N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2008
Ordinanza del 14 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento penale a carico di Troiano Enrico Maria ed altri Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione della fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3. - Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15, comma 1, lett. c).(GU n.23 del 28-5-2008 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento a carico di Troiano Enrico Maria + altri, imputali per il reato di cui all'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 153/1997 per aver svolto attivita' di trasferimento di denaro per conto della clientela della societa' Spedi Service Macerata s.r.l. senza essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria tenuto dall'Ufficio italiano cambi nei periodi meglio specificati nel capo d'imputazione; Vista l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997 sotto il profilo del lamentato eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. nonche' art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, atteso che la norma qui dalla difesa censurata prevede pene di specie diversa e di maggiore gravita' rispetto a quelle che si ricavano dall'esame della normativa richiamata dal predetto art. 15, legge n. 52/1996; Ritenuto che, benche' il procedimento sia ancora al suo inizio e non sia stata espletata alcuna attivita' istruttoria, la questione prospettata appare rilevante nel caso concreto, in considerazione della concreta prospettazione accusatoria, atteso che agli odierni imputati viene contestata la condotta consistita nell'aver svolto attivita' di trasferimento di denaro senza essere iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria tenuto dall'U.I.C. e che l'art. 1 del d.lgs. n. 374/1999 ha disposto l'applicazione del d.l. n. 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 197/1991, tra l'altro, anche alle attivita' di intermediazione finanziaria esercitata mediante incasso e trasferimento di fondi. O s s e r v a Il reato di cui gli odierni imputati sono chiamati a rispondere e' quello previsto e punito dall'art. 3 del d.lgs. n. 153/1997 e la fattispecie in questione e' punita con la pena congiunta della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 2.065,00 ad € 10.329,00; Il secondo comma dell'art 15 della legge delega n. 52/1996 prevede che «in sede di riordinamento normativo ai sensi dell'art. 8 delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il riciclaggio di capitali di provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1 nei limiti massimi ivi contemplati.». Il richiamato comma 1 prevede espressamente che l'integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE del consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari finanziari; b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni; c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata, la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge; d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita' europee; e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE ed al gruppo di azione finanziaria (gafi). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria. Cio' premesso, si rileva che la normativa in questione richiama espressamente il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Per effetto di tale richiamo e per espressa disposizione del secondo comma della citata norma, appare evidente che il legislatore delegante, nel fornire i criteri cui attenersi nella legislazione delegata ha inteso espressamente riferirsi ad ipotesi contravvenzionali la cui punibilita' non superasse i limiti edittali ivi indicati. Di fatto, all'epoca dell'emanazione della legge n. 52/1996 tutte le fattispecie penalmente rilevanti previste nel decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, erano fattispecie contravvenzionali, punite con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni ovvero con l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nella predetta normativa, in verita', si rinveniva la previsione di una fatti-specie delittuosa, e segnatamente all'art. 6, comma 9, per il quale «l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni». Tale norma, tuttavia, era stata abrogata dall'art. 161 del decreto legislativo n. 385/1993, in epoca quindi anteriore all'emanazione della legge n. 52/1996. Il legislatore delegante, quindi, non poteva far riferimento a tale disposizione di legge, non essendo la stessa piu' in vigore al momento dell'emanazione della legge delega. Per mera completezza, anche laddove si dovesse far riferimento, oltre che alla normativa di cui alla legge n. 197/1991, anche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, richiamato sempre nel primo comma dell'art. 15 della legge delega, ma alla lettera d e non alla lettera c della citata disposizione e relativo peraltro a condotte di natura diversa rispetto a quella per cui oggi si procede e cioe' concernente le diverse condotte di false indicazioni degli intermediari), si rileva comunque che il legislatore delegato ha comunque esorbitato dai limiti edittali, prevedendo una pena superiore a quella prevista dall'art. articolo 5, legge n. 227/1990 (da sei mesi a quattro anni di reclusione e da euro 2.065 ad euro 10.329 di multa, anziche' da sei mesi ad un anno di reclusione e multa da cinquecento a cinquemila euro). La questione prospettata, dunque, appare non manifestamente infondata e rilevante nel caso concreto, attesa la sua ovvia incidenza sulla pena e sul processo.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 58 e, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza; Solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie penale ivi descritta ed in cui commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dichiara sospeso il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Macerata, addi' 14 febbraio 2008 Il giudice: Iannielli