N. 171 SENTENZA 19 - 23 maggio 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  civile  per
  risarcimento  danni  proposto  nei  confronti  di un parlamentare -
  Deliberazione  della  Camera dei deputati di insindacabilita' delle
  opinioni  espresse  dal  parlamentare  -  Ricorso  per conflitto di
  attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello
  di  Roma  - Insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni
  rese  extra  moenia,  oggetto  del procedimento civile per danni, e
  atti tipici della funzione parlamentare - Non spettanza alla Camera
  dei  deputati  della potesta' esercitata - Conseguente annullamento
  della deliberazione di insindacabilita'.
- Deliberazione  della  Camera  dei  deputati  26  gennaio 2005 (doc.
  IV-quater, n. 52).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 26
gennaio  2005 (Doc. IV-quater, n. 52) relativa alla insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse
dal  deputato  Vittorio  Sgarbi  nei  confronti della dottoressa Ilda
Boccassini,  promosso  con  ricorso  della Corte di Appello di Roma -
Sezione  I  civile,  notificato  il  19  giugno  2007,  depositato in
cancelleria  il  21  giugno  2007  ed  iscritto  al n. 4 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase merito.
   Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore
Luigi Mazzella.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso depositato il 21 giugno 2007, la Corte di appello
di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei  confronti  della Camera dei deputati, in relazione alla delibera
adottata dalla stessa il 26 gennaio 2005 (Doc. IV-quater, n. 52), con
la  quale  -  in difformita'  dalla  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni  -  e'  stato  dichiarato  che  i fatti per i quali il
magistrato  Ilda Boccassini aveva promosso azione risarcitoria contro
il   deputato   Vittorio   Sgarbi  riguardano  opinioni  espresse  da
quest'ultimo  nell'esercizio  delle  sue  funzioni parlamentari, come
tali   insindacabili  ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione.
   L'attrice  aveva  convenuto  dinanzi  al  Tribunale  di Roma l'on.
Sgarbi  e la societa' R.T.I. titolare della rete televisiva Canale 5,
per  sentirli  condannare  al risarcimento per la diffamazione subita
nel corso della trasmissione «Sgarbi quotidiani» del 2 gennaio 1998.
   Nel  corso di tale trasmissione, l'on. Sgarbi aveva dichiarato che
«  [...]  dalle  vicende Boccassini dipende anche la morte di uno dei
magistrati  piu' seri d'Italia, Michele Coiro. Michele Coiro e' stato
ucciso.  E' stato cacciato, il CSM ha stabilito che non poteva essere
piu'  procuratore  e  quindi  lui  ha scelto prontamente di andare al
Ministero  e  poi  e'  morto.  Morto  di  crepacuore.  Questa  e'  la
conseguenza  di un'azione iniqua di cui la Boccassini potrebbe essere
perseguita  non  solo  per  abuso,  ma anche come stimolatrice di una
conseguenza  tragica, come chi tenendo in carcere taluno lo induca al
suicidio,  fra  chi  porta  un tale male nel cuore di un uomo, con la
volonta'   di   inquisire   e  opprimere  un  potere  che  e'  quello
simboleggiato  dalla Procura di Roma, che in quel caso il Procuratore
era Coiro [...]».
   Il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando i convenuti,
in  solido, al pagamento, in favore dell'attrice, di lire 50 milioni,
oltre alla rifusione delle spese di lite.
   Tale decisione veniva impugnata dall'on. Sgarbi, il quale eccepiva
l'insindacabilita'   delle  opinioni  espresse  e  comunque  la  loro
inoffensivita',  chiedendo,  in  subordine,  la riduzione della somma
liquidata dal Tribunale.
   A  sua  volta,  la  societa' R.T.I. proponeva appello incidentale,
chiedendo  la  riforma  della sentenza di primo grado, con il rigetto
della domanda, o, in subordine, la riduzione della somma liquidata.
   La  relazione  di  maggioranza  della Giunta per le autorizzazioni
della  Camera  dei  deputati  (Doc.  IV-quater  n. 52 del 10 febbraio
2003), dopo aver ricordato che l'interpretazione eccessivamente ampia
data  in  altri  casi dalla Camera alla regola dell'insindacabilita',
aveva trovato censure anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
la  quale aveva statuito, in piu' occasioni, che puo' conciliarsi con
l'art.    6   della   Convenzione   dei   diritti   dell'uomo   «solo
un'applicazione  assai  ristretta  dell'insindacabilita', intesa come
completa  esenzione  della  responsabilita'  per le affermazioni rese
nell'esercizio  del  mandato  parlamentare,  altrimenti l'impedimento
alla  conoscibilita'  giurisdizionale  delle dichiarazioni dei membri
diventerebbe  un  salvacondotto  incontrollabile  lesivo  del diritto
dell'uomo  a  chiedere  sulle  sue  cause  un  giudizio  equo», aveva
riconosciuto  a maggioranza, «pienamente valide le argomentazioni del
giudice  del Tribunale di Roma» (il quale, con sentenza del 28 maggio
2001,  aveva  condannato  l'on.  Sgarbi al risarcimento dei danni nei
confronti della dr.ssa Boccassini), concludendo nel senso che i fatti
per  i  quali era in corso il procedimento di appello «non concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni».
   Su  questa  proposta,  pero',  la  Camera, in esito alla votazione
svoltasi  in  data  26  gennaio 2005, deliberava, a maggioranza, «nel
senso  che  i  fatti  oggetto  del  procedimento  concernono opinioni
espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni». Tale
delibera veniva depositata nel corso del giudizio di appello.
   Secondo  il  giudice  ricorrente,  l'on.  Sgarbi, nella conduzione
della  trasmissione  televisiva  che  portava  il  suo  nome,  non ha
esercitato  alcuna  funzione  parlamentare,  nemmeno  sub  specie  di
attivita'  connessa,  ma  ha esercitato un'attivita' professionale di
conduttore  ed  opinionista  televisivo,  nell'ambito  di un rapporto
d'opera,  retribuito  in forza di un contratto concluso con una parte
privata:  di  qui l'inapplicabilita', nel caso concreto, dell'art. 68
Cost.
   2. -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con l'ordinanza
di questa Corte n. 197 del 2007, depositata il 14 giugno 2007.
   3. -  La  Corte di appello di Roma ha provveduto a notificare tale
ordinanza  ed  il ricorso introduttivo alla Camera dei deputati il 19
giugno 2007 e li ha depositati il 21 giugno 2007.
   4. - La Camera dei deputati non si e' costituita in giudizio.
                       Considerato in diritto
   1.  - La  Corte  di  appello  di  Roma  ha  sollevato, con ricorso
depositato  il  19  giugno 2007, conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato  nei  confronti  della Camera dei deputati, in relazione
alla  deliberazione,  assunta  dall'Assemblea in data 26 gennaio 2005
(Doc.  IV-quater, n. 52) con la quale e' stato dichiarato che i fatti
per  i  quali  il  magistrato Ilda Boccassini aveva intrapreso azione
risarcitoria  contro il deputato Vittorio Sgarbi, concernono opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   Secondo  la  Corte  ricorrente,  la delibera costituisce invasione
nella  propria  sfera  di  attribuzioni  costituzionali, in quanto le
opinioni  del  deputato  sono  state  da  lui manifestate in veste di
opinionista  e di conduttore televisivo e senza alcuna corrispondenza
con l'attivita' parlamentare.
   In particolare, la Corte d'appello lamenta il non corretto uso, da
parte  della  Camera  dei  deputati,  del  potere  di  decidere sulla
sussistenza  dei  presupposti  per  l'applicabilita' alla fattispecie
dell'art.   68,   primo   comma,  della  Costituzione  e  chiede,  di
conseguenza, l'annullamento della deliberazione adottata dalla stessa
il 26 gennaio 2005.
   2.  - Preliminarmente,  dev'essere confermata l'ammissibilita' del
conflitto,  sussistendone  i presupposti soggettivo ed oggettivo come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 197 del 2007.
   3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
   3.1.    -    Questa    Corte   ha   piu'   volte   precisato   che
l'insindacabilita',  di  cui al primo comma dell'art. 68 Cost., copre
le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando
le  stesse  costituiscano  riproduzione  sostanziale,  ancorche'  non
letterale,  di  atti  tipici  nei  quali  si  estrinsecano le diverse
funzioni  parlamentari.  Deve esistere un nesso funzionale tra queste
ultime  e le eventuali loro proiezioni esterne (ex plurimis, sentenze
n. 260  del  2006,  e  n. 416  del  2006, quest'ultima riguardante le
medesime parti e il medesimo contesto del giudizio a quo).
   Non  e' sufficiente, dunque, una generica identita' di argomento o
di contesto politico, ma e' necessario un legame specifico tra l'atto
parlamentare  e  la  dichiarazione  esterna, volta a renderlo noto ai
cittadini.  In  altri  termini, non deve mai mancare una «sostanziale
corrispondenza  tra  le dichiarazioni rese extra moenia e quelle rese
intra moenia» (sentenza n. 193 del 2005).
   Nel  caso  di  specie,  non  e' provato il nesso funzionale tra le
dichiarazioni rese dal deputato in una trasmissione televisiva, nella
sua  qualita'  di  conduttore  ed  opinionista televisivo, e gli atti
parlamentari  del  medesimo.  Condizione  quest'ultima necessaria per
sostenere  la validita' della delibera di insindacabilita' assunta in
data  26 gennaio 2005 e impugnata dal giudice confliggente (in questi
termini,  si  veda  anche  la sentenza n. 53 del 2007, riguardante lo
stesso parlamentare, in un contesto del tutto identico).
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che
le  dichiarazioni  rese  dal  deputato  Vittorio  Sgarbi, oggetto del
procedimento  civile  pendente  davanti alla Corte d'appello di Roma,
costituiscono   opinioni   espresse   da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
   Annulla,  per  l'effetto,  la  deliberazione  di  insindacabilita'
adottata  dalla  Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2005
(Doc. IV- quater, n. 52).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola