N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2007

Ordinanza  del  29  novembre  2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di
Varese nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Carlo ed altri

Processo penale - Udienza preliminare - Presentazione della richiesta
  del  pubblico  ministero  di  rinvio  a giudizio - Trasmissione del
  fascicolo  processuale - Sanzione della nullita' per il deposito di
  un  fascicolo  non rispondente al dettato delle norme relative alla
  formazione dei fascicoli - Mancata previsione - Lesione del diritto
  di   difesa,  in  particolare  sotto  il  profilo  delle  modalita'
  necessarie per il suo concreto esercizio.
- Codice di procedura penale, art. 416.
- Costituzione,  artt.  24, comma secondo, 111, comma secondo (recte:
  terzo).
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87).
   I  difensori  degli imputati hanno oggi eccepito la nullita' della
richiesta di rinvio a giudizio che, depositata in cancelleria ex art.
416,  secondo  comma,  c.p.p.  unitamente al fascicolo delle indagini
preliminari  formato  senza rispettare il dettato degli artt. 130 del
d.lgs.  28  luglio  1989,  n. 271,  e  3  del d.m. 30 settembre 1989,
n. 334,  non sarebbe a loro giudizio rispettosa del dettato dell'art.
178,  lett.  b), c.p.p. sotto il profilo della mancata corrispondenza
dell'iniziatva  del  pubblico  ministero allo schema tipico della sua
azione,  delineato  dal  combinato  disposto degli artt. 416, primo e
secondo  comma, c.p.p., 130 disp. att. c.p.p. e 3 reg. es. c.p.p.; la
citata  richiesta sarebbe invalida anche sotto il profilo del mancato
rispetto  dell'art. 178, lett. c), c.p.p., giacche' implicherebbe una
violazione  del  diritto  di  difesa  e dunque ostacolerebbe la piena
assistenza dell'imputato.
   Uno  dei  difensori  degli  imputati  Guffanti  e Cocozza ha anche
eccepito  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 416, primo comma,
c.p.p.,  che non rispetterebbe i parametri costituzionali di cui agli
artt.  24,  secondo  comma,  e 111, secondo comma, prima parte, della
Carta  costituzionale,  nella  parte  in  cui  il citato articolo del
codice di rito non prevede la nullita' del predetto atto di esercizio
dell'azione  penale, nel caso in cui il fascicolo con esso depositato
non risponda ai requisiti indicati dai citati articoli 130 e 3.
   Il  requirente  -  pur non  negando  la  rilevanza delle questioni
sollevate  dai  difensori  e  sottolinenado  le  difficolta'  che  la
caoticita'   del  fascicolo  processuale  depositato  in  cancelleria
comporti  per  lo  stesso  rappresentante  d'udienza dell'accusa - ha
chiesto  il  rigetto delle eccezioni di nullita' e della questione di
costituzionalita',  evidenziando che nessuna invalidita' sia prevista
dal  codice  di  procedura  penale per la violazione delle menzionate
norme  di  attuazione  e  regolamentari  e ritenendo che un eventuale
intervento   additivo  della  Corte  costituzionale  aggraverebbe  le
difficolta' di concreta tenuta dei fascicoli processuali.
   Il giudice al riguardo osserva quanto segue.
   La  questione  posta  oggi  dalle  difese  e',  in punto di fatto,
difficilmente contestabile.
   Come  spesso avviene nella quotidianita', il fascicolo processuale
trasmesso  dal  pubblico  ministero  con  la  richiesta  di  rinvio a
giudizio   di   cinque   medici,   -  accusati  del  decesso  di  una
paziente asseritamene  cagionato  da  condotte  omissive e commissive
caratterizzate  da  colpa  professionale  -  non  solo  contiene atti
riferiti  a piu' persone originariamente indagate e nei cui confronti
non  e'  stata  esercitata l'azione penale, ma, soprattutto, contiene
atti  e  produzioni  raccolti  non in ordine cronologico, numerati in
progressione;  la  copertina  contiene anche i nomi delle persone non
imputate  e  non  contiene la data di iscrizione dell'imputata Botter
nel  registro  previsto  dall'art.  335 c.p.p.; l'indice degli atti e
delle  produzioni e' assolutamente generico, accorpando in macro-voci
centinaia  di  atti  e rendendo di fatto impossibile, solo in base ad
esso,  il  rinvenimento  nel carteggio di singoli atti riguardanti la
posizione di singoli imputati.
   Tali  oggettive  condizioni  del  fascicolo  processuale -  dovute
prevalentemente  al notorio, gravoso carico di lavoro che affligge il
personale  di segreteria e cancelleria preposto al confezionamento ed
alla   custodia   del   fascicolo  -  comportano  evidenti  disagi  e
difficolta'  non  solo  per  i  difensori,  ma  anche per il pubblico
ministero  d'udienza e per lo stesso giudice, impegnati spesso in una
defatigante opera di riordino degli atti, ai fini di un loro completo
e proficuo esame.
   Le  difficolta'  dei difensori, dunque, sono le stesse difficolta'
dei magistrati.
   Cio'  sottolineato  in  punto  di fatto e passando al merito delle
questioni  sottoposte alla sua attenzione, il Giudice, ricordato come
nessuna  specifica  norma  del  codice  di  rito  penale  sanzioni di
nullita'  il  mancato  rispetto  dei  citati  articoli 130 disp. att.
c.p.p. e 3 reg. es. e rammentato il principio di tassativita' sancito
dall'art.  177  c.p.p.,  deve  affrontare  la  questione  di nullita'
«generale» sollevata dalle difese.
   Ritiene  il g.u.p. che nel caso di specie non sussista la nullita'
d'ordine generale prevista dall'art. 178, lett. b), c.p.p..
   Dev'essere,   infatti,   evidenziato   come  l'atto  di  esercizio
dell'azione  penale  non sia, nel caso odierno, in alcun modo viziato
dal  punto  di vista dell'iniziativa del pubblico ministero, ma, caso
mai,  sul  piano  delle  sue  concrete modalita'; con riguardo a tali
modalita',  tuttavia  nulla  prevede l'art. 416, primo comma, c.p.p.,
che  tassativamente  elenca  le modalita' tra le quali, lo si ripete,
non  vi e' quella in esame implicanti la nullita' della richiesta del
requirente; il fascicolo processuale, anzi, e' menzionato nel secondo
comma  del  predetto articolo, quasi che il legislatore avesse voluto
espressamente   svincolare   la   validita'  dell'atto  di  esercizio
dell'azione   penale   da   ogni   questione  relativa  al  fascicolo
processuale.
   E,  del  resto,  la  giurisprudenza e' concorde nel risolvere ogni
questione   concernente  la  completezza  degli  atti  del  fascicolo
processuale, ritenendo inutilizzabili gli atti di indagine diversi da
quelli  trasmessi  al  giudice  con  il fascicolo depositato ai sensi
dell'art. 416 c.p.p.
   Non  sussiste  neppure  la  nullita'  d'ordine  generale  prevista
dall'art.  178,  lett.  c),  c.p.p.,  posto che le disposizioni sulla
tenuta  del  fascicolo processuale non «concernono» - art. 178, primo
inciso,  c.p.p.  l'assistenza  tecnica dell'imputato, ma, appunto, la
regolare fascicolazione degli atti.
   Esclusa  la ricorrenza di nullita' di carattere generale, non puo'
tuttavia  negarsi  che  il risultato ermenuetico cosi' conseguito sia
inappagante,  posto  che  la  predisposizione di una disciplina cosi'
precisa  e particolareggiata in merito alla formazione del fascicolo.
procedimentale   si  spiega  solo  con  un  valore  «forte»,  che  il
legislatore ha evidentemente voluto, tramite essa, salvaguardare.
   Tale  valore non puo' che attenere al diritto di difesa, dotato di
plurima copertura costituzionale.
   Il  predetto  diritto  viene in rilievo anzitutto sotto il profilo
della  certezza  della  «identita»  degli  atti, sulla base dei quali
sara' celebrato il giudizio.
   La   conclusione   e'   avvalorata   dalla   considerazione  della
centralita' che il «fascicolo» ha rivestito nel codice di rito penale
introdotto  nel  1988,  tanto  piu'  che  diversi  sono  i «canestri»
documentali  ai quali attingere da parte del Giudice in occasione dei
diversi stati e gradi del procedimento in cui egli venga «attivato».
   Si  intende  in altre parole rimarcare come in un processo penale,
caratterizzato  dalla  diversa utilizzabilita' degli atti di indagine
seconda  delle  fasi  del  giudizio  in cui essi vengano in rilievo o
della  natura  del  rito  -  ordinario  o  «alternativo»  -  al quale
accedono,  nonche'  del  «tempo»  in  cui  vengono  acquisiti, sia di
fondamentale importanza ricostruire con certezza non solo la sequenza
temporale dell'acquisizione degli atti, ma anche la loro «identita».
   E cio' senza accennare alle ulteriori, gravi implicazioni che, sul
terreno  dell'identita' degli atti, vengono in rilievo in conseguenza
dei  sempre  piu'  numerosi  stralci,  resi  necessari  dalle diverse
opzioni   processuali   operate   dai  protagonisti  di  procedimenti
plurisoggettivi.
   Il  diritto  di  difesa  tuttavia,  viene  in gioco anche sotto il
connesso  profilo  del  suo  compiuto  ed  agevole esplicarsi, che e'
funzione  della  possibilita'  di  tempestivo  e  completo  esame del
carteggio.
   Non  vi  e'  dubbio che in tutti i non pochi casi in cui - come in
quello  di  specie  -  il  fascicolo sia formato da migliaia di atti,
relativi   a   diversi  imputati,  non  adeguatamente  indicizzati  e
raccolti,  l'esame  della posizione del singolo imputato sia di fatto
molto complicata.
   Cio'  comporta  spesso,  carenze  di  conoscenza,  con  pericolose
ricadute in termini di adeguatezza dell'attivita' difensiva.
   Questa  conseguenza  negativa  e' assolutamente rilevante in vista
dell'udienza  preliminare,  che vede il difensore chiamato ad operare
decisive  opzioni difensive, in vista dell'accesso ai cosiddetti riti
alternativi.
   Quanto   sinora   argomentato  rileva  ai  fini  dell'esame  della
questione di costituzionalita' oggi avanzata in questo processo.
   L'avvocato Orelli, difensore del dott. Guffanti ha dimostrato come
il  pubblico  ministero  abbia  introdotto  -  evidentemente in vista
dell'eventuale  fase  dibattimentale  e senza, dunque, alcun «secondo
fine»  -  la  lista  dei  testimoni  in  data  successiva a quella di
deposito  degli atti nella cancelleria del g.u.p.; a dimostrazione di
come siano concretamente possibili piu' gravi «integrazioni».
   L'avvocato  Pagani ha spiegato il rilievo della data di iscrizione
della  notizia  di  reato a carico della sua assistita, ai fini della
valutazione  dell'utilizzabilita'  degli  atti  che  la  riguardano e
dunque dell'eventuale opzione per il giudizio abbreviato.
   La  questione  e'  dunque concretamente rilevante; il giudizio non
puo'  infatti  essere  definito  senza  la certezza circa il canestro
documentale  sulla  base  del quale dovrebbe essere celebrato; rileva
anche  sul  piano  della  consapevolezza  e ponderatezza della stessa
scelta del rito, attraverso il quale si procedera' al giudizio.
   Ne'   il  sistema  processuale  pare  offrire  valide  alternative
ermeneutiche, che possano risolvere la segnalata, grave carenza della
fascicolazione.
   Non  e'  infatti  percorribile  la strada della restituzione degli
atti   al   pubblico   ministero  perche'  proceda  ad  una  accurata
predisposizione  del fascicolo: a parte il rilievo che tale modalita'
potrebbe  prestare il fianco a dubbi - che il giudice rifiuta, ma che
in  astratto  potrebbero  porsi  -  di tardivo inserimento di atti di
indagine  prima  non  depositati,  il  fascicolo processuale potrebbe
essere  restituito  solo  previa  declaratoria  di nullita' dell'atto
esercizio  dell'azione  penale,  nella  specie  lo  si e' argomentato
processualmente non giustificata.
   Neppure  la  strada  della  declaratoria  di nullita' ex art. 416,
primo  comma,  c.p.p.  della  richiesta  di  rinvio  a giudizio - pur
acutamente  imboccata  dalla  Corte  di cassazione, con riguardo alle
conseguenze  della  perdurante  carenza dell'imputazione rilevata dal
giudice  del  dibattimento  e  non «sanata»dal pubblico ministero nel
corso   della  «nuova»  udienza  preliminare  all'uopo  fissata  dopo
l'annullamento  ex  art. 429, primo comma, lett. c), e secondo comma,
c.p.p.   del   decreto  che  aveva  disposto  il  giudizio  -  appare
convincente,  giacche'  se  e' certo vero che tale soluzione potrebbe
essere giudicata non abnorme, si scontra pur sempre con il richiamato
principio   di  tassativita'  delle  nullita'  e  con  la  menzionata
struttura dei primi due commi dell'art. 416 c.p.p.
   Vi  e'  dunque nel sistema ed in particolare nell'art. 416 c.p.p.,
ad  avviso del giudice, un vuoto normativo, che determina in concreto
un  grave  documento  per  il  diritto  di  difesa,  presidiato dalle
menzionate norme della Costituzione.
   L'art.  416  c.p.p.,  nella  parte  in cui non prevede la sanzione
della  nullita'  per  il deposito con l'atto di esercizio dell'azione
penale  di un fascicolo rispondente al dettato delle norme piu' volte
richiamate, non pare rispettoso degli artt. 24, secondo comma, e 111,
secondo comma, della Carta costituzionale.
   Viene  in rilievo soprattutto il preciso dettato del secondo comma
dell'art  111  della  Costituzione,  che fornisce ulteriore copertura
costituzionale  al  diritto  di  difesa, sotto il profilo del tempo e
delle condizioni necessari per suo concreto esplicarsi.
   Non  puo'  infatti,  dubitarsi  che  la formazione - come nel caso
odierno  -  di  un  fascicolo  processuale,  composto di migliaia. di
pagine,  relativo  a  ben  cinque  imputati,  implicante  l'esame  di
complessa  documentazione  sanitaria  relativa  a  ben tre interventi
chirurgici  effettuati  da  equipe  diverse,  comportanti  una  lunga
degenza  ospedaliera,  rivelatasi  purtroppo  inutile, predisposto in
modo   non  rispondente  al  dettato  delle  norme  di  attuazione  e
regolamentare  comporti  che  i  difensori si vengano a trovare a non
disporre  del  tempo  e,  soprattutto, delle condizioni necessari per
preparare adeguatamente la difesa.
   La   questione   di  costituzionalita',  oggi  sollevata,  non  e'
ritenuta, per le ragioni esposte, manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  perche'  esamini  la  questione di costituzionalita'
dell'art. 416 c.p.p., come sopra avanzata nel presente giudizio;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina   che   a  cura  della  cancelleria  questa  ordinanza  sia
notificata  alle  Parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.
   Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Varese, addi' 29 novembre 2007
             Il giudice dell'udienza preliminare: Fazio