N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 2008
Ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 29 gennaio 2008 sul ricorso in opposizione all'esecuzione proposta dall'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino contro Roche S.p.A. Enti pubblici - Azienda ospedaliera Fondazione Ordine Mauriziano (F.O.M.) - Prevista successione a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 277/2004, nelle obbligazioni dell'Ente Ordine Mauriziano, relative all'esecuzione dei contratti di durata successiva alla data di istituzione della Fondazione medesima - Prevista inefficienza nei confronti dell'Azienda ospedaliera Fondazione Ordine Mauriziano dei decreti di ingiunzione e delle sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data dell'entrata in vigore del d.l. n. 277/2004, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda ospedaliera - Prevista impossibilita' di iniziare o proseguire azioni individuali, esecutive o cautelari nei confronti della F.O.M. dalla data di entrata in vigore della norma censurata - Lesione di diritto inviolabile della persona - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Incidenza sul principio di liberta' d'iniziativa economica - Indebita interferenza sul potere giudiziario - Violazione del principio di tutela giurisdizionale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1349, in combinato disposto con l'art. 30, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222. - Costituzione artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 6 e 13; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 1.(GU n.27 del 25-6-2008 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione, nella causa civile n. R.G. 32.778/07, di questione incidentale di costituzionalita' alla Corte costituzionale. Il giudice, a scioglimento della riserva, che precede, osserva: I n f a t t o Con ricorso (21 novembre 2007), denominato di opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, quale debitore esecutato della S.p.a. Roche, ha impugnato 1'atto di pignoramento presso terzi (fondato su decreto ingiuntivo esecutivo n. 26776/06 e pedissequa sentenza n. 4313/07 di questo Tribunale), notificatole il 24 ottobre 2007 e ha proposto l'istanza di sospensione degli effetti dell'atto di pignoramento. Il creditore, costituitosi davanti a questo giudice, adduceva l'infondatezza della presente opposizione, richiamava, a suo favore, il disposto della recente sent. Corte costit. 7 novembre 2007, n. 364. Fatto sta che contro l'ente, Ospedale Mauriziano, non possono essere promosse azioni esecutive fondate su sentenze o decreti ingiuntivi dall'entrata in vigore dell'art. 3, decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, conv. con mod. nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, recante: «Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino», il quale recita che «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di ventiquattro mesi (poi portati a 36 dall' art. 1, comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell'Ente, insoluti alla data predetta». Osservato in diritto Il diritto dell'opponente a vedersi riconosciuto l'inefficacia del pignoramento nei suoi confronti si fonda sul combinato dell'art. 1, comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e dell'art. 30, comma 3, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale». L'art. 1, comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito, tra l'altro, una successione ex lege, della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, c.d. FOM, nelle azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed intraprese contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. L'art. 30, comma 3, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modif. nella legge 29 novembre 2007, n. 222 sancisce, tra l'altro, che «Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Questo giudice remittente ritiene che il contenuto normativo delle richiamate disposizioni, violino le attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (artt. 102, 108 e 113 Cost.), sotto il profilo della lesione delle prerogative costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale in generale e, piu' specificamente, al giudice ordinario, in quanto le impugnate disposizioni normative pongono, nel nulla, provvedimenti giurisdizionali, esecutivi ex lege ledendo in tal guisa il principio dell'effettivita' della giurisdizione (principio anche penalmente tutelato, dall'art. 388, comma secondo c.p., quando l'esecuzione dei provvedimenti, dell'autorita' giudiziaria posti a tutela del credito, richiede la collaborazione dell'interessato - cfr. Cass. pen., sez. U, sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007), nonche' l'indipendenza della magistratura (quest'ultima tutelata, in apicibus, dall'art. 100, nonche' dall'art. 108 Cost.). Fermare, ex lege, l'espropriazione forzata giudiziaria, fondata su provvedimenti giudiziari, a tutela del credito, atti a diventare cosa giudicata, compromette i menzionati parametri costituzionali. «Infatti non vi e' dubbio che l'emissione di provvedimenti idonei ad acquistare autorita' di giudicato costituisca uno dei principali strumenti per la realizzazione del suindicato compito della magistratura» (in termini in citata sent. Corte costit. 7 novembre 2007, n. 364). Il contesto normativo, di cui sopra, va censurato in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., in quanto va a violare gli obblighi imposti allo Stato italiano dal diritto internazionale, infatti sotto questo profilo, la categoria dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. viene ad essere arricchita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, resa esecutiva dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. In particolare questo giudice a quo ravvede la violazione degli artt. 6, primo paragrafo, e 13 della Convenzione, oltre all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1. Queste disposizioni tutelano il diritto di ogni cittadino non solo ad essere giudicato da un tribunale (secondo il dettato del menzionato art. 6) ma anche a che le decisioni giudiziarie definitive vengano poste in attuazione. Gli Stati membri, percio', non possono invalidare, ritardare o, addirittura, compromettere l'esecuzione di tali decisioni. Ed in base all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale e' considerato bene patrimoniale anche il guadagno oggetto di un credito esigibile. Nel contempo, le disposizioni denunciate contrastano con gli artt. 3 e 24 e 41 Cost., in quanto in parte vanificano i risultati dell'attivita' difensiva svolta, sulla cui definitivita' ed esecutivita' i creditori dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino potevano fare ragionevole affidamento e perche' e' irragionevole che queste disposizioni normative, da un canto, danneggiano imprenditori, che si vedono, di fatto, vanificati i loro crediti, anche coperti da provvedimenti giudiziari, dall'altro canto proteggono un solo soggetto giuridico, che il diritto comune non annovera tra quelli assoggettabili alle procedure concorsuali di cui al r.d. 16 marzo 1942, n.267 e succ. modificazioni. La questione, prospettata a questa ecc.ma Corte e', per questo giudice a quo, sicuramente rilevante nel presente processo perche', in caso di accoglimento, questo giudice di merito potrebbe decidere sulla concessione della sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., senza l'impedimento legale della censurata normativa.
P. Q. M. Ritiene di sollevare, d'ufficio, la presente questione incidentale di costituzionalita', che non ritiene manifestamente infondata, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 Cost., del combinato disposto combinato dell'art. 1, comma 1349, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e dell'art. 30, comma 3, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modif. nella legge 29 novembre 2003, n. 222, «nella parte in cui prevede una successione ex lege, della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, c.d. FOM, nelle azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed intraprese contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23, legge n. 87/1953. Torino, addi' 28 gennaio 2008 Il giudice: Toscano