N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2008
Ordinanza del 12 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Martelli Antonio ed altro Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma nono, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni commesse anteriormente - Disparita' di trattamento - Ingiustificata deroga al principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547. - Costituzione, art. 3.(GU n.23 del 28-5-2008 )
IL TRIBUNALE Premesso che nel procedimento iscritto al n. 27/08 R.G. Tribunale di Lanciano la difesa di alcuni imputati ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 nella parte in cui prevede che le violazioni di cui all'art. l10, nono comma del T.U.L.P.S. commesse in dt antecedente al 1 gennaio 2006 si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. O s s e r v a Con le modifica dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. introdotta da alcune disposizioni contenute nella legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e' stata rimodellata la disciplina normativa degli apparecchi da gioco di tipo automatico. In particolare, l'art. 110, nono comma T.U.L.P.S. e' stato modificato dall'art. 1, comma 543, legge n. 266/2005 nel senso che le violazioni previste in materia di installazione in esercizi pubblici di apparecchi automatici da gioco non conformi alle disposizioni di legge, sono attualmente sanzionate in via esclusivamente amministrativa, laddove precedentemente costituivano illeciti penali. Il comma 547 dell'art. 1, legge n. 266/2005 stabilisce che per le violazioni commesse anteriormente alla data del 1 gennaio 2006 (come il caso che qui occupa) restano applicabili le disposizioni anteriormente vigenti e, pertanto, le sanzioni penali previste nella formulazione originaria della norma. Dal quadro appena delineato si evince una disparita' di trattamento tra soggetti che abbiano posto in essere la medesima condotta prima o dopo il 1 gennaio 2006, senza che vi sia una sufficiente ragione giustificativa, con violazione dell'art. 3 Costituzione. Infatti, premesso che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che eventuali deroghe al principio di retroattivita' della lex mitior, previsto come regola generale dall'art. 2, terzo comma c.p., ma privo di tutela costituzionale diretta, possono essere disposte dal legislatore solo quando ricorra una sufficente ragione giustificativa della deroga al principio della retroattivita' della legge piu' favorevole (da ultimo, la sentenza n. 393/2006), che nel caso di specie non sembra ricorrere. Si tratta di questione, ad opinione dello scrivente, non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del processo, atteso che agli odierni imputati, cui si attribuisce un fatto commesso prima del 1 gennaio 2006, e' contestata anche la violazione dell'art. 110 T.U.L.P.S., unitamente ad altra ipotesi di reato (la violazione di cui all'art. 718 c.p.). Pertanto deve essere sospeso il giudizio in corso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale a mente dell'art. 23 legge n. l l marzo l953, n. 87;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo l953, n. 87; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenziali. Lanciano, addi 12 febbraio 2008 Il giudice: Marino