N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2007
Ordinanza del 29 novembre 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Carlo ed altri Processo penale - Udienza preliminare - Presentazione della richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio - Trasmissione del fascicolo processuale - Sanzione della nullita' per il deposito di un fascicolo non rispondente al dettato delle norme relative alla formazione dei fascicoli - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa, in particolare sotto il profilo delle modalita' necessarie per il suo concreto esercizio. - Codice di procedura penale, art. 416. - Costituzione, artt. 24, comma secondo, 111, comma secondo (recte: terzo).(GU n.23 del 28-5-2008 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). I difensori degli imputati hanno oggi eccepito la nullita' della richiesta di rinvio a giudizio che, depositata in cancelleria ex art. 416, secondo comma, c.p.p. unitamente al fascicolo delle indagini preliminari formato senza rispettare il dettato degli artt. 130 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e 3 del d.m. 30 settembre 1989, n. 334, non sarebbe a loro giudizio rispettosa del dettato dell'art. 178, lett. b), c.p.p. sotto il profilo della mancata corrispondenza dell'iniziatva del pubblico ministero allo schema tipico della sua azione, delineato dal combinato disposto degli artt. 416, primo e secondo comma, c.p.p., 130 disp. att. c.p.p. e 3 reg. es. c.p.p.; la citata richiesta sarebbe invalida anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 178, lett. c), c.p.p., giacche' implicherebbe una violazione del diritto di difesa e dunque ostacolerebbe la piena assistenza dell'imputato. Uno dei difensori degli imputati Guffanti e Cocozza ha anche eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 416, primo comma, c.p.p., che non rispetterebbe i parametri costituzionali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, prima parte, della Carta costituzionale, nella parte in cui il citato articolo del codice di rito non prevede la nullita' del predetto atto di esercizio dell'azione penale, nel caso in cui il fascicolo con esso depositato non risponda ai requisiti indicati dai citati articoli 130 e 3. Il requirente - pur non negando la rilevanza delle questioni sollevate dai difensori e sottolinenado le difficolta' che la caoticita' del fascicolo processuale depositato in cancelleria comporti per lo stesso rappresentante d'udienza dell'accusa - ha chiesto il rigetto delle eccezioni di nullita' e della questione di costituzionalita', evidenziando che nessuna invalidita' sia prevista dal codice di procedura penale per la violazione delle menzionate norme di attuazione e regolamentari e ritenendo che un eventuale intervento additivo della Corte costituzionale aggraverebbe le difficolta' di concreta tenuta dei fascicoli processuali. Il giudice al riguardo osserva quanto segue. La questione posta oggi dalle difese e', in punto di fatto, difficilmente contestabile. Come spesso avviene nella quotidianita', il fascicolo processuale trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio di cinque medici, - accusati del decesso di una paziente asseritamene cagionato da condotte omissive e commissive caratterizzate da colpa professionale - non solo contiene atti riferiti a piu' persone originariamente indagate e nei cui confronti non e' stata esercitata l'azione penale, ma, soprattutto, contiene atti e produzioni raccolti non in ordine cronologico, numerati in progressione; la copertina contiene anche i nomi delle persone non imputate e non contiene la data di iscrizione dell'imputata Botter nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.; l'indice degli atti e delle produzioni e' assolutamente generico, accorpando in macro-voci centinaia di atti e rendendo di fatto impossibile, solo in base ad esso, il rinvenimento nel carteggio di singoli atti riguardanti la posizione di singoli imputati. Tali oggettive condizioni del fascicolo processuale - dovute prevalentemente al notorio, gravoso carico di lavoro che affligge il personale di segreteria e cancelleria preposto al confezionamento ed alla custodia del fascicolo - comportano evidenti disagi e difficolta' non solo per i difensori, ma anche per il pubblico ministero d'udienza e per lo stesso giudice, impegnati spesso in una defatigante opera di riordino degli atti, ai fini di un loro completo e proficuo esame. Le difficolta' dei difensori, dunque, sono le stesse difficolta' dei magistrati. Cio' sottolineato in punto di fatto e passando al merito delle questioni sottoposte alla sua attenzione, il Giudice, ricordato come nessuna specifica norma del codice di rito penale sanzioni di nullita' il mancato rispetto dei citati articoli 130 disp. att. c.p.p. e 3 reg. es. e rammentato il principio di tassativita' sancito dall'art. 177 c.p.p., deve affrontare la questione di nullita' «generale» sollevata dalle difese. Ritiene il g.u.p. che nel caso di specie non sussista la nullita' d'ordine generale prevista dall'art. 178, lett. b), c.p.p.. Dev'essere, infatti, evidenziato come l'atto di esercizio dell'azione penale non sia, nel caso odierno, in alcun modo viziato dal punto di vista dell'iniziativa del pubblico ministero, ma, caso mai, sul piano delle sue concrete modalita'; con riguardo a tali modalita', tuttavia nulla prevede l'art. 416, primo comma, c.p.p., che tassativamente elenca le modalita' tra le quali, lo si ripete, non vi e' quella in esame implicanti la nullita' della richiesta del requirente; il fascicolo processuale, anzi, e' menzionato nel secondo comma del predetto articolo, quasi che il legislatore avesse voluto espressamente svincolare la validita' dell'atto di esercizio dell'azione penale da ogni questione relativa al fascicolo processuale. E, del resto, la giurisprudenza e' concorde nel risolvere ogni questione concernente la completezza degli atti del fascicolo processuale, ritenendo inutilizzabili gli atti di indagine diversi da quelli trasmessi al giudice con il fascicolo depositato ai sensi dell'art. 416 c.p.p. Non sussiste neppure la nullita' d'ordine generale prevista dall'art. 178, lett. c), c.p.p., posto che le disposizioni sulla tenuta del fascicolo processuale non «concernono» - art. 178, primo inciso, c.p.p. l'assistenza tecnica dell'imputato, ma, appunto, la regolare fascicolazione degli atti. Esclusa la ricorrenza di nullita' di carattere generale, non puo' tuttavia negarsi che il risultato ermenuetico cosi' conseguito sia inappagante, posto che la predisposizione di una disciplina cosi' precisa e particolareggiata in merito alla formazione del fascicolo. procedimentale si spiega solo con un valore «forte», che il legislatore ha evidentemente voluto, tramite essa, salvaguardare. Tale valore non puo' che attenere al diritto di difesa, dotato di plurima copertura costituzionale. Il predetto diritto viene in rilievo anzitutto sotto il profilo della certezza della «identita» degli atti, sulla base dei quali sara' celebrato il giudizio. La conclusione e' avvalorata dalla considerazione della centralita' che il «fascicolo» ha rivestito nel codice di rito penale introdotto nel 1988, tanto piu' che diversi sono i «canestri» documentali ai quali attingere da parte del Giudice in occasione dei diversi stati e gradi del procedimento in cui egli venga «attivato». Si intende in altre parole rimarcare come in un processo penale, caratterizzato dalla diversa utilizzabilita' degli atti di indagine seconda delle fasi del giudizio in cui essi vengano in rilievo o della natura del rito - ordinario o «alternativo» - al quale accedono, nonche' del «tempo» in cui vengono acquisiti, sia di fondamentale importanza ricostruire con certezza non solo la sequenza temporale dell'acquisizione degli atti, ma anche la loro «identita». E cio' senza accennare alle ulteriori, gravi implicazioni che, sul terreno dell'identita' degli atti, vengono in rilievo in conseguenza dei sempre piu' numerosi stralci, resi necessari dalle diverse opzioni processuali operate dai protagonisti di procedimenti plurisoggettivi. Il diritto di difesa tuttavia, viene in gioco anche sotto il connesso profilo del suo compiuto ed agevole esplicarsi, che e' funzione della possibilita' di tempestivo e completo esame del carteggio. Non vi e' dubbio che in tutti i non pochi casi in cui - come in quello di specie - il fascicolo sia formato da migliaia di atti, relativi a diversi imputati, non adeguatamente indicizzati e raccolti, l'esame della posizione del singolo imputato sia di fatto molto complicata. Cio' comporta spesso, carenze di conoscenza, con pericolose ricadute in termini di adeguatezza dell'attivita' difensiva. Questa conseguenza negativa e' assolutamente rilevante in vista dell'udienza preliminare, che vede il difensore chiamato ad operare decisive opzioni difensive, in vista dell'accesso ai cosiddetti riti alternativi. Quanto sinora argomentato rileva ai fini dell'esame della questione di costituzionalita' oggi avanzata in questo processo. L'avvocato Orelli, difensore del dott. Guffanti ha dimostrato come il pubblico ministero abbia introdotto - evidentemente in vista dell'eventuale fase dibattimentale e senza, dunque, alcun «secondo fine» - la lista dei testimoni in data successiva a quella di deposito degli atti nella cancelleria del g.u.p.; a dimostrazione di come siano concretamente possibili piu' gravi «integrazioni». L'avvocato Pagani ha spiegato il rilievo della data di iscrizione della notizia di reato a carico della sua assistita, ai fini della valutazione dell'utilizzabilita' degli atti che la riguardano e dunque dell'eventuale opzione per il giudizio abbreviato. La questione e' dunque concretamente rilevante; il giudizio non puo' infatti essere definito senza la certezza circa il canestro documentale sulla base del quale dovrebbe essere celebrato; rileva anche sul piano della consapevolezza e ponderatezza della stessa scelta del rito, attraverso il quale si procedera' al giudizio. Ne' il sistema processuale pare offrire valide alternative ermeneutiche, che possano risolvere la segnalata, grave carenza della fascicolazione. Non e' infatti percorribile la strada della restituzione degli atti al pubblico ministero perche' proceda ad una accurata predisposizione del fascicolo: a parte il rilievo che tale modalita' potrebbe prestare il fianco a dubbi - che il giudice rifiuta, ma che in astratto potrebbero porsi - di tardivo inserimento di atti di indagine prima non depositati, il fascicolo processuale potrebbe essere restituito solo previa declaratoria di nullita' dell'atto esercizio dell'azione penale, nella specie lo si e' argomentato processualmente non giustificata. Neppure la strada della declaratoria di nullita' ex art. 416, primo comma, c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio - pur acutamente imboccata dalla Corte di cassazione, con riguardo alle conseguenze della perdurante carenza dell'imputazione rilevata dal giudice del dibattimento e non «sanata»dal pubblico ministero nel corso della «nuova» udienza preliminare all'uopo fissata dopo l'annullamento ex art. 429, primo comma, lett. c), e secondo comma, c.p.p. del decreto che aveva disposto il giudizio - appare convincente, giacche' se e' certo vero che tale soluzione potrebbe essere giudicata non abnorme, si scontra pur sempre con il richiamato principio di tassativita' delle nullita' e con la menzionata struttura dei primi due commi dell'art. 416 c.p.p. Vi e' dunque nel sistema ed in particolare nell'art. 416 c.p.p., ad avviso del giudice, un vuoto normativo, che determina in concreto un grave documento per il diritto di difesa, presidiato dalle menzionate norme della Costituzione. L'art. 416 c.p.p., nella parte in cui non prevede la sanzione della nullita' per il deposito con l'atto di esercizio dell'azione penale di un fascicolo rispondente al dettato delle norme piu' volte richiamate, non pare rispettoso degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Carta costituzionale. Viene in rilievo soprattutto il preciso dettato del secondo comma dell'art 111 della Costituzione, che fornisce ulteriore copertura costituzionale al diritto di difesa, sotto il profilo del tempo e delle condizioni necessari per suo concreto esplicarsi. Non puo' infatti, dubitarsi che la formazione - come nel caso odierno - di un fascicolo processuale, composto di migliaia. di pagine, relativo a ben cinque imputati, implicante l'esame di complessa documentazione sanitaria relativa a ben tre interventi chirurgici effettuati da equipe diverse, comportanti una lunga degenza ospedaliera, rivelatasi purtroppo inutile, predisposto in modo non rispondente al dettato delle norme di attuazione e regolamentare comporti che i difensori si vengano a trovare a non disporre del tempo e, soprattutto, delle condizioni necessari per preparare adeguatamente la difesa. La questione di costituzionalita', oggi sollevata, non e' ritenuta, per le ragioni esposte, manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' esamini la questione di costituzionalita' dell'art. 416 c.p.p., come sopra avanzata nel presente giudizio; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle Parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Si comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Varese, addi' 29 novembre 2007 Il giudice dell'udienza preliminare: Fazio