N. 200 SENTENZA 9 - 13 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria
  -  Configurazione  quale  organo  munito  di  poteri  non meramente
  consultivi  -  Ricorso  del  Governo  - Denunciato contrasto con la
  previsione  costituzionale riguardante la disciplina statutaria del
  «Consiglio  delle  autonomie  locali, quale organo di consultazione
  fra  la  Regioni  e gli enti locali» - Non pertinenza del parametro
  evocato - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2, artt. 6, 7 e 8.
- Costituzione, art. 123, comma quarto.
Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria
  -  Responsabilita'  penale, civile e contabile dei componenti - Non
  perseguibilita'  per  le  opinioni  espresse  e  i  voti dati nello
  stretto  esercizio  delle  funzioni  - Illegittima estensione della
  guarentigia  derogatoria  prevista  per  i  consiglieri regionali -
  Violazione   dell'integrita'   della   funzione  giurisdizionale  -
  Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2, art. 3, comma 1.
- Costituzione,  articolo  117, comma secondo, lettera l) [e articolo
  122, comma quarto].
Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria
  -  Facolta' dei componenti di depositare motivazioni (concorrenti o
  dissenzienti)  diverse  da  quella  posta  a  base  della decisione
  collegiale   -   Ricorso   del   Governo  -  Asserita  connotazione
  giurisdizionale  dell'organo e conseguente illegittimita' della sua
  istituzione   con   legge   regionale  -  Esclusione  -  Previsione
  riferibile ai membri di collegi amministrativi - Inerenza al potere
  di   autorganizzazione   delle   Regioni  -  Non  fondatezza  della
  questione.
- Legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2, art. 6.
- Costituzione,  artt.  102,  103 e 117, comma secondo, lettera l) (e
  comma quarto).
Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria
  -  Competenza  ad  adottare  non  solo  pareri,  ma anche decisioni
  sull'interpretazione   dello   Statuto  e  delle  leggi  regionali,
  vincolanti  per  gli  organi  regionali  e  per  gli altri soggetti
  istituzionali interessati - Ricorso del Governo - Denunciata natura
  giurisdizionale  delle  competenze decisorie, lesione della riserva
  statale   in   materia   di   giurisdizione  e  norme  processuali,
  esorbitanza   dalle   potesta'  regionali  -  Esclusione  -  Natura
  amministrativa  delle  decisioni della Consulta - Vincolativita' di
  esse,   in   conformita'   allo   Statuto,   solo   entro  l'ambito
  dell'organizzazione  regionale  - Conseguente esclusione degli enti
  locali  dal  novero  dei  soggetti  istituzionali  vincolati  - Non
  fondatezza delle questioni.
- Legge  della  Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2, artt. 7, commi
  1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8, e 8, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione,  artt.  102,  103,  117, comma secondo, lettera l), e
  114,   commi  primo  e  secondo;  statuto  della  Regione  Calabria
  (adottato  con  legge  regionale  19 ottobre 2004, n. 25), art. 57,
  commi 5 e 7.
Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria
  -   Competenza  a  valutare  la  legittimita'  di  leggi  regionali
  promulgate  o  di  regolamenti emanati - Invasione delle competenze
  esclusive  assegnate rispettivamente alla Corte costituzionale e ai
  giudici ordinari e amministrativi - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 102, 103 e 117, comma secondo, lettera l).
Regione Calabria - Istituzione e disciplina della Consulta statutaria
  -  Competenza  a  decidere conflitti tra organi della Regione o tra
  Regione  ed  enti  locali  originati  da  leggi  gia'  promulgate o
  regolamenti  gia'  emanati  -  Invasione delle competenze esclusive
  assegnate  rispettivamente  alla  Corte costituzionale e ai giudici
  ordinari e amministrativi - Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 102, 103 e 117, comma secondo, lettera l).
(GU n.26 del 18-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1,
6,  7  e  8  della  legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2
(Istituzione  e  disciplina  della Consulta Statutaria), promosso con
ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12
marzo 2007, depositato in cancelleria il 20 marzo 2007 ed iscritto al
n. 16 del registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
   Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore
Gaetano Silvestri;
   Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Gianna  Maria  De  Socio  per  il
Presidente  del  Consiglio  dei ministri e l'avvocato Raffaele Silipo
per la Regione Calabria.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato  il  12 marzo 2007 e depositato il
successivo  20  marzo,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha
promosso  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 3,
comma  1, 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007,
n. 2  (Istituzione  e  disciplina  della  Consulta  Statutaria),  per
violazione  degli  artt.  102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e
123, quarto comma, della Costituzione.
   1.1.  -  In particolare, il ricorrente ritiene che l'art. 3, comma
1,  della  legge  reg.  Calabria  n. 2  del  2007, nella parte in cui
prevede  che  «Nei  sei  anni  dello  svolgimento del loro mandato, i
componenti   della   Consulta  non  possono  essere  perseguiti,  per
responsabilita'  penale,  civile  o contabile, esclusivamente, per le
opinioni  espresse  (dissenzienti  o  consenzienti) e per i voti dati
nello  stretto  esercizio  delle  loro  funzioni»,  violi l'art. 117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  «non  essendo  consentito alle
Regioni  di  stabilire autonomamente delle scriminanti, in ogni caso,
delle  cause  di  esenzione  dalla  responsabilita'  penale, civile e
amministrativa che non siano gia' previste dalla normativa statale».
   1.2.  -  In  merito  alle  censure mosse agli artt. 6, 7 e 8 della
legge  reg.  Calabria  n. 2  del  2007,  il  Presidente del Consiglio
osserva   come   queste   disposizioni  attribuiscano  alla  Consulta
statutaria  «poteri  ulteriori»  rispetto  all'emanazione  di  pareri
semplicemente  consultivi,  «configurando  l'adozione  da parte della
stessa  di  decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti
interessati  e  per  tutti gli enti ed organi della Regione, istituto
quest'ultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale».
   Secondo  la  difesa erariale, cio' determinerebbe un contrasto con
l'art. 123 Cost., nella parte in cui prevede che «in ogni Regione, lo
statuto  disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali».
   Inoltre,  sarebbero  stati  superati  i  limiti  posti dalla Corte
costituzionale  con  la  sentenza  n. 378  del  2004  e  la  Consulta
statutaria  calabrese avrebbe assunto «il carattere ibrido» di organo
consultivo   e,  al  tempo  stesso,  «munito  di  potesta'  decisoria
vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della Regione».
   Il  ricorrente  ritiene,  pertanto,  che  le norme contenute negli
artt.  6,  7  e  8,  violino gli artt. 102, 103 e 117, secondo comma,
lettera l), Cost., in quanto attribuirebbero alla Consulta statutaria
«la   decisione   in   ordine  all'interpretazione  delle  norme  che
individuino  la competenza delle amministrazioni pubbliche, riservata
ex  artt. 102 e 103 della Costituzione, alla giustizia amministrativa
ed  ordinaria».  La  Regione  Calabria,  dunque,  con le disposizioni
impugnate  avrebbe  superato  i  limiti  della  competenza regionale,
previsti  dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost. nella
materia  «giurisdizione e norme processuali» e dagli artt. 102, 103 e
123 Cost.
   2. - Con atto depositato il 10 aprile 2007, la Regione Calabria si
e' costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
   2.1.  -  In  merito  alla questione di legittimita' costituzionale
avente  ad  oggetto  la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge
reg.  Calabria  n. 2 del 2007, la resistente ritiene che si tratti di
una  «semplice  "estensione"  ai componenti della Consulta della nota
insindacabilita'  gia' prevista per i consiglieri di tutte le Regioni
dall'art.  122,  quarto  comma,  Cost., con l'aggiunta di un avverbio
(esclusivamente)  e  di  un  aggettivo (stretto) che appunto mirano a
restringere ulteriormente l'insindacabilita' prevista».
   La  difesa  regionale  sostiene che la ratio della norma impugnata
sia  quella  di «mettere i componenti della Consulta nella condizione
di   non   dover   subire  alcun  condizionamento  di  sorta  durante
l'esercizio  del loro mandato di custodi della legalita' statutaria»,
al  fine  di  assicurare  «l'autonomia della Consulta» secondo quanto
previsto dall'art. 57, comma 6, della legge della Regione Calabria 19
ottobre  2004,  n. 25 (Statuto della Regione Calabria). In proposito,
la  resistente,  dopo  aver  ricordato  che fra le attribuzioni della
Consulta  rientra  la valutazione della compatibilita' con lo statuto
degli  atti  (legislativi  e  regolamentari) del Consiglio regionale,
sottolinea  che  l'estensione  dell'insindacabilita'  ai membri della
Consulta  risponde  all'esigenza  di  garantire «una qualche "parita'
delle armi"» fra quest'ultima e il Consiglio regionale.
   Pertanto,  la  norma  di cui all'art. 3, comma 1, della legge reg.
Calabria  n. 2  del  2007  non  costituirebbe  alcuna  «posizione  di
privilegio»   a   favore   dei   componenti   della   Consulta,   ne'
determinerebbe  «alcuna  illegittima  interferenza  nella  sfera  dei
poteri esclusivamente riservati alla potesta' statuale».
   La  medesima ratio sarebbe rinvenibile nell'art. 6, comma 2, della
legge reg. Calabria n. 2 del 2007; infatti, anche la previsione della
possibilita'  per  i membri della Consulta di depositare «motivazioni
aggiuntive   firmate,  diverse  (opinioni  concorrenti)  o  contrarie
(opinioni  dissenzienti)»  rispetto  a quella assunta collegialmente,
sarebbe   volta   a   salvaguardare   l'«autonomia  valutativa  della
Consulta».
   2.1.1.  -  Secondo  la  difesa  regionale, inoltre, «se da un lato
parrebbe che l'orientamento della Corte sulla materia sia stabile nel
negare    competenza    alle    Regioni   quanto   alle   fattispecie
incriminatrici, comprese le esimenti, e' pur vero che, dall'altro, la
questione resta in dottrina, per molti versi, ancora controversa». Al
riguardo,  la  resistente  ricorda  come  non  manchino «tentativi di
attenuare la rigidita' della riserva statale» in materia penale, dopo
la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
   Per  le  ragioni  anzidette,  la Regione Calabria ritiene che, nel
caso  di  specie, sia «eccessivo» invocare «il generale principio del
monopolio   statale   della   giurisdizione   e   dell'organizzazione
giudiziaria», evidenziando come sia «nota la debolezza logico-teorica
della  preclusione  di  un  qualche  potere regionale in materia». Si
chiede,  pertanto,  che  la  questione di legittimita' costituzionale
avente  ad  oggetto  la norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge
reg. Calabria n. 2 del 2007 sia dichiarata infondata.
   2.2.  -  In  merito  alle  altre  censure,  la  resistente  rileva
l'erroneita'  dell'indicazione,  tra  i  parametri costituzionali che
sarebbero  violati, dell'art. 123 Cost., nella parte in cui si occupa
del  Consiglio  delle autonomie locali, sottolineandone la diversita'
della natura e delle funzioni rispetto alla Consulta statutaria.
   In  subordine,  la difesa regionale ritiene che l'Avvocatura dello
Stato,   con  l'invocazione  del  parametro  suddetto,  abbia  voluto
dimostrare l'impossibilita' di una coesistenza dei due organi in seno
all'ente  regionale,  in  quanto  la  presenza  del  Consiglio  delle
autonomie  locali  renderebbe  «inutile  o illegittima una competenza
della  Consulta  a  dirimere  i  conflitti  fra Regione e minori enti
locali».
   Cosi'  inteso  il richiamo all'art. 123 Cost., la Regione Calabria
evidenzia  il contrasto esistente tra tale ricostruzione, «il diritto
positivo  e  la  realta' della gran parte degli statuti regionali», i
quali,  tra  l'altro, spesso configurano il Consiglio delle autonomie
locali   come   «organo   di   impulso»  della  valutazione  compiuta
dall'organo di garanzia statutaria.
   2.2.1.  -  Sempre  in  relazione  alle  questioni  di legittimita'
costituzionale  aventi ad oggetto gli artt. 6, 7 e 8 della legge reg.
Calabria  n. 2  del  2007,  la  difesa  regionale contesta il «rigido
approccio»  seguito  dall'Avvocatura  generale dello Stato ed osserva
che   la  Corte  costituzionale  ha  «legittimato  esplicitamente  le
Consulte  statutarie  che accertano la conformita' statutaria di atti
pubblici  regionali, attestando cosi' che la loro esistenza - ove non
comporti  l'annullamento  di  leggi,  esclusiva spettanza della Corte
stessa [...] - non viola il principio di unicita' della giurisdizione
costituzionale  [...], principio per altro in parte gia' mitigato nel
nostro  ordinamento attraverso meccanismi di giustizia costituzionale
di tipo "diffuso"».
   2.2.2.  -  La  resistente  rileva,  inoltre, che il Governo, a suo
tempo,  non ha impugnato gli statuti regionali che prevedono siffatti
organi  di  garanzia  statutaria  e  sottolinea  come siano stati gli
stessi   statuti   a  fare  delle  Consulte  statutarie,  «del  tutto
legittimamente,  degli  organi  "ibridi", svolgenti non solo funzioni
consultive,  ma  in  grado  di prendere anche decisioni, la cui forza
vincolante  e'  poi determinata dai diversi statuti». D'altra parte -
aggiunge  la  Regione  - sarebbe «del tutto riduttivo [...] sostenere
che     le     Consulte     svolgano    solamente    mere    funzioni
ausiliarie-consultive (per es., di "consiglio del legislatore") e non
anche  funzioni  di  controllo  di superlegalita' (di "custodia della
rigidita' dello Statuto")».
   La  difesa  regionale  ritiene, in proposito, che le censure mosse
dal  Presidente  del Consiglio dei ministri agli artt. 6, 7 e 8 della
legge  reg.  Calabria  n. 2  del  2007, investano «superficialmente e
indiscriminatamente,  sia  il  regime  delle decisioni che quello dei
pareri,  regime  pur chiaramente "distinto" nella legge in esame». In
particolare,  la  differenza tra decisioni e pareri troverebbe la sua
ragion  d'essere  «nel  differente  tenore  dello status dei soggetti
ricorrenti»  e rientrerebbe «nell'alveo delle competenze riconosciute
al  legislatore  regionale  in  attuazione/integrazione  delle  norme
statutarie»,  con  «l'unico  limite  costituzionale  (e  statutario)»
dell'impossibilita'    di   «annullare/invalidare   (presunti)   atti
legittimi».
   Per  la  ragione  anzidetta -  aggiunge  la resistente - l'art. 8,
commi  3 e 4, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 prevede che «le
decisioni  "non"  sono  vincolanti  quando  attengono  a  proposte di
legge/regolamento   (ricorso   preventivo)  o  leggi/regolamenti  del
Consiglio (ricorso successivo), proprio perche' la Consulta regionale
si  guarda  bene anche solo di dare la sensazione di "annullare" atti
regionali,   in   ogni   caso  essa  limitandosi  solo  ad  esprimere
pareri/decisioni, di cui gli organi interessati dovranno tener conto,
quanto   meno   sotto   forma  di  "corretta  ed  esplicita  menzione
nell'adozione dei relativi atti"».
   2.2.3.  -  La  Regione  Calabria  ritiene,  inoltre, assolutamente
infondata  la censura statale secondo cui le decisioni della Consulta
statutaria  avrebbero «contenuto giurisdizionale»; in particolare, il
rilievo mosso dal ricorrente non avrebbe fondamento quanto alla forma
prevista  («decisione»),  poiche'  in  altri  statuti  regionali, non
impugnati  dal Governo, si parlerebbe di «pronunce» e di «giudizi» in
riferimento  agli organi di garanzia statutaria. Quanto alla sostanza
delle  decisioni della Consulta statutaria, la resistente rileva come
una  «parte  motivazionale»  sarebbe  presente  anche nelle decisioni
amministrative, oltre che nelle pronunce giudiziarie.
   La  difesa regionale, pertanto, ritiene che il ricorrente equipari
«automaticamente e in modo grossolano l'assunzione, nei limitati casi
previsti,  di  decisioni  [...]  parzialmente  vincolanti  (ma non di
annullamento/invalidazione!)   all'essenza   "tipica"  degli  atti  a
contenuto  "giurisdizionale",  mentre  tale  carattere  e' proprio di
tutti  gli  atti  di  esercizio  di potere, dunque: anche normativo e
amministrativo».
   2.2.4.   -   Altrettanto  infondato  e',  secondo  la  resistente,
l'argomento  prospettato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  in
merito   alla  presunta  violazione  degli  artt.  102  e  103  Cost.
Innanzitutto,  la  Regione  rileva  che la previsione contenuta nella
legge  impugnata  di  un  obbligo  di  ri-deliberazione a maggioranza
assoluta  da  parte del Consiglio regionale, a seguito di un parere o
di  una  decisione  di  non  conformita'  allo  statuto, sarebbe gia'
previsto  dall'art.  57  della legge reg. Calabria n. 25 del 2004. In
secondo  luogo,  «nulla e nessuno» impedirebbe «all'organo o all'ente
che  si  ritenesse  leso  da  un  parere/decisione  della Consulta di
ricorrere comunque all'autorita' giudiziaria che presume competente».
   2.2.5.  -  La difesa regionale contesta, poi, il richiamo, operato
nel  ricorso  governativo,  alla  sentenza della Corte costituzionale
n. 378   del  2004,  a  proposito  dell'impossibilita'  di  prevedere
maggioranze  qualificate  per  la  nuova  deliberazione del Consiglio
regionale  a  seguito  di  parere  negativo  dell'organo  di garanzia
statutaria.  In  particolare,  la  resistente  ricorda  che,  con  la
sentenza  n. 12  del  2006, la Corte costituzionale ha esplicitamente
riconosciuto   che   «la  materia  del  procedimento  legislativo  e'
interamente di competenza statutaria ex art. 123 Cost.».
   Da  quanto  detto  deriverebbe la conformita' a Costituzione delle
norme  di  alcuni statuti regionali [sono richiamati l'art. 57, comma
7,  della  legge  reg.  Calabria  n. 25 del 2004, l'art. 68, comma 8,
della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto
della  Regione Lazio) e l'art. 80, comma 2, dello Statuto 28 dicembre
2006   (Statuto   della   Regione   Abruzzo)]   che  «"aggravano"  il
procedimento  di  formazione  della  legge  regionale (dopo il parere
negativo delle Consulte)».
   2.2.6.  -  In  conclusione,  la  Regione  Calabria  ritiene che le
censure  mosse  dalla  difesa  erariale non tengano conto della ratio
della  previsione  degli  organi  di garanzia statutaria, consistente
nell'esigenza  di  assicurare che questi ultimi «siano effettivamente
in grado di funzionare come una garanzia/protezione per lo statuto di
fronte  alle ipotesi di violazione/elusione che avvengano all'interno
della  Regione,  magari con atti che sfuggono ai controlli ordinari o
addirittura non facilmente sanzionabili».
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 6, 7
e  8  della  legge  della  Regione  Calabria  5  gennaio  2007,  n. 2
(Istituzione  e disciplina della Consulta Statutaria), per violazione
degli  artt.  102, 103, 117, secondo comma, lettera l), e 123, quarto
comma, della Costituzione.
   2.  -  Preliminarmente  deve  essere dichiarata l'inammissibilita'
delle  questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 7 e 8
della  legge  reg.  Calabria  n. 2  del 2007, promosse in riferimento
all'art. 123, quarto comma, Cost.
   Tale  norma  costituzionale  prevede l'istituzione in ogni Regione
del  «Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali». La Consulta statutaria istituita e
disciplinata  dalla legge della Regione Calabria oggetto del presente
giudizio e' organo ben diverso da quello previsto dal citato art. 123
Cost.,  in quanto non svolge funzioni di raccordo e consultazione tra
la  Regione e gli enti locali, ma, in Calabria come in altre Regioni,
esercita  funzioni  di  garanzia  e  consulenza  sull'applicazione  e
l'interpretazione  delle  norme  statutarie. Il parametro evocato dal
ricorrente  riguarda  pertanto  un  organo  diverso da quello oggetto
della  legge  reg.  Calabria n. 2 del 2007, rendendo, di conseguenza,
inammissibile la relativa censura di legittimita' costituzionale.
   3.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 1, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007 e' fondata.
   La speciale guarentigia, di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.,
collegata  a  quella  prevista  dall'art.  68,  primo  comma,  Cost.,
assicura  ai consiglieri regionali l'insindacabilita' per i voti dati
e  le  opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. La ratio
di  tale garanzia costituzionale e' stata individuata da questa Corte
nel  «parallelismo con le guarentigie dei membri del Parlamento [...]
in  relazione  al  nucleo  essenziale  comune e caratterizzante delle
funzioni degli organi "rappresentativi" dello Stato e delle Regioni»,
per   finalita'   di   «tutela   delle   piu'   elevate  funzioni  di
rappresentanza politica, in primis la funzione legislativa, volendosi
garantire  da  qualsiasi  interferenza  di  altri  poteri  il  libero
processo  di  formazione della volonta' politica» (sentenza n. 69 del
1985).
   L'esigenza  di  rango  costituzionale  sottesa alla guarentigia in
questione   giustifica   «deroghe  eccezionali  all'attuazione  della
funzione giurisdizionale». Con riferimento alle Regioni, l'estensione
di  tale  tipo  di  immunita'  a  soggetti  diversi  dai  consiglieri
regionali  «contrasta  sia  con l'interpretazione letterale dell'art.
122  Cost., sia con la ratio dell'istituto» (sentenza n. 81 del 1975:
nella  specie, si trattava dell'estensione ai componenti della Giunta
regionale    della    garanzia    dell'insindacabilita).   La   norma
costituzionale  derogatoria,  rimasta  invariata  dopo la riforma del
Titolo  V  della  Parte  II  della Costituzione, e' quindi di stretta
interpretazione.  Ogni  sua  dilatazione al di la' dei limiti precisi
voluti  dalla Costituzione costituisce una violazione dell'integrita'
della funzione giurisdizionale, posta a presidio dell'uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge.
   Esorbiterebbe,  altresi', in modo palese dalla sfera di competenze
legislative    costituzionalmente    attribuite   alle   Regioni   la
possibilita'   di   introdurre   nuove   cause   di  esenzione  dalla
responsabilita'  penale,  civile  o  amministrativa,  trattandosi  di
materia  riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
   4. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della
legge  reg.  Calabria  n. 2  del  2007, sollevata in riferimento agli
artt.  102,  103  e  117,  secondo  comma,  lettera l), Cost., non e'
fondata.
   Il  ricorrente  adduce  a  sostegno della tesi dell'illegittimita'
costituzionale   della  norma  censurata  la  considerazione  che  la
possibilita'  accordata  dalla  stessa  ai  componenti della Consulta
statutaria  della  Regione  Calabria di depositare, in relazione alle
sole  decisioni  e  non  ai  pareri, «motivazioni aggiuntive firmate,
diverse  (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a
quella   assunta   collegialmente   dalla  Consulta  a  sostegno  del
dispositivo  adottato»  (comma 2), sia segno rivelatore della pretesa
natura    giurisdizionale    dell'organo,    con    la    conseguenza
dell'illegittimita' della sua istituzione con legge regionale.
   A  prescindere  da  quanto  sara'  precisato  piu' avanti circa la
natura  giuridica della Consulta statutaria de qua, in relazione alle
funzioni  alla  stessa  attribuite dalla legge reg. Calabria n. 2 del
2007, si deve osservare che la semplice previsione della possibilita'
di far risultare in modo ufficiale, da parte dei componenti, i motivi
del  proprio consenso o dissenso rispetto alla deliberazione assunta,
non  caratterizza  in  senso  giurisdizionale  l'organo in questione,
giacche'   in   tutti  i  collegi  amministrativi  tale  facolta'  e'
riconosciuta   ai   relativi   membri,   con   modalita'  diverse  di
manifestazione e di registrazione. Nel caso di specie, trattandosi di
organo  della  Regione, la disciplina delle modalita' di esercizio di
questa  facolta'  rientra  nel potere di autoorganizzazione di cui la
stessa Regione dispone ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.
   Risulta inoltre contraddittorio ritenere la natura giurisdizionale
di  un  organo sulla base di una facolta' riconosciuta dalla legge in
via  generale ai componenti dei collegi amministrativi e riconosciuta
invece soltanto in casi limitati e per specifiche finalita' ai membri
di collegi giurisdizionali.
   5. - Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8
della  legge  reg.  Calabria n. 2 del 2007 sono fondate nei limiti di
seguito indicati.
   5.1.  -  Questa  Corte  ha gia' chiarito che «l'introduzione di un
organo di garanzia nell'ordinamento statutario regionale non e', come
tale,  in contrasto con la Costituzione, ferma restando la necessita'
di  valutare,  nei singoli specifici profili, la compatibilita' delle
norme  attributive  allo  stesso di competenze determinate» (sentenza
n. 12 del 2006).
   Nessun  dubbio  che  sia  ammissibile  attribuire a tali organi di
garanzia  un  potere  consultivo, ancorche' il contenuto negativo del
parere reso determini l'obbligo di riesame dell'atto (sentenza n. 378
del  2004).  Si  tratta,  nel  caso oggetto del presente giudizio, di
stabilire  se  la previsione, contenuta nelle disposizioni censurate,
di  «decisioni»  su  oggetti dalla stessa determinati possa ritenersi
compatibile con la natura amministrativa dell'organo o se, invece, il
carattere  vincolante di tali atti li qualifichi come sostanzialmente
giurisdizionali  e  pertanto  estranei  alla  sfera di competenza del
legislatore regionale.
   Alla  luce dei comuni principi che reggono la qualificazione degli
atti  dei  poteri  pubblici,  si  deve  ritenere che la competenza ad
emanare  atti  decisori non e' riservata agli organi giurisdizionali,
giacche'  l'ordinamento  giuridico  italiano  conosce  da lungo tempo
molteplici  tipi di atti riconducibili alla categoria delle decisioni
amministrative.  Queste  ultime  si  caratterizzano  per  essere atti
amministrativi   di   accertamento,   volti  a  risolvere  conflitti,
decidendo,  in  un  caso concreto, sull'applicabilita' di una norma o
sulle modalita' di applicazione della stessa.
   Se  si  esaminano  in modo specifico le competenze decisorie della
Consulta  statutaria enumerate dall'art. 7, comma 2, della legge reg.
Calabria  n. 2  del 2007, si vede che esse riguardano: a) i conflitti
tra organi della Regione; b) i conflitti tra gli organi della Regione
e  gli  enti  locali;  c) la compatibilita' di proposte di legge o di
regolamento  con  lo  statuto;  d)  la regolarita' e l'ammissibilita'
delle richieste di referendum.
   Come  precisato  dal  successivo  art.  8, comma 1, le «decisioni»
hanno  efficacia vincolante per gli organi regionali e per «gli altri
soggetti istituzionali interessati».
   Si  tratta  pertanto  di  decisioni  amministrative che tendono ad
eliminare    dubbi    e   controversie   sull'interpretazione   delle
disposizioni   statutarie  e  delle  leggi  regionali  riguardanti  i
rapporti  tra la Regione e gli altri enti che operano nell'ambito del
suo territorio. E' appena il caso di precisare che tali decisioni non
possono  ne'  precludere  ne',  in alcun modo, limitare la competenza
degli    organi    giurisdizionali,    ordinari   o   amministrativi,
eventualmente  richiesti,  nei  modi  rituali,  di  pronunciarsi  sui
medesimi  atti  gia'  oggetto  di valutazioni da parte della Consulta
statutaria.  Le  stesse  «decisioni»  della suddetta Consulta possono
ovviamente  diventare  oggetto  di  un  giudizio  di legittimita' dei
competenti organi giudiziari.
   Si  deve  aggiungere  che  l'elencazione  delle  competenze  della
Consulta  statutaria  ricalca quella contenuta nell'art. 57, comma 5,
dello  statuto  della  Regione  Calabria,  cosi'  come  il  carattere
vincolante  delle  determinazioni  dell'organo  di  garanzia  risulta
conforme  al  comma  7 del medesimo art. 57, che dispone: «Gli organi
regionali  si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio
regionale  puo'  comunque  deliberare  in  senso  contrario a singole
valutazioni, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta».
In linea con la norma statutaria da ultima citata, l'art. 8, comma 3,
della  legge  reg.  Calabria  n. 2 del 2007, dispone infatti: «Ove la
Consulta  ritenga leso lo Statuto da una semplice proposta di legge o
regolamento  del  Consiglio  regionale,  quest'ultimo  puo'  comunque
deliberare  in  senso  contrario  alle  decisioni della Consulta, con
motivata decisione adottata a maggioranza assoluta».
   Da   quanto   osservato  si  deve  concludere  che  le  suindicate
competenze  della  Consulta  statutaria,  quali  previste dalle norme
censurate, non hanno natura giurisdizionale e risultano conformi, nei
termini appena indicati, alle previsioni statutarie.
   Se  si  interpretano  le  norme  censurate  in  modo conforme allo
statuto,   si   deve  ritenere  che  il  carattere  vincolante  delle
«decisioni»  della  Consulta  statutaria debba mantenersi nell'ambito
dell'organizzazione  regionale,  che  comprende  «tutti  gli  enti ed
organi della Regione», con la conseguenza che tra gli altri «soggetti
interessati»,  menzionati dal comma 2 dell'art. 8, non possano essere
inclusi  gli  enti  locali,  la  cui  autonomia e' costituzionalmente
garantita dall'art. 114, primo e secondo comma, Cost.
   5.2.   -   Si   deve,   al  contrario,  rilevare  l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 dell'art. 8 della legge reg. Calabria n. 2
del  2007, giacche' ogni valutazione sulle leggi regionali promulgate
o  sui  regolamenti  emanati  appartiene  alla  competenza  esclusiva
rispettivamente  della  Corte  costituzionale  e  dei giudici comuni,
ordinari  e  amministrativi. Le competenze della Consulta statutaria,
per  non  invadere la sfera di attribuzioni del Giudice delle leggi e
degli  organi  giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo
ed essere percio' esercitate nel corso dei procedimenti di formazione
degli  atti. Ogni valutazione sulla legittimita' di atti, legislativi
o  amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione e'
estranea alla sfera delle attribuzioni regionali.
   5.3.  -  Assieme  al  comma  4 dell'art. 8, deve essere dichiarata
l'illegittimita'    costituzionale   del   comma   3   dell'art.   7,
limitatamente  alle  parole  «Ad  eccezione del caso di conflitti fra
organi  della  Regione  o fra Regione ed Enti locali originati da una
legge  o  da  un regolamento, nel quale i soggetti legittimati devono
ricorrere  alla  Consulta  entro  30 giorni dalla promulgazione della
legge,».
   I  motivi  della  declaratoria di illegittimita' costituzionale di
tale  norma  sono analoghi a quelli enunciati a proposito del comma 4
dell'art.  8,  in  quanto  la  Consulta  statutaria  non  puo' essere
investita  di valutazioni di legittimita' concernenti leggi regionali
promulgate  o  regolamenti  emanati.  Nessun ricorso a tale organo e'
pertanto ammissibile dopo la promulgazione della legge o l'emanazione
del   regolamento,   poiche'  ogni  valutazione  di  legittimita'  e'
riservata,  nei termini, nei limiti e con le modalita' previsti dalla
Costituzione  e  dalle leggi vigenti, alla Corte costituzionale ed ai
giudici ordinari e amministrativi.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3, comma 1,
della  legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione
e disciplina della Consulta Statutaria);
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7, comma 3,
della  legge reg. Calabria n. 2 del 2007, limitatamente alle seguenti
parole:  «Ad eccezione del caso di conflitti fra organi della Regione
o  fra  Regione  ed  Enti  locali  originati  da  una  legge  o da un
regolamento,  nel  quale i soggetti legittimati devono ricorrere alla
Consulta entro 30 giorni dalla promulgazione della legge,»;
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8, comma 4,
della legge reg. Calabria n. 2 del 2007;
   Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt.  6,  7  e  8  della  legge  reg. Calabria n. 2 del 2007,
promosse,   in   riferimento   all'art.   123,  quarto  comma,  della
Costituzione,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il
ricorso indicato in epigrafe;
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  6  della  legge  reg. Calabria n. 2 del 2007, promossa, in
riferimento  agli  artt.  102,  103 e 117, secondo comma, lettera l),
Cost.,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri con il ricorso
indicato in epigrafe;
   Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art.  7,  commi  1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge reg. Calabria
n. 2  del  2007,  promosse, in riferimento agli artt. 102, 103 e 117,
secondo  comma,  lettera  l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 2 del 2007,
promosse,  in  riferimento  agli artt. 102, 103 e 117, secondo comma,
lettera  l),  Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositata in cancelleria il 13 giugno 2008.
                       Il cancelliere: Melatti