caso  di riscontrata difformita', la Corte non
procede   alla   disapplicazione   della   legge,   ma   ne  dichiara
l'illegittimita' costituzionale con efficacia erga omnes
;
     che,  pertanto,  l'assunzione  della normativa comunitaria quale
elemento  integrante il parametro di costituzionalita' costituisce la
precondizione  necessaria  per  instaurare,  in  via  di  azione,  il
giudizio  di legittimita' costituzionale della legge regionale che si
assume essere in contrasto con l'ordinamento comunitario;
     che,  dunque,  la  censura  in  esame e' ammissibile, perche' le
norme  comunitarie  sono  state  evocate  nel  presente  giudizio  di
legittimita' costituzionale quale elemento integrante il parametro di
costituzionalita' costituito dall'art. 117, primo comma, Cost.;
     che,  quanto  ai  limiti  entro  cui il diritto comunitario puo'
essere   preso   in  considerazione  come  elemento  integrativo  del
parametro  costituzionale evocato nel presente giudizio, va osservato
che,  in  forza  del combinato disposto degli artt. 23, 27 e 34 della
legge  11  marzo  1953,  n. 87  -  secondo  cui,  nei  giudizi in via
principale,   la   Corte   costituzionale   dichiara  quali  sono  le
disposizioni   legislative  illegittime,  nei  limiti  dei  parametri
costituzionali e dei motivi di censura indicati nel ricorso -, questa
Corte  puo'  esaminare  esclusivamente  le  violazioni denunciate dal
ricorrente, riguardanti gli artt. 49, 81, «coordinato con gli art. 3,
lett. g) e 10», e 87 del Trattato CE;
     che,   quanto  all'applicabilita'  della  norma  censurata  alle
imprese, va premesso che l'art. 4 della legge reg. n. 4 del 2006, nel
testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2007
(con   effetto   dal  31  maggio  2007,  ai  sensi  dell'art.  37  di
quest'ultima   legge),   istituisce,   a  decorrere  dall'anno  2006,
l'«imposta  regionale  sullo scalo turistico degli aeromobili e delle
unita'  da  diporto»,  applicabile,  nel  periodo dal 1° giugno al 30
settembre, alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio fiscale
fuori    dal    territorio   regionale   che   assumono   l'esercizio
dell'aeromobile   o   dell'unita'   da   diporto   (con   l'esenzione
dall'imposta:  a.  delle  imbarcazioni  che  vengono  in Sardegna per
partecipare  a  regate  di  carattere  sportivo,  a  raduni di barche
d'epoca,  di  barche  monotipo ed a manifestazioni veliche, anche non
agonistiche,  il  cui  evento  sia  stato  preventivamente comunicato
all'Autorita' marittima da parte degli organizzatori; b. per la sosta
tecnica degli aeromobili e delle imbarcazioni, limitatamente al tempo
necessario  per  l'effettuazione  della  stessa;  c. per le unita' da
diporto che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali);
     che, in forza dello stesso articolo, l'imposta e' dovuta: 1) per
ogni  scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili
dell'aviazione  generale adibiti al trasporto privato di persone, per
classi  determinate  in  relazione  al numero dei passeggeri che tali
aeromobili sono abilitati a trasportare; 2) annualmente, per lo scalo
nei  porti,  negli  approdi  e  nei  punti  di  ormeggio  ubicati nel
territorio  regionale  e  nei campi d'ormeggio attrezzati ubicati nel
mare  territoriale  lungo  le  coste  della  Sardegna delle unita' da
diporto   di   cui  al  codice  della  nautica  da  diporto  (decreto
legislativo  18  luglio  2005,  n. 171)  e,  comunque,  delle  unita'
utilizzate  a scopo di diporto, per classi di lunghezza, a partire da
14 metri;
     che,  pertanto,  la  suddetta  imposta  regionale sullo scalo si
applica  anche alle imprese esercenti unita' da diporto (o, comunque,
utilizzate  a  scopo  di  diporto)  non  fiscalmente  domiciliate  in
Sardegna   e,   in   particolare,   alle  imprese  la  cui  attivita'
imprenditoriale  consiste  nel mettere dette unita' a disposizione di
terzi;
     che  l'imposta  si  applica,  altresi',  alle  imprese esercenti
«aeromobili   dell'aviazione  generale  [...]  adibiti  al  trasporto
privato  di  persone»,  cioe' (come rilevato nella citata sentenza di
questa Corte, depositata in data odierna) alle imprese che effettuano
operazioni  di  trasporto  aereo  (diverse dal «lavoro aereo»), senza
compenso, e, quindi, nell'ambito della cosiddetta «aviazione generale
di   affari»,  definita  dal  menzionato  art.  2,  lettera  l),  del
Regolamento  (CEE)  n. 95/93,  come  attivita'  di aviazione generale
effettuata  dall'esercente  con  trasporto  senza  remunerazione  per
motivi attinenti alla propria attivita' di impresa;
     che,   quanto   alle   prospettate  questioni  pregiudiziali  di
interpretazione   del   diritto  comunitario,  questa  Corte  ritiene
opportuno  sollevare  questioni  pregiudiziali  davanti alla Corte di
giustizia  CE  ai  sensi dell'art. 234 del Trattato CE esclusivamente
con  riguardo  alle  violazioni  degli artt. 49 e 87 del Trattato CE,
riservando  al  prosieguo  del  giudizio ogni decisione sull'asserita
violazione dell' art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10»;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  delle suddette
questioni pregiudiziali con riferimento all'applicazione dell'imposta
regionale  sullo  scalo  turistico  alle imprese non aventi domicilio
fiscale   in  Sardegna,  la  denunciata  norma,  nell'assoggettare  a
tassazione  le  imprese  non  aventi  domicilio  fiscale in Sardegna,
sembra  creare  una  discriminazione  rispetto  alle imprese che, pur
svolgendo  la  stessa  attivita',  non  sono  tenute al pagamento del
tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale nella Regione;
     che,  infatti,  per  le  imprese non aventi domicilio fiscale in
Sardegna  -  con  riguardo tanto all'ampio mercato dell'utilizzazione
commerciale delle unita' da diporto, quanto al piu' ristretto mercato
delle  imprese  che effettuano direttamente trasporti aerei aziendali
di  persone senza remunerazione - puo' ipotizzarsi che l'applicazione
della  censurata  imposta regionale dia luogo a un aggravio selettivo
del  costo  dei  servizi resi, che assume rilevanza per l'ordinamento
comunitario  sia come restrizione alla libera prestazione dei servizi
(art.  49  del Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con
domicilio  fiscale in Sardegna (art. 87 del Trattato CE), con effetti
discriminatori e distorsivi della concorrenza;
     che,  tuttavia,  potrebbe  in  contrario  addursi  -  come fa la
Regione  resistente - che le norme comunitarie evocate dal ricorrente
non  ostano  alla  tassazione delle sole imprese non aventi domicilio
fiscale  in  Sardegna,  perche'  queste  imprese,  nell'effettuare lo
scalo,  fruiscono,  al pari delle imprese con domicilio fiscale nella
Regione, dei servizi pubblici regionali e locali, ma, a differenza di
queste ultime, non concorrono al finanziamento di tali servizi con il
pagamento dei gia' esistenti tributi;
     che,  secondo  la  stessa  Regione,  questa  giustificazione del
prelievo   regionale  sarebbe  rafforzata  da  quella  fondata  sulla
necessita'  di  compensare,  attraverso  la  tassazione delle imprese
fiscalmente  non  domiciliate in Sardegna, i maggiori costi sostenuti
dalle   imprese   ivi  domiciliate,  in  ragione  delle  peculiarita'
geografiche  ed economiche legate al carattere insulare della Regione
stessa;
     che  le  due  suddette  giustificazioni  traggono  fondamento da
circostanze  attinenti  alla  sostenibilita' dello sviluppo turistico
regionale  e  dall'esigenza  di riequilibrare la situazione economica
dei   soggetti   «non  residenti»  rispetto  a  quella  dei  soggetti
«residenti»;
     che,  secondo  questa  Corte,  le  medesime  giustificazioni non
tengono,  tuttavia, conto ne' del fatto che l'insularita' non appare,
di per se', un elemento idoneo a incrementare i costi sostenuti dalle
imprese  con  riferimento  allo  scalo turistico, ne' soprattutto del
fatto   che   la   circostanza   di   far  partecipare  -  attraverso
l'applicazione  dell'imposta  oggetto di censura - l'imprenditore non
avente  domicilio fiscale in Sardegna ai costi aggiuntivi determinati
dal  turismo  potrebbe  non  essere sufficiente a rendere inoperante,
nella  specie,  il  principio  comunitario  di non discriminazione e,
conseguentemente, inapplicabili le connesse disposizioni del Trattato
CE sulla liberta' di prestazione di servizi e sul divieto di aiuti di
Stato;
     che   tale  principio  e',  infatti,  di  generale  applicazione
nell'ordinamento  interno  e  fornisce  una tutela delle imprese «non
residenti»  -  sotto  il  profilo  della concorrenza e delle liberta'
economiche  fondamentali  -,  la  cui  delimitazione e' rimessa non a
regole   di   diritto  interno,  ma  al  diritto  comunitario,  quale
interpretato  dalla  Corte  di  giustizia CE anche con riferimento ad
«enti  infrastatali»  che, come la Regione resistente, sono dotati di
autonomia  statutaria,  normativa  e finanziaria (Corte di giustizia,
sentenza   6   settembre  2006,  C-88/03,  Repubblica  portoghese  c.
Commissione);
     che  la Corte di giustizia CE, in piu' occasioni, si e' occupata
di  fattispecie analoghe alla denunciata imposta di scalo, affermando
la sussistenza di una restrizione alla libera prestazione dei servizi
nel   caso  in  cui  una  determinata  misura  renda  le  prestazioni
transfrontaliere piu' onerose delle prestazioni nazionali comparabili
(sentenze  11  gennaio  2007,  C-269/05,  Commissione  c.  Repubblica
ellenica;  6  febbraio  2003,  C-92/01,  Stylianakis; 26 giugno 2001,
C-70/99, Commissione c. Portogallo);
     che,  tuttavia,  i  casi  esaminati dalla Corte di giustizia non
sono   esattamente  corrispondenti  a  quello  oggetto  del  presente
giudizio,  perche'  attengono  a  tributi  che  discriminano tra voli
nazionali  e  voli  internazionali  o  tra  voli  aventi  percorrenza
superiore  e  inferiore  ad  una  determinata distanza o, ancora, tra
trasporti  infranazionali  ed  internazionali, e, pertanto, non viene
direttamente   in   rilievo,   in   tali   pronunce,   una  possibile
discriminazione   -   pur  astrattamente  rilevante  per  il  diritto
comunitario  -  tra  imprese  aventi  o  no  domicilio fiscale in una
regione di uno Stato membro;
     che,  per quanto attiene, poi, alla dedotta violazione dell'art.
87  del  Trattato  CE,  si  pone  anche  il  problema se il vantaggio
economico  concorrenziale derivante alle suddette imprese «residenti»
in  Sardegna dal loro non assoggettamento all'imposta regionale sullo
scalo  rientri nella nozione di aiuto di Stato, considerato che detto
vantaggio  deriva  non dalla concessione di una agevolazione fiscale,
ma  indirettamente  dal  minor costo da esse sopportato rispetto alle
imprese  «non  residenti»  (analogamente alla fattispecie, per alcuni
versi  simile,  esaminata dalla Corte di giustizia CE con la sentenza
del 22 novembre 2001, C-53/00, Ferring SA);
     che  il  suddetto problema interpretativo prescinde, ovviamente,
dalla  valutazione  della compatibilita' della misura di aiuto con il
mercato comune, spettante alla competenza esclusiva della Commissione
CE, che agisce sotto il controllo dei giudici comunitari;
     che   sussiste,   pertanto,   un   dubbio   circa   la  corretta
interpretazione  -  tra quelle possibili - delle evocate disposizioni
comunitarie,   tale   da   rendere  necessario  procedere  al  rinvio
pregiudiziale  alla  Corte  di  Giustizia, ai sensi dell'art. 234 del
Trattato  CE,  perche'  questa  accerti: a) se l'art. 49 del Trattato
debba  essere  interpretato nel senso che osti all'applicazione della
norma  censurata  alle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori
dal  territorio  della  Regione Sardegna esercenti aeromobili da loro
stesse  utilizzati  per  il trasporto di persone nello svolgimento di
attivita'  di  «aviazione  generale  d'affari» (cioe' trasporto senza
remunerazione per motivi attinenti alla propria attivita' d'impresa);
b) se la norma censurata, nel prevedere che l'imposta regionale sullo
scalo  turistico  degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno
domicilio   fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione  Sardegna
esercenti  aeromobili  da  esse stesse utilizzati per il trasporto di
persone   nello   svolgimento  di  attivita'  di  aviazione  generale
d'affari,  configuri  - ai sensi dell'art. 87 del Trattato - un aiuto
di  Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita' con domicilio
fiscale  nel  territorio  della Regione Sardegna; c) se l'art. 49 del
Trattato    debba    essere   interpretato   nel   senso   che   osti
all'applicazione  della  norma  censurata alle sole imprese che hanno
domicilio   fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione  Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel  mettere  a  disposizione  di  terzi  tali unita'; d) se la norma
censurata,   nel   prevedere  che  l'imposta  regionale  sullo  scalo
turistico  delle unita' da diporto grava sulle sole imprese che hanno
domicilio   fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione  Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel mettere a disposizione di terzi tali unita', configuri - ai sensi
dell'art.  87  del  Trattato  -  un  aiuto  di Stato alle imprese che
svolgono  la  stessa  attivita'  con domicilio fiscale nel territorio
della Regione Sardegna;
     che,   quanto  alla  rilevanza  delle  questioni  interpretative
pregiudiziali, essa sussiste, perche': a) l'interpretazione richiesta
alla  Corte di giustizia e' necessaria per pronunciare la sentenza di
questa Corte, essendo le indicate questioni interpretative ricomprese
nell'oggetto  del giudizio di legittimita' costituzionale proposto in
via  principale;  b)  la  fondatezza  dei  profili  di illegittimita'
costituzionale  dedotti  dal  ricorrente  con riferimento a questioni
diverse  da  quelle  oggetto  della  presente ordinanza e' stata gia'
esclusa  da questa Corte per le ragioni esposte nella sentenza n. 102
del  2008,  depositata  in  data  odierna, e, quindi, la legittimita'
costituzionale  della  norma censurata non puo' essere scrutinata, in
riferimento  all'art.  117,  primo comma, Cost., senza che si proceda
alla valutazione della sua conformita' al diritto comunitario;
     che,  quanto  alla  sussistenza  delle condizioni perche' questa
Corte   sollevi   davanti   alla  Corte  di  giustizia  CE  questione
pregiudiziale   sull'interpretazione   del  diritto  comunitario,  va
osservato  che  la  Corte  costituzionale,  pur  nella  sua peculiare
posizione    di    supremo    organo   di   garanzia   costituzionale
nell'ordinamento  interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai
sensi   dell'art.  234,  terzo  paragrafo,  del  Trattato  CE  e,  in
particolare,  una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le
sue  decisioni  - per il disposto dell'art. 137, terzo comma, Cost. -
non  e'  ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di
legittimita' costituzionale promossi in via principale e' legittimata
a  proporre  questione  pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia
CE;
     che,   in   tali   giudizi  di  legittimita'  costituzionale,  a
differenza  di  quelli  promossi  in via incidentale, questa Corte e'
l'unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia;
     che   conseguentemente,   ove   nei   giudizi   di  legittimita'
costituzionale   promossi  in  via  principale  non  fosse  possibile
effettuare  il  rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato
CE,   risulterebbe   leso   il   generale   interesse  alla  uniforme
applicazione  del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte
di giustizia CE.
   Vista  la  sentenza n. 102 del 2008 di questa Corte, depositata in
data  odierna,  con la quale, nell'ambito del giudizio introdotto con
il  suddetto ricorso n. 36 del 2007, e' stata disposta la separazione
del giudizio riguardante la questione concernente l'imposta regionale
sullo  scalo  turistico  degli aeromobili e delle unita' da diporto -
disciplinata  dall'art.  4  della legge reg. n. 4 del 2006, nel testo
sostituito  dall'art.  3, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2007 - e
relativa  all'assoggettamento  a  tassazione  delle imprese esercenti
aeromobili od unita' da diporto.
   Visti gli artt. 234 del Trattato CE e 3 della legge 13 marzo 1958,
n. 204.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone   di  sottoporre  alla  Corte  di  giustizia  CE,  in  via
pregiudiziale,  le  seguenti questioni di interpretazione degli artt.
49 e 87 del Trattato CE:
    a)
se  l'art.  49  del  Trattato debba essere interpretato nel senso che
osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4
della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni
varie  in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche
sociali  e  di  sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3,
della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione -
Legge  finanziaria  2007), secondo la quale l'imposta regionale sullo
scalo  turistico  degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno
domicilio   fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione  Sardegna
esercenti  aeromobili  da  esse stesse utilizzati per il trasporto di
persone   nello   svolgimento  di  attivita'  di  aviazione  generale
d'affari;
    b)
se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006,
nel  testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione
Sardegna  n. 2  del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo
scalo  turistico  degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno
domicilio   fiscale  fuori  dal  territorio  della  Regione  Sardegna
esercenti  aeromobili  da  esse stesse utilizzati per il trasporto di
persone   nello   svolgimento  di  attivita'  di  aviazione  generale
d'affari,  configuri -  ai sensi dell'art. 87 del Trattato - un aiuto
di  Stato alle imprese che svolgono la stessa attivita' con domicilio
fiscale nel territorio della Regione Sardegna;
    c)
se  l'art.  49  del  Trattato debba essere interpretato nel senso che
osti  all'applicazione  di  una  norma,  quale  quella prevista dallo
stesso  art.  4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel
testo  sostituito  dall'art.  3,  comma  3, della legge della Regione
Sardegna  n. 2  del  2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo
scalo  turistico delle unita' da diporto grava sulle sole imprese che
hanno  domicilio  fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel mettere a disposizione di terzi tali unita';
    d)
se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006,
nel  testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione
Sardegna  n. 2  del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo
scalo  turistico delle unita' da diporto grava sulle sole imprese che
hanno  domicilio  fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna
esercenti unita' da diporto la cui attivita' imprenditoriale consiste
nel mettere a disposizione di terzi tali unita', configuri - ai sensi
dell'art.  87  del  Trattato -  un  aiuto  di  Stato alle imprese che
svolgono  la  stessa  attivita'  con domicilio fiscale nel territorio
della Regione Sardegna;
   Sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette
questioni pregiudiziali;
   Ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza,
unitamente  agli  atti  del giudizio, alla cancelleria della Corte di
giustizia CE.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 15 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola