N. 105 SENTENZA 14 - 18 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
  Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
  della  Regione Veneto - Impugnazione di numerose disposizioni della
  legge  27  dicembre 2006, n. 296 - Trattazione della sola questione
  relativa  all'art.  1,  comma  1082,  in  materia  di  «foreste»  -
  Decisione sulle altre questioni riservata a separate pronunce.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1082.
  - Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
  Ambiente  -  Norme  della legge finanziaria 2007 - Programma quadro
  finalizzato    alla   gestione   forestale   sostenibile   e   alla
  multifunzionalita'    degli    ecosistemi    forestali   -   Limiti
  all'utilizzabilita'   di   apposito  fondo  statale  stabiliti  con
  delibera CIPE - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata violazione
  della competenza legislativa residuale in materia di «foreste», con
  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato e
  Regioni  -  Asserita  lesione  dell'autonomia  regionale  derivante
  dall'introduzione  di  fondo statale vincolato - Configurazione del
  «programma  quadro»  quale  mera  proposta  di  accordo tra Stato e
  Regioni, alla cui definizione rimane subordinato anche l'accesso al
  fondo - Non fondatezza della questione.
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1082.
  - Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente: Franco  BILE;  Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1082,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007),  promosso  con  ricorso della Regione Veneto, notificato il 23
febbraio 2007, depositato in cancelleria il 1° marzo 2007 ed iscritto
al n. 10 del registro ricorsi 2007;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
   Uditi  l'avvocato  Mario  Bertolissi  per la Regione Veneto, e gli
avvocati  dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele
Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato il 23 febbraio 2007, depositato il
successivo  1°  marzo  ed  iscritto al n. 10 del registro ricorsi del
2007,  la  Regione  Veneto  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale  di numerosi commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e, tra questi, del
comma   1082,  in  riferimento  agli  artt.  117,  118  e  119  della
Costituzione,  nonche'  al  principio  di leale collaborazione di cui
agli  artt.  5 e 120, secondo comma, della Costituzione e all'art. 11
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
   1.1. - L'impugnato comma 1082 prevede che: «Al fine di armonizzare
l'attuazione  delle disposizioni sovranazionali in materia forestale,
in  aderenza  al  Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e
nel  rispetto  delle  competenze  istituzionali,  il  Ministero delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali   e   il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sulla base
degli  strumenti  di pianificazione regionale esistenti e delle linee
guida  definite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n. 227,  propongono  alla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai fini di un accordo ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un
programma  quadro  per il settore forestale finalizzato a favorire la
gestione  forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita'
degli  ecosistemi  forestali. Le azioni previste dal programma quadro
possono  accedere  alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre   2002,   n. 289,   nei   limiti  definiti  dal  CIPE  nella
deliberazione  di  cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata
legge n. 289 del 2002».
   2.  -  La  ricorrente Regione Veneto sostiene, anzitutto, che tale
disposizione  sia  da  ricondurre  alla  materia «delle foreste», non
espressamente  prevista  nell'articolo  117,  commi  secondo e terzo,
della Costituzione e, pertanto, da ascriversi alla propria competenza
«residuale-esclusiva»,  di  cui  all'art.  117,  quarto  comma, della
Costituzione.
   La  ricorrente  rileva, peraltro, la possibile intersezione tra la
propria  competenza  in  materia  di  «foreste»  e  quella statale in
materia  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo
comma,  lettera  s,  della  Costituzione), la' dove, come nel caso di
specie,  la previsione impugnata finalizza il programma quadro per il
settore  forestale  alla  «gestione  forestale  sostenibile»  e  alla
valorizzazione «della multifunzionalita' degli ecosistemi forestali».
   La    ricorrente    richiama   la   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale,  per  la quale in ipotesi di interferenze tra materie
di  competenza  esclusiva statale e regionale il principio regolatore
e'  quello della leale collaborazione (sentenze numeri 370 del 2003 e
50  del  2005  e,  in  riferimento  alla materia ambientale, sentenze
numeri 407 e 536 del 2002 e n. 222 del 2003).
   La Regione Veneto ritiene, pertanto, che la disposizione impugnata
sia   illegittima,   in  riferimento  agli  artt.  117  e  118  della
Costituzione  ed al principio di leale collaborazione, nella parte in
cui non ha previsto alcuna forma di collaborazione con le Regioni per
la definizione del programma quadro in materia forestale.
   2.1.   -   La   Regione  Veneto  censura,  altresi',  la  medesima
disposizione,  nella  parte  in cui, rendendo possibile per le azioni
previste  dal  suddetto  programma  quadro  l'accesso al fondo di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato -legge
finanziaria  2003),  avrebbe «in sostanza previsto un finanziamento a
destinazione vincolata in materia di competenza regionale».
   La  ricorrente  richiama,  in  proposito,  la giurisprudenza della
Corte   costituzionale,   la  quale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  di fondi statali in materie di competenza legislativa
concorrente o esclusiva delle Regioni, sia che questi fondi prevedano
la  diretta  attribuzione  di  risorse  a  Regioni,  Province, Citta'
metropolitane  e  Comuni  (sentenze numeri 370 del 2003 e 16 e 49 del
2004),  sia  che  prevedano  la  diretta  attribuzione  di  risorse a
soggetti  privati,  persone fisiche o giuridiche (sentenze numeri 423
del  2004,  77  e  107 del 2005 e 118 del 2006). Ed esclude, pure, la
riconducibilita' della prevista forma di finanziamento all'ipotesi di
fondi   speciali   prevista   dall'art.   119,  quinto  comma,  della
Costituzione,  sostenendo  che  non  sussisterebbero comunque tutti i
requisiti  richiesti  dalla giurisprudenza costituzionale al riguardo
(sentenza n. 16 del 2004).
   La  disposizione  impugnata  sarebbe, sotto questo profilo, lesiva
degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
   2.2.  -  Il  comma  1082  dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006
violerebbe, infine, gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed il
principio  di  leale  collaborazione,  anche  la'  dove dispone che i
limiti  di  accesso  alle ricorse finanziarie siano definiti dal solo
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica,  con
propria  delibera,  senza  la  previsione  di un coinvolgimento delle
Regioni in merito.
   3.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si  e'  costituito,
sostenendo l'infondatezza del ricorso.
   3.1.  -  La  difesa erariale contesta, anzitutto, come artificioso
l'inquadramento  della  disposizione  impugnata  nella  materia delle
«foreste»  prospettato  dalla  ricorrente,  sostenendo  che  non  sia
«francamente  contestabile»  che  la disposizione impugnata «pertenga
alla  materia  dell'ambiente»,  di esclusiva competenza statale (art.
117, secondo comma, lettera s, della Costituzione).
   L'Avvocatura  generale  rileva,  poi,  che la previsione del comma
1082  si inserisce nella attuazione degli impegni derivanti dal cosi'
detto  Protocollo  di Kyoto dell'11 dicembre 1997, reso esecutivo con
la   legge  1°  giugno  2002,  n. 120,  e  dalla  «Quarta  Conferenza
Ministeriale  sulla  Protezione delle Foreste in Europa (Vienna 28-30
aprile   2003)»  ed  avrebbe,  pertanto,  «preciso  rapporto  con  la
competenza  esclusiva  menzionata» dalla lettera a) del secondo comma
dell'articolo  117  della  Costituzione.  E  sostiene, infine, che la
disposizione    impugnata   realizzerebbe   «pienamente»   la   leale
collaborazione  «tra  Stato  ed Enti territoriali», in quanto prevede
che  il  programma  debba  formare  oggetto  di  accordo  in  sede di
Conferenza Stato-Regioni.
   3.2.  -  La  difesa erariale sostiene, inoltre, che «vertendosi in
materia  (almeno) prevalentemente statale (sottratta ai vincoli posti
dall'art. 119 Cost.), e' pienamente coerente che il finanziamento del
programma  sia  deliberato  dal  CIPE,  a cui peraltro partecipa, con
diritto  di voto, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e province autonome».
   L'Avvocatura   generale   afferma,   infine,  che  trattandosi  di
interventi  speciali  a  favore  di  aree  agevolmente determinabili,
troverebbe  comunque  applicazione  la  previsione derogatoria di cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che consente allo
Stato  di  destinare  risorse  aggiuntive  «al  di  la'  dal  normale
esercizio di funzioni (in ipotesi) di pertinenza degli enti locali».
   4.  -  In prossimita' dell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008, la
Regione  Veneto  ha depositato una memoria, nella quale ribadisce gli
argomenti  gia'  sviluppati  nel  ricorso  e  replica a quelli svolti
dall'Avvocatura generale dello Stato.
   4.1.   -  La  difesa  regionale  insiste,  in  particolare,  sulla
riconducibilita' dell'intervento normativo censurato, nell'ambito non
solo  della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, ma
anche  della  propria competenza in materia di foreste, nonche' sulla
necessita'  che  ogni  intervento statale in materia ambientale, «ove
anche   giustificato  dalla  necessita'  di  rispondere  ad  esigenze
unitarie», sia «improntato al piu' rigoroso rispetto del principio di
leale  collaborazione  tra  i  livelli  di  governance  competenti in
materia».
   4.2.  -  La  Regione Veneto contesta, poi, la tesi dell'Avvocatura
dello  Stato,  per  la  quale  la disposizione censurata, inserendosi
nell'attuazione degli impegni derivanti dal cosi' detto Protocollo di
Kyoto  dell'11  dicembre  1997, reso esecutivo con la legge 1° giugno
2002,   n. 120,   e   dalla  «Quarta  Conferenza  Ministeriale  sulla
Protezione  delle  Foreste  in  Europa  (Vienna  28-30 aprile 2003)»,
dovrebbe  essere ricondotta pure alla competenza esclusiva statale in
materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e di
rapporti  dello  Stato  con  l'Unione  europea (articolo 117, secondo
comma, lettera a, della Costituzione).
   La difesa regionale sostiene la «palese erroneita» di questa tesi,
rilevando  che  la  disposizione  impugnata  «non  regola  affatto  i
rapporti  dello  Stato  con l'Unione o la comunita' internazionale» e
sottolineando  che  l'adesione  alla prospettiva interpretativa della
difesa  statale  svuoterebbe  del  tutto  la  competenza  legislativa
regionale.
   4.3.  -  La  Regione  Veneto contesta, infine, che i finanziamenti
previsti  dall'impugnato  comma 1082 possano qualificarsi quali fondi
speciali,  di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione,
sia  perche' non si tratterebbe di finanziamenti diretti a soddisfare
le  finalita'  previste  da  questa  disposizione costituzionale, sia
perche'   essi   non   sarebbero   aggiuntivi  a  favore  di  Regioni
individuate.
                       Considerato in diritto
   1.   -  La  Regione  Veneto  promuove  questioni  di  legittimita'
costituzionale  di  numerosi  commi  dell'articolo  1  della legge 27
dicembre  2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e, tra
questi, del comma 1082.
   Il   presente  giudizio  attiene  unicamente  all'impugnazione  di
quest'ultimo  comma,  essendo  le altre questioni oggetto di separate
pronunce.
   1.1. - L'impugnato comma 1082 prevede che: «Al fine di armonizzare
l'attuazione  delle disposizioni sovranazionali in materia forestale,
in  aderenza  al  Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e
nel  rispetto  delle  competenze  istituzionali,  il  Ministero delle
politiche   agricole   alimentari   e   forestali   e   il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, sulla base
degli  strumenti  di pianificazione regionale esistenti e delle linee
guida  definite  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n. 227,  propongono  alla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai fini di un accordo ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un
programma  quadro  per il settore forestale finalizzato a favorire la
gestione  forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalita'
degli  ecosistemi  forestali. Le azioni previste dal programma quadro
possono  accedere  alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre   2002,   n. 289,   nei   limiti  definiti  dal  CIPE  nella
deliberazione  di  cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata
legge n. 289 del 2002».
   2. - La Regione Veneto ritiene che tale disposizione interverrebbe
in  un  ambito  materiale  nel  quale si intersecherebbero la propria
competenza  residuale  in  materia  di  «foreste» e quella statale in
materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. E sostiene che, in
tale  ipotesi,  non  potendosi considerare, secondo la giurisprudenza
costituzionale,  la  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»  una
«materia  in  senso  tecnico»,  sarebbe necessario prevedere forme di
leale collaborazione tra Stato e Regione.
   2.1.  -  In questa prospettiva, la Regione Veneto censura il comma
1082  in  riferimento  agli  artt. 117 e 118 della Costituzione ed al
principio di leale collaborazione, nella parte in cui non ha previsto
alcuna  forma di collaborazione con le Regioni per la definizione, da
parte dello Stato, del programma quadro in materia forestale.
   2.2.  -  La Regione Veneto censura, poi, la predetta disposizione,
in  riferimento  agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte
in  cui,  rendendo possibile, per le attivita' previste dal programma
quadro, l'accesso all'apposito fondo costituito dallo Stato, ai sensi
dell'art.  61  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003),  avrebbe in sostanza previsto un «finanziamento a
destinazione  vincolata»,  anche  questo in contrasto con la ben nota
giurisprudenza costituzionale al riguardo.
   2.3.  -  La  Regione  Veneto  censura,  infine,  il  comma 1082 in
riferimento  agli  artt.  117,  118  e  119  della Costituzione ed il
principio di leale collaborazione, la' dove esso dispone che i limiti
di  accesso alle risorse finanziarie siano definite dal solo Comitato
interministeriale   per  la  programmazione  economica,  con  propria
delibera, senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni.
   3. - La questione non e' fondata.
   4.  -  Caratteristica propria dei boschi e delle foreste e' quella
di esprimere una multifunzionalita' ambientale, oltre ad una funzione
economico  produttiva. Si puo' dunque affermare che sullo stesso bene
della  vita,  boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene
giuridico   ambientale   in   riferimento   alla   multifunzionalita'
ambientale   del   bosco,  ed  un  bene  giuridico  patrimoniale,  in
riferimento  alla  funzione  economico  produttiva  del  bosco stesso
(sulla  esistenza  di piu' beni giuridici tutelati sull'unitario bene
ambientale, vedi sentenza n. 378 del 2007).
   Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un
bene  giuridico  di  valore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed
«assoluto»  (sentenza  n. 641  del  1987), nel senso che la tutela ad
essi  apprestata  dallo  Stato,  nell'esercizio  della sua competenza
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come
un  limite  alla  disciplina  che  le  Regioni e le Province autonome
dettano  nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007).
Cio'  peraltro  non  toglie, come e' stato ribadito anche nell'ultima
sentenza  citata,  che  le  Regioni,  nell'esercizio delle specifiche
competenze,  loro  garantite  dalla  Costituzione,  possano stabilire
anche forme di tutela ambientale piu' elevate.
   Ne  consegue  che  la  competenza regionale in materia di boschi e
foreste,  la  quale  si  riferisce  certamente,  come peraltro sembra
riconoscere   la   stessa   Regione   Veneto,   alla   sola  funzione
economico-produttiva,  incontra  i  limiti  invalicabili  posti dallo
Stato  a  tutela  dell'ambiente,  e che, pertanto, tale funzione puo'
essere  esercitata  soltanto nel rispetto della «sostenibilita' degli
ecosistemi forestali».
   I  distinti  concetti di multifunzionalita' ambientale del bosco e
di   funzione   economico   produttiva  sottoposta  ai  limiti  della
ecosostenibilita'   forestale  sono  del  resto  ribaditi  a  livello
internazionale, comunitario e nazionale.
   Sul piano internazionale, sono da ricordare: la Convenzione di Rio
de Janeiro sulla biodiversita', adottata il 5 giugno 1992, ratificata
e   resa  esecutiva  con  la  legge  14  febbraio  1994,  n. 124;  la
Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici,
adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con
la  legge  15  gennaio  1994,  n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11
dicembre  1997,  sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva
con  la  legge  1°  giugno  2002,  n. 120,  nonche' la «Dichiarazione
autorevole  di principi giuridicamente non vincolante per un consenso
globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di
ogni tipo di foresta», adottata nell'ambito della Conferenza di Rio.
   Sul  piano  comunitario,  e'  da  far  riferimento  alla  puntuale
normativa   di   cui  alla  Direttiva  92/43/CEE  ed  alla  Direttiva
79/409/CEE,  in  materia di habitat naturali e di costituzione di una
«rete  ecologica europea coerente», denominata «Natura 2000»; nonche'
al   Piano  d'azione  per  le  foreste  dell'Unione  Europea  per  il
quinquennio 2007-2011.
   Sul  piano  interno,  e' da sottolineare il decreto legislativo 18
maggio  2001,  n. 227  (Orientamento  e  modernizzazione  del settore
forestale,  a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57),
che   pone   come  strumento  fondamentale  per  la  conservazione  e
l'incremento  dei  boschi e delle foreste la «selvicoltura» (art. 1),
attribuendo  al  Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
Ministero  dell'ambiente  il  compito di emanare al riguardo apposite
«linee guida» ed alle Regioni quello di definire le «linee di tutela,
conservazione,  valorizzazione  e  sviluppo del settore forestale nel
territorio  di loro competenza attraverso la redazione e la revisione
dei propri piani forestali».
   Attraverso questo coordinamento lo Stato ha inteso assicurare, per
un  verso, la conservazione e l'incremento del bosco considerato come
bene  ambientale  e, per altro verso, la conservazione e l'incremento
del  bosco  stesso,  considerato  come bene economico produttivo, nei
limiti, tuttavia, della sostenibilita' degli ecosistemi forestali.
   In  questo quadro si inserisce il comma 1082, del quale la Regione
Veneto  lamenta  la previsione di un «programma quadro per il settore
forestale  finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e
a  valorizzare  la  multifunzionalita'  degli  ecosistemi forestali»,
senza essere stata coinvolta nella redazione del programma stesso.
   Sennonche',  a  parte la considerazione che il perseguimento delle
finalita'   ambientali   e'  imposto  da  obblighi  internazionali  e
comunitari, oltre che dalle norme statali emesse nell'esercizio della
competenza  esclusiva  in  materia  di  tutela  dell'ambiente e degli
ecosistemi,  sta  di  fatto che il programma quadro di cui si discute
non  e' imposto alle Regioni, ma costituisce una semplice proposta di
accordo   presentata  dal  Ministero  per  le  politiche  agricole  e
forestali  e  dal  Ministero dell'ambiente alla Conferenza permanente
per  i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano, ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le Regioni, e le Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  Regioni,  delle province e dei
comuni,  con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), secondo
il quale il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione
del principio di leale collaborazione, «possono concludere in sede di
Conferenza  Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle   rispettive  competenze  e  svolgere  attivita'  di  interesse
comune».
   Si tratta, dunque, di una mera «proposta», per sua natura inidonea
a  violare  competenze  regionali, e tanto meno il principio di leale
collaborazione,  in  quanto  essa puo' essere accettata in tutto o in
parte,  o  non  essere  accettata  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome,  come  del resto espressamente prevede il secondo comma del
citato art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, il quale inequivocabilmente
stabilisce   che  «Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
dell'assenso  del  Governo  e  dei  Presidenti  delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano».
   La  censura  della  Regione  Veneto  appare  pertanto non fondata,
poiche'  risulta  chiaro  che  non  sono violate le sue competenze in
materia di funzione economico produttiva dei boschi e delle foreste e
che risulta rispettato il principio di leale collaborazione.
   5.  -  Alla  luce  di quanto appena osservato, risulta non fondata
l'ulteriore censura regionale, secondo la quale il comma in questione
avrebbe   previsto   un   fondo   vincolato,   violando   i  principi
costituzionali. E' evidente, infatti, che l'accordo di cui si discute
riguarda  anche l'accesso a detto fondo e che, di conseguenza, la sua
utilizzazione  dipende  dall'accordo  stesso,  e  quindi  anche dalla
volonta'  delle  Regioni. Non e' ipotizzabile, dunque, una violazione
delle  competenze regionali e tanto meno una violazione del principio
di leale collaborazione.
   6.  -  Non  fondata  risulta, infine, anche l'ultima censura della
Regione  Veneto,  secondo la quale le competenze regionali verrebbero
lese  dal  fatto  che i limiti di utilizzabilita' di detto fondo sono
stabiliti  con  delibera  del  CIPE.  Infatti anche detti limiti sono
stabiliti con un pieno coinvolgimento delle Regioni, le quali, per un
verso,  accettando  l'accordo  di  cui sopra si e' parlato, accettano
anche  che  i  limiti di utilizzabilita' del fondo in questione siano
stabiliti  con  delibera  del  CIPE.  Per  altro verso il comma 7 del
citato art. 61 della legge n. 289 del 2002, sancisce che «Partecipano
in  via  ordinaria  alle  riunioni  del CIPE, con diritto di voto, il
Ministro  per  gli  affari  regionali in qualita' di presidente della
Conferenza  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, ed il presidente della Conferenza
dei  presidenti  delle  Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza  della Conferenza
stessa».
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata   a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 27 dicembre
2006,  n. 296  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria 2007), promosse dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dichiara  non  fondata  la  questione di legittimita' costituzione
dell'art.  1,  comma  1082,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2007) sollevata, in riferimento agli
articoli  117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di
leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il il 18 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola