N. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 2007- 24 settembre 2008
Ordinanza del 24 settembre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata Ischia nel procedimento civile promosso da Del Monte Francesco ed altra contro Sollazzo Assunta Contratto, atto e negozio giuridico - Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di sfratto per morosita' - Opposizione dell'intimato - Nullita' dei contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, per omessa registrazione - Dedotta impossibilita' di pronunciare sulle richieste delle parti per insussistenza di un valido rapporto locativo - Incidenza di un adempimento fiscale su rapporto civilistico - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa delle parti del rapporto locativo - Contrasto con il principio di liberta' dell'iniziativa economica privata. - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346. - Costituzione, artt. 3, 24 e 41.(GU n.20 del 7-5-2008 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa al n. r.g. 255/s/07 R.G. tra del Monte Francesco e Brasiello Bianca elettivamente domiciliati in Napoli alla via Medina n. 17, presso lo studio dell'avv. Clorinda Rosciano, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo, attori-intimanti; Contro Sollazzo Assunta elettivamente domiciliata in Forno (Napoli) alla via Monterone n. 22, presso lo studio dell'avv. Nicola Nicolella, dal quale e' rappresentata e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione, convenuta-intimata. Oggetto: convalida di sfratto per morosita'. 1. - Con atto di citazione, notificato a mani proprie il 4 luglio 2007, Del Monte Francesco e Brasiello Bianca intimavano sfratto per morosita' a Sollazzo Assunta, esponendo: che essi, in data 11 novembre 2006, avevano concluso in forma scritta un contratto di' locazione ad uso abitativo di natura transitoria con scadenza annuale relativo all'appartamento sito in Forio, alla via G. Morgera n. 43; che, pero', la conduttrice si era resa inadempiente alla propria obbligazione di corrispondere il canone pattuito, ammontante ad euro 550,00 per mese a decorrere da gennaio 2007; che nessun esito aveva dato la diffida stragiudiziale inviata il 28 febbraio 2007. Su tali basi chiedeva convalidarsi l'intimato sfratto ed ordinarsi a Sollazzo Assunta l'immediato rilascio del cespite locato. Radicatasi la lite, quest'ultima si costituiva opponendosi all'intimato sfratto. All'uopo: contestava in primo luogo la pretesa natura transitoria della locazione, versandosi a suo dire in un'ordinaria ipotesi di locazione abitativa; chiedeva comunque la concessione del termine ex art. 55, legge n. 392/1978 per sanare la morosita'; eccepiva quindi la nullita' del contratto per mancata registrazione in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 346, legge n. 311/2004; rilevava in via subordinata la illegittimita' costituzionale della citata disposizione. 2. - Tanto Premesso, rileva il giudicante che l'adozione dei chiesti provvedimenti sia preclusa rebus sic stantibus dal disposto di cui all'art. 1, comma 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a norma del quale i contatti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni stipulati sono nulli: se, ricorrendone i presupposti,non sono registrati. Le emergenze processuali infatti non attestano l'avvenuta registrazione del dedotto contratto di locazione (pur prodotto in forma scritta). Ne' tampoco fa menzione di tale circostanza la premessa introduttiva dell'atto di citazione Adunque, in applicazione il principio secondo cui quod nullum est, nullum producit effectum, palese ed incontestabile e la rilevanza nella soggetta materia della norma citata. Ed allora, proprio perche' manca a monte un valido rapporto locativo, il giudicante non puo': ne' convalidare lo sfratto per morosita' per intervenuta opposizione, ne' emettere la chiesta ordinanza provvisoria di rilascio; ne', infine, assegnare il termine per purgare la morosita', pur richiesto da parte resistente a mente dell'art. 55, legge n. 392/1978. 3. - Eppero', questo giudice sospetta la non conformita' al dato costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 cost. della sopra cennata normativa. 3.1. - Ora, non si ignora che alcuna giurisprudenza ha ritenuto che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, debba escludersi che l'art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311, configuri la registrazione come requisito di validita' della locazione, costituendo essa piuttosto una mera condicio iuris di efficacia del contratto, che puo' intervenire, con effetto ex tunc, pure in momento successivo a conclusione del negozio (Trib. Modena 12 giugno 2006). Si tratta pero di opzione interpretativa che si infrange contro gli scogli costituiti dall'inequivocabile dato letterale del disposto in commento. Il necessario rispetto dovuto al legislatore impone di ritenere che quest'ultimo, laddove ha richiamato in modo appropriato (non cadendo, cioe', in un mero lapsus calami) la categoria della nullita' del contratto, abbia si' operato a ragion veduta, proprio al fine di creare una figura di nullita' testuale a carattere assoluto, collegata ad una fattispecie esterna all'accordo negoziale. In altre parole, non puo' travisarsi il dato legislativo al fine di ricavare in via interpretativa proprio cio' che il legislatore ha inteso senza dubbio alcuno escludere (la mera inefficacia del contratto, sanabile ex tunc). Il che ulteriormente impedisce di estendere alla soggetta materia l'interpretazione dell'art. 13, comma 1, legge n. 431/1998 suggerita da cassazione (Cass. 27 ottobre 2003, n. 16089) e Corte costituzionale (Corte cost. ord. 19 luglio 2004, n. 242). 4. - Deve allora porsi il dubbio se la legge ordinaria possa sanzionare con la nullita' privatistica il mero mancato rispetto di obblighi fiscali. Invero la decisione legislativa di stabilire la registrazione quale vero e proprio requisito per la giuridica esistenza del contratto si traduce in ultima analisi in un limite all'autonomia contrattuale Chi scrive opina pero' che l'autonomia privata costituisca un vero e proprio diritto di liberta' e quindi un diritto fondamentale della persona (giacche' strumentale al principio di liberta' dell'iniziativa economica tutelato dall'art. 41, I, Cost.), che deve cedere solo di fronte a motivi di ordine superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione (art. 41, II, Cost.: Corte cost., 21 marzo 1969, n. 37). Ed e' a dubitarsi che il mancato rispetto della normativa tributaria costituisca in tale ottica un legittimo limite all'autonomia privata (e quindi all'iniziativa economica), proprio perche' preordinato al raggiungimento degli scopi previsti dalla Costituzione (Corte cost., 23 aprile 1965, n. 30). Infatti, la violazione della disciplina tributaria rimane innanzitutto sanzionabile mediante il recupero, anche coattivo, delle somme evase in guisa cosi' da pienamente soddisfare l'interesse statuale al reperimento delle necessarie risorse finanziarie: in tale solco si muove, d'altra parte, la stessa cennata legge nella parte in cui, con scarsa coerenza sistematica, nonostante la prescritta sanzione civilistica di nullita', opera comunque la presunzione sulla sussistenza del rapporto locativo anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti. La salvaguardia degli interessi economici dello Stato apparato e' d'altro canto vieppiu' assicurata dall'obbligo imposto all'organo giurisdizionale civile dall'art. 36, comma quarto, d.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni ed integrazioni (come aggiunto dall'art. 19, legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 1, lett. d) di trasmettere idonea comunicazione agli organi competenti per l'accertamento degli illeciti tributari e fiscali. L'esito del bilanciamento costituzionale degli opposti interessi rende allora socialmente ingiustificato il previsto limite alla liberta' negoziale, che si risolve conseguentemente in una incostituzionale lesione di un diritto fondamentale della persona (comb. Disp. artt., 2, 41 Cost.). Epperaltro, di tanto si e' mostrato in passato consapevole lo stesso legislatore ordinario, il quale ha sancito all'art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente, che le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita' del contratto (cosi' anche Cass., 19 giugno 1981, n. 4024; Cass., 24 ottobre 1981, n. 5571). Principio questo che si palesa coerente, a differenza della normativa qui censurata, con la regola della dicotomia fra l'interpretazione fiscale del contratto rispetto al mero dato civilistico posta dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (poi art. 20, t.u. 26 aprile 1986, n. 131), in virtu' del quale «l'imposta e' applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». 5. - Benvero, al di la' dell'epigrafato contrasto con l'art. 41 Cost., la scelta del legislatore in rassegna si presenta irrazionale e discriminatoria, quindi non rispettosa dell'art. 3 Cost., in quanto assoggetta, in caso di mancata registrazione, alla cennata sanzione di nullita', senza niuna plausibile giustificazione, unicamente talune fattispecie contrattuali (I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di' unita' immobiliari ovvero di loro porzioni) e non tutte le ipotesi di atti privati per i quali vige l'obbligo di registrazione. Indice questo che il legislatore e' intimamente consapevole che la mentovata sanzione civile non risponda ad esigenze di ordine pubblico, neanche di tipo economico. 6. - Ma, infine, la norma qui scrutinata non e' conforme (oltre che per le ragioni suddette all'art. 41 cost. e all'art. 3 Cost.) neanche all'art. 24 Cost. Si e infatti in dottrina autorevolmente affermato come lo Stato non possa mai sanzionare il mancato pagamento di un tributo con la perdita dell'esercizio di un diritto. E la sanzione di nullita' del contratto di locazione non registrato impedisce de facto, nonostante quella fosse la volonta' delle parti ed in mancanza, si ribadisce, di elementi ostativi aventi rilievo costituzionale al pieno esercizio dell'autonomia privata, al locatore di giovarsi del procedimento sommario che ora occupa, potendo lo stesso recuperare la disponibilita' dell'immobile solo a seguito dell'utile esperimento della meno agevole azione ordinaria per occupazione sine titulo Ma anche il conduttore non e' tutelato dalla normativa in esame, in quanto egli, elevato ai gradi di sentinella del fisco, in caso di mancata, anche se incolpevole, registrazione, e' equiparato ad un mero occupante sine titulo, con tutte le intuibili conseguenze in tema di precarieta' della disponibilita' del cespite e di non azionabilita' dei diritti a lui attribuiti dallo statuto locativo. E nella fattispecie assolutamente perniciosi si rivelano gli effetti della normativa de qua per l'assunta conduttrice. Ella, infatti, non potendo - ingiustificatamente - esercitare la facolta' di purgare la mora ex art. 55, legge n. 392/1978, rimane pertanto esposta al serio pericolo di perdere la disponibilita' materiale della abitazione. Ritenuta allora la rilevanza nella fattispecie per cui si procede e la non manifesta infondatezza (per l'impossibilita' di dare una diversa interpretazione costituzionalmente orientata) della questione di legittimita' costituzionale a sollevarsi, occorre rimettere il caso che occupa al prudente apprezzamento del giudice delle leggi.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento agli artt. 41, 3, 24 Cost.; Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda altresi' la cancelleria di estrarre copia della documentazione in atti e di trasmetterla al Comando della Guardia di Finanza competente per zona ex art. 36, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 e succ. mod. e integraz. Si comunichi alle parti costituite. Ischia, addi' 24 settembre 2007 Il giudice: Troncone