N. 220 SENTENZA 11 - 20 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ambiente  -  Norme  della regione Valle d'Aosta - Parchi faunistici -
  Requisiti   e   modalita'   per   l'autorizzazione  all'apertura  e
  all'esercizio  - Ricorso del Governo - Prospettata violazione della
  competenza  statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e
  dell'ecosistema»  e  delle norme dello statuto speciale attributive
  di  competenza legislativa primaria in materia di parchi faunistici
  -  Omessa  puntuale  individuazione  del  regime,  costituzionale o
  statutario,  applicabile alla disciplina censurata - Impossibilita'
  di   ricostruire   l'esatto   perimetro   del  thema  decidendum  -
  Inammissibilita' della questione.
- Legge  della Regione Valle d'Aosta 29 dicembre 2006, n. 34, artt. 3
  e 4.
- Costituzione,  art. 117, comma secondo, lettera s), in relazione al
  comma primo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (L. cost.
  26  febbraio  1948,  n. 4),  art.  2,  comma  primo, lettera d), in
  relazione  alla  direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo
  1999, ed al d.lgs. 21 marzo 2005, n. 73.
(GU n.27 del 25-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE.
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della
legge  della  Regione  Valle D'Aosta/Vallee d'Aoste 29 dicembre 2006,
n. 34  (Disposizioni  in  materia di parchi faunistici), promosso con
ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23
marzo 2007, depositato in cancelleria il 29 marzo 2007 ed iscritto al
n. 17 del registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
   Udito nell'udienza pubblica del 15 aprile 2008 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
   Udito  l'avvocato  dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del  Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per
la Regione Valle d'Aosta.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato  il  23 marzo 2007 e depositato il
successivo  29  marzo,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso  questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4
della  legge  della  Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 29 dicembre
2006,  n. 34  (Disposizioni  in  materia  di  parchi faunistici), per
contrasto  con  l'art.  117,  secondo comma, lettera s), in relazione
all'art.  117, primo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 2,
lettera  d),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 4
(Statuto  speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva
del  Consiglio  n. 1999/22/CE  del  29  marzo  1999,  concernente  la
custodia  degli  animali  selvatici  nei  giardini  zoologici,  ed al
decreto  legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva
1999/22/CE   relativa  alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei
giardini zoologici).
   1.1.  -  Il  ricorrente  rileva che, con la citata legge regionale
n. 34  del  2006,  la  Regione  Valle d'Aosta ha dato attuazione alla
direttiva   del   Consiglio  n. 1999/22/CE,  definendo  la  struttura
denominata  parco  faunistico  e/o  giardino  zoologico  e dettando i
criteri generali per l'apertura dei parchi medesimi.
   Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, poiche'
oggetto  della  normativa  comunitaria  di  settore e della normativa
statale  di  recepimento  sarebbe la protezione dell'ambiente, che si
configura  come  «bene unitario, che puo' essere compromesso anche da
interventi   minori   e  che  va  pertanto  salvaguardato  nella  sua
interezza»  (come stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale
n. 536  del  2002  e  n. 67  del  1992), occorrerebbe preliminarmente
«verificare  se  la  disciplina  dei  parchi zoologici, oggetto della
direttiva, attenga alla protezione dell'ambiente e, quindi, coinvolga
la  competenza  costituzionale  dello  Stato (ai sensi dell'art. 117,
primo  e  secondo  comma,  lettera  s,  Cost.)», nonche' «individuare
l'ambito di intervento normativo della Regione che non comprometta la
salvaguardia del bene unitario».
   A  tal  fine,  il  ricorrente  prende  in esame il preambolo della
citata direttiva, quale parametro di riferimento per l'individuazione
delle   relative   finalita'  e  della  verifica  del  loro  corretto
recepimento  nell'ordinamento  interno,  osservando come le stesse si
realizzino  per  il  tramite  della  struttura  denominata  «giardino
zoologico»  e  definita nell'art. 2 della citata direttiva, in quanto
attuativa  delle  «misure  di conservazione» contenute nel successivo
art. 3.
   Ad  avviso  del  ricorrente,  dette  «misure di conservazione», in
quanto  dirette a soddisfare un interesse unitario, dovrebbero essere
specificate  con  normativa  statale,  pur  potendo essere oggetto di
integrazione  ad  opera  della  normativa  regionale laddove cio' sia
giustificato  da  una «permanente o temporanea situazione di ambiente
locale».
   1.2.  -  Per  il  ricorrente, alla luce di tali considerazioni, la
legge  regionale  n. 34  del  2006  - nel dare attuazione alla citata
direttiva  comunitaria,  specificando  le  «misure  di conservazione»
della  fauna  selvatica  non  autoctona,  in  nome  della  competenza
legislativa  primaria  spettante  alla Regione Valle d'Aosta in forza
dell'art. 2, lettera d), dello statuto speciale - sarebbe intervenuta
«su una materia che rientra a pieno titolo nella tutela dell'ambiente
e  dell'ecosistema  per  qualificazione  comunitaria», spettante allo
Stato  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo  comma, lettera s), Cost.,
«senza  alcuna giustificazione correlata alla specifica, puntualmente
individuata, situazione ambientale locale».
   In   particolare,   l'art.   4,  disponendo  che  l'autorizzazione
all'apertura   dei  parchi  faunistici  sia  rilasciata  con  decreto
dell'assessore  regionale  competente,  sostituirebbe  la  previsione
contenuta   nella  disciplina  statale  secondo  cui  la  licenza  e'
rilasciata dal ministro.
   Parimenti,   l'art.  3,  prevedendo  «i  requisiti  richiesti  per
l'ottenimento dell'autorizzazione, la cui specificazione e' demandata
ad  un  successivo  atto  di Giunta», si sovrapporrebbe a quelli gia'
compiutamente  individuati  in  allegato al decreto legislativo n. 73
del  2005,  essendo  evidente  la motivazione e la finalita' unitaria
della competenza statale in materia.
   Ad  avviso del ricorrente, infatti, la realizzazione del principio
di   sussidiarieta',   in   funzione   di   garanzia   della   tutela
dell'interesse  comunitario,  imporrebbe  che  la  normativa  statale
assuma  «il  valore di norma di principio e di regime generale mentre
quella locale di regime specifico».
   1.3. -    La    illegittimita'    delle   disposizioni   impugnate
discenderebbe,  pertanto,  dal fatto che le stesse si porrebbero come
«norme  di  principio  e  di  regime, anziche' come norme integrative
delle   norme   statali   conformative  alla  particolare,  specifica
situazione agricola, zootecnica o faunistica regionale».
   2. -  Con  memoria  depositata  in  data  17  aprile  2007  si  e'
costituita  in  giudizio  la  Regione Valle d'Aosta, chiedendo che le
questioni  di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri  siano dichiarate inammissibili o, comunque,
infondate.
   2.1. - Preliminarmente, la Regione resistente eccepisce che non vi
sarebbe  certezza in ordine all'atto comunitario effettivamente posto
a parametro dello scrutinio di costituzionalita', in quanto nel corpo
del   ricorso   risulta   testualmente  riportato  il  preambolo  del
regolamento  del  Consiglio  n. 338/97  (CE)  del  9  dicembre  1996,
relativo  alla  protezione  di  specie  della  flora  e  della  fauna
selvatiche  mediante il controllo del loro commercio, anziche' quello
alla direttiva n. 1999/22/CE.
   2.2. -  Quanto  al  merito  delle  questioni  sollevate, la difesa
regionale  osserva, in via generale, che la legge regionale n. 34 del
2006  costituirebbe  esercizio legittimo della competenza legislativa
primaria  in  materia  di  fauna  attribuita dall'art. 2, lettera d),
dello statuto speciale alla Regione Valle d'Aosta.
   Invero,  ad  avviso della Regione, affermare che la disciplina dei
parchi  faunistici coinvolge «specifici profili rientranti nella piu'
generale  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non equivarrebbe -
come  invece  asserito  dal  ricorrente - ad affermare l'incompetenza
della Regione in materia di ambiente e di ecosistema.
   2.3. - Sotto il profilo del rispetto degli obblighi internazionali
-  da  intendersi,  secondo  la  pacifica  giurisprudenza della Corte
costituzionale,  comprensivo anche degli obblighi comunitari -, quale
limite   statutario   all'esercizio   della   competenza  legislativa
primaria, la difesa regionale osserva che la disciplina dettata dagli
impugnati  artt.  3  e  4  della  legge  regionale non si porrebbe in
contrasto con le finalita' e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva
1999/22/CE,  rispettando, sul piano contenutistico, sia le «misure di
conservazione»,  sia  il  procedimento  autorizzatorio  previsti  per
l'esercizio  e  l'apertura  dei  giardini zoologici, rispettivamente,
dagli artt. 3 e 4 della stessa direttiva comunitaria.
   2.4. - Ad avviso della difesa regionale, inoltre, anche il profilo
d'illegittimita' costituzionale derivante dal dedotto contrasto della
richiamata  disciplina valdostana in materia di parchi faunistici con
la  normativa  statale  di  attuazione  della  direttiva  1999/22/CE,
costituita   dal   d.lgs.  n. 73  del  2005,  risulterebbe  privo  di
fondamento.
   Al  riguardo,  la  resistente osserva che la legge regionale n. 34
del  2006  si muoverebbe nell'ambito delle competenze attribuite alla
Regione  dallo  statuto,  coerentemente  con  la espressa clausola di
salvaguardia  contenuta  all'art.  11,  comma 2, del d.lgs. n. 73 del
2005,  secondo  la quale «le regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente
decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
   Pertanto,  secondo  la  Regione Valle d'Aosta, non si tratterebbe,
come  invece  affermato  dal  ricorrente,  di una «ridisciplina della
materia,  ma  del corretto esercizio della disciplina attuativa della
direttiva  spettante  alla  Regione  nell'esercizio di una competenza
legislativa  primaria  che  ad  essa e' attribuita, ratione materiae,
dallo  Statuto  speciale»,  nel rispetto delle finalita' imposte agli
Stati membri dalla direttiva medesima.
   2.5. -  Alla  luce di tali considerazioni, emergerebbe, a detta di
parte  resistente,  l'infondatezza  delle  argomentazioni  svolte dal
ricorrente  in  merito ad una «presunta vocazione integrativa» ovvero
di  «regime  specifico» spettante al legislatore regionale in materia
di  parchi  faunistici, posto che la conformita' costituzionale delle
disposizioni   adottate  nelle  materie  attribuite  alla  competenza
legislativa  primaria  dall'art.  2  dello  statuto speciale dovrebbe
essere  valutata  «esclusivamente  sul piano del rispetto sostanziale
della  disciplina  comunitaria,  e  non alla stregua delle cosiddette
norme di principio dettate dal decreto legislativo».
   2.6. -   Quanto   allo   specifico  profilo  concernente  l'organo
competente    al    rilascio   dell'autorizzazione   all'apertura   e
all'esercizio di parchi faunistici, la difesa regionale rileva che la
censura  rivolta  all'art.  4  della  legge  regionale n. 34 del 2006
risulterebbe  infondata  anche per un altro ordine di considerazioni.
Infatti,  in  materia di fauna, spetta alla Regione Valle d'Aosta non
solo  la  potesta' legislativa primaria ai sensi dell'art. 2, lettera
d),  dello  statuto,  ma  anche  la  titolarita' delle corrispondenti
funzioni  amministrative,  in  virtu'  dell'art.  4, primo comma, del
medesimo  statuto,  secondo  il noto principio del parallelismo delle
funzioni.  L'attribuzione  ad  un  organo della Regione, in luogo del
ministro   competente  per  materia,  della  funzione  amministrativa
consistente   nel   rilascio   dell'autorizzazione   all'apertura   e
all'esercizio  dei  parchi faunistici rappresenterebbe, pertanto, una
puntuale applicazione dello statuto di autonomia.
                       Considerato in diritto
   1. -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri ha impugnato gli
artt. 3 e 4 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 29
dicembre  2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici),
per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), in relazione
all'art.  117, primo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 2,
lettera  d),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 4
(Statuto  speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla direttiva
del  Consiglio  n. 1999/22/CE  del  29  marzo  1999,  concernente  la
custodia  degli  animali  selvatici  nei  giardini  zoologici,  ed al
decreto  legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Attuazione della direttiva
1999/22/CE   relativa  alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei
giardini zoologici).
   Ad  avviso  del ricorrente, le disposizioni impugnate - prevedendo
sia  i  requisiti  necessari  per «l'ottenimento dell'autorizzazione»
all'apertura  e all'esercizio dei parchi faunistici (art. 3), sia che
«l'autorizzazione  all'apertura e all'esercizio dei parchi faunistici
e  alla  detenzione  in essi di esemplari vivi di fauna selvatica» e'
rilasciata  con  decreto  dell'assessore  regionale competente tenuto
conto  dei  suddetti  requisiti  (art.  4)  -  interverrebbero su una
materia  che  «rientra  a  pieno  titolo nella tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema   per  qualificazione  comunitaria»,  riservata  alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.,   senza  «alcuna  giustificazione  correlata  alla  specifica,
puntualmente individuata, situazione ambientale locale».
   2. -  Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,  cosi' come
prospettate dal ricorrente, sono inammissibili.
   Il   ricorrente  omette  di  individuare  puntualmente  il  regime
costituzionale  di  ripartizione  delle  competenze rispetto al quale
risulterebbe  illegittima la disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della
legge  regionale  n. 34  del 2006, non chiarendo se a parametro delle
questioni  sollevate  debbano  ritenersi poste le norme dello statuto
speciale  di  autonomia della Regione Valle d'Aosta (che, all'art. 2,
lettera  d),  attribuisce  alla  Regione  la  competenza  legislativa
primaria in materia di «fauna» e, all'art. 4, stabilisce il principio
del  parallelismo  per la titolarita' delle funzioni amministrative),
ovvero  le  norme contenute negli artt. 117 e 118 della Costituzione,
relative alle Regioni ordinarie.
   Tale vizio di prospettazione non ha una valenza meramente formale,
giacche'  -  anche  a prescindere dal mancato assolvimento dell'onere
argomentativo imposto al ricorrente in forza dell'art. 10 della legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al Titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione),  circa  l'applicabilita' ad una
Regione  ad  autonomia  speciale delle norme costituzionali contenute
negli  artt. 117 e 118 Cost. - esso impedisce di ricostruire l'esatto
perimetro  del  thema  decidendum,  a  causa del differente regime di
riparto  delle  competenze normative e amministrative stabilito dalla
Costituzione  rispetto  a  quello  previsto dallo statuto speciale di
autonomia.
   In  conseguenza di cio', deve dichiararsi l'inammissibilita' delle
questioni  proposte  con  il ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt.  3  e  4  della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste  29  dicembre  2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi
faunistici),  promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo
comma,  lettera  s),  in  relazione  all'art. 117, primo comma, della
Costituzione,   nonche'   all'art.   2,   lettera   d),  della  legge
costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), in relazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE del
29  marzo  1999,  concernente la custodia degli animali selvatici nei
giardini  zoologici,  ed  al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73
(Attuazione  della  direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli
animali selvatici nei giardini zoologici).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il il 20 giugno 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola