N. 174 ORDINANZA 19 - 23 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Edilizia  e  urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza
  di autorizzazione o in difformita' da essa - Rimessione in pristino
  prima  della  condanna  -  Effetto estintivo - Mancata previsione -
  Denunciata  ingiustificata  disparita'  di trattamento con il reato
  realizzazione   di   opere  abusive  in  zona  vincolata  -  Omessa
  descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio con conseguente
  impossibilita'  di  individuare i precisi termini della questione -
  Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -
Testo  A),  promosso con ordinanza del 21 marzo 2007 dal Tribunale di
Ancona -  sezione distaccata di Jesi nel procedimento penale a carico
di  Felicetti  Italo  ed  altri,  iscritta  al  n. 747  del  registro
ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
   Visti  l'atto di costituzione di Felicetti Italo ed altro, nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  2 aprile 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
   Ritenuto  che il Tribunale ordinario di Ancona, sezione distaccata
di  Jesi,  in  composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art.   44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380  (Testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia edilizia - Testo A), nella
parte  in  cui  non prevede la causa di estinzione del reato prevista
dall'art.  181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n. 42  (Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
     che  il  censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede le
sanzioni   penali   conseguenti   alle  violazioni  della  disciplina
urbanistica ed edilizia (sostituendo quelle gia' introdotte dall'art.
20  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante «Norme in materia di
controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie»);
     che l'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 42
del 2004 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della
disciplina  paesistica  (sostituendo quelle gia' introdotte dall'art.
163  del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 recante «Testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»);
     che  il  comma 1-quinquies del predetto art. 181 (comma aggiunto
dall'art.  1,  comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della   legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di  diretta
applicazione»)  prevede l'estinzione del reato paesistico, in caso di
rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici  da  parte  del  trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio  dalla  autorita'  amministrativa,  e  comunque  prima  che
intervenga  la  condanna,  mentre  analogo  effetto  estintivo non e'
previsto dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001;
     che  il  giudice  rimettente,  con  ordinanza del 21 marzo 2007,
solleva  la  delineata  questione,  «recependo»  la  stessa  «come da
memoria  ora  prodotta  da considerarsi parte integrante del presente
provvedimento»;
     che  la  memoria  allegata  all'ordinanza  di  rimessione  e' la
memoria di cui all'art. 121 del codice di procedura penale presentata
dagli  imputati Felicetti Italo ed Alessandro nella medesima data del
21 marzo 2007;
     che   con  tale  memoria  viene  censurata  la  irragionevolezza
dell'art.   44  del  d.P.R.  n. 380  del  2001  e  la  ingiustificata
disparita'  di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 181 del
d.lgs.  n. 42 del 2004, sull'assunto che entrambe le norme sanzionino
l'abuso   edilizio   e  che  sia  irragionevole  che  il  trattamento
sanzionatorio  piu'  lieve  sia riservato alla fattispecie piu' grave
ovvero  all'abuso  commesso  in  una  zona  o su di un bene vincolato
paesisticamente;
     che,  in ordine alla rilevanza della questione, nella memoria si
precisa:  a) che «[g]li imputati, in ossequio alla diffida a demolire
(all'ingiunzione  proposta  dal  Comune  ex  art. 31, comma I, d.P.R.
n. 380/2001)  e  dunque ben prima che venisse disposta la demolizione
d'ufficio   (con  ordinanza  di  cui  all'art.  31  comma  V,  d.P.R.
n. 380/2001  [mai  adottata  nel  caso di specie]), hanno demolito il
fabbricato  abusivo,  ripristinando lo status ex quo ante»; b) che si
sarebbe  dunque  verificata  quella  causa  di  estinzione  del reato
prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004,
«di  cui  avrebbero  beneficiato ove avessero commesso l'abuso in una
zona vincolata»; c) che «[a]llo stato attuale gli imputati pero', non
avendo  costruito  in  zona  vincolata,  non  possono  godere di tale
disposizione  di  legge»;  d)  che,  qualora  la Corte costituzionale
decidesse di adottare una pronuncia «additiva», estendendo tale causa
estintiva  anche  al  reato previsto dal censurato art. 44 del d.P.R.
n. 380 del 2001, essi dovrebbero essere assolti, anziche' condannati;
     che  la  memoria  allegata all'ordinanza di remissione sostiene,
infine,   la   novita'   della  questione,  l'impossibilita'  di  una
interpretazione  che  valga  a  superare  la  stessa  e la assenza di
conflitti giurisprudenziali sul punto;
     che  Italo ed Alessandro Felicetti, imputati nel giudizio a quo,
si  sono  costituiti, «rinviando, per le argomentazioni da sottoporre
al  vaglio»  della  Corte «alla memoria depositata nel giudizio a quo
dichiarata parte integrante dell'ordinanza» di rimessione;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  una  memoria,  nella quale chiede che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata;
     che  l'Avvocatura  rileva  che  analoga  questione e' gia' stata
ritenuta  manifestamente  infondata  dalla  Corte  costituzionale con
ordinanza n. 144 del 2007 e richiama gli argomenti essenziali di tale
decisione.
   Considerato   che   il  Tribunale  ordinario  di  Ancona,  sezione
distaccata  di  Jesi,  in  composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art.   44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380  (Testo unico delle disposizioni
legislative  e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui
non  prevede la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181,
comma  1-quinquies,  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137);
     che analoga questione e' stata ritenuta manifestamente infondata
da questa Corte con le ordinanze numeri 144 e 439 del 2007;
     che,  peraltro,  la  questione  e'  manifestamente inammissibile
perche'  il rimettente (il quale si limita a rinviare ad una allegata
memoria  di  parte),  non  descrive  in  alcun  modo  la  fattispecie
sottoposta  al  suo  giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 308 e n. 450
del 2007 e n. 82 del 2008);
     che,   nella   specie,   tale  insufficiente  descrizione  della
fattispecie  impedisce  la  stessa precisa individuazione dei termini
della questione sollevata, atteso che la carenza di elementi di fatto
non  consente  di  individuare  con  certezza nemmeno quale delle tre
distinte  ipotesi  di contravvenzioni edilizie previste dal censurato
art.  44  del  d.P.R.  n. 380  del  2001  sia  stata  contestata agli
imputati.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   6   giugno   2001,  n. 380  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo
A),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, dal
Tribunale   penale   di  Ancona,  sezione  distaccata  di  Jesi,  con
l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola