N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2008

Ordinanza  del  5  febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Verbania nel
procedimento penale a carico di Vitton Massimo Roberto

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al tribunale in composizione
  monocratica  -  Casi  di  citazione  diretta  a giudizio - Prevista
  limitazione  dei  casi  di citazione diretta, oltre alle ipotesi di
  cui  al comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., alle contravvenzioni
  e  ai  delitti  puniti  con la pena superiore nel massimo a quattro
  anni o con la multa - Violazione dei principi di ragionevolezza, di
  efficienza  e  di  buona amministrazione e della ragionevole durata
  del processo.
- Codice di procedura penale, art. 550, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Nel  procedimento  penale in epigrafe rubricato a carico di Vitton
Massimo Roberto, nato a Sion (Svizzera) l'11 novembre 1960, residente
a Villadossola, via Croppo, n. 20, domiciliato in Domodossola, piazza
Matteotti  n. 39,  presso  la  madre  Cara  Germana, difeso dall'avv.
Marcello  Bologna,  nel  quale  e' imputato del delitto p. e p. dagli
artt.  81,  secondo  comma,  110  c.p.  e 73, primo comma, del d.P.R.
n. 309/1990,  perche',  agendo  in  concorso  con  altra  persona non
identificata   (alla   quale  l'agente  fa  riferimento,  definendolo
«socio»,   conversando   con   Cento   Andrea,   nell'autovettura  di
quest'ultimo  - «Ford Cougar», targata BA758MG -, il 19 gennaio 2007,
a  Villadossola),  con  piu'  azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso,  senza  l'autorizzazione  di cui all'art. 17 e fuori dalle
ipotesi   previste   dall'art.   75  del  medesimo  testo  normativo,
illecitamente  acquistava  (da Cento Andrea, verosimilmente in misura
prevalente), deteneva, vendeva, cedeva o, comunque, procurava a terzi
(alcuni   dei   quali   residenti   a   Villadossola   ed  un  altro,
soprannominato «Joker», residente a Masera) alcune volte 2 grammi, in
altre circostanze 5 grammi di cocaina.
   In Villadossola e Masera, fino al gennaio 2007.
   All'udienza preliminare d'ufficio il Giudice ritenuta la rilevanza
e  la non manifesta infondatezza delle questione di costituzionalita'
di cui infra
                            O s s e r v a
   Non  e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita'
dell'intero  Titolo  IX  del  libro  V del codice di procedura penale
nonche'  dell'art 550 c.p.p. primo comma, nella parte in cui limita i
casi di citazione diretta, oltre alle ipotesi di cui al secondo comma
della  medesima  norma, alle contravvenzioni ed ai delitti puniti con
la  pena  superiore  nel  massimo a quattro anni o con la multa. Tale
normativa  si  pone infatti in contrasto con gli articoli 3, 97 e 111
Cost.
   La  questione  appare  intrinsecamente  rilevante  dovendo  questo
giudice,  a  seguito  della  richiesta di rinvio a giudizio del p.m.,
celebrare l'udienza preliminare.
   La   questione   invero   appare   anche  fondata  e  di  semplice
esposizione:
     la  originaria  previsione  dell'udienza  preliminare  aveva una
evidente logica sia per il sistema processuale, sia per l'imputato in
quanto era tesa ad evitare, quantomeno per i reati piu' gravi, che si
potesse pervenire a dibattimento, con aggravio per il «sistema» e con
ludibrio   per   l'imputato,   laddove  non  vi  fosse  una  concreta
prospettiva di affermazione di responsabilita'.
     all'epoca  non vi era un diritto incondizionato dell'imputato ad
essere giudicato nel merito allo stato degli atti quale oggi previsto
dall'art 438, primo comma c.p.p.;
     non  pare  dubitabile  da  alcuno  che  i canoni decisori di cui
all'art  425  c.p.p.,  ed  in  particolare quelli di cui terzo comma,
implichino  che,  laddove il giudice pronunci, sulla base degli atti,
sentenza  di  non  luogo  a  procedere,  sulla base dei medesimi atti
ineluttabilmente pronuncerebbe sentenza assolutoria nel merito;
     ne  consegue  che  e'  certamente  venuta  meno  una  delle  due
originarie  motivazioni  che  giustificavano  l'udienza  preliminare:
l'interesse  dell'imputato e' ancor piu' saldamente garantito dal suo
incondizionato  diritto  a  chiedere  al giudice del dibattimento, in
Camera  di  consiglio,  il  giudizio  abbreviato  cosi' ottenendo una
sentenza nel merito definitivamente assolutoria (se del caso);
     rimarrebbe  pertanto  all'udienza preliminare esclusivamente una
generica  funzione  di  clausola di salvaguardia del sistema rispetto
alla  eventualita'  che  si  promuovessero  azioni  penali massive ed
indiscriminate, senza che gli imputati in modo altrettanto massivo ed
indiscriminato  utilizzino lo strumento, ben piu' utile, del giudizio
abbreviato.
   Tale  ipotesi  e'  del  tutto  scolastica  e,  come tale, un serio
ordinamento  giuridico  non  puo'  prenderla  in considerazione nella
disciplina  processuale, e'  infatti  evidente  che le due originarie
finalta' fossero strettamente collegate. La possibilita' che vi fosse
un  "inconsulto"  esercizio  dell'azione  penale  per  reati  gravi e
complessi,  e  che cio' potesse comportare un aggravio patologico per
il sistema, era infatti realistica quando non era previsto un diritto
assoluto  dell'imputato  ad  essere  giudicato  nel merito allo stato
degli  atti; con l'attuale normativa una tale previsione e' del tutto
irragionevole.
   Su    tali    premesse    devono    valutarsi   i   parametri   di
costituzionalita'.  Anche sotto tale aspetto l'esposizione appare del
tutto semplice:
     la   costituzionalizzazione   dell'obbligo  del  legislatore  di
assicurare la ragionevole durata comporta un limite piu' definito per
il   legislatore  stesso  in  ordine  alla  previsione  di  scansioni
processuali  che  non  abbiano alcun significato ne' per garantire un
sistema  idoneo  al  corretto  esercizio  dell'azione  penale ne' per
garantire  una  piena  possibilita'  di  esplicazione  delle esigenze
difensive.
   Il  dubbio  di  incostituzionalita'  di  norme prevedenti istituti
processuali  «inutili»  puo' in realta' gia' porsi con riferimento al
generale  principio  di  ragionevolezza  ex  art. 3 Cost., nonche' al
generale principio di buon andamento ed efficienza di cui all'art. 97
Cost;  tale  dubbio  diventa  certezza laddove quei generali principi
sono  stati  riempiti  di un preciso contenuto in materia processuale
con  la specifica costituzionalizzazione del principio di ragionevole
durata dal processo.
   Si   vuol   dire   molto   semplicemente   che   gli  spazi  della
discrezionalita'    legislativa   nella   costruzione   del   sistema
processuale  con  tale principio sono stati ristretti con riferimento
al fattore temporale e laddove si prevede una intera fase processuale
senza una congrua funzionalita' il legislatore ineluttabilmente viola
il parametro costituzionale di cui all'art. 111.
   Invero,  si  ribadisce,  vi e' il fondato dubbio che la violazione
sia  ancor  piu'  grave  e  debba  estendersi  anche al piu' generico
parametro  di  ragionevolezza  nonche'  al piu' generale principio di
buon andamento ed efficienza laddove si ponga mente al fatto che alle
funzioni  di G.u.p. sono de facto adibite forze lavoro corrispondenti
a  circa  il  10  %  dei giudici di primo grado adibiti alle funzioni
penali;  spreco  del  tutto  inaccettabile  in un moderna visione del
processo penale.
   L'udienza    preliminare    pertanto    rispetto    all'aggiornata
costituzionalizzazione   dei  principi  processuali  complessivamente
considerati  e' divenuta una fase processuale inutile (violazione del
principio  di  ragionevole durata), costosa (violazione del principio
di  efficienza  e  buona amministrazione) ed intrinsecamente illogica
(in violazione del principio di ragionevolezza).
                              P. Q. M.
   Solleva questione di legittimita' costituzionale dell' dell'intero
Titolo  IX  del  libro  V  del  codice  di  procedura  penale nonche'
dell'art.  550  c.p.p., primo comma, nella parte in cui limita i casi
di  citazione  diretta  in  relazione agli artt. 11, 97 e 3 Cost, nei
termini di cui in motivazione.
   Sospende il procedimento in corso;
   Dispone  la  notifica della presente ordinanza alle parti, ai loro
difensori,  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, ai Presidente
della  Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica; ordina la
trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli
atti   del  giudizio  ed  alla  prova  delle  notificazioni  e  della
comunicazioni prescritte.
    Verbania, addi' 5 febbraio 2008
                          Il giudice: Terzi