N. 111 ORDINANZA 14 - 18 aprile 2008

  Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
  Straniero   e   apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Prevista
  immediata   esecutorieta'   del  decreto  espulsivo  del  Prefetto,
  ancorche'  impugnato - Adozione di provvedimenti cautelari da parte
  del giudice - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto
  di  difesa  -  Mancata  indicazione  di  elemento  essenziale della
  fattispecie   (la   cittadinanza   dello   straniero)  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
  - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 3 e 8.
  - Costituzione, art. 24.
(GU n.18 del 23-4-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Gaetano  SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 8,
del  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero), promossi con due ordinanze, emesse
il  13  dicembre  2006  dal  Giudice  di  pace  di Napoli sui ricorsi
proposti  da  R. M. e da P. L. contro il Prefetto di Napoli, iscritte
ai  nn.  630  e  631  del  registro ordinanze 2007 e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 36,  prima serie speciale,
dell'anno 2007;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 marzo 2008 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Ritenuto  che  il  giudice di pace di Napoli, con due ordinanze di
identico  contenuto,  depositate  il  13  dicembre 2006, nel corso di
giudizi  promossi  da  R.M. e da P.L. avverso i decreti di espulsione
emessi  dal  Prefetto  di  Napoli e i consequenziali provvedimenti di
esecuzione  del  Questore,  ha  sollevato, in riferimento all'art. 24
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art.  13,  commi  3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero), nella
parte  in  cui  prevede,  da  un  lato, l'immediata esecutorieta' del
decreto  di  espulsione prefettizio, ancorche' sottoposto a gravame o
impugnativa e, dall'altro, l'impossibilita' per il Giudice di pace di
adottare  provvedimenti  cautelari di sospensione del cennato decreto
fino alla data fissata per la camera di consiglio;
     che  il  dedotto  contrasto  della norma censurata con l'art. 24
della  Costituzione  deriverebbe,  a parere del rimettente, dal fatto
che  al  decreto  di  espulsione  consegue  l'ordine  del questore di
lasciare  il  territorio  nazionale  (ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs.
n. 286  del  1998),  provvedimento,  questo  ultimo, per il quale non
sarebbe prevista, «a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis
del richiamato art. 13, alcuna forma di convalida»;
     che,    al   fine   di   superare   il   sollevato   dubbio   di
costituzionalita',  il  giudice a quo ritiene inadeguata la procedura
camerale  di  cui  agli  artt. 737 e seguenti del codice di procedura
civile,  in  quanto,  oltre  a  non  consentire  la  formazione di un
giudicato, essa non e' idonea a garantire i diritti del ricorrente;
     che  il  rimettente,  pur  consapevole  che questa Corte, con la
sentenza  n. 161  del  2000,  ha  dichiarato  la  medesima  questione
infondata,  ritenendo  non necessaria la tutela cautelare nei casi in
cui  la legge prevede che la pronuncia definitiva intervenga entro un
breve  termine dalla formulazione della domanda, rileva che il mutato
quadro  normativo  impone  una nuova valutazione della compatibilita'
delle disposizioni censurate con i suddetti principi;
     che, in particolare, la nuova formulazione dell'art 13, comma 8,
nel  prevedere  un  termine lungo sia per la proposizione del ricorso
(sessanta  giorni),  che per la sua decisione da parte del giudice di
pace  (venti  giorni),  renderebbe  necessaria  la  previsione di una
tutela   cautelare,   in  quanto  la  suddetta  scansione  temporale,
collegata  all'immediata  esecutivita'  del  decreto  di espulsione e
all'assenza  di  strumenti  cautelari  sino  alla data fissata per la
camera  di  consiglio,  «non  risponde  agli  indirizzi  garantistici
indicati   dal   giudice   costituzionale  per  l'effettiva  garanzia
giurisdizionale  dell'immigrato,  il  quale puo' essere soggetto agli
ulteriori   provvedimenti   dell'autorita'   di  polizia,  senza  che
sull'atto  presupposto  sia avvenuta la verifica giudiziale della sua
legittimita»,  verifica  che  puo'  avvenire  nel  termine massimo di
ottanta giorni dalla sua emissione;
     che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  quale ha concluso per la declaratoria di
manifesta inammissibilita' o, in subordine, di manifesta infondatezza
della questione;
     che, in via preliminare, l'Avvocatura rileva che nelle ordinanze
di rimessione difetta ogni motivazione in ordine alla rilevanza della
questione sollevata;
     che,  nel  merito,  a  parere  della  difesa  erariale, le norme
censurate  non  violerebbero  in  alcun  modo  il  diritto di difesa,
poiche',   secondo   quanto   affermato  dalla  Corte  costituzionale
(sentenza  n. 358  del  2001),  il  legislatore  puo'  legittimamente
prevederne diverse modalita' di esercizio in ragione dei diversi tipi
di  procedimento in cui tale diritto trova esplicazione, «purche' non
ne venga intaccato il nucleo irriducibile»;
     che,  nel  caso  di  specie,  la tutela del diritto di difesa si
contrappone alla immediata esecutivita' del decreto di espulsione, la
quale  si  giustifica  con  l'esigenza  di tutela della collettivita'
posta a fondamento del controllo di un ordinato flusso migratorio, di
talche'    tale    bilanciamento   non   lede   l'evocato   parametro
costituzionale,  il  quale trova piena e concreta attuazione grazie a
numerose disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998.
   Considerato  che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
     che il giudice di pace di Napoli dubita, in riferimento all'art.
24  della  Costituzione,  della legittimita' costituzionale dell'art.
13,  commi  3  e  8,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero), nella
parte  in  cui  prevede,  da  un  lato, l'immediata esecutorieta' del
decreto  di  espulsione prefettizio, ancorche' sottoposto a gravame o
impugnativa e, dall'altro, l'impossibilita' per il Giudice di pace di
adottare  provvedimenti  cautelari di sospensione del cennato decreto
fino alla data fissata per la camera di consiglio;
     che,  a  prescindere  dalla  omessa  motivazione  in ordine alla
impossibilita'   di   rinvenire,  nell'ambito  dell'ordinamento,  uno
strumento  idoneo  ad  assicurare  la  tutela  cautelare invocata, il
rimettente  non  indica  la  cittadinanza dei soggetti ricorrenti nei
giudizi a quibus;
     che    tale    elemento    risulta    determinante    ai    fini
dell'individuazione   del   regime  giuridico  applicabile  nel  caso
concreto,  atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998 - come esplicitamente
stabilisce  l'art.  1  -  si  applica solo «ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea»;
     che,  ai  fini  della  rilevanza  della  sollevata  questione di
legittimita'  costituzionale,  la  condizione soggettiva di cittadino
extracomunitario  e'  suscettibile  di  modificazioni  in  dipendenza
dell'eventuale  adesione  all'Unione  europea  dello  Stato di cui il
soggetto in questione abbia, in ipotesi, la cittadinanza;
     che  il  giudice a quo, al contrario, si e' limitato ad indicare
il  nome e il cognome dei ricorrenti avverso i decreti di espulsione,
senza  specificare  altri  dati  anagrafici,  di talche' gli elementi
forniti   risultano   insufficienti   a  dimostrare  la  cittadinanza
extracomunitaria dei destinatari dei cennati provvedimenti;
     che,  pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile per
la mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  13, commi 3 e 8, del decreto
legislativo  25  luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  24  della
Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di  Napoli,  con  le ordinanze
indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola