N. 176 ORDINANZA 19 - 23 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione  delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso
  dell'indebito  -  Termine  di decadenza di diciotto mesi dalla data
  dell'eseguito  versamento - Ritenuta inapplicabilita' nei giudizi a
  quibus del piu' favorevole jus superveniens che ha previsto il piu'
  elevato  termine  decadenziale  di  quarantotto  mesi  - Denunciata
  violazione  dell'art.  25  Cost. - Carenza di motivazione in ordine
  alla  manifesta infondatezza della questione, anche con riferimento
  alla  denunciata  incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale
  del contribuente - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.P.R.  29  settembre 1973, n. 602, art. 38, primo comma, nel testo
  anteriore  alle  modifiche  introdotte  dall'art. 1, comma 5, della
  legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Costituzione, art. 25.
Riscossione  delle imposte - Versamenti diretti - Istanza di rimborso
  dell'indebito  -  Termine  di decadenza di diciotto mesi dalla data
  dell'eseguito  versamento - Ritenuta inapplicabilita' nei giudizi a
  quibus del piu' favorevole jus superveniens che ha previsto il piu'
  elevato  termine  decadenziale  di  quarantotto  mesi  - Denunciata
  violazione   del   principio  di  uguaglianza,  per  ingiustificata
  disparita'  di  disciplina  rispetto  alle  istanze  di rimborso di
  ritenute   dirette   (assoggettate   al   termine  di  prescrizione
  decennale)   -   Questione   analoga   ad   altra  gia'  dichiarata
  manifestamente  infondata  -  Assenza  di profili diversi da quelli
  gia'   esaminati   -  Irrilevanza  del  successivo  intervento  del
  legislatore,   che   ha   stabilito   un  termine  decadenziale  di
  quarantotto mesi - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R.  29  settembre 1973, n. 602, art. 38, primo comma, nel testo
  anteriore  alle  modifiche  introdotte  dall'art. 1, comma 5, della
  legge 13 maggio 1999, n. 133.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.23 del 28-5-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale del primo comma dell'art.
38  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul reddito),
promosso  con ordinanza depositata il 9 maggio 2003 dalla Commissione
tributaria  regionale  della Toscana nei giudizi riuniti vertenti tra
l'Agenzia  delle  entrate,  uffici  di  Montepulciano e di Firenze 1,
Franco  Fontani  ed  Emanuele Francesco Reali, iscritta al n. 817 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 16 aprile 2008 il giudice
relatore Franco Gallo;
   Ritenuto  che,  nel corso di due giudizi d'appello riuniti, aventi
ad  oggetto  sentenze riguardanti l'impugnazione del silenzio-rifiuto
formatosi  sull'istanza  avanzata da due contribuenti per ottenere il
rimborso  dell'IRPEF da essi corrisposta mediante versamento diretto,
la  Commissione  tributaria  regionale  della  Toscana, con ordinanza
depositata  il 9 maggio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3  e  25  della  Costituzione, questioni di legittimita' dell'art. 38
[rectius:  del  solo  primo  comma  di tale articolo] del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito), nel testo anteriore
alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio
1999,    n. 133    (Disposizioni    in   materia   di   perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale);
     che  la  Commissione  rimettente,  con  riguardo  ad uno dei due
giudizi  di appello, dichiara di proporre, in riferimento ai suddetti
parametri  costituzionali,  la  medesima  questione  di  legittimita'
costituzionale gia' sollevata nello stesso giudizio, in riferimento a
parametri  parzialmente  diversi  (cioe' gli artt. 3 e 24 Cost.), con
una precedente ordinanza di rimessione;
     che, in relazione a tale ordinanza, la Corte costituzionale, con
ordinanza  n. 68  del 2002, aveva disposto la restituzione degli atti
al  giudice  a  quo  perche' motivasse sull'eventuale perdurare della
rilevanza  della questione anche dopo la sopravvenienza dei commi 6 e
5 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2001), i quali avevano rispettivamente modificato: a) il
secondo  comma  dell'art.  38 del d.P.R. n. 602 del 1973, elevando da
diciotto a quarantotto mesi il termine decadenziale, decorrente dalla
data  di  effettuazione  della ritenuta, previsto per la richiesta di
rimborso da parte dei percipienti delle somme assoggettate a ritenuta
medesima;  b)  l'art.  37  del  d.P.R.  n. 602  del 1973, assunto dal
rimettente  quale  tertium  comparationis, sostituendo all'originario
termine  prescrizionale  decennale  previsto  dall'articolo  2946 del
codice  civile  il  termine  di decadenza di quarantotto mesi, per la
richiesta  di  rimborso  da  parte  del  contribuente  assoggettato a
ritenuta diretta;
     che  la  medesima  Commissione tributaria, con riferimento ad un
secondo giudizio di appello, nelle more riunito al primo, dichiara di
sollevare  una  questione  di  legittimita' costituzionale identica a
quella proposta nell'altro giudizio riunito;
     che  il  predetto  giudice  a  quo espone che, con la precedente
ordinanza di rimessione, aveva sollevato, in relazione agli artt. 3 e
24  Cost.,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del
d.P.R.   n. 602  del  1973,  perche'  detta  norma  irragionevolmente
sottopone il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario
con  versamento  diretto,  al  breve termine decadenziale di 18 mesi,
mentre  il  diritto  al  rimborso delle somme assoggettate a ritenuta
diretta,  disciplinato  dall'art.  37 dello stesso decreto, e' invece
sottoposto  al  ben  piu'  ampio  termine  di  prescrizione ordinaria
decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.;
     che   il  giudice  rimettente  aggiunge  che,  con  la  suddetta
ordinanza  di  rimessione,  aveva  gia'  precisato  che la denunciata
irragionevole  disparita'  di trattamento non era venuta meno neppure
con  l'ampliamento  del termine decadenziale previsto dal primo comma
dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 da 18 a 48 mesi - ampliamento
disposto  dall'art.  1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 -
perche',  anche  dopo  tale modifica della norma censurata, permaneva
pur  sempre una rilevante differenza, in danno dell'avente diritto al
rimborso,   tra   il   termine  decadenziale  di  48  mesi  e  quello
prescrizionale di 10 anni;
     che  la  Commissione  tributaria  regionale,  nel richiamare per
entrambi  i  giudizi di appello riuniti, le suddette censure, evoca a
parametro,  oltre  all'art.  3  Cost.,  anche  l'art. 25 Cost., senza
addurre al riguardo ulteriori motivazioni;
     che  il  rimettente, dopo aver preso atto della citata ordinanza
della  Corte costituzionale n. 68 del 2002, ripropone sostanzialmente
le  censure  gia'  a suo tempo proposte ed afferma la rilevanza delle
sollevate  questioni  osservando  che  le  sopravvenute modificazioni
apportate  dall'art. 1, comma 5, della legge n. 133 del 1999 al primo
comma  dell'art.  38  del  d.P.R.  n. 602  del  1973,  nonche' quelle
apportate  dall'art.  34,  comma  6,  della  legge n. 388 del 2000 al
secondo  comma  dello  stesso  art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 non
hanno  efficacia  retroattiva  e,  pertanto,  non sono applicabili ai
rapporti dedotti in ciascun giudizio di appello, nei quali si e' gia'
verificata  in  tutto o in parte, per effetto del decorso del termine
di   diciotto   mesi,   la   decadenza  prevista  dalla  disposizione
denunciata;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  una  pronuncia  di  inammissibilita' o comunque di
manifesta infondatezza delle sollevate questioni;
     che,  in  rito,  la difesa erariale eccepisce l'inammissibilita'
delle  questioni poste con riferimento all'art. 25 Cost., sia perche'
tale   parametro   «pare  all'evidenza  indicato  erroneamente»,  sia
perche',  anche  ove  il  rimettente  avesse inteso evocare l'art. 24
Cost., resterebbe comunque immotivata la non manifesta infondatezza;
     che,  nel  merito,  l'Avvocatura  afferma:  a)  con  riferimento
all'art.  24  Cost.,  che  «il parametro risulta inconferente perche'
attinente  all'aspetto  processuale  della  tutela  dei diritti e non
all'aspetto sostanziale della disciplina del rapporto (qual e' quella
dettata dal censurato art. 38)»; b) con riferimento all'art. 3 Cost.,
che  le  «fattispecie  disciplinate  dagli  articoli  37 e 38 del DPR
602/73   non   sono   omogenee   e,   dunque,   non  sussiste  alcuna
irragionevolezza nella diversita' di disciplina»;
   Considerato  che la Commissione tributaria regionale della Toscana
dubita,  in  riferimento  agli artt. 3 e 25 della Costituzione, della
legittimita'  dell'art.  38  [rectius:  del  solo primo comma di tale
articolo]  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1,
comma  5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia
di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
     che  il primo comma della disposizione denunciata stabilisce che
«Il  soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente   di   finanza   nella   cui  circoscrizione  ha  sede
l'esattoria  presso  la quale e' stato eseguito il versamento istanza
di  rimborso,  entro  il  termine di decadenza di diciotto mesi dalla
data   del   versamento   stesso,   nel  caso  di  errore  materiale,
duplicazione   ed  inesistenza  totale  o  parziale  dell'obbligo  di
versamento»;
     che, secondo la Commissione rimettente, detta disposizione viola
gli   evocati  parametri  costituzionali,  perche'  irragionevolmente
sottopone il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario
con  versamento  diretto  al  breve  termine decadenziale di 18 mesi,
mentre  il  diritto  al  rimborso delle somme assoggettate a ritenuta
diretta,  disciplinato dal primo comma dell'art. 37 del d.P.R. n. 602
del  1973, e' invece sottoposto al piu' ampio termine di prescrizione
ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile;
     che  le  questioni  prospettate  in riferimento all'art. 25 Cost
sono manifestamente inammissibili per difetto di motivazione, perche'
il giudice rimettente non svolge alcuna argomentazione in ordine alla
affermata  non manifesta infondatezza delle questioni medesime, ma si
limita a dedurre la violazione di tale articolo della Costituzione;
     che  alla  stessa  conclusione  di manifesta inammissibilita' si
perverrebbe  anche  se  si  ritenesse  che  il rimettente ha indicato
l'art.  25 Cost. per mero errore materiale, intendendo invece evocare
(come  nell'ordinanza  di rimessione da lui precedentemente emessa in
uno dei due giudizi a quibus riuniti) l'art. 24 Cost.;
     che,  infatti,  la  Commissione tributaria non ha fornito alcuna
motivazione  circa  la non manifesta infondatezza della questione con
riferimento  all'art.  24 Cost. ne' nell'attuale ne' nella richiamata
precedente ordinanza di rimessione;
     che  il  giudice a quo ha adeguatamente motivato sulla rilevanza
delle questioni prospettate con riferimento all'art. 3 Cost.;
     che dette questioni sono, tuttavia, manifestamente infondate;
     che infatti, come piu' volte affermato da questa Corte, la norma
denunciata -  nel  prevedere il breve termine decadenziale di 18 mesi
per  l'esercizio  del  diritto  al rimborso delle imposte corrisposte
mediante   versamento   diretto -   non   comporta  un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  rispetto al primo comma dell'art. 37 del
d.P.R.   n. 602  del  1973,  evocato  dal  rimettente  quale  tertium
comparationis,  il  quale  prevede  solo  un  termine  prescrizionale
decennale  per  l'esercizio  del  diritto  al  rimborso delle imposte
corrisposte mediante assoggettamento a ritenuta diretta;
     che,  in  particolare,  il rimborso disciplinato dal primo comma
dell'art.  37  del  d.P.R.  n. 602  del 1973, per il caso di ritenuta
diretta,  e  il  rimborso  disciplinato  dal primo comma dell'art. 38
dello  stesso decreto, per il caso di versamento diretto, afferiscono
«a  meccanismi di riscossione del tributo aventi spiccata autonomia e
caratteristiche  del  tutto  peculiari»,  perche'  «la  procedura  di
rimborso  viene  a trarre origine, nell'un caso (ritenuta diretta) da
un  comportamento  erroneo  riconducibile  al solo ente creditore del
tributo,  senza  alcun  concorso  del  debitore,  il quale percio' ha
diritto  di ripetere quanto indebitamente trattenuto; nell'altro caso
(versamento  diretto),  da  un  comportamento ascrivibile allo stesso
contribuente  (eventualmente  a mezzo di un sostituto d'imposta), sul
quale  grava  dunque  l'onere di richiedere la restituzione di quanto
non  dovuto  entro  un  termine  di  decadenza,  cosi'  operandosi un
contemperamento   del   diritto  alla  restituzione  con  l'interesse
pubblicistico  di  garantire  la  necessaria  celerita' di un gettito
fiscale certo» (ordinanza n. 430 del 2000);
     che  la  rilevata  non  omogeneita'  delle  situazioni  poste  a
raffronto  dal  giudice a quo esclude la necessita' di una disciplina
unitaria  delle  fattispecie disciplinate, rispettivamente, dal primo
comma  dell'art.  37 e dal primo comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 602
del  1973  ed esclude, quindi, che la disciplina censurata arrechi il
denunciato «vulnus al principio di uguaglianza» (ordinanza n. 430 del
2000; nonche' ordinanze n. 545 del 1987 e n. 305 del 1985);
     che  la  circostanza  che  il  legislatore  ha successivamente e
gradatamente  introdotto  per  i  rimborsi  delle imposte corrisposte
mediante assoggettamento a ritenuta diretta (primo comma dell'art. 37
del  d.P.R.  n. 602  del  1973)  ovvero  mediante versamento diretto,
personale  o  tramite  sostituto  d'imposta  (primo  e  secondo comma
dell'art.  38 dello stesso decreto), un unico termine decadenziale di
quarantotto  mesi (art. 1, comma 5, della legge n. 133 del 1999; art.
34,  commi  5  e  6,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  - legge finanziaria 2001») e' effetto di una sua scelta
discrezionale diretta a unificare i termini per esercitare il diritto
al  rimborso,  che  non  elimina la riscontrata non omogeneita' delle
situazioni comparate dal rimettente;
     che, al riguardo, il rimettente non prospetta profili diversi da
quelli  gia' presi in esame con le citate pronunce, o, comunque, tali
da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale del primo comma dell'art. 38 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   29   settembre  1973,  n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito) - nel
testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della
legge   13   maggio   1999,   n. 133   (Disposizioni  in  materia  di
perequazione,  razionalizzazione  e federalismo fiscale) - sollevate,
in  riferimento  all'art.  25  della  Costituzione, dalla Commissione
tributaria  regionale  della  Toscana,  con  l'ordinanza  indicata in
epigrafe;
   Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
costituzionale  del  medesimo  primo  comma  dell'art.  38 del d.P.R.
n. 602  del  1973 -  nel  testo  anteriore  alle modifiche introdotte
dall'art.  1,  comma  5,  della legge n. 133 del 1999 - sollevate, in
riferimento  all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria regionale
per la Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola