N. 202 SENTENZA 9 - 13 giugno 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Asserita irragionevolezza - Questione coinvolgente scelte discrezionali del legislatore - Inammissibilita'. - D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nel testo originario ed in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182. - Costituzione, art. 3. Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Denunciata violazione del principio di adeguatezza del trattamento previdenziale - Intervento rimesso alla discrezionalita' del legislatore - Inammissibilita' della questione. - D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nel testo originario ed in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182. - Costituzione, art. 38. Previdenza e assistenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Tetto pensionabile - Determinazione della retribuzione pensionabile in misura inferiore alla retribuzione soggetta a prelievo contributivo - Asserita disparita' di trattamento tra lavoratori assicurati presso l'ENPALS e lavoratori assicurati presso l'INPS - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nel testo originario ed in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182. - Costituzione, art. 3.(GU n.26 del 18-6-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), come sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, promossi, dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra M. P. ed altro e l'ENPALS e dal Tribunale di Sanremo nel procedimento civile vertente tra M. B. e l'ENPALS, con ordinanze del 26 agosto 2006 e del 27 novembre 2006 rispettivamente iscritte ai nn. 293 e 344 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di costituzione di M. P. ed altro, dell'ENPALS, di C. M. vedova di M. B., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 il giudice relatore Francesco Amirante; Uditi gli avvocati Roberto Carapelle, Mario Mangino, Vincenzo Martino e Mario Menghini per M. P. ed altro, Angelo Pandolfo e Rossana Cardano per l'ENPALS, Federico Sorrentino per C. M. vedova di M. B. e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di una controversia previdenziale - promossa nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettivamente percepita - il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sia nel testo attualmente vigente - formulato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - sia in quello precedente, la cui vigenza e' stata confermata in via transitoria dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Rileva preliminarmente il giudice a quo che la medesima questione e' stata gia' sollevata nello stesso giudizio e che questa Corte l'ha dichiarata inammissibile - con la sentenza n. 120 del 2006 - per mancanza di adeguata considerazione del quadro normativo complessivo e, piu' specificamente, dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70; cio' premesso, il Tribunale ritiene che tali vizi siano emendabili e che la questione possa essere quindi riproposta. L'ordinanza di remissione precisa percio' che il ricorrente, gia' dipendente a tempo indeterminato del Casino' municipale di Sanremo con la qualifica di impiegato, e' stato collocato a riposo in data 31 dicembre 1998 all'eta' di sessantaquattro anni, avendo maturato trentaquattro anni di anzianita' di servizio, pari a complessive 10.620 giornate di contribuzione. La pensione erogata in suo favore dall'ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 1999 e' stata calcolata - sia per la quota a) sia per la quota b) - assumendo come massimale di retribuzione giornaliera pensionabile una somma inferiore a quella realmente percepita, con la conseguenza che il trattamento pensionistico globale e' risultato inferiore rispetto a quello che il ricorrente avrebbe ottenuto ove il criterio di calcolo fosse stato quello della retribuzione effettiva. La norma censurata prevedeva, nel testo previgente confermato in via transitoria dall'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile fosse quello di cui alla penultima classe della tabella F allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento, ossia pari in concreto a lire 315.000 (euro 162,68); mentre nella formulazione vigente detto limite e' stato esplicitamente fissato in lire 315.000, sia pure col meccanismo correttivo della rivalutazione annuale a decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini della rilevanza, il Tribunale osserva che la domanda formulata dal ricorrente non sarebbe, allo stato, accoglibile, ma che la decisione della presente questione assume carattere pregiudiziale, perche' il giudizio in corso non puo' essere deciso a prescindere dalla soluzione della medesima. Nel merito, la questione pare al giudice a quo non manifestamente infondata. Per i lavoratori assicurati col regime generale gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, infatti, l'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che la retribuzione eccedente quella fissata nel tetto pensionabile venga computata, con aliquota decrescente, ai fini della determinazione di una quota aggiuntiva di pensione che va a costituire parte integrante di quella gia' erogata. L'art. 5 del d.l. n. 11 del 1993, dettando una norma di interpretazione autentica, estende anche ai lavoratori assicurati presso l'ENPALS l'applicazione del citato art. 21, comma 6; senonche' - a parere del giudice a quo - mentre per i lavoratori assicurati presso l'INPS quest'ultima disposizione riceve «applicazione piena, senza limitazioni di sorta», per i dipendenti in regime ENPALS il medesimo effetto e' impedito dalla disposizione censurata, la quale consente che le quote aggiuntive di pensione vengano riconosciute «soltanto fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera rivalutato in base all'indice ISTAT». E cio' costituisce violazione del principio di eguaglianza in quanto l'art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 stabilisce che le retribuzioni fino alla soglia di un milione di lire siano soggette a prelievo contributivo in favore del Fondo pensioni gestito dall'ENPALS, creando un'evidente ingiustificata discriminazione tra retribuzione sottoposta a contribuzione piena e retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione. Il prelievo contributivo eccedente la soglia della retribuzione pensionabile, secondo il remittente, «si traduce integralmente in contributo di solidarieta». Da tanto consegue una violazione dell'art. 3 Cost. per la disparita' di trattamento tra le due categorie di lavoratori dipendenti sopra confrontate, tanto piu' evidente in relazione al profilo professionale cui appartiene il ricorrente (dipendente di una casa da gioco), disparita' che si e' andata ancora piu' accentuando con l'entrata in vigore della disposizione (art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) che ha elevato la soglia di retribuzione soggetta a prelievo contributivo; da cio' conseguirebbe un secondo profilo di illegittimita' costituzionale, «relativo all'irragionevolezza di una disciplina che rende pensionabile soltanto meno di un terzo della retribuzione assoggettata a contribuzione piena». 2. - Si e' costituita in giudizio la vedova del lavoratore ricorrente, nella qualita' di unica erede, sollecitando l'accoglimento della prospettata questione. Dopo aver precisato che la medesima, ancorche' gia' proposta per due volte nello stesso giudizio, e' certamente riproponibile, poiche' questa Corte ne ha dichiarato in entrambi i casi l'inammissibilita' (ordinanza n. 385 del 2002 e sentenza n. 120 del 2006), la parte osserva che la questione e' pure rilevante, poiche' dal suo accoglimento deriva anche l'accoglimento del ricorso. La ricorrente rammenta che la pensione dei dipendenti dell'ENPALS viene calcolata, in base all'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, in due diverse quote, riferibili l'una al periodo contributivo anteriore al 1° gennaio 1993 e l'altra al periodo successivo a tale data, il che spiega la ragione per cui ai fini della presente questione rileva anche il testo della disposizione censurata precedente a quello oggi in vigore. Il Tribunale di Sanremo ha ravvisato nelle disposizioni censurate due possibili ragioni di illegittimita' costituzionale, l'una relativa alla disparita' di trattamento tra pensionati assicurati presso enti previdenziali diversi e l'altra interna al regime ENPALS, conseguente alla sproporzione tra contributi, retribuzione e pensione. Quanto al primo profilo di incostituzionalita', pare alla parte privata evidente la disparita' di trattamento conseguente al fatto che il meccanismo correttivo rappresentato dalle quote aggiuntive di pensione e' limitato, per i dipendenti ENPALS, dal tetto fissato dal contestato art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971; in altre parole, la norma estensiva di cui all'art. 5 del d.l. n. 11 del 1993 non potrebbe in concreto operare in considerazione della soglia legislativa fissata a lire 315.000. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che non e' possibile fare raffronti tra sistemi previdenziali diversi, purche' rimanga fermo il limite della «evidente irragionevolezza» (sentenza n. 83 del 2006); limite che sarebbe violato nella fattispecie in esame. Il defunto coniuge dell'odierna ricorrente, infatti, inquadrato al n. 21) dell'art. 3 del d.lgs. C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, ossia nella categoria degli impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco - e non in una di quelle di cui ai numeri da 1) a 14) del citato articolo, che comprendono categorie di lavoratori particolari quali cantanti, artisti, attori, ballerini etc. - non fruisce del minor numero di contributi versati (rispetto ai normali 312 annui) per ottenere il requisito dell'annualita' della contribuzione e neppure di quello della minore eta' pensionabile, con la conseguenza che l'inserimento nell'ambito del regime speciale ENPALS comporta un'ingiusta disparita' di trattamento rispetto ad un lavoratore iscritto all'INPS, «in virtu' della sostanziale omogeneita' che contraddistingue le due posizioni». Quanto al secondo profilo di illegittimita' costituzionale ravvisato dal giudice a quo, poi, la parte costituita conferma l'inaccettabilita' di un sistema che consente un simile divario tra retribuzione assoggettata a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile, aggiungendo che sarebbe improprio il richiamo al principio della solidarieta' in una situazione come quella in esame, perche' tale principio «non puo' essere sospinto ad un livello di intensita' e di incidenza redistributiva cosi' alta», tale da vanificare il rispetto di quello di uguaglianza. 3. - Nell'ambito di una controversia promossa nei confronti dell'ENPALS da due ex impiegati del Casino' di Saint Vincent, con qualifica di croupier, per il ricalcolo delle rispettive pensioni, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 nel testo attualmente vigente, formulato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Il Tribunale precisa che i due ricorrenti sono stati dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente fino alle date del 31 agosto 2001 e del 30 giugno 2003, maturando una pensione inferiore a quella spettante se l'ente previdenziale avesse tenuto conto delle retribuzioni effettive da loro percepite e soggette a prelievo contributivo. Cio' premesso, il giudice torinese dichiara di essere a conoscenza delle due precedenti questioni sollevate dal Tribunale di Sanremo e dal Tribunale di Bologna oggetto della sentenza costituzionale n. 120 del 2006; e ribadisce, inoltre, che la disposizione censurata e' di ostacolo all'accoglimento dei ricorsi presentati, il che da' conto della rilevanza della presente questione. Sulla base di tali premesse, il giudice a quo specifica che fino alla data di entrata in vigore dell'art. 11, comma 2, della legge n. 412 del 1991 vi era coincidenza tra retribuzione pensionabile e retribuzione soggetta a contribuzione, in virtu' della previsione di cui all'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 1420 del 1971, sicche' non e' possibile, fino a tale momento, evidenziare alcuna irragionevolezza della normativa. La situazione muta, invece, a decorrere dal 1° gennaio 1992, momento in cui la retribuzione pensionabile resta ferma a lire 315.000, mentre quella soggetta a contribuzione viene innalzata fino alla soglia di un milione di lire. Le considerazioni svolte dal Tribunale di Torino circa una presunta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sono, a questo punto, assai simili a quelle compiute dal Tribunale di Sanremo; quanto all'effettiva valenza dell'art. 5 del d.l. n. 11 del 1993, il giudice rileva che l'estensione disposta da tale norma «non sembra possa aver portato ad eliminare la irragionevole discrasia» esposta in precedenza. Rimarrebbe sempre, infatti, «un evidente, elevatissimo squilibrio» tra le due soglie piu' volte riportate, destinato ad aumentare col trascorrere del tempo. 4. - Si sono costituiti nel giudizio davanti a questa Corte i due ricorrenti, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione. Osservano le due parti private che, in conseguenza della censurata disposizione, essi hanno ricevuto un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe spettato loro tenendo conto dell'effettiva retribuzione giornaliera percepita. Quanto al merito della questione, i due ricorrenti notano che il principio vigente e' quello per cui tutta la retribuzione imponibile e' valida ai fini del computo del rateo di pensione, «sia pure con le correzioni rese necessarie (in punto rendimento) per coniugare il principio di proporzionalita' con quello di solidarieta»; alla luce di simili criteri, appare del tutto irragionevole un sistema che impone il prelievo contributivo fino alla soglia retributiva di un milione di lire ed eroga la pensione su di una retribuzione massima giornaliera di lire 315.000. 5. - Si e' costituito in entrambi i giudizi anche l'ENPALS, con due diverse memorie di analogo contenuto - depositando fuori termine quella relativa al giudizio promosso dal Tribunale di Sanremo - chiedendo che la questione venga respinta, in quanto inammissibile ovvero non fondata. Osserva l'ente previdenziale che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, istitui' l'ENPALS rendendolo sostitutivo dell'INPS per una serie di categorie di lavoratori, con una normativa per molti versi piu' favorevole rispetto a quella degli altri lavoratori dipendenti. Questa Corte, gia' con l'importante sentenza n. 173 del 1986, si pronuncio' favorevolmente in ordine ai cosiddetti tetti pensionistici, evidenziando come il passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad un sistema di tipo solidaristico dia ragione del fatto che le prestazioni versate dal singolo lavoratore non vanno a vantaggio automatico del singolo contribuente, bensi' dell'intera categoria, con particolare attenzione verso i soggetti piu' deboli. In riferimento alle questioni prospettate dai giudici a quibus, la difesa dell'ente rileva, innanzitutto, la mancanza di chiarezza in ordine al petitum, poiche' non sarebbe evidente se si intenda perseguire l'obiettivo della completa eliminazione del tetto pensionabile o, viceversa, della parificazione tra retribuzione soggetta a contribuzione e retribuzione pensionabile; il tutto tenendo presente che la fissazione di un simile tetto spetta alla discrezionalita' del legislatore. D'altra parte, i lavoratori ricorrenti hanno versato contributi con aliquote assai basse e non va dimenticato che l'ENPALS assicura anche molte categorie di lavoratori strutturalmente esposte - in considerazione del tipo di attivita' - alla discontinuita' lavorativa. Rammenta inoltre l'ente costituito che le prestazioni previdenziali rispondono all'interesse pubblico e la loro funzione si attenua, se non si esaurisce del tutto, una volta raggiunto un livello adeguato ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione. L'ENPALS, infine, evidenzia anche il carattere «dirompente» che avrebbe, dal punto di vista finanziario, l'accoglimento della presente questione. 6. - In entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con due memorie di contenuto pressoche' identico, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Rileva l'interveniente che entrambe le ordinanze di remissione si fonderebbero su presupposti non dimostrati, ossia quello della parita' tra retribuzione soggetta a contribuzione e retribuzione pensionabile e quello della ragionevole proporzionalita' tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e pensione. Il legislatore, in realta', con il sistema oggi contestato «ha inteso salvaguardare l'equilibrio finanziario della gestione», creando un sistema di calcolo delle pensioni nel quale il trattamento meno favorevole delle retribuzioni piu' elevate «risponde ad un criterio di perequazione tra il sistema a capitalizzazione dei contributi, da porre a base della rendita pensionistica, ed il sistema di trarre la base pensionistica dall'ultima, o dalle ultime retribuzioni». D'altra parte - come piu' volte questa Corte ha ribadito - l'obiettivo indicato dall'art. 38 Cost. di consentire la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa «non vincola il legislatore a garantire una coincidenza tra la pensione e l'ultima retribuzione». Richiamando anche la sentenza costituzionale n. 402 del 1999, l'interveniente evidenzia che l'apporto maggiore che i lavoratori dello spettacolo sono tenuti a versare in favore del Fondo pensionistico gestito dall'ENPALS trova una logica corrispondenza nel fatto che tali lavoratori godono di requisiti ridotti (rispetto a quelli della generalita' dei lavoratori dipendenti) per l'accesso ad una serie di prestazioni previdenziali, sicche' la presenza di tali requisiti si bilancia col maggiore apporto contributivo da parte dei titolari di retribuzioni piu' elevate. D'altra parte, con l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 182 del 1997 il massimale contributivo e' ormai il medesimo fissato per gli altri lavoratori dipendenti, e sull'eccedenza deve essere versato il solo contributo di solidarieta' nella misura del cinque per cento. Non sussisterebbe, percio', alcuna violazione del principio di eguaglianza, stante la diversa organizzazione dei due sistemi previdenziali posti a confronto. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), sia nel testo attualmente vigente - formulato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - sia in quello precedente, la cui vigenza e' stata confermata in via transitoria dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971 nel testo attualmente vigente, formulato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. I giudizi, concernenti la stessa disposizione e questioni analoghe o connesse, devono essere riuniti e decisi con unico provvedimento. 2. - Le questioni sollevate dal Tribunale di Sanremo, sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza della disposizione censurata, e dal Tribunale di Torino, con accentuazioni diverse, ma con argomentazioni sostanzialmente analoghe, sono inammissibili. Entrambi i remittenti, infatti, non contestano la legittimita' costituzionale della disciplina del cosiddetto tetto pensionabile - cioe' della determinazione di una misura della retribuzione, inferiore a quella effettiva percepita dal lavoratore, da porre a base del calcolo della pensione - della quale piu' volte questa Corte ha avuto modo di occuparsi (ex plurimis, sentenze n. 173 del 1986, n. 72 del 1990 e n. 296 del 1995). Neppure e' in discussione, in linea di principio generale, la legittimita' di una normativa che comporti un divario tra misura della retribuzione su cui vengono versati i contributi e tetto pensionabile, purche' una certa proporzionalita' venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 38 della Costituzione. Evenienza, quest'ultima, sulla quale la Corte ha anche affermato che la stessa struttura di tipo solidaristico cui sono informati i sistemi previdenziali non comporta la necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate (sentenza n. 390 del 1995). Le censure concernono, piuttosto, lo squilibrio di notevole entita' che esisterebbe tra la misura del tetto pensionabile e quella, all'incirca tripla, della retribuzione assoggettata a contribuzione. La correzione di siffatto squilibrio esigerebbe da parte della Corte una pronuncia manipolativa incidente sull'uno o sull'altro dei termini del rapporto, oppure su entrambi, mentre resterebbe comunque opinabile la misura dell'intervento. La razionalizzazione dei sistemi previdenziali esige, come la Corte ha piu' volte ribadito, valutazioni e bilanciamenti di interessi comportanti scelte politiche che, nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali, competono al legislatore (v., ex plurimis, la gia' citata sentenza n. 173 del 1986). In riferimento all'art. 38 Cost., si e' affermato che «il precetto costituzionale esige che il trattamento previdenziale sia sufficiente ad assicurare le esigenze di vita del lavoratore pensionato; ma nell'attuazione di tale principio al legislatore deve riconoscersi un margine di discrezionalita', anche in relazione alle risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 180 del 2001, nonche', fra le altre, sentenza n. 457 del 1998). Evenienza quest'ultima estranea ai termini delle presenti questioni. 3. - Infondata e', invece, l'altra questione, prospettata dal solo Tribunale di Sanremo per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto agli assicurati presso l'INPS riguardo al rapporto tra retribuzione pensionabile e retribuzione soggetta a prelievo contributivo. L'incomparabilita' dei sistemi previdenziali e' principio cui la Corte si e' costantemente attenuta; incomparabilita' che deriva dalla loro complessita' inerente alla varieta' delle prestazioni e delle condizioni per ottenerle - conseguenza della varieta' delle attivita' lavorative - e alle collegate diversita' delle fonti di finanziamento; principio di cui la Corte ha fatto applicazione proprio riguardo all'assicurazione presso l'ENPALS nei confronti dell'assicurazione generale presso l'INPS (ordinanza n. 325 del 1993). Ne' puo' essere trascurato, ai fini di una valutazione complessiva della prospettata questione, che il sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - anche in considerazione della particolarita' di talune professioni e delle modalita' di svolgimento delle medesime - e', per certi versi, un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entita' delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalita' dei lavoratori assicurati presso l'INPS; di talche' non e' possibile lamentare il semplice dato della diversita' esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce. Il remittente assume che, in considerazione della qualita' di impiegato a tempo indeterminato ricoperta dal ricorrente, questi non si sarebbe trovato nelle condizioni di fruire dei benefici del regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, subendo in tal modo, con riguardo alla disciplina della retribuzione pensionabile, un trattamento deteriore rispetto a quello della generalita' dei lavoratori. Tali argomentazioni, tuttavia, per un verso si risolvono nell'addurre inconvenienti di fatto - i quali, di per se', non possono giustificare una pronuncia di illegittimita' costituzionale - mentre per altro verso sembrano accennare alla illogicita' dell'iscrizione all'ENPALS di chi svolge a tempo indeterminato funzioni impiegatizie, aspetto quest'ultimo certamente estraneo alla presente questione di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, e all'art. 38 Cost., dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo attualmente vigente, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, nel testo originario e in quello sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, dal Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, con la suddetta ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Amirante Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 13 giugno 2008. Il cancelliere: Melatti