N. 222 SENTENZA 11 - 20 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  della  Regione Veneto - Impugnazione di diverse disposizioni
  del  d.l.  31  gennaio  2007,  n. 7, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 - Trattazione delle sole questioni
  relative  all'art. 10, comma 4 - Riserva di separate pronunce sulle
  altre questioni.
Professioni - Guida turistica e accompagnatore turistico - Divieto di
  subordinazione   ad   autorizzazioni  preventive,  al  rispetto  di
  parametri  numerici  e  a requisiti di residenza - Libero esercizio
  per  i  titolari  di  laurea  in  lettere  con  indirizzo in storia
  dell'arte  o  in  archeologia  e per i titolari di laurea o diploma
  universitario in materia turistica - Ricorso della Regione Veneto -
  Lamentata   violazione  della  competenza  regionale  residuale  in
  materia  di turismo e delle competenze amministrative della Regione
  -  Insussistenza  -  Afferenza  della  disposizione  censurata alla
  materia   delle   «professioni»   -   Determinazione  dei  principi
  fondamentali  di  competenza  dello  Stato  -  Non fondatezza della
  questione.
- D.L.   31   gennaio  2007,  n. 7,  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art.  1,  comma  1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10,
  comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Professioni - Guida turistica e accompagnatore turistico - Previsione
  che  le  Regioni  promuovano sistemi di accreditamento per le guide
  turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori -
  Ricorso  della  Regione  Veneto  - Denunciata imposizione, da parte
  della  disposizione censurata, di un obbligo a carico delle Regioni
  -  Lamentata  violazione  della  competenza  legislativa  regionale
  residuale  in materia di formazione professionale - Insussistenza -
  Non fondatezza della questione.
- D.L.   31   gennaio  2007,  n. 7,  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art.  1,  comma  1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10,
  comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma quarto.
Professioni - Guida turistica e accompagnatore turistico - Divieto di
  subordinazione   ad   autorizzazioni  preventive,  al  rispetto  di
  parametri  numerici  e di requisiti di residenza - Libero esercizio
  per  i  titolari  di  laurea  in  lettere  con  indirizzo in storia
  dell'arte  o  in  archeologia  e per i titolari di laurea o diploma
  universitario in materia turistica - Ricorso della Regione Veneto -
  Lamentata  lesione  del  principio  di  leale  collaborazione - Non
  fondatezza della questione.
- D.L.   31   gennaio  2007,  n. 7,  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art.  1,  comma  1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10,
  comma 4.
(GU n.27 del 25-6-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela
dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza, lo sviluppo di
attivita'  economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40
(Conversione  in  legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007,
recante  misure  urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della  concorrenza,  lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita
di  nuove  imprese),  promosso  con  ricorso  della  Regione  Veneto,
notificato  il  29 maggio 2007, depositato in cancelleria il 6 giugno
2007 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2007;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 2008 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
   Uditi  l'avvocato  Luigi  Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato
dello  Stato  Danilo  Del  Gaizo  per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso del 29 maggio 2007, la Regione Veneto ha promosso
varie  questioni  di legittimita' costituzionale di piu' disposizioni
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela
dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza, lo sviluppo di
attivita'  economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge 2 aprile 2007,
n. 40,  in  quanto  lesive  dell'autonomia  legislativa  regionale o,
comunque, del principio di leale collaborazione.
   Per quanto qui interessa, la Regione ricorrente impugna l'art. 10,
comma  4, del d.l. n. 7 del 2007, nel testo modificato dalla legge di
conversione   n. 40   del   2007,  che  detta  disposizioni  relative
all'esercizio  delle attivita' di guida turistica e di accompagnatore
turistico
   Tale   disposizione   -   a  giudizio  della  ricorrente  -  viola
l'autonomia  legislativa  regionale  in  materia  di turismo, nel cui
ambito ricade la disciplina delle professioni turistiche, riservata -
ai  sensi  del  quarto  comma dell'art. 117 della Costituzione - alla
competenza legislativa residuale della Regione. Del resto, la Regione
Veneto,  disciplinando  con la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
(Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di turismo ), in
maniera  organica  l'intero  settore,  ivi  comprese  le  professioni
turistiche,  ha  individuato  le relative figure professionali, ne ha
disciplinato  l'esercizio e ne ha definito le competenze, prevedendo,
per   l'esercizio  delle  stesse,  il  superamento  di  un  esame  di
abilitazione,  l'iscrizione ad un elenco provinciale e il rilascio di
una licenza da parte dei Comuni.
   Secondo  la  ricorrente,  la  norma  impugnata si pone in antitesi
rispetto  alla citata legge regionale n. 33 del 2002, mentre non vale
invocare  il  principio comunitario di libera concorrenza, richiamato
dal  comma  1 dello stesso art. 10 al fine di affermare la competenza
statale:  il  comma  4  dell'art.  10,  nella  sua  interezza, appare
inadeguato rispetto allo scopo di aprire le professioni turistiche al
libero  mercato.  In  particolare, del tutto irrazionale e' la scelta
del  legislatore  statale di consentire ai soli titolari di laurea in
lettere  con  indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo
equipollente  l'esercizio  dell'attivita'  di  guida  turistica senza
alcuna  previa  selezione, e, in maniera analoga, ai soli titolari di
laurea   o  diploma  universitario  in  materia  turistica  o  titolo
equipollente  l'esercizio  dell'attivita' di accompagnatore turistico
senza ulteriore esame.
   Ne',   sotto   altro   profilo,   il   titolo   di  legittimazione
dell'intervento   statale   nella  materia  de  qua  puo'  rinvenirsi
ipotizzando  che  le  professioni  turistiche  siano «attratte» nella
materia  di competenza concorrente delle «professioni» (articolo 117,
terzo comma, Cost.) a discapito della materia di competenza regionale
esclusiva  del  «turismo», della quale le professioni turistiche sono
parte   integrante   (viene   richiamata   la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 459 del 2005).
   Inoltre,  la  disposizione  impugnata  appare  alla ricorrente non
rispettosa  della competenza (residuale esclusiva, ai sensi dell'art.
117,   quarto  comma,  Cost.)  regionale  in  materia  di  formazione
professionale,  nella  parte in cui impone alle Regioni di promuovere
sistemi  di  accreditamento  per le guide turistiche specializzate in
particolari  siti,  localita' e settori: le modalita' organizzative e
la  disciplina  del  concreto  svolgimento  dell'attivita'  formativa
esterna sul territorio regionale rientrano tra le prerogative proprie
delle  Regioni  (viene  citata la sentenza della Corte costituzionale
n. 51  del  2005), alle quali spetta di introdurre o meno particolari
sistemi di accreditamento che abbiano come scopo quello di elevare la
qualita' dell'offerta del servizio di guida turistica.
   In  ogni caso, secondo la ricorrente, l'intervento del legislatore
statale    risulta   comunque   lesivo   del   principio   di   leale
collaborazione.
   2.  -  Nell'invocare  la  reiezione del ricorso, il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, osserva che, fermi restando i profili di tutela
della  concorrenza,  la norma impugnata regola aspetti dell'esercizio
di  un'attivita'  professionale,  rispetto  ai  quali l'incidenza nel
campo  turistico  e' del tutto ininfluente ai fini della ripartizione
delle  competenze  prevista  dall'art. 117 Cost., dovendosi piuttosto
ricondurre  la  disciplina  in esame alla materia delle «professioni»
prevista dall'art. 117, terzo comma, Cost.
   Al  riguardo  -  rileva  l'Avvocatura  generale - l'individuazione
delle   figure   professionali,  con  i  relativi  profili  e  titoli
abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere  necessariamente
unitario,  allo  Stato,  rientrando  nella  competenza  delle Regioni
unicamente  la  disciplina  di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico  collegamento  con la realta' regionale (vengono richiamate
le  sentenze  della  Corte  costituzionale  n. 40  e n. 153 del 2006;
n. 319, n. 355 e n. 424 del 2004; n. 353 del 2003).
   Infondata  -  ad  avviso  della  difesa  erariale - e' altresi' la
censura  relativa  alla  pretesa  violazione  del  principio di leale
collaborazione,  il quale non impone affatto lo strumento dell'intesa
per   la  fissazione  dei  principi  fondamentali  nelle  materie  di
legislazione  concorrente,  e  tanto  meno  allorche'  il legislatore
statale  legifera  in  materie  rientranti  nella  propria competenza
esclusiva.
   In  prossimita'  dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato una
memoria  illustrativa  con  la  quale  ha  ribadito  le  proprie tesi
difensive.
                       Considerato in diritto
   1.  -  La  Regione  Veneto ha impugnato, tra gli altri, l'art. 10,
comma  4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per
la  tutela  dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza, lo
sviluppo  di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese), nel
testo  modificato  dalla relativa legge di conversione 2 aprile 2007,
n. 40,   nella   parte   in   cui   introduce  disposizioni  volte  a
liberalizzare  l'esercizio  dell'attivita'  di  guida  turistica ed a
semplificare alcuni adempimenti connessi.
   2. - Riservata ad altra pronuncia la decisione sull'impugnazione -
effettuata  con  il  medesimo  ricorso  - di altre disposizioni della
stessa  legge  n. 40  del 2007, si osserva che nel decreto-legge n. 7
del 2007, l'art. 10, comma 4, era cosi' formulato:
     «Le  attivita'  di  guida  turistica e accompagnatore turistico,
come  disciplinate  dalle  legge  29 marzo 2001, n. 135, e successive
modificazioni,   non   possono   essere  subordinate  all'obbligo  di
autorizzazioni  preventive,  al  rispetto  di  parametri numerici e a
requisiti  di  residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione  professionale secondo la normativa di cui alla citata
legge  n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con
indirizzo  in  storia  dell'arte  o  in  archeologia  o  altro titolo
equipollente,   l'esercizio   dell'attivita'  di  guida  turistica  o
accompagnatore turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo
svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del
2001  o  di  altre  prove  selettive, restando consentita la verifica
delle  conoscenze  linguistiche  soltanto  quando le stesse non siano
state oggetto del corso di studi.».
   Il   nuovo   testo   dell'art.   10,  comma  4,  risultante  dalle
modificazioni apportate in sede di conversione, recita:
     «Le  attivita'  di  guida  turistica e accompagnatore turistico,
come  disciplinate  dalle  legge  29 marzo 2001, n. 135, e successive
modificazioni,   non   possono   essere  subordinate  all'obbligo  di
autorizzazioni  preventive,  al  rispetto  di  parametri numerici e a
requisiti  di  residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione  professionale  previsti dalle normative regionali. Ai
soggetti  titolari  di  laurea  in  lettere  con  indirizzo in storia
dell'arte  o  in archeologia o altro titolo equipollente, l'esercizio
dell'attivita'  di  guida  turistica  non  puo'  essere  negato,  ne'
subordinato  allo  svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove
selettive,  salva  le previa verifica delle conoscenze linguistiche e
del  territorio  di  riferimento.  Al  fine di migliorare la qualita'
dell'offerta  del  servizio  in  relazione  a  specifici  territori o
contesti  tematici,  le regioni promuovono sistemi di accreditamento,
non  vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari
siti,  localita'  e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma
universitario  in  materia  turistica  o titolo equipollente non puo'
essere negato l'esercizio di accompagnatore turistico, fatta salva la
previa  verifica  delle  conoscenze specifiche quando non siano state
oggetto  del  corso  di  studi. I soggetti abilitati allo svolgimento
dell'attivita'   di   guida  turistica  nell'ambito  dell'ordinamento
giuridico  del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di
libera   prestazione   dei   servizi   senza   necessita'  di  alcuna
autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica».
   3. - Dal confronto dei due testi risulta eliminato, nella legge di
conversione,  il  riferimento alla normativa di cui alla legge n. 135
del   2001  quanto  al  «possesso  dei  requisiti  di  qualificazione
professionale»,  e  previsto un rinvio alle norme regionali che - nel
rispetto  dei  principi  fondamentali  della legislazione nazionale -
disciplinano  in  materia  di  requisiti  di professionalita', quelli
necessari   per   lo  svolgimento  delle  attivita'  di  guida  e  di
accompagnatore turistici.
   Dal  testo  definitivo del comma 1 dello stesso art. 10, si ricava
anche  che  le  finalita'  dell'intervento  normativo  sono quelle di
«garantire  la  liberta'  di  concorrenza  secondo condizioni di pari
opportunita'  sul  territorio  nazionale  e  il  corretto ed uniforme
funzionamento  del  mercato, nonche' assicurare ai consumatori finali
migliori  condizioni  di  accessibilita'  all'acquisto  di prodotti e
servizi   sul  territorio  nazionale,  in  conformita'  al  principio
comunitario  della  concorrenza e alle regole sancite dagli artt. 81,
82, e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea».
   Come fonte regolatrice primaria dell'attivita' professionale delle
guide   turistiche   e  degli  accompagnatori  turistici,  l'articolo
sopprime   ogni  autorizzazione  regionale  preventiva,  i  parametri
numerici  ed  i  requisiti  di  residenza  considerandoli ostacoli al
libero  svolgimento  delle  indicate attivita', facendo salve solo le
condizioni    di    qualificazione   professionale   previste   dalla
legislazione regionale.
   La  legge  riconosce  ancora  ai titolari di laurea in lettere con
indirizzo   in   storia   dell'arte   o   in  archeologia,  o  titolo
equipollente,  la  facolta'  di esercitare liberamente l'attivita' di
guida  turistica,  sopprimendo  ogni esame abilitante (fatta salva la
previa  verifica  delle  conoscenze  linguistiche e del territorio di
riferimento),   nonche'   ai   titolari   di   laurea  o  di  diploma
universitario   in  materia  turistica,  o  titolo  equipollente,  la
facolta'  di  esercitare  liberamente  l'attivita'  di accompagnatore
turistico,  salva la verifica delle conoscenze specifiche, quando non
sono oggetto del relativo corso di studi.
   La  legge  prevede infine che le Regioni, al fine di migliorare la
qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori
o  contesti  tematici,  promuovano  sistemi  di  accreditamento,  non
vincolanti,  per  le  guide  turistiche  specializzate in particolari
siti,   localita'   o  settori,  e  che  i  soggetti  abilitati  allo
svolgimento    dell'attivita'    di   guida   turistica   nell'ambito
dell'ordinamento  giuridico  del  paese  comunitario di appartenenza,
operino  in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita'
di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione generale o specifica.
   4.  - La ricorrente censura la norma impugnata rivendicando, nella
materia,   una   sua  competenza  legislativa  residuale,  capace  di
sostituirsi  completamente  a quella statale. Tale competenza sarebbe
stata esercitata dalla Regione Veneto con la propria legge 4 novembre
2002,  n. 33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
turismo),  prevedendo  il  superamento  di  un esame di abilitazione,
l'iscrizione in un elenco provinciale e il rilascio di una licenza da
parte dei Comuni.
   A  giudizio  della  Regione,  il  principio  comunitario di libera
concorrenza,  richiamato  dall'art. 10, comma 1, al fine di affermare
la competenza statale, sarebbe stato erroneamente invocato.
   La  Regione Veneto ritiene inoltre irrazionale la norma impugnata,
nella parte in cui consente ai soli titolari di laurea in lettere con
indirizzo  in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente
l'esercizio  dell'attivita'  di  guida turistica, senza alcuna previa
selezione,  e,  in  maniera  analoga,  ai  soli  titolari di laurea o
diploma  universitario  in  materia  turistica  o titolo equipollente
l'esercizio   dell'attivita'   di   accompagnatore   turistico  senza
ulteriore esame. Altrettanto irragionevole - a suo giudizio - sarebbe
la  norma  impugnata,  nella  parte  in  cui  reintroduce di fatto la
necessita'   di  una  prova  abilitante,  richiedendo  per  le  guide
turistiche  «la  previa  verifica delle conoscenze linguistiche e del
territorio  di  riferimento» e, per gli accompagnatori turistici, «la
previa  verifica  delle  conoscenze specifiche quando non siano state
oggetto del corso di studi».
   La  norma impugnata sarebbe infine - secondo la Regione ricorrente
- lesiva della competenza regionale residuale prevista dall'art. 117,
quarto  comma,  Cost.  in  materia di formazione professionale, nella
parte   in   cui   impone  alle  Regioni  di  promuovere  sistemi  di
accreditamento  per  le guide turistiche specializzate in particolari
siti, localita' e settori.
   5.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che, fermi
restando  i  profili  di tutela della concorrenza, la norma impugnata
regola aspetti dell'esercizio di un'attivita' professionale, rispetto
ai  quali l'incidenza nel campo turistico e' del tutto ininfluente ai
fini  della  ripartizione  delle  competenze  prevista  dall'art. 117
Cost., dovendosi piuttosto ricondurre la disciplina in esame - per il
suo   carattere   necessariamente   unitario  -  alla  materia  delle
«professioni»  prevista  dall'art.  117,  terzo  comma, Cost., mentre
resta  affidata alla competenza regionale la disciplina degli aspetti
che  presentano  uno  specifico collegamento con la realta' regionale
(vengono  richiamate  le  sentenze di questa Corte n. 40 e n. 153 del
2006; n. 319, n. 355 e n. 424 del 2004; n. 353 del 2003).
   Quanto   alla   pretesa   violazione   del   principio   di  leale
collaborazione,  osserva  la  difesa  erariale  che  esso  non impone
affatto  lo  strumento  dell'intesa  per  la  fissazione dei principi
fondamentali  nelle  materie  di  legislazione  concorrente quando il
legislatore  statale  legifera  in  materie  rientranti nella propria
competenza esclusiva.
   6. - La questione non e' fondata.
   7. - Questa Corte ritiene che, quale che sia il settore in cui una
determinata  professione  si esplichi, la determinazione dei principi
fondamentali  della  relativa  disciplina  spetti  sempre allo Stato,
nell'esercizio   della   propria  competenza  concorrente,  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost.
   L'attribuzione  della  materia delle «professioni» alla competenza
concorrente   dello   Stato,   prevista   dalla  citata  disposizione
costituzionale,  prescinde,  cioe', dal settore nel quale l'attivita'
professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina
uniforme  sul  piano  nazionale che sia coerente anche con i principi
dell'ordinamento comunitario.
   Nel  caso  in  esame,  la  norma censurata regola aspetti che sono
propri  dell'esercizio  di  una specifica attivita' professionale, la
cui  incidenza  nel  campo  turistico risulta ininfluente ai fini del
riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost.
   Si  deve  osservare  che le rilevanti modifiche apportate all'art.
10,  comma  4,  dalla  legge di conversione n. 40 del 2007 sono state
anche la conseguenza di alcune procedure di infrazione promosse dalla
Commissione  CE  nei confronti dello Stato italiano, la cui normativa
impediva  alle  guide  comunitarie  di esercitare liberamente la loro
professione  sul  territorio  nazionale  (si  veda in particolare, la
sentenza  della  Corte  di  giustizia  26  febbraio 1991, nella causa
C-180/89).
   Su  un  piano  piu'  generale,  deve  dirsi  ancora  che  la norma
impugnata  e' coerente con i principi enunciati dal d.lgs. 2 febbraio
2006,  n. 30  (Ricognizione  dei  principi fondamentali in materia di
professioni,  ai  sensi  dell'articolo  1  della legge 5 giugno 2003,
n. 131)  che delineano i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni
riguardo   alla  disciplina  di  una  attivita'  professionale.  Tali
principi  affermano che la potesta' legislativa regionale si esercita
sulle  professioni  individuate  e  definite  dalla normativa statale
(art.  1,  comma 3); che l'esercizio della professione e' espressione
della liberta' di iniziativa economica costituzionalmente tutelata in
tutte  le  sue  forme  e  applicazioni, purche' non contrarie a norme
imperative,  all'ordine  pubblico ed al buon costume e che le Regioni
non  possono  adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della
professione  (art. 2, comma 1), perche' tale esercizio deve svolgersi
nel  rispetto  della  disciplina  statale di tutela della concorrenza
(art. 3, comma 1).
   8.  -  Infondata  e' anche la censura della norma impugnata, nella
parte  in  cui  -  prevedendo la promozione da parte delle Regioni di
sistemi  di  accreditamento  per le guide turistiche specializzate in
particolari  siti, localita' e settori - non sarebbe rispettosa della
competenza regionale in materia di formazione professionale.
   E'  sufficiente,  in proposito, osservare che la previsione non e'
vincolante  e  che  essa  si  riferisce  solo  all'eventualita' della
formazione  di  guide  specializzate  che  resta,  comunque, affidata
all'iniziativa delle Regioni.
   9.  -  Infondata  e'  anche  la  censura  della Regione ricorrente
relativa   alla   pretesa   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione.  Tale principio non opera, infatti, nelle fattispecie
in  cui,  come  nella  presente,  la  norma  nazionale detta principi
fondamentali  in  una  materia  di legislazione concorrente (sentenze
n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007)
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riservata  a separata pronuncia la decisione delle altre questioni
di  legittimita'  costituzionale  promosse  con  il ricorso n. 27 del
registro ricorsi 2007 dalla Regione Veneto;
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo  10,  comma  4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure  urgenti  per  la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza,  lo  sviluppo  di  attivita'  economiche e la nascita di
nuove  imprese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della  legge  2  aprile  2007,  n. 40, sollevata, in riferimento agli
articoli  117 e 118 della Costituzione, nonche' al principio di leale
collaborazione,  dalla  Regione  Veneto  con  il  ricorso indicato in
epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 giugno 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola