N. 108 ORDINANZA 14 - 18 aprile 2008

  Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato.
  Parlamento  -  Immunita'  parlamentari - Procedimento penale per il
  reato  di diffamazione a mezzo stampa a carico di un parlamentare -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della  Camera  dei  deputati -
  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal
  giudice  per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza -
  Denunciata  mancanza  del nesso funzionale tra i fatti contestati e
  l'esercizio dell'attivita' parlamentare - Sussistenza dei requisiti
  soggettivo   e   oggettivo   -   Ammissibilita'   del  conflitto  -
  Notificazione e comunicazioni conseguenti.
  -  Deliberazione  della Camera dei deputati del 12-13 novembre 2003
  (doc. IV-quater, n. 91).
  -  Costituzione,  art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37, terzo e quarto comma.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              ORDINANZA
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della delibera della Camera dei deputati del 12-13
novembre 2003, (doc. IV-quater, n.91), relativa alla insindacabilita'
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni  espresse  dall'on.  Tiziana  Maiolo nei confronti del dott.
Gian  Carlo Caselli, promosso con ricorso del Giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di Monza, depositato in cancelleria il 2
novembre  2007 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2007, fase di ammissibilita':
   Udito  nella  Camera  di consiglio del 27 febbraio 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle:
   Ritenuto  che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Monza, con ordinanza del 10 ottobre 2007, ha promosso conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati  in  relazione  alla  delibera  adottata nella seduta del 13
novembre  2003  (doc.  IV-quater,  n. 91),  con  la  quale  e'  stato
dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un procedimento penale
a  carico  dell'on. Tiziana Maiolo per il delitto di cui all'art. 595
del  codice penale, nonche' agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), concernono opinioni espresse
nell'esercizio  delle  funzioni parlamentari, come tali insindacabili
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che  il  Giudice ricorrente riferisce di procedere nei confronti
dell'on.  Maiolo  per  il  delitto  di  diffamazione  a  mezzo stampa
perche',   quale  autrice  dell'articolo  pubblicato  sul  quotidiano
«Libero»  del  5  maggio 2001, dal titolo «Caselli bastonato. Assolto
Contrada»,  avrebbe  offeso  la  reputazione  del  dott.  Gian  Carlo
Caselli,   affermando,   tra   l'altro:   «Una  valanga  ha  travolto
l'antimafia  del  dott.  Caselli,  con  i  suoi  pentiti, le vendette
politiche  costruite  a  tavolino,  le  versioni concordate ... tutto
quello  che e' accaduto in Sicilia dopo gli assassinii dei magistrati
Falcone e Borsellino puzza piu' di ritorsione che di lotta alla mafia
...  Erano gli anni in cui la Procura della Repubblica di Palermo era
unta  del  Signore  e chi la criticava faceva oggettivamente il gioco
della  mafia.  L'Ufficio  era presieduto dal procuratore Caselli che,
tra  viaggi  per conferenze e dibattiti (un centinaio l'anno) e ‘na
cospicua  attivita' pubblicistica trovava anche il tempo per condurre
indagini  ... Oggi, pero', dopo le assoluzioni di Andreotti, Musotto,
e Contrada non si puo' mettere la parola fine su queste vicende senza
aprire  un'altra pagina: chi ha imbeccato i pentiti, chi ha costruito
la  propria  carriera  (e che carriera) sbattendo qualcuno in galera,
distruggendogli  la  vita  e  l'onore,  isolandolo dalla societa' per
dieci anni, restera' sempre al calduccio senza pagare?»;
     che  il  ricorrente  da'  atto  della  intervenuta  richiesta di
archiviazione  del  procedimento da parte del pubblico ministero, sul
presupposto  dell'approvazione,  ad  opera della Camera dei deputati,
nella seduta del 13 novembre 2003, della delibera di insindacabilita'
con  la  quale  si  e'  dichiarato che i fatti contestati «concernono
opinioni  espresse  dall'on.  Tiziana Maiolo nell'esercizio delle sue
funzioni,   ai   sensi   del   primo  comma  dell'articolo  68  della
Costituzione»;
     che, a seguito di opposizione proposta dalla persona offesa alla
richiesta  di  archiviazione,  il  GIP ha ritenuto di dover sollevare
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato in relazione alla
suddetta delibera di insindacabilita' della Camera dei deputati;
     che,  in particolare, il ricorrente ritiene che le dichiarazioni
incriminate  non  possano  ritenersi coperte dalla prerogativa di cui
all'art.  68,  primo comma, Cost., in quanto, da un lato, non sarebbe
possibile   individuare   alcuno  specifico  legame  cronologico  tra
l'attivita' parlamentare svolta dalla citata deputata ed il contenuto
dell'articolo  giornalistico,  e,  dall'altro, non vi sarebbe «alcuna
corrispondenza  di significato - se non si vuole ragionare in termini
talmente generici ed indeterminati da apparire nella sostanza elusivi
ed  evanescenti - tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
ed   atti   esterni,   con  riferimento  al  contenuto  dell'articolo
giornalistico in questione»;
     che,  pertanto,  il  GIP  ritiene  illegittima la delibera della
Camera  dei  deputati  adottata  nella  seduta del 13 novembre 2003 e
chiede,  conclusivamente,  che  la Corte costituzionale dichiari «che
non  spettava  alla  Camera  dei  deputati  la  valutazione  circa la
condotta    addebitabile   all'on.   Tiziana   Maiolo,   oggetto   di
contestazione nel presente giudizio, in quanto estranea alla sfera di
previsione  dell'art.  68  Cost.», con conseguente annullamento della
citata delibera della Camera dei deputati.
   Considerato  che  la  Corte,  in questa fase, e' chiamata ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  valutare  esclusivamente,  in  assenza  di  contraddittorio tra le
parti,  se  il  promosso  conflitto  di attribuzione sia ammissibile,
sussistendone  i  prescritti  requisiti  di  carattere  soggettivo  e
oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in
punto di ammissibilita';
     che,  quanto  al  profilo soggettivo, il Giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Monza  e' legittimato a sollevare il
conflitto,   in   quanto  organo  giurisdizionale,  in  posizione  di
indipendenza  costituzionalmente  garantita,  competente a dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene;
     che   analoga  legittimazione  ad  essere  parte  del  conflitto
sussiste  per  la  Camera dei deputati, in quanto organo competente a
dichiarare  in modo definitivo la volonta' del potere che rappresenta
in  merito  alla ricorrenza dell'immunita' riconosciuta dall'art. 68,
primo comma, della Costituzione;
     che,  in  relazione  al  profilo  oggettivo  del  conflitto,  il
ricorrente   denuncia   la   menomazione   della   propria  sfera  di
attribuzione,  garantita  da  norme  costituzionali,  ad  opera della
deliberazione  della Camera dei deputati secondo la quale i fatti per
i quali e' pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in
applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che,  infine,  dal  ricorso  si  rilevano  tanto le «ragioni del
conflitto», quanto «le norme costituzionali che regolano la materia»,
come  stabilito  dall'art.  26  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le
indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Monza  nei confronti della
Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  ricorrente  Giudice  per  le indagini
preliminari del Tribunale di Monza;
     b)  che  l'atto  introduttivo  e  la  presente  ordinanza  siano
notificati  alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per  essere  poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la
prova  dell'avvenuta  notifica,  entro  il  termine  di  venti giorni
previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola