N. 188 SENTENZA 19 - 30 maggio 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Imposte  e  tasse  - Agevolazioni fiscali in materia fondiaria - Note
  dell'Agenzia delle entrate interpretative della normativa regionale
  in  materia - Applicabilita' delle agevolazioni qualora ricorrano i
  requisiti  e le condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 604 del
  1954 - Divergenza tra l'interpretazione manifestata in dette Note e
  l'interpretazione  autentica dell'art. 60 della legge della Regione
  Siciliana n. 2 del 2002 formulata dall'art. 99 della legge n. 4 del
  2003  della  stessa Regione - Ricorso per conflitto di attribuzione
  proposto   dalla   Regione   Siciliana   -   Asserita   surrettizia
  introduzione   di   requisiti  e  condizioni  non  richiesti  dalla
  normativa    regionale    -    Conseguente    ritenuta   violazione
  dell'autonomia  finanziaria  della Regione e del principio di leale
  cooperazione  - Interpretazione della disciplina regionale ad opera
  delle   Note   impugnate   coerente  con  uno  dei  suoi  possibili
  significati   -   Inidoneita'   lesiva   degli   atti  impugnati  -
  Inammissibilita' del ricorso.
- Note dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia,
  emesse  il 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079, e il 21 aprile
  2005, prot. n. 2005/4.2/30927.
- Statuto  della  Regione  Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965,
  n. 1074, art. 6.
(GU n.24 del 4-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
delle  note  dell'Agenzia  delle  entrate - Direzione regionale della
Sicilia,  del  31  marzo  2005,  prot.  n. 2005/3.0/L/25079, e del 21
aprile  2005,  prot.  n. 2005/4.2/30927,  promosso  con ricorso della
Regione   Siciliana  notificato  il  3  giugno  2005,  depositato  in
cancelleria  il  10  giugno  2005  ed  iscritto al n. 21 del registro
conflitti tra enti 2005;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2008 il giudice relatore
Franco Gallo;
   Uditi  gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Michele Arcadipane
per  la  Regione  Siciliana e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 3 giugno 2005 e depositato il 10
giugno successivo, la Regione Siciliana ha sollevato - in riferimento
all'art.  36  del  proprio  Statuto e al decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto
della  Regione  Siciliana  in  materia  finanziaria)  -  conflitto di
attribuzione  nei  confronti  dello Stato, in relazione: a) alla nota
dell'Agenzia  delle  entrate -  Direzione  regionale  della  Sicilia,
emessa in data 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079; b) alla nota
dell'Agenzia  delle  entrate -  Direzione  regionale  della  Sicilia,
emessa in data 21 aprile 2005, prot. n. 2005/4.2/30927.
   Lamenta la ricorrente che, con tali atti, nell'impartire direttive
agli   Uffici   dipendenti  al  fine  dell'esercizio  dell'azione  di
accertamento  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti  per
beneficiare  delle  agevolazioni  fiscali disposte dall'art. 60 della
legge  della  Regione  Siciliana  26  marzo  2002, n. 2 (Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno  2002),  l'Agenzia  delle
entrate   ha   manifestato   un   orientamento  interpretativo  della
richiamata  disposizione  regionale che si pone in assoluto contrasto
con   la   portata   normativa   della   medesima,  quale  desumibile
dall'interpretazione   autentica  recata  dall'art.  99  della  legge
regionale   16  aprile  2003,  n. 4  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie  per  l'anno 2003), e dalla conseguente lettura enunciata
dalla competente amministrazione regionale.
   1.1.  - Espone la Regione che l'art. 60 della legge regionale n. 2
del  2002,  rubricato «Agevolazioni fiscali» dispone che, «al fine di
favorire  la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala
e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli
atti  elencati  al  primo  comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto
1954,  n. 604,  da  chiunque  posti  in  essere fino alla data del 31
dicembre  2006,  sono  soggetti alle imposte di registro e ipotecaria
nella  misura  di  cui  all'articolo  9 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601  e  sono  esenti  dalle  imposte  di  bollo e catastale». Tale
articolo  e'  stato  oggetto  di  interpretazione  autentica ad opera
dell'art.  99  della  legge  regionale  n. 4  del  2003  -  rubricato
«Interpretazione  autentica dell'articolo 60 della legge regionale 26
marzo  2002,  n. 2»  e modificato dall'art. 76, comma 40, della legge
regionale  3  dicembre  2003,  n. 20  -,  il  quale prevede che «alle
agevolazioni  di  cui  all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere
generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dal 1° gennaio
2002  e  fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello
stesso articolo».
   Sostiene  la  ricorrente  che  il richiamo operato dal legislatore
regionale  all'art.  1,  comma  1,  della legge 6 agosto 1954, n. 604
(Modificazioni  alle  norme  relative  alle agevolazioni tributarie a
favore della piccola proprieta' contadina), «deve intendersi riferito
solo  al  fine della individuazione della tipologia degli atti esenti
dalle  imposte  di  bollo  e  catastali,  e  soggetti alle imposte di
registro  e ipotecaria nella misura fissa, e che nessun rilievo puo',
quindi, essere attribuito [...] tanto ai riferimenti soggettivi, alle
condizioni  e  ai  requisiti  previsti nell'art. 2 della citata legge
n. 604   del  1954,  quanto  all'ambito  territoriale  specificamente
individuato  nel  richiamato  art.  9  del  d.P.R.  n. 601 del 1973 e
nell'art.  5-bis  della  legge  31  gennaio  1994, n. 97, per i quali
continuano  a  trovare  applicazione le agevolazioni fiscali previste
dalla  vigente  normativa  statale».  L'art. 60 della legge regionale
n. 2  del  2002, interpretato autenticamente dall'art. 99 della legge
regionale  n. 4  del  2003,  rivestirebbe natura di misura fiscale di
carattere  generale  e  non  presupporrebbe,  dunque,  per la propria
applicazione,  il  possesso  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi
richiesti  dalla  normativa nazionale per le analoghe agevolazioni da
questa previste.
   Tale  interpretazione  autentica sarebbe confermata: a) dalla nota
dell'Agenzia  delle  entrate -  Direzione  regionale  della  Sicilia,
emessa  il  12  aprile 2002, prot. n. 2002/34022; b) dalla nota della
Regione  Siciliana -  Assessorato  del  bilancio  e  delle  finanze -
Dipartimento  finanze  e  credito,  emessa  il  19 maggio 2003, prot.
n. 8191;   c)  dalla  nota  dell'Agenzia  delle  entrate -  Direzione
regionale   della   Sicilia,   emessa   il   10  giugno  2003,  prot.
n. 2003/53094;  d)  dalla  nota della Regione Siciliana - Assessorato
del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito, emessa
il 10 febbraio 2005, prot. n. 4863.
   Afferma   la   ricorrente  che,  con  i  provvedimenti  impugnati,
l'Agenzia delle entrate, «senza procedere ad ulteriori interlocuzioni
con  la competente amministrazione regionale», «ha smentito quanto in
precedenza  dalla  stessa  asserito,  ed  ha  ricondotto l'intervento
regionale  ai  soli  atti  idonei  a costituire la piccola proprieta'
contadina,  limitando dunque l'operativita' e l'ambito della norma ad
una ristretta e modesta tipologia di interventi».
   1.2. - La ricorrente formula due distinti motivi di doglianza.
   1.2.1.  -  E' denunciata, in primo luogo, la «violazione dell'art.
36  dello  Statuto  della Regione Siciliana e delle relative norme di
attuazione   in   materia   finanziaria  approvate  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074», sulla premessa
della   «certa  spettanza  alla  Regione  di  una  puntuale  potesta'
legislativa in materia tributaria che trova la sua fonte nell'art. 36
dello  Statuto  e  che espressamente viene richiamata dall'art. 6 del
d.P.R. 25 luglio 1965, n. 1074», ancorche' esercitabile, per cio' che
concerne  i  tributi  erariali,  «nei limiti segnati dai principi del
sistema  tributario statale e dai principi della legislazione statale
per ogni singolo tributo».
   La   ricorrente   premette,  inoltre,  che  «spetta  all'Assemblea
regionale  Siciliana  -  come  peraltro,  in  via generale, a ciascun
Organo  legislativo  -  il  diritto  ed  il  dovere  di  farsi carico
dell'interpretazione delle proprie leggi».
   Su  tali  premesse,  la  ricorrente  afferma  che  l'Agenzia delle
entrate  ha manifestato un orientamento interpretativo che si pone in
palese  contraddizione  con  l'interpretazione autentica dell'art. 60
della  legge regionale n. 2 del 2002, recata dall'art. 99 della legge
regionale n. 4 del 2003, «esautorando, di fatto, l'organo legislativo
regionale»  dall'esercizio  della  potesta'  legislativa  in  materia
tributaria.
   Secondo la Regione, infatti, i provvedimenti impugnati, vincolando
l'agevolazione  fiscale  introdotta  dal suddetto art. 60 della legge
regionale n. 2 del 2002 alla sussistenza di quei requisiti oggettivi,
relativi  al  fondo,  che  connotano  gli atti posti in essere per la
formazione  e  l'arrotondamento  della  piccola proprieta' contadina,
disattendono   lo   spirito   della   norma  regionale,  che  destina
l'intervento  alle  ben piu' ampie e complesse finalita' «di favorire
la  ricomposizione  fondiaria,  aumentare  le  economie  di  scala  e
ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo». Tali
finalita'  presupporrebbero  esclusivamente  che gli atti oggetto del
beneficio,  e cioe' quelli «elencati al primo comma dell'art. 1 della
legge  6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere» abbiano ad
oggetto  terreni  e  pertinenze  ricadenti  in  zone  destinate dagli
strumenti  urbanistici  ad  uso  agricolo.  Ad  avviso  della  stessa
Regione,  i provvedimenti impugnati correlano, invece, l'attribuzione
delle  agevolazioni  in  discorso  alla  ricorrenza  delle condizioni
previste  dall'art.  2  della legge n. 604 del 1954 - «non richiamato
peraltro,  volutamente,  dal  legislatore  regionale»  - e, pertanto,
travisano il significato della disposizione regionale, facendo venire
meno  la «natura di misura fiscale di carattere generale», attribuita
alla  disposta  agevolazione  fiscale  dal citato art. 99 della legge
regionale  n. 4  del  2003  e  desumibile  dall'espresso riferimento,
contenuto  nel citato art. 60 della legge regionale n. 2 del 2002, ad
atti   «da   chiunque  posti  in  essere».  In  tale  divergenza  fra
l'interpretazione   posta   in   essere   con  le  impugnate  note  e
l'interpretazione  autentica  consisterebbe, ad avviso della Regione,
la   lesione   della  competenza  legislativa  regionale  in  materia
tributaria.
   1.2.2.  - La ricorrente denuncia, in secondo luogo, la «violazione
del  principio  costituzionale  di  leale  cooperazione [...], la cui
espressione minima si configura nel dovere di mutua informazione».
   Lamenta  la  ricorrente  che,  nella  fattispecie,  non  e'  stata
raggiunta  alcuna  preventiva intesa tra Stato e Regione in ordine al
contenuto  dei  provvedimenti  impugnati  e che, anzi, la nota del 31
marzo  2005  non  e' stata neanche portata a conoscenza della Regione
stessa,  «che ne ha acquisito notizia e cognizione soltanto a seguito
della  trasmissione  disposta  dal  Consiglio  notarile  di  Palermo,
allarmato dal relativo contenuto».
   A  sostegno  della  censura,  la stessa ricorrente aggiunge che la
revoca  delle  agevolazioni  ipotizzata  dall'Agenzia  delle entrate,
laddove  riguardasse  atti  gia'  regolarmente  rogati  e registrati,
«determinerebbe la lesione di quel principio comunitario di legittimo
affidamento,  in  giurisprudenza  caratterizzato in termini di tutela
dell'interesse  privato,  che  si  impone  quale  principio  generale
dell'attivita'  amministrativa in osservanza del disposto dell'art. 1
della  legge  7  agosto  1990, n. 241», e dell'art. 10 della legge 27
luglio  2000,  n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del   contribuente).   Nell'ordinamento   interno,   tale   principio
troverebbe  a  sua  volta «fondamento nel principio costituzionale di
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.)».
   2. - Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato inammissibile o,
comunque, rigettato.
   In  punto  di ammissibilita', la difesa erariale rileva che: a) le
note  impugnate  non  sono  idonee a ledere la competenza legislativa
regionale  in  materia  tributaria, perche' hanno carattere meramente
interpretativo e sono vincolanti solo per gli uffici statali ai quali
sono  dirette  (e  non  per  i  cittadini  o  per  il giudice); b) la
violazione  del  principio  dell'affidamento  non puo' essere dedotta
quale  motivo  del ricorso per conflitto di attribuzione, perche' non
attiene alla sfera delle competenze costituzionalmente garantite alla
Regione.
   In  punto  di  merito,  l'Avvocatura  generale osserva che: a) non
sussiste  alcuna  lesione  della  competenza legislativa regionale in
materia  tributaria,  perche'  l'interpretazione  dell'art.  60 della
legge  regionale  n. 2  del  2002  da  parte delle note impugnate non
diverge  da  quella  proposta dal legislatore regionale con l'art. 99
della legge n. 4 del 2003, non avendo tale ultima norma espressamente
escluso, per la configurabilita' dell'agevolazione, la necessita' che
sussistano,  fra  le  altre, le condizioni previste dall'art. 2 della
legge  statale n. 604 del 1954; b) che non sussiste alcuna violazione
del  principio  di  leale collaborazione, perche', da un lato, non e'
configurabile neanche in astratto un'intesa fra un organo legislativo
(quale  quello  regionale)  e  un organo amministrativo (quale quello
statale)  e,  dall'altro,  l'interpretazione della legge regionale ad
opera  di  un  atto  avente  efficacia  per  i soli uffici periferici
statali non necessita di previa intesa con la Regione.
   3.  -  Con  memoria depositata in prossimita' dell'udienza fissata
per   il  9  gennaio  2007,  la  ricorrente,  dopo  aver  riaffermato
l'ammissibilita'  del proposto conflitto di attribuzione, espone che,
nelle  more  del  giudizio:  a)  era  entrato  in  vigore il comma 15
dell'art.  20  della  legge  reg.  22  dicembre  2005,  n. 19 (Misure
finanziarie  urgenti  e  variazioni  al  bilancio  della  Regione per
l'esercizio  finanziario  2005.  Disposizioni  varie),  il quale, con
norma  recante  l'espressa  qualifica di «interpretazione autentica»,
aveva  precisato,  in  primo  luogo,  che  le  agevolazioni  previste
dall'art.  60  della  legge  reg.  n. 2 del 2002 e dall'art. 99 della
legge  reg. n. 4 del 2003 «si applicano per tutti gli atti traslativi
da  chiunque  posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002 fino alla
data  del  31  dicembre  2006,  alla  sola  condizione che abbiano ad
oggetto  terreni  agricoli  secondo gli strumenti urbanistici vigenti
alla  data  di  stipula  dell'atto  e  loro pertinenze» e, in secondo
luogo,  che  il  riferimento  al  primo comma dell'art. 1 della legge
n. 604  del  1954, contenuto nel citato art. 60 della legge reg. n. 2
del  2002,  «vale solo ai fini dell'individuazione delle tipologie di
atti  agevolati»;  b)  l'Agenzia  delle entrate - Direzione regionale
della    Sicilia,    con    nota   del   17   gennaio   2006,   prot.
n. 2006/4.1/3628/RC,  declinando  l'invito rivoltole dall'Assessorato
regionale  del  bilancio  e  delle  finanze -  Dipartimento finanze e
credito   ad  uniformarsi  alla  suddetta  norma  di  interpretazione
autentica  contenuta  nella legge reg. n. 19 del 2005, aveva ritenuto
di  «confermare  le disposizioni sino ad oggi emanate» ed oggetto del
conflitto  di  attribuzione,  ancorche'  nel  frattempo annullate dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania,  con sentenza n. 1075 del 2005; c) il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con
pronuncia  n. 255  del 2006, aveva dichiarato improcedibile l'appello
proposto avverso l'indicata sentenza del T.a.r.
   La  Regione  ricorrente  afferma  che  il  descritto comportamento
dell'Agenzia delle entrate - la quale ha negato efficacia e validita'
sia  all'art.  60  della  legge reg. n. 2 del 2002, sia alle norme di
interpretazione  autentica di cui agli artt. 99 della legge reg. n. 4
del 2003 e 20 della legge reg. n. 19 del 2005 - esclude la cessazione
della materia del contendere.
   4. - Con memoria depositata in prossimita' della suddetta udienza,
l'Avvocatura   generale   dello   Stato,  preso  atto  che  la  norma
interpretativa  introdotta dal comma 15 dell'art. 20 della legge reg.
n. 19  del 2005 «sembra aver eliminato ogni dubbio» sui requisiti per
l'applicazione,  nel territorio siciliano, delle agevolazioni fiscali
previste  dall'art.  60  della  legge reg. n. 2 del 2002, chiede alla
Corte   costituzionale  di  valutare  la  possibilita'  di  sollevare
d'ufficio  davanti  a se' la questione di legittimita' costituzionale
di detta norma di interpretazione autentica, per violazione sia degli
artt.  17  e  36  dello Statuto di autonomia, sia dell'art. 3 Cost. I
suddetti  parametri  statutari  sarebbero  violati,  ad  avviso della
difesa   erariale,   perche'  l'indicata  legge  interpretativa,  nel
disporre,  nell'ambito del territorio regionale, l'estensione a tutti
i  contribuenti  di  benefici  previsti  dalla legge statale solo per
specifiche  finalita'  ed  a  favore  di  soggetti aventi determinati
requisiti:  a)  avrebbe  superato «i limiti dei principi ed interessi
generali  cui  si  informa  la  legislazione  dello  Stato»,  che  il
legislatore della Regione Siciliana deve, invece, rispettare (art. 17
dello  Statuto);  b) non si sarebbe adeguata alla tipologia adottata,
per ogni singolo tributo, dalla legge statale, in quanto la rilevante
entita'  economica  delle agevolazioni fiscali disposte dalla Regione
ricorrente  (l'art. 1, numero 1, della parte I della Tariffa allegata
al  d.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131,  prevede,  per le cessioni dei
terreni  agricoli, un'aliquota ordinaria del 15 per cento) si traduce
in  una  differenza qualitativa rispetto alla legislazione statale e,
quindi,  in  un  manifesto  privilegio dei contribuenti della Regione
stessa,  rispetto  a tutti gli altri. Quanto al dedotto contrasto con
l'art.  3  Cost., l'illegittimita' consisterebbe nella ingiustificata
disparita'  di  trattamento  tra  i  contribuenti. La difesa erariale
conclude  ribadendo la richiesta di dichiarare l'inammissibilita' del
ricorso  o  di  pronunciarne  il  rigetto,  «previa,  se  del  caso,»
dichiarazione di illegittimita' costituzionale del comma 15 dell'art.
20 della legge reg. n. 19 del 2005.
   5. - La discussione del giudizio di legittimita' costituzionale e'
stata rinviata a nuovo ruolo.
   6.  -  La  difesa  erariale  ha  prodotto  copia  del  ricorso per
cassazione  proposto  dall'Agenzia  delle  entrate  avverso la citata
sentenza  n. 255  del  2006 del Consiglio di giustizia amministrativa
per  la  Regione  Siciliana,  con il quale si eccepisce il difetto di
giurisdizione  del  giudice  amministrativo, per essere competente il
giudice  tributario.  Con  sentenza  n. 23031  del  2007, la Corte di
cassazione ha cassato senza rinvio la suddetta sentenza del Consiglio
di  giustizia  amministrativa  per  la Regione Siciliana, per difetto
assoluto di giurisdizione.
   7.  -  La  discussione  e'  stata nuovamente fissata per l'udienza
dell'11 marzo 2008.
                       Considerato in diritto
   1.  -  La  Regione Siciliana deduce l'invasione della sua sfera di
competenza   costituzionale   da   parte  dello  Stato,  e  per  esso
dell'Agenzia  delle  entrate -  Direzione regionale della Sicilia, in
riferimento  agli  artt. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e 6
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia
finanziaria),  nonche' al principio di leale cooperazione tra Stato e
Regioni.
   In particolare, la ricorrente chiede l'annullamento della nota del
31  marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079, e della nota del 21 aprile
2005,  prot. n. 2005/4.2/30927, con le quali l'Agenzia delle entrate,
nell'impartire    agli    uffici   dipendenti   una   direttiva   per
l'interpretazione  dell'agevolazione  fiscale  prevista  dall'art. 60
della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni
programmatiche  e finanziarie per l'anno 2002), avrebbe manifestato -
senza  alcuna  previa  interlocuzione  con gli uffici della Regione -
l'«orientamento   interpretativo»  secondo  cui,  per  l'applicazione
dell'agevolazione,  e'  necessario  che  ricorrano le condizioni ed i
requisiti  indicati  dall'art.  2  della legge statale 6 agosto 1954,
n. 604   (Modificazioni   alle   norme   relative  alle  agevolazioni
tributarie  a  favore  della  piccola  proprieta'  contadina). Per la
ricorrente, tale orientamento si porrebbe in «assoluto contrasto» con
detta  norma  agevolativa regionale, come interpretata autenticamente
dall'art. 99 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4
(Disposizioni  programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), secondo
cui l'agevolazione fiscale - riguardante gli atti, «da chiunque posti
in  essere»,  elencati al primo comma dell'art. 1 della legge statale
n. 604  del  1954  -  prescinde,  quale  «misura fiscale di carattere
generale»,  dalle  condizioni  e  dai  requisiti previsti dall'art. 2
della  citata  legge  statale.  In tal modo, il legislatore regionale
sarebbe esautorato «dall'esercizio di potesta' rientranti nell'ambito
della competenza normativa» sua propria.
   2.  -  Al fine di valutare l'ammissibilita' del conflitto, occorre
procedere preliminarmente alla ricostruzione del quadro normativo nel
quale  gli atti impugnati si inscrivono e alla precisa individuazione
del contenuto di tali atti.
   2.1.  -  L'art.  60  della  legge  reg.  n. 2  del 2002, rubricato
«Agevolazioni   fiscali»,  prevede  che,  «Al  fine  di  favorire  la
ricomposizione   fondiaria,   aumentare   le   economie  di  scala  e
ottimizzare  il  ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli
atti  elencati  al  primo  comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto
1954,  n. 604,  da  chiunque  posti  in  essere fino alla data del 31
dicembre  2006,  sono  soggetti alle imposte di registro e ipotecaria
nella  misura  di  cui  all'articolo  9 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale».
   Con tale disposizione la Regione Siciliana applica le agevolazioni
sulle  imposte  di  registro e ipotecaria nella misura ridotta di cui
all'art.  9  del d.P.R. n. 601 del 1973 e stabilisce un'esenzione per
le  imposte di bollo e catastale per gli atti elencati al primo comma
dell'art.  1  della  legge  n. 604  del 1954 (compravendite, permute,
concessioni di enfiteusi e altri atti elencati nello stesso articolo,
che  siano  posti  in essere per la formazione o per l'arrotondamento
della  piccola proprieta' contadina, quando ricorrono le condizioni e
i requisiti previsti dall'art. 2 della stessa legge n. 604 del 1954),
da chiunque posti in essere.
   L'uso  della  locuzione «da chiunque posti in essere» da parte del
legislatore  regionale ha reso dubbio se le agevolazioni ed esenzioni
disposte  dalla  norma siano applicabili agli atti elencati nel primo
comma dell'art. 1 della legge n. 604 del 1954 in ogni caso oppure nei
soli  casi  in  cui  tali  atti  siano  finalizzati alla formazione o
all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e ricorrano gli
ulteriori  requisiti  e  condizioni previsti dall'art. 2 della stessa
legge n. 604 del 1954 (e cioe' che: «1) l'acquirente, il permutante o
l'enfiteuta  sia persona che dedica abitualmente la propria attivita'
manuale  alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato
o    concesso   in   enfiteusi   sia   idoneo   alla   formazione   o
all'arrotondamento  della  piccola  proprieta'  contadina  e, in ogni
caso,  in  aggiunta  a  eventuali  altri  fondi posseduti a titolo di
proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti
al  suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie
corrispondente  alla  capacita'  lavorativa  dei membri contadini del
nucleo familiare stesso; 3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta
nel  biennio  precedente  all'atto di acquisto o della concessione in
enfiteusi  non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto
appezzamenti  di  terreno  la  cui  superficie  complessiva  non  sia
superiore  ad  un  ettaro,  con una tolleranza del 10 per cento salvo
casi    particolari    da   esaminarsi   dall'ispettore   provinciale
dell'agricoltura  in  modo  da  favorire soprattutto la formazione di
organiche aziende agricole familiari»).
   2.2.  -  Nel  dubbio  sul significato della locuzione «da chiunque
posti  in  essere»,  l'art.  60  della  legge  reg.  n. 2 del 2002 ha
ricevuto  una  prima  interpretazione  autentica  con l'art. 99 della
legge  reg.  n. 4  del 2003 (modificato dall'art. 76, comma 40, della
legge  regionale  3 dicembre 2003, n. 20), il quale dispone che «Alle
agevolazioni  di  cui  all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 deve riconoscersi la natura di misura fiscale di carattere
generale rivolta a chiunque ponga in essere, a partire dal 1° gennaio
2002  e  fino alla data del 31 dicembre 2006, gli atti indicati nello
stesso articolo».
   Tale  norma di interpretazione autentica ha chiarito solo in parte
il   significato  della  locuzione  «da  chiunque  posti  in  essere»
utilizzata  dalla disposizione interpretata, perche' si e' limitata a
precisare  che  le agevolazioni ed esenzioni da questa previste hanno
natura  di  «misura  fiscale di carattere generale rivolta a chiunque
ponga  in  essere, a partire dal 1° gennaio 2002 e fino alla data del
31  dicembre  2006,  gli atti indicati» nella disposizione oggetto di
interpretazione.
   2.3.  -  Alle  due suddette norme hanno fatto seguito le impugnate
circolari  dell'Agenzia  delle  entrate -  Direzione  regionale della
Sicilia.
   2.3.1. - Con la nota del 31 marzo 2005, prot. n. 2005/3.0/L/25079,
la  quale  richiama  la  nota  dell'Agenzia delle entrate - Direzione
centrale  normativa  e contenzioso del 23 marzo 2005, prot. n. 53667,
si e' data interpretazione all'art. 99 della legge reg. n. 4 del 2003
(modificato  dall'art. 76, comma 40, della legge reg. n. 20 del 2003)
e  all'art.  60  della  legge  reg. n. 2 del 2002, affermando che: a)
«l'agevolazione  tributaria  e' concessa quando l'acquirente produca,
insieme  all'atto, un certificato dell'organo regionale competente in
materia di agricoltura che attesti l'idoneita' del fondo a costituire
la  piccola  proprieta'  contadina  tenendo  conto della destinazione
colturale,   dell'imponibile   catastale   e,   per  quanto  riguarda
l'estensione,  del  rispetto  della  minima  unita' colturale»; b) le
norme   regionali   in   oggetto,  «mentre  stabiliscono  i  soggetti
destinatari  dell'agevolazione  fiscale  (chiunque),  non individuano
espressamente   l'oggetto  della  stessa»;  c)  «atteso  che  non  e'
possibile  interpretare  estensivamente  una  norma  agevolativa,  il
regime  di  favore  sopra precisato, ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 604,  si  applica  esclusivamente agli atti posti in essere per la
formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina,
quando  ricorrono  le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2»;
d)  nel  caso di mancanza dei suddetti requisiti oggettivi, si dovra'
«provvedere alla revoca delle agevolazioni in argomento, sottoponendo
gli  atti  relativi  alle  ordinarie  imposte  [...]  ed  emanando  i
consequenziali   avvisi   di   liquidazione»;   e)   l'attivita'   di
liquidazione  «sara'  inizialmente  svolta relativamente agli atti il
cui  termine  di decadenza e' prossimo alla scadenza (atti registrati
entro il mese di maggio 2002), intervenendo in autotutela nel caso di
successiva produzione della menzionata idonea certificazione»; f) per
gli atti registrati oltre il maggio 2002, si provvedera' a richiedere
ai  contribuenti la suddetta certificazione, assegnando un termine di
trenta  giorni  dalla  notifica della richiesta, scaduto il quale, si
procedera' «all'eventuale revoca dei benefici fiscali in argomento».
   2.3.2.   -   Con  l'impugnata  nota  del  21  aprile  2005,  prot.
n. 2005/4.2/30927, si e' poi precisato che: a) «sono emerse ulteriori
problematiche  (quali, ad esempio, quelle connesse al contenuto della
certificazione ritenuta necessaria, atteso che i requisiti soggettivi
e oggettivi previsti in tema di p.p.c. [piccola proprieta' contadina]
sono  apparsi  difficilmente  scindibili,  risultando la normativa in
materia  costruita  attorno alla figura del coltivatore diretto e con
ben precise caratteristiche e limitazioni)»; b) non essendo certa, ai
fini della concessione dell'agevolazione, la necessita' che ricorrano
le  condizioni  ed  i requisiti di cui all'art. 2 della legge statale
n. 604  del  1954,  si rinvia ad un futuro intervento della Direzione
centrale  normativa  e contenzioso ogni determinazione interpretativa
al  riguardo,  disponendo  che, nelle more, gli uffici «accettino gli
atti  [...] richiedenti la tassazione agevolata, qualora sia allegato
o venga prodotto un certificato provvisorio [...] attestante che sono
in  corso  accertamenti  al  fine  di verificare la fruibilita' della
richiesta  agevolazione»  e si astengano dall'esercitare attivita' di
recupero delle somme dovute dai contribuenti quali differenze fra gli
ammontari  dei tributi previsti dalla legge statale e quelli previsti
in via agevolata.
   2.4.  -  Alle  circolari  impugnate  ha  fatto  seguito,  dopo  la
proposizione  del  ricorso  per conflitto di attribuzione, l'art. 20,
comma   15,   della  legge  reg.  22  dicembre  2005,  n. 19  (Misure
finanziarie  urgenti  e  variazioni  al  bilancio  della  Regione per
l'esercizio  finanziario 2005. Disposizioni varie), il quale reca una
seconda  interpretazione autentica dell'art. 60 della legge reg. n. 2
del  2002,  prevedendo  che:  «Le agevolazioni di cui all'articolo 60
della  legge  regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'articolo 99 della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si applicano per tutti gli atti
traslativi  da chiunque posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002
fino alla data del 31 dicembre 2006, alla sola condizione che abbiano
ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti
alla  data  di stipula dell'atto e loro pertinenze; il riferimento al
primo  comma  dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, vale
solo  ai  fini dell'individuazione delle tipologie di atti agevolati.
La   presente   disposizione  costituisce  interpretazione  autentica
dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2».
   2.5.  - A tale norma ha fatto seguito la nota del 17 gennaio 2006,
prot.  n. 2006/4.1/3268/RC,  con  la  quale l'Agenzia delle entrate -
Direzione  regionale  della  Sicilia  afferma  di ritenere opportuno,
«nelle  more  [...]  della  conclusione del giudizio sul conflitto di
attribuzione, confermare le disposizioni sino ad oggi emanate», cioe'
le note oggetto del conflitto.
   3.  -  Il  ricorso  e'  inammissibile per la mancanza di idoneita'
lesiva degli atti impugnati.
   3.1.  - La ricorrente Regione Siciliana assume che l'art. 60 della
legge  reg.  n. 2 del 2002 e l'art. 99 della legge reg. n. 4 del 2003
hanno  non  la finalita' della formazione o dell'arrotondamento della
piccola   proprieta'  contadina,  ma  esclusivamente  quella  di:  a)
ricomposizione  fondiaria;  b)  aumento  delle  economie di scala; c)
ottimizzazione  del  ritorno degli investimenti nel settore agricolo.
Ne  consegue,  secondo  la  stessa  ricorrente,  che  le agevolazioni
fiscali  previste  da tali articoli si applicano inequivocabilmente a
chiunque  ponga  in  essere gli atti elencati nell'art. 1 della legge
n. 604  del  1954,  alla  sola  condizione  che  tali atti abbiano ad
oggetto   terreni  qualificati  agricoli  ai  sensi  degli  strumenti
urbanistici vigenti.
   Viceversa,  l'Agenzia  delle  entrate,  nella prima delle due note
impugnate  (nota  del  31  marzo  2005,  prot.  n. 2005/3.0/L/25079),
afferma  che  il  richiamo agli atti elencati nell'art. 1 della legge
n. 604  del  1954  deve  intendersi riferito agli atti che abbiano la
finalita'   della  formazione  o  dell'arrotondamento  della  piccola
proprieta'  contadina,  quando  ricorrano le condizioni e i requisiti
previsti  dall'art.  2  della stessa legge. La seconda nota impugnata
(nota  del  21  aprile  2005,  prot.  n. 2005/4.2/30927) si limita ad
affermare   che   non   e'   certa,   ai   fini   della   concessione
dell'agevolazione,  la  necessita'  che  ricorrano le condizioni ed i
requisiti  di  cui  all'art.  2  della legge statale n. 604 del 1954.
Rinvia,  percio',  ad  un  futuro intervento della Direzione centrale
normativa   e   contenzioso  ogni  determinazione  interpretativa  al
riguardo,  disponendo  che,  nelle  more,  gli  uffici  si  astengano
dall'esercitare   attivita'   di  recupero  delle  somme  dovute  dai
contribuenti  quali differenze fra gli ammontari dei tributi previsti
dalla legge statale e quelli previsti in via agevolata.
   3.2.  -  L'inidoneita' degli atti impugnati a ledere la competenza
legislativa  regionale  in  materia  tributaria deriva dalle seguenti
considerazioni.
   La  locuzione  «da  chiunque  posti  in essere» usata dall'art. 60
della legge reg. n. 2 del 2002 ha un significato non univoco, perche'
potrebbe  essere  interpretata tanto nel senso che le agevolazioni ed
esenzioni disposte dalla norma sono applicabili agli atti elencati al
primo  comma  dell'art.  1  della  legge  statale  n. 604  del  1954,
indipendentemente   dalla   loro  finalizzazione  alla  formazione  o
all'arrotondamento   della   piccola  proprieta'  contadina  e  dalla
ricorrenza  degli ulteriori requisiti e condizioni previsti dall'art.
2  della  stessa legge n. 604 del 1954; quanto nell'opposto senso che
dette agevolazioni ed esenzioni sono applicabili nei soli casi in cui
tali  atti  siano  finalizzati  alla  formazione o all'arrotondamento
della   piccola   proprieta'  contadina  e  ricorrano  gli  ulteriori
requisiti  e  condizioni  previsti  dall'art.  2 della medesima legge
n. 604 del 1954.
   La  sopravvenuta  interpretazione  autentica  di  detto art. 60 ad
opera  dell'art.  99  della  legge  reg.  n. 4  del  2003 (modificato
dall'art.  76, comma 40, della legge reg. n. 20 del 2003) non elimina
i  dubbi  circa  il  significato  di detta locuzione. L'art. 99 della
citata  legge  regionale  si  limita,  infatti,  a  precisare  che le
agevolazioni  e le esenzioni previste dalla disposizione interpretata
hanno  natura  di  «misura  fiscale  di  carattere generale rivolta a
chiunque  ponga  in essere, a partire dal 1° gennaio 2002 e fino alla
data  del  31 dicembre 2006, gli atti indicati nello stesso articolo»
60, e cioe' gli atti elencati al primo comma dell'art. 1 della citata
legge  n. 604  del  1954.  Quest'ultima  norma,  pero', letteralmente
prevede - come gia' rilevato - che detti atti (ivi compresi quelli di
compravendita,  permuta, concessione di enfiteusi) «sono esenti dalla
imposta  di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta
ad  un  decimo  ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire
500»,   quando  sono  «posti  in  essere  per  la  formazione  o  per
l'arrotondamento   della  piccola  proprieta'  contadina»  e  «quando
ricorrono  le  condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2». L'art.
99  della  legge  reg.  n. 4  del  2003 mantiene, dunque, immutato il
richiamo  all'art.  1  della  legge  n. 604  del  1954 gia' contenuto
nell'art.  60  della  legge  reg.  n. 2  del  2002 e, di conseguenza,
legittima, anche dopo la sua entrata in vigore, un'interpretazione di
quest'ultimo   articolo   nel   senso,   piu'   restrittivo,  che  le
agevolazioni  e  le  esenzioni  da esso previste si applicano ai soli
atti  diretti  alla  formazione  o  all'arrotondamento  della piccola
proprieta' contadina.
   Questa  e'  l'interpretazione  fatta propria dalla prima delle due
note  censurate,  la  quale  afferma  testualmente  che «il regime di
favore  [...],  ai  sensi  dell'art. 1 della legge n. 604, si applica
esclusivamente  agli  atti  posti  in  essere per la formazione o per
l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando ricorrono
le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2». Ne consegue che la
nota  in  oggetto  e' priva di idoneita' lesiva, perche' si limita ad
attribuire  alla  disposizione  interpretata  uno  dei suoi possibili
significati.
   Ne'  la  dedotta  lesione della competenza regionale puo' derivare
dall'altra  nota  censurata,  e  cioe' dalla nota del 21 aprile 2005,
prot.  n. 2005/4.2/30927  intervenuta appena 21 giorni dopo la prima.
Essa, infatti, si limita a prendere atto dell'incerta interpretazione
della   normativa   regionale   di   agevolazione   e  a  sospendere,
conseguentemente,   l'applicazione   della   prima   nota  impugnata,
rinviando,   con   una   previsione  meramente  interlocutoria,  ogni
definitiva  determinazione  interpretativa  ad  un  futuro intervento
della Direzione centrale normativa e contenzioso.
   4.  -  La  rilevata  inammissibilita' del ricorso, per mancanza di
idoneita' lesiva degli atti impugnati, trova ulteriore conferma nella
sopravvenuta modifica del quadro normativo rilevante.
   Dopo  la proposizione del ricorso, la Regione Siciliana ha emanato
l'art.  20,  comma  15,  della legge reg. 22 dicembre 2005, n. 19, il
quale  adotta  la  stessa  interpretazione data dalla ricorrente agli
artt.  60  della  legge reg. n. 2 del 2002 e 99 della legge reg. n. 4
del  2003.  Esso  chiarisce  che l'unico requisito per la concessione
delle  agevolazioni  e'  il  carattere  agricolo  dei  terreni.  Tale
articolo  percio',  da  un  lato,  in quanto norma di interpretazione
autentica,   presuppone   l'effettiva  esistenza  di  incertezze  sul
significato  delle  disposizioni  interpretate,  dall'altro,  elimina
definitivamente tali incertezze, rendendo inoperanti retroattivamente
le  note impugnate. Il venire meno dell'efficacia di dette note ed il
fatto  che - secondo quanto dichiarato espressamente in udienza dalla
difesa  della  ricorrente  -  la  prima  di  esse non ha avuto alcuna
applicazione  anteriormente  alla  sua  sospensione  offrono, dunque,
ulteriori  argomenti  per  escludere  ogni  possibile invasione della
sfera di competenza regionale.
                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  ricorso per conflitto di attribuzione
proposto  dalla  Regione  Siciliana  nei  confronti  dello  Stato, in
relazione  alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale
della    Sicilia,    emessa    in   data   31   marzo   2005,   prot.
n. 2005/3.0/L/25079,   e  alla  nota  dell'Agenzia  delle  entrate  -
Direzione  regionale  della  Sicilia,  emessa in data 21 aprile 2005,
prot. n. 2005/4.2/30927, con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 maggio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola