N. 138 ORDINANZA 5 - 14 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo   penale  -  Procedimento  dinanzi  al  giudice  di  pace  -
  Attribuzione  della  competenza  a  giudicare sulla costituzione di
  parte civile oltre il limite di valore di cui all'art. 7 cod. proc.
  civ.  -  Denunciata  violazione  dei  principi di eguaglianza e del
  giudice  naturale  precostituito per legge - Esclusione - Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, lettera a); cod. proc. pen.,
  art. 74, in relazione all'art. 7 del cod. proc. civ.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.22 del 21-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta  dai  signori:  Presidente:  Franco  BILE; Giudici: Giovanni
Maria  FLICK,  Ugo  DE  SIERVO,  Paolo  MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt.  4,  lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), e
74  del codice di procedura penale in relazione all'art. 7 del codice
di  procedura  civile,  promosso con ordinanza del 27 luglio 2006 dal
Giudice  di pace di Firenze nel procedimento penale a carico di Stasi
Sara,  iscritta  al  n. 681  del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  2 aprile 2008 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
   Ritenuto  che  il Giudice di pace di Firenze, con ordinanza del 27
luglio  2006,  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale
«del combinato disposto dell'art. 4, lettera a) del d. lgs. 28 agosto
2000  n. 241 [n. 274 recante Disposizioni sulla competenza penale del
giudice  di  pace],  coordinato  con  l'art. 74 c.p.p. e con l'art. 7
c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 25 Costituzione, la' ove permette
la   proposizione  dell'azione  civile  in  un  giudizio  penale  [di
competenza  del  giudice  di  pace]  oltre i limiti di competenza per
valore dell'omologo giudice civile»;
     che  nel  giudizio  a  quo, avente ad oggetto un'imputazione per
lesioni  colpose,  la  persona  offesa  si e' costituita parte civile
chiedendo  la condanna dell'imputato al risarcimento del danno per un
ammontare di oltre euro 60.000;
     che,  come rilevato dal rimettente, la competenza del giudice di
pace  in materia civile e' limitata alle cause relative a beni mobili
di  valore non superiore a euro 2.582,28 e alle cause di risarcimento
del  danno  prodotto  dalla  circolazione  dei veicoli e dei natanti,
purche' il valore della controversia non superi euro 15.493,71, oltre
alle altre ipotesi previste dall'art. 7 cod. proc. civ.;
     che,   a  parere  del  rimettente,  l'attuale  disciplina  della
competenza  del  giudice  di pace in materia penale sarebbe in palese
contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza e con il principio del
giudice naturale precostituito per legge, in quanto, qualora il fatto
illecito abbia determinato un danno di importo superiore al limite di
competenza  per  valore  del  giudice  di pace, la proposizione di un
autonomo giudizio civile deve effettuarsi avanti al tribunale, mentre
una  volta  esercitata  l'azione  penale, l'azione civile puo' essere
esercitata  all'interno del processo penale che si celebra davanti al
giudice di pace indipendentemente dall'importo dei danni;
     che  la  competenza del giudice di pace, in caso di costituzione
di  parte  civile  nel  processo  penale,  e  quella  alternativa del
tribunale  civile,  in  caso  di  sola  azione civile, risulterebbero
rimesse  alla  libera  scelta del danneggiato con il superamento, nel
primo   caso,  del  limite  di  competenza  per  valore  fissato  dal
legislatore in materia civile per il giudice di pace;
     che, secondo il Giudice di pace di Firenze, l'attuale disciplina
violerebbe  il  principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge  in quanto il danneggiante sarebbe costretto a subire la scelta
del danneggiato tra l'azione civile e la costituzione di parte civile
nel  processo  penale, trovandosi assoggettato, nel primo caso, ad un
processo  avanti al tribunale e, nel secondo, di fronte al giudice di
pace;
     che  tale liberta' di scelta del danneggiato, oltre a violare il
principio   di   eguaglianza,  comporterebbe  una  palese  violazione
dell'art.  25  Cost.,  in  quanto per il danneggiante non verrebbe ad
esservi  un  giudice  naturale precostituito per legge, ma un giudice
naturale scelto dalla volonta' del danneggiato;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  alla Corte di dichiarare la questione
inammissibile o, in subordine, infondata;
     che,  a  parere  dell'Avvocatura  dello  Stato, il principio del
giudice   naturale  non  risulta  violato  dal  momento  che  «e'  la
predeterminazione  per  legge  dei  criteri  di  azione del giudice a
soddisfare  pienamente  il  canone  costituzionale,  non  gia' la sua
adizione nel caso concreto»;
     che  la  possibilita'  che  siano  competenti giudici diversi in
relazione   al   medesimo   petitum   discende  dalla  natura  stessa
dell'azione   civile  nel  processo  penale,  la  quale  ha  funzione
meramente  «ancillare»  rispetto  alla  finalita' della restaurazione
della legalita' violata;
     che  d'altro  canto - ricorda ancora l'Avvocatura - nel processo
civile  esistono  numerosi  casi  di  foro  facoltativo  e  anche nel
contenzioso   amministrativo   si   puo'  scegliere  tra  il  ricorso
giurisdizionale e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
   Considerato   che  il  Giudice  di  pace  di  Firenze  dubita,  in
riferimento   agli   articoli   3  e  25  della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto degli artt. 4,
lettera   a),   del   decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace), e 74 del
codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al giudice
di  pace  la  competenza  a  giudicare,  nella  materia  penale a lui
devoluta, anche sulla costituzione di parte civile oltre il limite di
valore di cui all'art. 7 codice di procedura civile;
     che,   a  prescindere  dall'errata  individuazione  della  norma
oggetto  di  censura, -  in  quanto  la prospettazione del rimettente
porterebbe  ad  indirizzare  il dubbio di legittimita' costituzionale
sulla  disposizione  che pone la regola della generale applicabilita'
delle  norme contenute nel codice di procedura penale e che individua
le  relative  eccezioni  (vale  a  dire l'art. 2, comma 1, del d.lgs.
n. 274  del  2000)  e  non  sulla disposizione che gli attribuisce la
competenza   in   materia   penale   (art.   4), -  la  questione  e'
manifestamente  infondata sia con riferimento all'art. 3 che all'art.
25 della Costituzione;
     che  il  meccanismo  procedurale  che  assicura  il  simultaneus
processus,  pur  non  essendo  oggetto  di  garanzia  costituzionale,
costituisce   certamente   una   modalita'   processuale  finalizzata
all'economia   dei  giudizi  ed  alla  prevenzione  del  pericolo  di
giudicati contraddittori (ordinanze n. 124 del 2005, n. 90 del 2002 e
n. 398 del 2000);
     che  la  disciplina  della  costituzione  di  parte  civile  nel
processo  penale,  anche in quello di competenza del giudice di pace,
risponde  a  precise  esigenze  di  economia processuale e, pertanto,
l'attribuzione  in  tali  casi al giudice di pace di controversie che
superano  il  valore  stabilito  dall'art. 7 cod. proc. civ. non puo'
essere ritenuta irragionevole;
     che  questa  Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di
individuazione  del  giudice competente, il legislatore gode di ampia
discrezionalita'  con  l'unico limite della ragionevolezza e che «non
assume  dunque  rilievo  la  presunta  maggiore  o minore idoneita' o
qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o
all'altro  organo  della  giurisdizione»  (sentenza n. 460 del 1994 e
ordinanza n. 481 del 2002);
     che  e'  principio  consolidato  nella  giurisprudenza di questa
Corte  che  la  garanzia del giudice naturale corrisponde a quella di
giudice  precostituito  per legge e che tale principio «e' rispettato
quando  la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere
della  controversia  (come  e' evidente nella specie) e non e' invece
utilizzabile  per  sindacare la scelta del legislatore che si esprime
nella fissazione di quella regola» (ordinanza n. 193 del 2003).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  del combinato disposto degli artt. 4, lettera a), del
decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla
competenza  penale del giudice di pace), e 74 del codice di procedura
penale,   in   relazione  all'art.  7  codice  di  procedura  civile,
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 maggio 2008.
                   Il direttore della cancelleria:
 Di Paola