N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2007
Ordinanza del 9 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Bergamo nel procedimento penale a carico di Scafaria Luciano Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.20 del 7-5-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti del procedimento penale n. 691/04 a carico di Scafaria Luciano nato a Reggio Calabria il 24 gennaio 1978; Atteso che il predetto e' chiamato a rispondere con atto di citazione emesso il 1 settembre 2004 del reato di cui all'art. 582 c.p.; Letta la richiesta del difensore dell'imputato, con la quale si prospetta l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005; Ritenuto che, a tale riguardo va richiamato il contenuto dell'ordinanza n. 29786 del 2006 della Corte suprema di Cassazione del seguente tenore: «Ebbene, a proposito delle sanzioni applicabili dal giudice di pace - o dal giudice comunque chiamato a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace, il d.lgs. n. 274 del 2000, art. 52, stabilisce una sorta di summa divisio tra i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, per i quali continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti, e tutti gli altri reati per i quali il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che, in luogo delle pene detentive, si applichi, con meccanismi differenziati a seconda delle varie ipotesi ivi prese in considerazione - o la pena pecuniaria della specie corrispondente, o la pena della permanenza domicliare o quella del lavoro di pubblica utilita' (ove per il reato sia prevista la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, le sanzioni "paradetentive" sono applicabili soltanto se la pena detentiva e' superiore nel massimo di sei mesi). In sostanza, per le ipotesi meno gravi, per le quali la sanzione applicabile e' solo la pena pecuniaria, il termine di prescrizione e', a norma del novellato art. 157 c.p., quello previsto dal primo comma (sei anni se si tratta di delitto e quattro anni se si tratta di contravvenzione); nei casi di maggior gravita', quali quelli per i quali sono applicabili le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', il termine, inspiegabilmente, si riduce a tre anni. La previsione che qui si censura appare dunque priva di razionalita' intrinseca e tale da vulnerare, ad un tempo, il principio di ragionevolezza e del canone della uguaglianza presidiati dall'art. 3 Cost.». Rilevato che il denunciato profilo di incostituzionalita' e' rilevante e non manifestamente infondato.
P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 5, come sostituito dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, nella parte in cui prevede che quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bergamo, il 9 novembre 2007. Il giudice: Barbarossa