N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2008

Ordinanza  del  12 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Lanciano nel
procedimento penale a carico di Martelli Antonio ed altro

Sicurezza  pubblica  -  Violazioni  nella  produzione,  importazione,
  distribuzione  e  installazione  di  apparecchi da gioco (art. 110,
  comma    nono,    regio    decreto   n. 773/1931)   -   Intervenuta
  depenalizzazione   -   Inapplicabilita'  alle  violazioni  commesse
  anteriormente  -  Disparita' di trattamento - Ingiustificata deroga
  al principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Premesso  che nel procedimento iscritto al n. 27/08 R.G. Tribunale
di Lanciano la difesa di alcuni imputati ha sollevato la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005
nella  parte  in  cui  prevede che le violazioni di cui all'art. l10,
nono  comma  del  T.U.L.P.S.  commesse in dt antecedente al 1 gennaio
2006  si  applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni
stesse.
                            O s s e r v a
   Con  le  modifica  dell'articolo  110 del T.U.L.P.S. introdotta da
alcune   disposizioni   contenute   nella  legge  n. 266/2005  (legge
finanziaria  2006) e' stata rimodellata la disciplina normativa degli
apparecchi  da  gioco  di  tipo  automatico.  In  particolare, l'art.
110, nono  comma  T.U.L.P.S.  e'  stato modificato dall'art. 1, comma
543,  legge  n. 266/2005  nel  senso  che  le  violazioni previste in
materia   di   installazione   in  esercizi  pubblici  di  apparecchi
automatici  da  gioco  non  conformi alle disposizioni di legge, sono
attualmente  sanzionate in via esclusivamente amministrativa, laddove
precedentemente costituivano illeciti penali.
   Il comma  547 dell'art. 1, legge n. 266/2005 stabilisce che per le
violazioni  commesse anteriormente alla data del 1 gennaio 2006 (come
il   caso   che  qui  occupa)  restano  applicabili  le  disposizioni
anteriormente  vigenti e, pertanto, le sanzioni penali previste nella
formulazione originaria della norma.
   Dal   quadro   appena   delineato  si  evince  una  disparita'  di
trattamento  tra  soggetti  che  abbiano  posto in essere la medesima
condotta  prima  o  dopo  il  1  gennaio  2006,  senza che vi sia una
sufficiente   ragione  giustificativa,  con  violazione  dell'art.  3
Costituzione.  Infatti,  premesso  che  la giurisprudenza della Corte
costituzionale  ha  piu'  volte  ribadito  che  eventuali  deroghe al
principio  di  retroattivita'  della lex mitior, previsto come regola
generale   dall'art.   2,  terzo  comma  c.p.,  ma  privo  di  tutela
costituzionale  diretta, possono essere disposte dal legislatore solo
quando  ricorra una sufficente ragione giustificativa della deroga al
principio  della  retroattivita'  della  legge  piu'  favorevole  (da
ultimo,  la  sentenza n. 393/2006), che nel caso di specie non sembra
ricorrere.
   Si   tratta   di  questione,  ad  opinione  dello  scrivente,  non
manifestamente  infondata  e rilevante per la decisione del processo,
atteso  che  agli  odierni  imputati,  cui  si  attribuisce  un fatto
commesso  prima del 1 gennaio 2006, e' contestata anche la violazione
dell'art.  110 T.U.L.P.S.,  unitamente  ad altra ipotesi di reato (la
violazione di cui all'art. 718 c.p.).
   Pertanto  deve  essere  sospeso  il  giudizio  in corso e gli atti
devono  essere  trasmessi alla Corte costituzionale a mente dell'art.
23 legge n. l l marzo l953, n. 87;
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo l953, n. 87;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso.
   Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.
     Lanciano, addi 12 febbraio 2008
                         Il giudice: Marino