N. 213 SENTENZA 9 - 18 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giudice  a  quo  -  Corte  dei  conti  in  sede  di parificazione del
  rendiconto  generale  della  Regione  Sardegna  -  Legittimazione a
  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale in relazione
  all'art. 81 Cost. - Sussistenza.
- Legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21, art. 2, comma
  7; legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 2, comma
  1, lettere a) e c).
- Costituzione,  artt.  81, commi primo e quarto, e 117, comma terzo,
  in relazione all'art. 81.
Bilancio  e  contabilita' pubblica - Obbligo di copertura finanziaria
  delle  spese  -  Applicabilita'  alle  Regioni a statuto speciale -
  Connotazioni   dell'obbligo,   con   particolare  riferimento  alla
  copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future.
Finanza  regionale  - Legge finanziaria 2007 della Regione Sardegna -
  Modifiche  alle  norme  regionali  in  materia  di  contabilita'  -
  Previsione  della  facolta'  della Regione di stanziare importi che
  verranno trasferiti dallo Stato negli esercizi futuri provvedendo a
  compensare   tali   maggiori  stanziamenti  con  minori  iscrizioni
  d'entrata   negli   anni   successivi   nell'ambito   del  bilancio
  pluriennale  di  riferimento  -  Nuova definizione della nozione di
  accertamento  di  entrata  con  inclusione  dei  crediti  futuri  o
  sottoposti  a  termine  -  Denunciata  violazione  dei  principi di
  copertura  finanziaria  delle  spese  e  di annualita' dei bilanci,
  nonche' dei principi fondamentali in materia di «armonizzazione dei
  bilanci  pubblici  e  di  coordinamento  della  finanza pubblica» -
  Difetto  di  rilevanza  in  relazione  all'oggetto  del giudizio di
  parificazione  della  Corte  dei  conti  -  Inammissibilita'  delle
  questioni.
- Legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 2, comma 1,
  lettere a) e c).
- Costituzione, artt. 81, commi primo e quarto, e 117, comma terzo in
  relazione all'art. 81.
Finanza  regionale  -  Disposizioni  della  Regione  Sardegna  per la
  chiusura  dell'esercizio  finanziario  2006 - Previsione secondo la
  quale  lo  stanziamento  iscritto in apposito capitolo del bilancio
  regionale  per  l'anno  2006  costituisce  accertamento d'entrata a
  valere   su   quota   parte  del  gettito  delle  compartecipazioni
  tributarie  spettanti alla Regione (pari a 500 milioni di euro) per
  ciascuno  degli anni 2013, 2014 e 2015 - Violazione dei principi di
  annualita'  dei bilanci e di copertura finanziaria di oneri attuali
  con  entrate  future - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
  delle ulteriori questioni.
- Legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n, 21, art. 2, comma
  7.
- Costituzione, art. 81, commi primo e quarto.
(GU n.27 del 25-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 7,
della   legge   della   Regione  Sardegna  28  dicembre  2006,  n. 21
(Autorizzazione  all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per  l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006),
e  dell'art.  2,  comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione
Sardegna  29  maggio  2007,  n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione - legge finanziaria
2007),  promosso  con  ordinanza  del  28 giugno 2007 dalla Corte dei
conti -  Sezioni  riunite  per  la  Regione  Sardegna nel giudizio di
parificazione  del  rendiconto della Regione Sardegna per l'esercizio
finanziario  2006,  iscritta  al n. 611 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 36, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
   Udito  nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
   Uditi  gli  avvocati  Graziano  Campus,  Paolo  Carrozza e Augusto
Fantozzi per la Regione Sardegna.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ordinanza del 28 giugno 2007 la Corte dei conti - Sezioni
riunite  per  la  Regione  Sardegna solleva questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  2,  comma  7,  della  legge  della Regione
Sardegna   28  dicembre  2006,  n. 21  (Autorizzazione  all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni
per la chiusura dell'esercizio 2006), e dell'art. 2, comma 1, lettere
a)  e  c),  della  legge  della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
della  Regione - legge finanziaria 2007), in riferimento all'art. 81,
primo  e  quarto  comma,  della  Costituzione  ed all'art. 117, terzo
comma,   della   Costituzione,   in   relazione   all'art.  81  della
Costituzione.
   1.1. - L'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 21
del  2006 prevede che «Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo
12106-01  (UPB  E03.034)  del  bilancio  per  l'anno 2006 costituisce
accertamento  d'entrata  a  valere  su  quota parte del gettito delle
compartecipazioni  tributarie  spettanti  alla  Regione in ragione di
euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».
   1.2.  -  L'art.  2, comma 1, lettera a), della legge della Regione
Sardegna  n. 2 del 2007 inserisce, dopo il comma 7 dell'art. 30 della
legge  della  Regione Sardegna 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia
di  programmazione,  di  bilancio  e  di  contabilita'  della Regione
autonoma  della  Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio
1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge
regionale  9  giugno  1999,  n. 23), il comma 7-bis, per il quale «La
Regione  ha  facolta',  qualora ne ravvisi la necessita' e nei limiti
delle  maggiori  somme previste per gli esercizi futuri, di stanziare
con  la legge finanziaria importi che verranno trasferiti dallo Stato
negli   anni   futuri,   provvedendo   a   compensare  tali  maggiori
stanziamenti  con  minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi,
nell'ambito   del   bilancio   pluriennale  di  riferimento.  Restano
confermate  le  regole recate dalla normativa che disciplina il Patto
di  stabilita'  interno»  ed  il  comma  7-ter  secondo  il quale «Lo
stanziamento  di  cui  al  comma  7-bis e' correlato ad iscrizioni di
spesa  di  investimento  elencate  in  apposita tabella allegata alla
legge  finanziaria, ed e' rideterminato, in sede di consuntivo, sulla
base  degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate
a  termini  di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota
non utilizzata costituisce minore entrata ed e' portata ad incremento
delle  iscrizioni  residue delle assegnazioni spettanti per l'anno di
pertinenza».
   1.3.  -  L'art.  2, comma 1, lettera c), della legge della Regione
Sardegna  n. 2  del  2007  sostituisce  il comma 1 dell'art. 36 della
legge   della   Regione  Sardegna  n. 11  del  2006,  prevedendo  che
«L'entrata  e'  accertata  quando e' appurata la ragione del credito,
l'identita'  del  debitore  e l'ammontare del credito; per le entrate
derivanti  da compartecipazioni ai tributi erariali l'accertamento e'
effettuato   sulla   base   del  relativo  gettito  risultante  dalle
comunicazioni  degli uffici finanziari dello Stato e sulla base degli
elementi  da  assumere  a  riferimento  per  la quantificazione della
spettanza  annua»  ed espungendo, cosi', il riferimento alla scadenza
del credito nell'esercizio finanziario.
   2.  -  La rimettente Corte dei conti chiarisce di stare procedendo
al  giudizio  di  parificazione del rendiconto generale della Regione
Sardegna  per  l'esercizio  2006  e  sostiene di essere legittimata a
sollevare  in  tale  ambito  le  dedotte  questioni  di  legittimita'
costituzionale,  essendo  queste proposte in riferimento all'articolo
81 della Costituzione.
   Il  giudice  a quo richiama, in proposito, la giurisprudenza della
Corte  costituzionale  (sentenza  n. 244  del  1995), per la quale la
legittimazione in sede di giudizio di parificazione sussiste la' dove
vengano  denunciate,  per  contrarieta'  con l'art. 81, quarto comma,
della  Costituzione,  leggi che determinino (come, a suo dire, quelle
impugnate  determinerebbero)  effetti modificativi dell'articolazione
del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle
unita'  elementari,  vale  a  dire  sui  capitoli, con riflessi sugli
equilibri  di  gestione.  E  rimarca  come,  essendo  venuti  meno  i
controlli   preventivi   sugli   atti   regionali,   il  giudizio  di
parificazione  sia  restato  spesso  l'unica  occasione possibile per
sollevare  questioni  di  legittimita'  costituzionale in relazione a
leggi regionali.
   3.  -  La  Corte dei conti contesta, anzitutto, l'art. 2, comma 7,
della  legge  della  Regione  Sardegna  n. 21  del  2006, che prevede
l'iscrizione  al  bilancio per l'anno 2006 di quota parte del gettito
delle  compartecipazioni  tributarie  spettanti  alla Regione per gli
anni  2013,  2014 e 2015, per complessivi 1 miliardo e 500 milioni di
euro.
   L'importanza  di  tale previsione ai fini del giudizio in corso e'
puntualizzata   dalla  Corte  dei  conti,  la  quale  specifica  che:
dall'iscrizione  della  somma  di 1 miliardo e 500 milioni di euro in
conto  del  capitolo  12106-01  (UPB E03-034) del bilancio per l'anno
2006  e' derivato un saldo attivo dello stesso bilancio, pari ad euro
1.321.271.001,  in  luogo  di  un  disavanzo di euro 187.728.999; che
l'utilizzo   di   tale   «entrata»   a   scomputo  del  disavanzo  di
amministrazione  ha comportato una riduzione «apparente» dello stesso
ad euro 999.994.126,49; che l'importo in contestazione costituisce il
22,27  %  del  bilancio  regionale,  sicche' l'eventuale accoglimento
della questione porterebbe alla non parificazione dello stesso.
   3.1.   -  Il  rimettente  rileva  che  tale  disposizione  prevede
l'accertamento   attuale   di  una  entrata  futura  quale  mezzo  di
finanziamento  di  spese  correnti  e  sostiene  che tale «tecnica di
copertura»  sia  irrazionale  ed irragionevole, del tutto estranea ai
canoni  previsti  dalla  contabilita' pubblica non solo statale (art.
11-ter  della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»),
ma  anche  regionale  (art.  33,  comma  2, della legge della Regione
Sardegna  n. 11 del 2006) e, soprattutto, in contrasto con l'art. 81,
quarto   comma,   della   Costituzione,   anche   alla   luce   della
giurisprudenza  costituzionale formatasi sull'ivi affermato principio
di necessaria copertura finanziaria delle spese.
   Il  rimettente  richiama, al riguardo, le sentenze n. 1 del 1966 e
n. 54  del 1983, dalle quali ricava che la copertura delle spese deve
essere  reale  e deve consistere in risorse accertate con riferimento
all'esercizio in cui si effettua la spesa, con conseguente divieto di
finanziare in competenza la spesa con entrate future.
   3.2.  -  Per  il  rimettente l'illegittimita' costituzionale della
previsione impugnata non sarebbe smentita dall'art. 1, comma 2, della
legge  della Regione Sardegna n. 2 del 2007, per il quale il disposto
del  censurato  art. 2, comma 7, della legge regionale n. 21 del 2006
«deve   intendersi   quale   operazione   finanziaria   straordinaria
finalizzata   alla  copertura  di  una  quota  parte,  pari  ad  euro
1.500.000.000,  del  disavanzo di amministrazione di cui all'articolo
1,  comma  4,  della  legge  regionale  24 febbraio 2006, n. 1 (legge
finanziaria  2006),  conseguente  alla modifica dell'articolo 8 dello
Statuto  speciale  introdotta dall'articolo 1, comma 834, della legge
n. 296 del 2006».
   Il  rimettente  ritiene,  infatti,  che  la  finalizzazione  della
«operazione  finanziaria  straordinaria» alla copertura del disavanzo
non  consenta  di ritenere che la norma impugnata non importi nuove o
maggiori  spese  e, quindi, di escludere l'applicazione del principio
di  cui  all'art.  81, quarto comma, della Costituzione, posto che la
norma  impugnata  prevede chiaramente una entrata futura e la destina
al   finanziamento  di  una  spesa  (e  precisamente  del  disavanzo)
corrente.
   3.3.  -  La  disposizione  in  questione  e' poi censurata pure in
riferimento  al principio di annualita' del bilancio, di cui all'art.
81, primo comma, della Costituzione.
   Il  rimettente  si  interroga, in proposito, sulle conseguenze che
comporterebbe  l'ammissibilita'  di coprire spese attuali con entrate
future,  chiedendosi fino a quale anno futuro il legislatore potrebbe
spingersi per attingere risorse da impegnare.
   3.4.  -  I  medesimi  principi  di  annualita'  del  bilancio e di
copertura  finanziaria  delle spese sono invocati dal rimettente pure
in  riferimento  all'articolo  117,  terzo comma, della Costituzione,
sull'assunto che gli invocati principi discendenti dall'art. 81 della
Costituzione  sarebbero  stati  altresi'  imposti alle Regioni, quali
principi  fondamentali  di  armonizzazione  dei bilanci pubblici e di
coordinamento   della   finanza   pubblica,   da  parte  del  decreto
legislativo   12  aprile  2006,  n. 170  (Ricognizione  dei  principi
fondamentali  in  materia  di  armonizzazione dei bilanci pubblici, a
norma  dell'articolo  1  della  legge  5  giugno  2003,  n. 131),  in
particolare dagli artt. 5 e 6.
   4.  -  Per  il rimettente pure le altre due disposizioni censurate
consentono  l'accertamento  attuale di una entrata futura quale mezzo
di finanziamento di spese correnti.
   L'art.  2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna
n. 2  del  2007,  in effetti, prevede la possibilita' di destinare al
finanziamento  di  determinate tipologie di spese di investimento gli
importi   che   verranno  trasferiti  dallo  Stato  in  anni  futuri,
provvedendo  conseguentemente a compensare tali maggiori stanziamenti
con  minori  iscrizioni  d'entrata negli anni successivi, nell'ambito
del bilancio pluriennale di riferimento.
   L'articolo  2, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale
n. 2  del  2007,  a  sua  volta,  ridefinisce  la  stessa  nozione di
accertamento  d'entrata,  facendovi rientrare ogni accertamento di un
credito  di  cui  sia appurata la ragione, l'identita' del debitore e
l'ammontare,  senza  che  ne  rilevi la scadenza o la esigibilita' e,
quindi,  includendovi  pure  crediti  sottoposti  a termine o crediti
futuri.
   4.1.  -  Per  il rimettente tale possibilita' di copertura nonche'
l'equiparazione,  ai  fini  dell'accertamento,  tra crediti esigibili
nell'esercizio  finanziario  di  competenza e crediti a questo futuri
sarebbero  in  contrasto  con  l'art. 81, commi primo e quarto, della
Costituzione,   nonche'   con  l'articolo  117,  terzo  comma,  della
Costituzione,  per  le  medesime  ragioni  prospettate in riferimento
all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 21 del 2006.
   5.   -   Il   rimettente,   nell'ambito   della   sua   articolata
argomentazione,   inquadra,  inoltre,  le  tre  previsioni  normative
censurate  in  una  piu' complessiva tendenza normativa della Regione
Sardegna  di  «attualizzare»  entrate  future.  Di  tale  tendenza il
rimettente segnala ulteriori esempi nell'art. 1, comma 1, della legge
della  Regione  Sardegna n. 2 del 2007, che impegnerebbe nel bilancio
2007   entrate   tributarie   del   2010,   ed  in  un  provvedimento
amministrativo di variazione, con cui verrebbe accertato nel bilancio
2006  l'intero  ammontare  di  un credito verso l'erario esigibile in
ratei  annuali  dal  2007 al 2026 (previsioni non oggetto di censura,
perche'  l'una attinente al rendiconto del 2007, l'altra recata da un
atto   non  legislativo).  E  di  questa  tendenza  indica  pure  una
motivazione, che individua nella necessita' per la Regione di trovare
una  modalita'  di copertura del disavanzo di amministrazione diversa
dalla  contrazione  di  mutui  per  il  rifinanziamento dello stesso,
avendo  il  Governo  impugnato  la previsione della legge finanziaria
sarda  per  il 2006, che autorizzava nuovamente la Giunta a contrarre
nuovi mutui.
   6.   -   Il  rimettente  conclude  chiedendo  che  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni censurate.
   7.  -  La Regione autonoma della Sardegna si e' costituita con una
memoria,  nella  quale  eccepisce  l'inammissibilita' della questione
relativa  all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale
n. 2  del  2007 e l'infondatezza della questione relativa all'art. 2,
comma 7, della legge regionale n. 21 del 2006.
   7.1. - La difesa regionale ricostruisce, anzitutto, il contesto in
cui si sono inserite le previsioni impugnate.
   Queste dovrebbero essere considerate nell'ambito della cosi' detta
«vertenza  entrate»  tra lo Stato e la Regione Sardegna, in ordine ai
criteri  di  calcolo delle compartecipazioni tributarie sulle imposte
sui redditi e sull'imposta sul valore aggiunto.
   La  Regione Sardegna sostiene che i criteri utilizzati dallo Stato
per stimare il reddito prodotto nella Regione, che tenevano conto del
luogo  del  versamento  dell'imposta  e  non  di  quello di effettiva
produzione  del  reddito, e la mancata parametrazione della quota Iva
alle   effettive   funzioni   regionali   avrebbero  determinato  una
compressione  delle  proprie entrate e che cio' avrebbe generato, nel
tempo, il cospicuo debito pubblico regionale.
   Nell'autunno   2006  tale  «vertenza»  avrebbe  trovato  soluzione
mediante  un  accordo  tra Stato e Regione, da cui sarebbero derivate
due disposizioni della legge finanziaria statale per il 2007.
   L'art.  1,  comma  834,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato -  legge  finanziaria  2007)  ha operato una riscrittura
dell'art.  8  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna), in senso favorevole alla Regione:
prevedendo  che  la  compartecipazione Iva non sia piu' variabile, ma
sia  in  forma  fissa,  pari  ai nove decimi del gettito dell'imposta
generata  sul  territorio  regionale  da  determinare  sulla base dei
consumi  regionali  delle  famiglie  rilevati annualmente dall'Istat;
ampliando    il   numero   dei   tributi   regionali   compartecipati
(includendovi,  ad esempio, le tasse automobilistiche, le imposte sui
redditi di capitale, le imposte catastali, le imposte sui giochi e le
scommesse); riconoscendo il diritto della Regione a compartecipare il
gettito  tributario effettivamente prodotto nel territorio regionale,
ovunque esso sia materialmente versato.
   Il  successivo  comma 835 del medesimo articolo ha invece previsto
che  «Ad  integrazione  delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e
2006  e'  autorizzata  la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli
anni  dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna delle
quote  di  compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa
nel  territorio  regionale,  concordate,  ai  sensi  dell'art. 38 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per
gli anni 2004, 2005, 2006».
   Con la prima previsione, pertanto, la Regione Sardegna ha ottenuto
un  aumento,  a  regime,  delle  proprie entrate da compartecipazione
tributaria,  mentre  grazie  alla  seconda  ha  visto riconosciuto un
diritto  alla  integrazione  del  gettito  compartecipato  Iva  degli
esercizi 2004-2006.
   Entrambe  le  previsioni, peraltro, andrebbero considerate, per la
difesa   regionale,   come  strumenti  per  recuperare  alla  Regione
spettanze pregresse indebitamente sottratte.
   7.2.  -  Nell'ambito  dell'accordo dell'ottobre 2006, comunque, la
Regione  si  sarebbe  impegnata  a  destinare queste maggiori entrate
all'abbattimento del disavanzo.
   In  quest'ottica,  la  contestata previsione dell'art. 2, comma 7,
della  legge  regionale  n. 21  del 2006 costituirebbe adempimento di
tale  impegno  e  dovrebbe  essere  considerata,  come  espressamente
riconosciuto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 2 del
2007,  una operazione eccezionale e straordinaria, come straordinarie
sarebbero   le   vicende   che   avrebbero  dapprima  determinato  lo
straordinario   indebitamento   della  Regione  e  poi  portato  alla
revisione del regime finanziario regionale.
   Per   la   difesa  regionale  la  disposizione  contestata,  lungi
dall'essere   illegittima,   sarebbe   anzi  meritoria,  risolvendosi
nell'immediata   e   primaria   destinazione   delle   nuove  risorse
disponibili  all'abbattimento  dello  stock di debito determinatosi a
partire   dal   1995.   Si   tratterebbe,   in   sostanza,   di   una
disposizione-provvedimento,  in senso tecnico, o quantomeno una legge
singolare,   «in  quanto  destinata  a  disciplinare  una  tantum  un
intervento  straordinario  di  risanamento  della finanza regionale a
seguito   del   raggiungimento   dell'accordo   con  il  Governo  sul
presupposto  della  disponibilita',  assicurata dalla legge 296/2006,
art.  1,  comma  834,  di  somme  pure  spettanti alla Regione ma mai
corrisposte negli esercizi finanziari precedenti».
   7.3.  -  Anche  le disposizioni dell'art. 2, comma 1, lettere a) e
c), della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 andrebbero lette
in questa luce.
   La  lettera  a)  consentirebbe, infatti, di modulare nel tempo gli
effetti  positivi  sugli  equilibri  finanziari regionali relativi ai
futuri  esercizi  delle  nuove  entrate  conseguenti  alla  ristesura
dell'articolo 8 dello Statuto speciale.
   Le  lettera  c)  avrebbe  «unicamente  lo  scopo  di  adeguare  la
normativa  contabile  della  Sardegna ai contenuti ormai tipici della
normativa  in  tema  di  accertamento  di  entrate  di  altre regioni
speciali  e  di  quella  dettata  dallo  stato  per  gli  enti locali
(principi  contabili  n. 15 e n. 19 prodotti dall'osservatorio per la
finanza  e  la  contabilita'  degli  enti  locali presso il Ministero
dell'interno,  secondo  i  quali le entrate tributarie possono essere
accertate   anche   quando   vengono   a  scadenza,  cioe'  risultano
"esigibili",  in  esercizi  successivi a quello dell'accertamento, al
fine  di  assicurare  la  effettiva  "veridicita'" alle previsioni di
entrata stessa)».
   Trattandosi,  peraltro,  di  disposizioni  che non avrebbero avuto
applicazione  nell'ambito  del bilancio 2006, oggetto del giudizio di
parificazione,   e   che   sarebbero   semmai   destinate  a  trovare
applicazione   in  esercizi  futuri,  per  la  difesa  regionale,  le
questioni ad esse relative sollevate dalla rimettente Corte dei conti
sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza.
   7.4.  - Le questioni proposte in ordine all'art. 2, comma 7, della
legge  regionale  n. 21  del 2006 in riferimento all'art. 81, primo e
quarto  comma,  della  Costituzione sarebbero, invece, infondate, non
solo   per   la   delineata  straordinarieta'  di  questo  intervento
normativo, ma anche perche' sarebbe erroneo l'assunto della Corte dei
conti,  per cui non si potrebbe accertare una entrata futura e che un
tale  accertamento  violerebbe  il  principio  della  annualita'  del
bilancio.
   Secondo la difesa regionale, la utilizzabilita' di entrate future,
purche'   certe,   specie  nei  trasferimenti  statali  derivanti  da
compartecipazioni ai tributi statali sarebbe «in realta' principio da
tempo  recepito nella legislazione contabile di altre regioni» (cosi'
l'articolo  43,  comma  3,  della  legge  della Provincia autonoma di
Trento 14 settembre 1979, n. 7, recante «Norme in materia di bilancio
e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento»).
   Ne'  alcun  riferimento all'annualita' dell'entrata vi sarebbe ne'
nella  legislazione  di principio relativa agli enti locali (art. 179
del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», oltre che i principi
contabili  predisposti  dal  Ministero dell'interno, sopra riportati)
ne'  in  quella  relativa alle Regioni (art. 40 del d.lgs. n. 170 del
2006).
   Secondo  la  Regione  Sardegna,  seguendo  la tesi della Corte dei
conti,  «sarebbe  impossibile  per  i  Comuni  iscrivere in bilancio,
annualmente,   i   proventi   ICI   secondo  l'entita'  dell'aliquota
annualmente  determinata dalla Giunta, posto che lo Stato trasferisce
la  stessa  a  distanza  di  mesi,  spesso  di  anni,  rispetto  alla
previsione d'entrata». E dalla lettura dell'art. 40 del d.lgs. n. 170
del  2006  non vi sarebbero elementi per supporre che la scadenza dei
crediti,  ai  fini dell'accertamento dell'entrata, non possa avvenire
in un anno successivo a quello dell'accertamento stesso.
   7.5. - La difesa regionale analizza, poi, le stesse pronunce della
Corte  costituzionale  richiamate  dal giudice a quo (n. 1 del 1966 e
n. 54  del  1983), sostenendo che queste sono state male interpretate
dal  rimettente  e  che  da esse vada solo ricavata la necessita', ai
fini  della  copertura finanziaria di una spesa, che la previsione di
entrata  sia  sicura, non arbitraria e ragionevole. Caratteri che non
potrebbero  essere negati alla previsione dell'art. 2, comma 7, della
legge   regionale   n. 21  del  2006,  essendo  la  relativa  entrata
discendente  dal  disposto dell'art. 1, comma 834, della legge n. 296
del 2006.
   La  difesa  regionale  richiama,  poi,  altre sentenze della Corte
costituzionale (n. 384 del 1991 e n. 347 del 1995), di cui riporta ed
evidenzia  delle  affermazioni,  che  avvalorerebbero  la  tesi della
legittimita'  della  copertura  finanziaria  di  spese  correnti  con
entrare di competenza di un esercizio futuro.
   7.6  -  Per  queste stesse ragioni non sarebbero violati nemmeno i
principi  fondamentali  di  armonizzazione  dei bilanci pubblici e di
coordinamento  della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.),
di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 170 del 2006.
   La  difesa  regionale, peraltro, rileva, da un lato, di non essere
vincolata  da  tali principi, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
d.lgs.  n. 170  del 2006, si riferiscono alle sole Regioni ordinarie,
e,  dall'altro,  rivendica la propria competenza legislativa primaria
in materia di contabilita', quale discendente dagli artt. 3 e 4 dello
Statuto   speciale   e   come   riconosciuta   dalla   stessa   Corte
costituzionale con la sentenza n. 107 del 1970.
   8.  -  In  prossimita'  dell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 la
Regione  Sardegna  ha  depositato una memoria nella quale ribadisce e
sviluppa le argomentazioni gia' proposte nell'atto di costituzione.
   9.  -  La  difesa regionale, anzitutto, rimarca l'inammissibilita'
per  irrilevanza  delle questioni sollevate dal giudice rimettente in
ordine  alle  previsioni dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della
legge  regionale  n. 2  del  2007,  specificando che le difese svolte
nell'atto  di  costituzione  sono  state articolate per mero scrupolo
difensivo.
   10.   -   La   resistente   Regione   Sardegna   ribadisce,   poi,
l'eccezionalita'  della  previsione dell'art. 2, comma 7, della legge
regionale  n. 21  del  2006 e sottolinea come la Corte costituzionale
abbia  talora  riconosciuto importanza alla natura eccezionale di una
norma al fine di escluderne l'illegittimita' costituzionale.
   In particolare la difesa regionale richiama le sentenze n. 427 del
1995  e  n. 302  del  1996  e l'ordinanza n. 537 del 1995 della Corte
costituzionale,  in  tema di condono edilizio; la sentenza n. 459 del
1989  e, nuovamente, la sentenza n. 302 del 1996 e l'ordinanza n. 537
del  1995,  in tema di assetto del territorio; la sentenza n. 297 del
2006,  in  tema  di  stato  giuridico  degli  insegnanti di religione
cattolica;  la  sentenza  n. 1 del 2005, in tema di «sostituzione del
regime  di  tutela  dell'affidamento  del  pensionato  con altro meno
favorevole».
   La   difesa  regionale,  specificamente  in  materia  finanziaria,
richiama   la   sentenza  n. 222  del  1994,  nella  quale  la  Corte
costituzionale  ha  ritenuto  legittima  la  riduzione da parte dello
Stato  di  una  entrata  corrispondente  ad un tributo proprio di una
Regione,  in  ragione  della  eccezionalita' dell'intervento, volto a
contenere il disavanzo pubblico, in una situazione di emergenza.
   Per tali medesime ragioni si giustificherebbe, a dire della difesa
regionale,  la  previsione  impugnata,  la  quale avrebbe lo scopo di
ridurre  il deficit della Regione, in accordo con lo Stato e in linea
con gli obiettivi di stabilita' discendenti dal diritto comunitario.
   11.  -  La  difesa  regionale,  dopo una articolata disamina della
giurisprudenza    costituzionale   formatasi   sull'art.   81   della
Costituzione  ed  un  diffuso  richiamo  della  dottrina  in materia,
sostiene,  poi,  che  non sussista alcun contrasto tra tale principio
costituzionale  e  l'impugnato  articolo  2,  comma  7,  della  legge
regionale n. 21 del 2006.
   11.1.  -  Ai  fini  della idoneita' della copertura finanziaria di
tale   previsione   non   assumerebbe,   infatti,  alcun  rilievo  la
circostanza  che  le  entrate  indicate verranno incassate in un anno
successivo  a  quello della loro iscrizione a bilancio, posto che, ai
fini  di  una  idonea copertura, sarebbe sufficiente l'indicazione di
una  entrata  non  irrazionale  ed arbitraria e non anche l'effettiva
realizzazione dell'entrata stessa.
   «Se  cosi'  non  fosse, del resto» secondo la Regione Sardegna «si
paralizzerebbe   l'attivita'   di   governo   rendendola,   di  fatto
impossibile, in quanto "non potrebbe essere erogata una data spesa se
non  dopo  avere  avuto la dimostrazione dell'avvenuto introito delle
entrate  indicate  come  copertura  e  nei  limiti  del suo effettivo
realizzo"».
   11.2. - La copertura, individuata dalla previsione impugnata nelle
entrate da compartecipazione tributaria relative agli anni 2013-2015,
sarebbe  congrua  ed  effettiva,  in  quanto  conseguenza dell'intesa
raggiunta  con lo Stato (la difesa regionale richiama l'art. 1, comma
835,  della legge n. 296 del 2006, il quale «rimanda agli accordi "ai
sensi  dell'articolo  38  del  d.P.R.  del 19 marzo 1949, n. 250"») e
sostiene   che,   ove  pure  non  si  volesse  ritenere  tale  intesa
sufficiente  a  garantire  la  certezza  dell'entrata alla luce di un
giudizio   ex   ante,   dovrebbe,  in  ogni  caso,  riconoscersi  che
l'approvazione  della legge (finanziaria statale) n. 296 del 2006 (ed
in  particolare  l'art.  1,  commi  da  834 a 840) avrebbe pienamente
legittimato  ex  post  la  ragionevolezza della copertura finanziaria
prevista dalla Regione.
   11.3. - La destinazione delle risorse accertate dall'art. 2, comma
7, della legge regionale n. 21 del 2006 alla riduzione del deficit di
bilancio   delle   Regione  (a  sua  volta  contratto  per  spese  di
investimento)  renderebbe la previsione impugnata non solo legittima,
ma  anche  opportuna,  ai  fini  di  una  lettura  dell'art. 81 della
Costituzione  teleologicamente  orientata  al  rispetto  dei  vincoli
comunitari di cui all'art. 104 del Trattato CE. Obblighi cui dovrebbe
riconoscersi,  secondo  la  difesa  regionale, il carattere di vero e
proprio  parametro  di  giudizio  ai  fini  del sindacato sulle leggi
demandato alla Corte costituzionale.
   Proprio  al  fine  di rispettare tali vincoli ed in accordo con il
Governo  della  Repubblica  (che,  significativamente, il 27 febbraio
2007  avrebbe  deliberato  di  non  impugnare  la  disposizione,  poi
censurata  dal  giudice  rimettente),  la  Regione  Sardegna  avrebbe
introdotto  l'art.  2, comma 7, della legge regionale n. 21 del 2006,
il  quale  si  preoccuperebbe  immediatamente  di  ridurre il deficit
attraverso  una  anticipazione  di entrate a fronte di una rinuncia a
spese future, piuttosto che attraverso la contrazione di nuovi mutui.
   11.4.  -  La  difesa  regionale  insiste, poi, sul carattere certo
delle entrate iscritte a bilancio, affermando che le stesse sarebbero
certe nell'an, nel quantum e nel quando, essendo gia' stanziate dallo
Stato  e relative a compartecipazioni al gettito Irpef e Iva che, per
effetto  dell'intesa  tra  lo  Stato  e  la  Regione  prima,  e della
previsione di cui al comma 835 della legge finanziaria statale 2007 e
del  nuovo  art.  8  dello  Statuto poi, garantiranno (gia' dal 2010)
disponibilita'  ben  al  di sopra della somma annualmente iscritta in
conto delle entrate future a copertura del disavanzo.
   E sostiene che «nessun principio costituzionale vieta allo stato o
alle  regioni  (soprattutto  ad  una  regione  a statuto speciale) di
considerare  gia' "accertati" (e, dunque, di iscrivere a bilancio tra
le entrate crediti relativi a somme gia' stanziate dallo Stato la cui
scadenza  -  come  nella  specie  -  e'  stata  fissata in un periodo
successivo  a  quello  di  iscrizione»,  essendo  irrilevante  che le
entrate  (se certe e non aleatorie) vengano incassate successivamente
all'anno di iscrizione a bilancio.
   11.5.  -  L'operazione  contabile  posta  in essere dalla Regione,
inoltre,  nella  misura  in  cui  ha  iscritto crediti per entrate da
compartecipazioni   tributarie  relativi  agli  anni  2013-2015  come
residui  attivi  del  bilancio  2007,  rispecchierebbe  pienamente la
nozione  di  residui  attivi,  i  quali  originano  da  una discrasia
temporale  tra  competenza e cassa, essendo essi crediti accertati ma
non ancora riscossi entro la fine dell'esercizio.
   Con  tale  operazione  la  Regione sostiene di essersi limitata ad
anticipare   la   previsione  generale  in  materia  di  contabilita'
regionale  introdotta  dal  successivo  art.  2, comma 1, lettera c),
della  legge  regionale  n. 2  del  2007,  considerando accertata una
entrata  della  quale  era  stata  appurata  la  ragione del credito,
l'identita' del debitore e l'ammontare del credito.
   11.6. - La difesa regionale invoca, poi, le regole individuate nel
marzo  2004  dall'Osservatorio per la finanza e la contabilita' degli
enti  locali,  dalle  quali  sarebbe,  a  suo  dire,  desumibile  una
compatibilita'  tra  il  principio  di  competenza  finanziaria  e la
possibile  iscrizione  a  bilancio (non solo) di somme (accertate, ma
«addirittura»  di  somme) che si prevede di accertare. E sostiene che
tale   possibilita'   sarebbe,  altresi',  coerente  ai  principi  di
veridicita',  attendibilita'  e  prudenza,  nonche'  al  principio di
pareggio  finanziario,  secondo  il  quale «il bilancio di previsione
"deve   essere   deliberato   in  pareggio  finanziario  complessivo,
considerando  quindi  tutte le entrate e tutte le spese"; cio' che e'
avvenuto  nella specie, in quanto la Regione ha utilizzato le entrate
gia'  stanziate  dallo  Stato  per  gli  anni  successivi, al fine di
assicurare nell'anno 2006, il "pareggio finanziario" con la copertura
del deficit di bilancio».
   11.7.  -  La difesa regionale ribadisce la non applicabilita' alle
Regioni  speciali  delle  disposizioni recate dal decreto legislativo
n. 170  del  2006  e sostiene che un «ben piu' rilevante e patologico
scostamento»  tra  competenza  e  cassa  deriverebbe dalla previsione
dell'art.  22  del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi
fondamentali  e  norme  di  coordinamento in materia di bilancio e di
contabilita'  delle  regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4,
della  legge  25 giugno 1999, n. 208), norma di cui, tuttavia, non e'
mai   stata  contestata  la  legittimita'  costituzionale  alla  luce
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
   11.8.  -  La  difesa regionale, infine, deposita agli atti la nota
n. 17083  del  21  febbraio 2008 del Ragioniere generale dello Stato,
resa  in  risposta  alla  richiesta  di  parere  della stessa Regione
Sardegna  in  ordine  alla previsione dell'impugnato art. 2, comma 7,
della legge regionale n. 21 del 2006.
   La  difesa  regionale  riproduce  quasi integralmente il contenuto
della  nota,  sottolineando:  come  questa  individui  delle ricadute
positive   della  disposizione  impugnata  sulla  finanza  regionale,
essendo  tesa  al conseguimento del graduale equilibrio di bilancio e
ad evitare che il disavanzo accumulato possa essere coperto con nuovo
debito  (debito  che  la  Regione  sarebbe legittimata a contrarre in
quanto il disavanzo e' attribuibile a spese di investimento); come la
norma  non  abbia  effetti sull'indebitamento regionale, inteso quale
differenza  tra accensione e rimborso di prestiti, in quanto le somme
iscritte  nelle competenze di bilancio regionale vanno a copertura di
spese  gia'  impegnate  e, pertanto, al riassorbimento del disavanzo;
che  le  entrate  future  di  cui  trattasi sono spettanze statutarie
attribuite   alla   Regione   Sardegna,  a  seguito  delle  modifiche
intervenute con la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007, che
costituiscono  quota parte delle maggiori entrate derivanti dal nuovo
ordinamento finanziario e che, pertanto, rivestono il requisito della
certezza e della esigibilita'.
   La  difesa  regionale  afferma che tale nota «sposerebbe», dunque,
tutte  le  argomentazioni da essa sviluppate e conclude chiedendo che
le  questioni  sollevate (rectius la sola questione riferita all'art.
2,  comma  7,  della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2006) sia
dichiarata infondata.
                       Considerato in diritto
   1.  - La Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione Sardegna
solleva  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
7,  della  legge  della  Regione  Sardegna  28  dicembre  2006, n. 21
(Autorizzazione  all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per  l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006),
e  dell'art.  2,  comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione
Sardegna  29  maggio  2007,  n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione - legge finanziaria
2007),  in  riferimento  all'art.  81,  primo  e  quarto comma, della
Costituzione  ed  in  riferimento  all'art.  117,  terzo comma, della
Costituzione, in relazione all'art. 81 della Costituzione.
   2.  -  Il  rimettente  rileva che le disposizioni censurate hanno,
come  elemento  comune,  l'accertamento attuale di una entrata futura
quale mezzo di finanziamento di spese dell'esercizio di pertinenza.
   L'art.  2,  comma  7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del
2006,  in  effetti,  prevede  la specifica iscrizione al bilancio per
l'anno  2006  di  quota  parte  del  gettito  delle compartecipazioni
tributarie spettanti alla Regione per gli anni 2013, 2014 e 2015, per
complessivi 1 miliardo e 500 milioni di euro.
   L'art.  2, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna
n. 2  del  2007,  a  sua volta, prevede, a regime, la possibilita' di
destinare  al  finanziamento  di  determinate  tipologie  di spese di
investimento  gli importi che verranno trasferiti dallo Stato in anni
futuri,  provvedendo  conseguentemente  a  compensare  tali  maggiori
stanziamenti  con  minori iscrizioni d'entrata negli anni successivi,
nell'ambito del bilancio pluriennale di riferimento.
   L'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge regionale n. 2
del  2007,  infine,  ridefinisce  la  stessa  nozione di accertamento
d'entrata, facendovi rientrare ogni accertamento di un credito di cui
sia  appurata  la  ragione,  l'identita'  del debitore e l'ammontare,
senza  che  ne  rilevi  la  scadenza  o  la  esigibilita'  e, quindi,
includendovi anche crediti sottoposti a termine o crediti futuri.
   3.  -  Per  il  rimettente  tale  «tecnica  di  copertura» nonche'
l'equiparazione,  ai  fini  dell'accertamento,  tra crediti esigibili
nell'esercizio  finanziario  di  competenza e crediti a questo futuri
sarebbero  del  tutto  estranei ai canoni previsti dalla contabilita'
pubblica  non  solo  statale  (art. 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468,  recante  «Riforma  di  alcune norme di contabilita' generale
dello  Stato  in  materia di bilancio»), ma anche regionale (art. 33,
comma  2,  della  legge  della Regione Sardegna 2 agosto 2006, n. 11,
recante  «Norme  in  materia  di  programmazione,  di  bilancio  e di
contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della
legge  regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio
1983,  n. 11  e  della  legge  regionale  9  giugno 1999, n. 23»), e,
soprattutto,   in  contrasto  con  l'art.  81,  quarto  comma,  della
Costituzione,  anche  alla  luce  della giurisprudenza costituzionale
formatasi   in   relazione   all'affermato  principio  di  necessaria
copertura  finanziaria  delle spese. Le disposizioni censurate, sotto
altro  profilo,  si  porrebbero,  inoltre,  contro  il  principio  di
annualita'  del  bilancio,  di  cui  all'art.  81, primo comma, della
Costituzione.
   Le  medesime  censure  sono  poi prospettate dalla Corte dei conti
rimettente,  invocando quale parametro anche l'art. 117, terzo comma,
della   Costituzione,   sull'assunto   che   gli   invocati  principi
discendenti  dall'art. 81 della Costituzione sarebbero stati altresi'
imposti  alle  Regioni, quali principi fondamentali di armonizzazione
dei  bilanci  pubblici  e di coordinamento della finanza pubblica, da
parte  del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 170 (Ricognizione
dei  principi  fondamentali  in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).
In  particolare  risulterebbero  violati  gli  artt.  5  e  6 di tale
decreto,  da  considerare norme interposte del citato art. 117, terzo
comma, della Costituzione.
   4.  - Deve, anzitutto, essere confermato il risalente orientamento
di  questa  Corte,  che  riconosce  alla  Corte dei conti, in sede di
giudizio   di   parificazione   del  bilancio,  la  legittimazione  a
promuovere,  in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale avverso tutte quelle disposizioni di
legge  che  determinino  effetti  modificativi dell'articolazione del
bilancio  per  il  fatto  stesso di incidere, in senso globale, sulle
unita'  elementari,  vale  a  dire  sui  capitoli, con riflessi sugli
equilibri  di  gestione,  disegnati  con  il  sistema  dei  risultati
differenziali (vedi sentenza n. 244 del 1995).
   5.  -  Deve,  poi,  dichiararsi l'inammissibilita' delle questioni
proposte  in ordine all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge
della  Regione Sardegna n. 2 del 2007, per non rilevanza delle stesse
nel presente giudizio.
   Tali  disposizioni,  effettivamente ispirate al medesimo principio
di  cui all'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 21
del  2006, non riguardano, infatti, l'esercizio del 2006, oggetto del
giudizio  di  parificazione,  non  constando  che, in applicazione di
esse,  sia stata effettuata alcuna iscrizione nel bilancio per l'anno
2006 della Regione.
   6.  -  Le  questioni proposte in ordine all'art. 2, comma 7, della
legge della Regione Sardegna n. 21 del 2006 sono fondate.
   6.1.  -  L'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione  prevede
l'obbligo di copertura finanziaria delle spese.
   Il  principio,  che  e'  vincolante anche per le Regioni a statuto
speciale  (da ultimo, sentenza n. 359 del 2007), e' stato specificato
da  questa  Corte  in varie pronunce, nelle quali si e' chiarito, tra
l'altro che:
     la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non
arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si
intende effettuare in esercizi futuri (sentenza n. 1 del 1966);
     la   copertura   e'  aleatoria  se  non  tiene  conto  che  ogni
anticipazione di entrate ha un suo costo (sentenza n. 54 del 1983);
     l'obbligo  di  copertura  deve  essere osservato con puntualita'
rigorosa  nei  confronti  delle spese che incidono su un esercizio in
corso  e  deve  valutarsi  il  tendenziale  equilibrio tra entrate ed
uscite  nel  lungo  periodo,  valutando gli oneri gia' gravanti sugli
esercizi futuri (sentenza n. 384 del 1991).
   Alla  luce di questi indirizzi giurisprudenziali, va ora esaminata
la  questione  posta dal rimettente sulla possibilita' di coprire con
crediti,  che  verranno  a scadenza in esercizi futuri, spese attuali
inerenti all'esercizio di riferimento.
   Ed   a  questo  proposito  occorre  osservare  che  caratteristica
fondamentale  del  bilancio di previsione e' quella di riferirsi alle
operazioni  finanziarie  che  si  prevede  si  verificheranno durante
l'anno  finanziario.  Infatti  soltanto riferendosi ad un determinato
arco  di  tempo,  il  bilancio  puo'  assolvere alle sue fondamentali
funzioni,  le  quali,  in  ultima  analisi,  tendono ad assicurare il
tendenziale pareggio del bilancio, ed in generale la stabilita' della
finanza pubblica.
   E'  per  questo  che  l'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
pone   il   principio   fondamentale  della  copertura  delle  spese,
richiedendo  la contestualita' tanto dei presupposti che giustificano
le  previsioni  di  spesa  quanto  di quelli posti a fondamento delle
previsioni  di  entrata necessarie per la copertura finanziaria delle
prime.
   In  questo  quadro  e' evidente che la copertura di spese mediante
crediti futuri, lede il suddetto principio costituzionale ed e' tanto
piu'  irrazionale  quanto piu' si riferisce a crediti futuri, lontani
nel tempo.
   Un  siffatto  sistema  di  copertura  mediante  crediti non ancora
venuti  a  scadenza  contraddice  peraltro  la  stessa definizione di
«accertamento dell'entrata», poiche' e' tale quella che si prevede di
aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e
non in un esercizio futuro.
   Inoltre  l'accertamento  attuale  di entrate future, operato dalla
Regione  con  la  norma impugnata, risulta inattendibile, perche' non
tiene  conto  della necessaria onerosita' dell'anticipazione di cassa
cui  occorre  provvedere  in attesa del'effettivo maturare del futuro
titolo giuridico dell'entrata.
   6.2. - Le varie argomentazioni proposte dalla difesa della Regione
Sardegna  risultano  non solo infondate, la' dove assumono, contro il
principio  di  cui  all'art.  81,  quarto  comma, della Costituzione,
l'accertabilita'  di  entrate future, ma anche inconferenti, la' dove
muovono  dall'erroneo  presupposto  che, nella specie, vi sia solo un
fisiologico scostamento tra accertamento e riscossione di entrata.
   Invero la questione posta dalla disposizione censurata non attiene
affatto  alla  circostanza  che  possa  esistere,  come e' ovvio, una
discrasia   tra  bilancio  di  competenza  e  di  cassa,  ovvero  tra
l'esercizio  in cui matura giuridicamente l'esigibilita' del credito,
rilevante ai fini dell'accertamento, e l'esercizio in cui si incassa,
in  tutto  o in parte, il relativo importo. Neppure essa attiene alla
eventualita',  di per se' legittima, che possano essere riportati dei
crediti  accertati,  ma  non riscossi, nei «residui attivi» dell'anno
successivo.  La  previsione  del censurato articolo 2, comma 7, della
legge regionale n. 21 del 2006 pone, invece, la ben diversa questione
del  se  si  possa  accertare  come  attualmente esigibile un credito
futuro.  Questione da risolversi negativamente, per le ragioni appena
indicate.
   Ne'  puo'  parlarsi di «una operazione finanziaria straordinaria»,
come  afferma  la  difesa  della  Regione, poiche', come si desume da
quanto  sopra  detto,  l'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
esclude anche questa possibilita'.
   6.3. - L'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna n. 21
del  2006,  deve,  pertanto,  essere  dichiarato incostituzionale per
violazione dell'art. 81, primo e quarto comma, della Costituzione.
   Restano assorbiti gli altri motivi di censura.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 7,
della   legge   della   Regione  Sardegna  28  dicembre  2006,  n. 21
(Autorizzazione  all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006);
   Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo  2, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione
Sardegna  29  maggio  2007,  n. 2 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione - legge finanziaria
2007),  sollevate,  in  riferimento  all'articolo  81, primo e quarto
comma,  della  Costituzione  ed  in  riferimento  all'art. 117, terzo
comma,   della   Costituzione,   in   relazione   all'art.  81  della
Costituzione,  dalla Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione
Sardegna, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 giugno 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola