N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2008- 12 ottobre 2007

Ordinanza  del  12  ottobre  2007  emessa  dal Commissione tributaria
provinciale  di Novara sul ricorso proposto da Bolognesi Mauro contro
Agenzia delle entrate - Ufficio di Novara
Imposte  e  tasse  -  Ricorso  avverso  diniego  di rimborso di IRPEF
  asseritamente  non  dovuta - Oneri deducibili dalla base imponibile
  IRPEF  -  Assegni periodici corrisposti al coniuge, su disposizione
  dell'autorita'  giudiziaria  (in  specie, provvedimento di modifica
  delle  condizioni  di  divorzio),  per  il mantenimento dei figli -
  Omessa  previsione della deducibilita' dei detti assegni dalla base
  imponibile   IRPEF   -   Denunciata   violazione  dei  principi  di
  uguaglianza   e   di   ragionevolezza,  sotto  il  duplice  profilo
  dell'ingiustificata disparita' di trattamento fiscale rispetto agli
  assegni  alimentari  corrisposti  ai  sensi dell'art. 433 cod. civ.
  (per  i  quali  e'  prevista  la  deducibilita)  e dell'irrazionale
  assimilazione  alle  spese  sostenute per il mantenimento dei figli
  dal   genitore   convivente   (per   le  quali,  in  difetto  della
  deducibilita', e' disposta, in ogni caso, la detrazione forfettaria
  per familiari a carico).
- Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
  art. 10, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.20 del 7-5-2008 )
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel ricorso n. 263/2006 di
reg.  gen.  ric.,  proposto  dall'avv.  Mauro  Bolognesi, in proprio,
contro  l'Agenzia delle entrate di Novara avverso il rifiuto espresso
della  restituzione  di  tributi prot. n. 14701 adottato dal predetto
ufficio in data 16 marzo 2006;
   Visto  il  ricorso  ed  i  relativi  allegati,  nonche'  tutta  la
documentazione in atti;
   Sentita in camera di consiglio la relazione del dott. Paolo Scafi;
   Ritenuto e considerato quanto segue;
                        Esposizione del fatto
   Con  istanza  di rimborso tempestivamente proposta il contribuente
aveva  richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato a titolo
di  IRPEF per il periodo di imposta 2004, con riferimento all'importo
di  euro  2.747,34  direttamente  composto,  per conto del ricorrente
medesimo,  dall'INPDAP alla sig.ra Giulia Porcaro, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  della  legge  n. 898 del 1970, quale contributo per il
mantenimento del figlio ormai maggiorenne Alessio Bolognesi, in forza
del  provvedimento  con il quale in data 11 ottobre 1999 il Tribunale
di Novara aveva disposto la modifica delle condizioni di divorzio.
   L'Agenzia  delle  entrate,  con  provvedimento  del 16 marzo 2006,
aveva negato il rimborso rappresentando che «la normativa fiscale non
prevede la deducibilita' dell'onere sostenuto per il mantenimento del
figlio  ...  poiche' ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la
deducibilita'  e  limitata agli importi corrisposti esclusivamente al
mantenimento del coniuge (sic!)».
   L'avv.    Bolognesi    impugnava   tempestivamente   il   predetto
provvedimento,   lamentando   che   l'indeducibilita'  degli  assegni
destinati  al  mantenimento  dei figli, introdotta per la prima volta
dall'art.  5  delle  legge 13 aprile 1977, n. 114, con effetto dal 1°
gennaio  1976  e successivamente sempre mantenuta inalterata, sarebbe
costituzionalmente  illegittima in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e
53 della Costituzione.
   L'ufficio   resistente,  in  sede  di  costituzione  in  giudizio,
richiamava la circostanza che l'art. 10 del testo unico delle imposte
dei redditi «stabilisce tassativamente le condizioni di deducibilita'
e la qualita' d oneri e spese che possono essere dedotte dal reddito»
e  che  «da  tale  norma  non  sono  previste  deroghe,  le  quali si
porrebbero   in   netto   contrasto  con  il  principio  di  "parita'
contributiva garantito" dalla Costituzione».
   Nella   circostanza   veniva   rappresentato   che   «la   diversa
destinazione  del  contributo (al coniuge o ai figli, senza limiti di
eta),  e  la  sua  deducibilita'  prevista  nel  solo caso in cui sia
corrisposto  per  il  mantenimento  del  coniuge  si  fonderebbe  sul
principio di uguaglianza dei genitori negli obblighi di assistenza ai
figli»  e  che  «diversamente  opinando si arriverebbe all'assurdo di
dover riconoscere anche al genitore affidatario pari deduzione per le
spese sostenute allo stesso fine».
   Veniva  infine  allegato  che  gli oneri indicati in dichiarazione
sarebbero   stati   rettificabili   attraverso  la  presentazione  di
dichiarazione integrativa in diminuzione.
   Il  resistente concludeva pertanto per il rigetto del ricorso e la
condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
   Il  collegio,  in  camera  di  consiglio, ha rilevato innanzitutto
l'infondatezza  della questione sollevata dall'Agenzia in ordine alla
mancata presentazione di dichiarazione integrativa in diminuzione, in
quanto,  in ogni caso, il rimborso degli importi trattenuti o versati
in  eccesso  potevano essere validamente richiesti nei termini di cui
all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
   E'  pertanto  rilevante  nel  caso  che  occupa  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma 1, lettera c) del
d.P.R.  22  dicembre  1986,  n. 917  (Testo  unico  delle imposte sui
redditi)  nella  parte in cui non consente di dedurre dall'imponibile
IRPEF,   se   destinate   al   mantenimento   dei   figli,  le  somme
periodicamente  versate  al  coniuge,  su disposizione dell'attivita'
giudiziaria, a seguito di separazione o divorzio.
   Invero  la  Corte  costituzionale,  con ordinanza n. 950 dell'8-29
luglio 1988, ha gia' dichiarato infondata simile questione, sollevata
con   riferimento   alla  diversita'  di  trattamento  tra  la  quota
corrisposta al coniuge per il suo mantenimento e quella versatagli in
relazione alle esigenze di vita dei figli.
   La   commissione  ritiene  tuttavia  che  la  norma  debba  essere
nuovamente valutata sotto un altro profilo.
   In    particolare    a   questo   giudice   appare   assolutamente
ingiustificata  la  diversita' di trattamento fiscale tra gli assegni
corrisposti  al  coniuge  per  il  mantenimento  dei figli e le somme
versate  alle  persone  indicate nell'art. 433 del codice civile (tra
gli  altri  anche  ai  figli)  le  quali,  sempreche'  risultanti  da
provvedimenti   dell'attivita'   giudiziaria,   sono   in  ogni  caso
deducibili ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 10,
comma primo, del d.P.R. n. 917/1986.
   Il caso in cui l'assegno di cui all'art. 433 c.c. sia corrisposto,
su   disposizione   del   giudice,   da  un  genitore  ad  un  figlio
indipendentemente  da  un  provvedimento  di separazione, divorzio od
annullamento  di  matrimonio, non presenta invero alcuna peculiarita'
che  lo  differenzi  da  quello  in  cui la stessa somma, con analoga
funzione,    sia   stata   determinata   dall'autorita'   giudiziaria
nell'ambito  o a seguito di una causa matrimoniale (anche nel caso in
cui,  come  in  quello oggetto del presente ricorso, il figlio al cui
mantenimento  e  destinata  la  quota  indeducibile  di assegno abbia
raggiunto la maggiore eta).
   Sul  punto di nessun rilievo appare la giustificazione fornita dal
resistente  in  sede  di  costituzione  in  giudizio,  per  la quale,
ritenendo  deducibili  gli  importi  in  contestazione,  si  dovrebbe
giungere  all'assurdo  di  riconoscere anche all'altro genitore «pari
deduzione per le spese sostenute allo stesso fine»: le due situazioni
sono invero del tutto diverse, nel primo caso trattandosi di somma di
denaro  determinata autoritativamente dal giudice, mentre nel secondo
si  tratta  di  spese, genericamente riconducibili al generico menage
familiare  del  genitore convivente e non precisamente determinabili,
che  come  tali  giustificano  la apposita detrazione forfettaria per
familiari a carico.
   La discriminazione tra il caso dell'assegno alimentare composto ex
art.  433 c.c. e quello fissato per il mantenimento dei figli in sede
di  separazione  o  divorzio  risulta  vieppiu' ingiustificata ove si
pensi  che,  se  il  giudizio  di separazione seguisse una precedente
condanna  agli  alimenti  a  favore  del  figlio  (eventualmente gia'
maggiorenne),  per  cio'  solo  gli  importi destinati a quest'ultimo
sarebbero legittimamente deducibili dal reddito dell'onerato.
   La  irrazionalita'  del quadro normativo e la connessa lesione del
principio  di  uguaglianza, in materia cosi' delicata come quella del
mantenimento dei figli, appare assolutamente incontestabile ed induce
la  commissione  a sottoporre la disposizione al giudizio del giudice
delle leggi deve essere quindi disposta la remissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                              P. Q. M.
   Solleva la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto
con  l'art. 3 della Costituzione, del disposto dell'art. 10, comma 1,
lettera  c),  del  Testo  unico del imposte sui redditi approvato con
d.P.R.  22  dicembre  1986,  n. 917,  esclude  la deducibilita' degli
assegni  periodici composti al coniuge su disposizione dell'autorita'
giudiziaria per il mantenimento dei figli.
   Sospende  il  giudizio  e  ordina  la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
   Dispone  che,  a  cura della Segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in Novara, nella Camera di consiglio del 2 febbraio
2007.
                   Il Presidente estensore: Scafi