N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile - 10 maggio 2007

Ordinanza  del  10  maggio  2007  emessa  dal Tribunale di Napoli nel
procedimento  civile  promosso  da  Paduano  Michele  ed altri contro
Consorzio Cooperative Costruzioni ed altri

Espropriazione  per  pubblica  utilita'  -  Verbali  di concordamento
  dell'indennita' di espropriazione e di rinuncia a qualsiasi pretesa
  connessa  alla  procedura  di espropriazione - Previsione con norma
  interpretativa della conservazione dell'efficacia indipendentemente
  dall'emanazione  del  decreto  di  espropriazione  - Violazione del
  principio  di  uguaglianza  sostanziale  -  Lesione  del diritto di
  proprieta'  -  Violazione  del principio di parita' delle parti del
  processo  -  Lesione dei principi del giusto processo sanciti dalla
  CEDU.
- Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3, comma 3, convertito
  con modificazioni nella legge 26 febbraio 2007, n. 17.
- Costituzione,  artt. 3, comma secondo, 42, commi secondo e terzo, e
  111,  commi  primo  e  secondo; Convenzione per la salvaguardia dei
  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali, art. 6, comma 1;
  Protocollo  addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo,
  art. 1.
(GU n.28 del 2-7-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia civile iscritta
al  n. 5691  dell'anno  2002  del Ruolo Generale, avente per oggetto:
pagamento   d'indennita'   di   occupazione   temporanea,   riservata
all'udienza   del  13  marzo  2007,  vertente  tra  Paduano  Michele,
Lazzarini  Rosa e Paduano Anna Rita, rappresentati e difesi dall'avv.
Raffaele  Fattoruso  e  dalla  dott.ssa Margherita Beatrice, presso i
quali  sono  elettivamente  domiciliati  in  Pompei (Napoli) alla via
Lepanto   n. 167,  in  virtu'  di  procura  a  margine  dell'atto  di
citazione,  attori  e  Consorzio Cooperative Costruzioni, con sede in
Bologna  alla via della Cooperazione n. 50, in persona del Presidente
e  legale  rappresentante  pro tempore Piero Collina, rappresentato e
difeso  dagli avv. Ferdinando Scotto e Carlo Russo, presso i quali e'
elettivamente  domiciliato in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, in
virtu'  di  procura  a  margine  della  comparsa  di  costituzione  e
risposta,   convenuto   e  Presidenza  del  Consiglio  -  Commissario
straordinario  di  Governo,  in persona del legale rappresentante pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato in Napoli, presso i cui uffici alla via A. Diaz n. 11 ope legis
domicilia,  convenuto  e  Comune di Boscoreale, in persona del legale
rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e difeso dal prof. avv.
Mario Ciancio, presso il cui studio in Napoli alla via S. Carlo n. 16
e'  elettivamente  domiciliato, in virtu' di deliberazioni della G.M.
n. 21 del 25 luglio 2002 e n. 67 dell'11 ottobre 2002, convenuto.
   Il giudice visti gli atti e sciogliendo la riserva.
                          Premesso in fatto
   Nel  corso  del  giudizio  in oggetto, introdotto dagli attori per
conseguire   l'indennita'   di  occupazione  legittima  relativamente
all'asservimento  di  fondo  di  proprieta'  degli istanti soggetto a
procedura   espropriativa  ai  sensi  del  titolo  VIII  della  legge
n. 219/1981  e  successive  modifiche,  in  ragione  del fatto che la
stessa  non si era conclusa con decreto di esproprio allo spirare dei
termini di occupazione d'urgenza alla data del 18 novembre 1998 - non
potendosi attribuire efficacia generalizzata di sanatoria all'art. 9,
comma  2, del d.lgs 20 settembre 1999, n. 354 - e che pertanto doveva
intendersi  come  privo  di  efficacia  il  verbale  di concordamento
amichevole  dell'indennita'  di  espropriazione,  e'  intervenuto  il
disposto  deIl'art.  3  comma  3  del  d.l. 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17.
   Detta   norma   stabilisce   che   «i   verbali  di  concordamento
dell'indennita'  di  espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa
connessa  alla  procedura  di  esproprio, relativi alla realizzazione
degli  interventi  di  cui  al titolo VII della legge 14 maggio 1981,
n. 219,    conservano    la    loro    efficacia    indipendentemente
dall'emanazione del decreto di espropriazione».
   Il successivo comma 3-bis dello stesso articolo ha quindi previsto
che  «l'art.  9,  comma  2  del  d.lgs  20  settembre  1999, n. 354 e
successive  proroghe,  s'interpreta  come  applicabile esclusivamente
alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione».
   In  ragione  della  ritenuta  immediata  cogenza  della  norma con
riferimento  al  procedimento  in  corso,  i  convenuti  hanno quindi
chiesto  rinviarsi  la  causa  per la precisazione delle conclusioni,
essendo  ormai  la  causa  matura per la decisione, per essere venuto
meno ictu oculi ogni preteso fondamento della domanda attrice.
   Gli attori, che avevano gia' offerto la prova, a mezzo della prova
testimoniale  assunta,  che  alla  data del 18 novembre 1998 (data di
scadenza  dei  termini  di  occupazione  legittima  per effetto delle
disposizioni  di  cui  all'ordinanza CIPE n. 2198/EST del 18 dicembre
1995),  senza  che  fosse intervenuto decreto di esproprio, era ormai
intervenuto  l'effetto  traslativo della proprieta' per irreversibile
trasformazione   del   fondo   a  causa  dell'ultimazione  dell'opera
pubblica,  (con  conseguente caducazione degli effetti del verbale di
concordamento   bonario  dell'indennita'  di  espropriazione),  hanno
chiesto   sostanzialmente  disapplicarsi  la  normativa  sopravvenuta
facendosi  luogo  al  prosieguo dell'istruttoria con la nomina di CTU
per la determinazione dell'indennita' di occupazione legittima.
   Sulle   rispettive  istanze  all'udienza  del  13  marzo  2007  il
giudicante  si  riservava la decisione, previa concessione di termine
per note scritte illustrative.
                         Osserva in diritto
   I  convenuti,  basandosi sul carattere d'interpretazione autentica
delle  disposizioni  di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. 28 dicembre
2006,  n. 300,  convertito  con  modificazioni;  in legge 26 febbraio
2007,  n. 17,  hanno  insistito  per  l'immediata  applicabilita'  al
giudizio  in  corso della succitata disposizione di legge, atteso che
in  seguito  al  contrasto giurisprudenziale sorto circa la portata e
l'applicabilita' delle proroghe legali disposte dall'art. 9 del d.lgs
n. 354/1999  (e  successive  disposizioni  ulteriori  disposizioni di
proroga)  alle  occupazioni d'urgenza relative agli interventi di cui
alla  legge  n. 219/1981,  le  posizioni giuridiche azionate da parte
attrice  non  possono  dirsi certamente «definite» e o «esaurite» ne'
sulle stesse si e' ancora formato il giudicato.
   Di contro gli attori hanno posto in rilievo i profili di manifesta
irragionevolezza della novella disposizione, lesiva delle prerogative
di  giudizio  della  magistratura  e  tale  da  creare,  con  effetto
certamente  innovativo,  un  nuovo  modo  di perdita - acquisto della
proprieta'  in  relazione  al  valore  da attribuirsi al verbale (con
incertezza  anche se debba farsi riferimento al verbale provvisorio o
a   quello  definitivo)  di  concordamento  dell'indennita',  con  la
conclusione  che  il  giudice, anche alla stregua dei parametri della
normativa  sovranazionale di cui all'art. 6 della Convenzione europea
per   la   salvaguardia   dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  del  4  novembre  1950  e  dell'art.  1  del Protocollo
addizionale  a  detta  Convenzione, dovrebbe disapplicare la suddetta
norma.
   Occorre  muovere,  in  materia,  ad  avviso  dello  scrivente, dai
principi  posti  dalla  giurisprudenza  della Corte costituzionale in
punto  d'individuazione  dei  limiti del principio d'irretroattivita'
della  legge, che, pur riconosciuto come principio generale dall'art.
11  delle  disposizioni  preliminari  al  c.c.,  ha  ottenuto in sede
costituzionale  garanzia  specifica  unicamente  con riferimento alla
materia  penale (cfr., ex multis, Corte cost. 13 febbraio 1985, n. 36
e Corte cost. 26 gennaio 1994, n. 6).
   Il  fatto  pero'  che esso mantenga per le altre materie valore di
principio   generale   cui  il  legislatore  deve  attenersi  in  via
preferenziale  comporta  che la volonta' legislativa di emanare leggi
retroattive  debba  essere  in  se'  non  irragionevole ne' tantomeno
lesiva  di  valori  o interessi costituzionalmente protetti (cfr., al
riguardo,  la  stessa  Corte  cost.  23 luglio 2002 n. 374, citata da
parte convenuta; tra la giurisprudenza di merito si veda Trib. Roma 3
maggio 2004).
   Nel caso di specie la norma in questione sembra porsi in contrasto
con  gli  artt.  3,  secondo  comma, 42, secondo e terzo comma e 111,
primo e secondo comma della Costituzione.
   In primo luogo alla succitata disposizione conseguirebbe, a parere
del giudicante, la lesione del principio generale di ragionevolezza.
   La  norma,  infatti,  interverrebbe,  ex  post,  a  determinare la
reviviscenza  degli  effetti delle dichiarazioni rese dei proprietari
con le quali - nell'accettare l'indennita' offerta in via provvisoria
-   rinunciavano   a   proporre   opposizione  alla  stima  od  altre
impugnazioni  giudiziarie,  (ivi  compresa  dunque la proposizione di
domanda   per   il   riconoscimento  dell'indennita'  di  occupazione
legittima),  disconoscendo  in  toto  gli  effetti  del fatto passato
(mancata  adozione del decreto di espropriazione nei termini previsti
dalle  disposizioni  che  autorizzavano  l'occupazione  d'urgenza)  e
scindendo  arbitrariamente  gli  effetti  dispositivi-abdicativi  del
diritto   al   conseguimento   dell'indennita'   di  occupazione  dal
presupposto  fattuale  ad  esso  intimamente  legato,  vale a dire il
completarsi della procedura espropriativa nei termini previsti.
   Cosi'  operando,  l'atto  avente  efficacia dismissiva del diritto
all'indennita'  per cui si controverte nel presente giudizio andrebbe
ad  assumere  carattere  aleatorio,  venendo ad essere lesa la tutela
dell'affidamento   dei   cittadini   proprietari,  non  essendo  piu'
ipotizzabile  alcuna  valutazione in termini di convenienza economica
di  detta  rinuncia  all'atto  dell'accettazione  dell'indennita'  di
espropriazione complessivamente determinata.
   Il discorso viene qui limitato alla sola indennita' di occupazione
legittima,  oggetto del presente giudizio e non anche al risarcimento
del  danno  da  c.d.  occupazione  acquisitiva, che esula dal petitum
oggetto  della  presente  controversia,  ma  non appare di secondario
momento  rilevare  come la stessa relazione governativa al disegno di
legge di conversione del d.l. n. 300/2006 sia dichiaratamente tesa ad
evitare,  anche  in  relazione  a  tale profilo, un cospicuo maggiore
aggravio per la pubblica amministrazione.
   Ritiene  altresi'  questo  giudicante  che la norma in esame crei,
riguardo  al  momento  del perfezionarsi della vicenda traslativa del
diritto  di  proprieta',  un'incertezza ben maggiore di quella che la
Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 12 gennaio 2006
gia'    stigmatizzava    riguardo    all'istituto    dell'occupazione
acquisitiva.
   Sembrerebbe,  infatti  in  tal  modo legittimarsi ex post un nuovo
modo  di  perdita  del  diritto  di  proprieta'  in  ragione del mero
concordamento   amichevole   dell'indennita'  di  espropriazione.  Se
divengono,  infatti,  irrilevanti,  per  la norma in commento, sia la
mancata  sopravvenienza  del  decreto  di  espropriazione nei termini
previsti   dalle   disposizioni   autorizzative   delle   occupazioni
d'urgenza,  sia  l'effetto traslativo legato all'accessione invertita
dell'opera  pubblica  realizzata  sul  suolo  occupato in difetto del
decreto di esproprio, sembra effettivamente prospettarsi il contrasto
della  disposizione  in commento con l'art. 42, secondo e terzo comma
Cost.  e con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per
la  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo, legittimandosi a posteriori
nella  fattispecie un sacrificio della proprieta' privata al di fuori
dei casi e modi previsti dall'ordinamento.
   Infine,  deve  sottolinearsi come la norma in esame intervenga nel
presente  giudizio,  in  avanzato  stato  d'istruzione, come in altri
analoghi  pendenti  dinanzi a questa autorita' giudiziaria, nei quali
parte in causa e' l'amministrazione statale.
   Trattasi  di  giudizi  nei  quali i provvedimenti istruttori erano
stati  assunti  sulla  base di un'esplicita adesione all'orientamento
espresso  da  ultimo in materia dalla suprema Corte sulla ratio e gli
effetti  dell'art.  9  del  d.lgs  n. 354/1999 con la citata sentenza
della   I  sezione  civile  12  aprile  2005,  n. 7544  (e  gia',  in
precedenza,  da  Cass.  civ.,  sez.  I,  27  febbraio 2004, n. 3966):
indirizzo  interpretativo  ritenuto  come  l'unico  conforme  ad  una
lettura  costituzionalmente  orientata  della  norma,  tanto da farsi
quindi   luogo  all'istruttoria  richiesta  da  parte  attrice  sulla
questione pregiudiziale di fatto che, all'entrata in vigore del d.lgs
n. 354/1999,  in  difetto  di emanazione del decreto di esproprio, si
era   gia'  realizzato  l'effetto  traslativo  della  proprieta'  per
irreversibile   trasformazione   del   fondo  dovuto  all'ultimazione
dell'opera pubblica alla data del 18 novembre 1998.
   L'art.  3,  comma  3 del d.l. n. 300/2006 come convertito in legge
n. 17/2007,  nel  risolvere  la  questione  in  senso deliberatamente
favorevole  all'amministrazione  statale, parte in causa del presente
giudizio  e degli altri analoghi pendenti dinanzi a questo tribunale,
sembra  porsi  oggettivamente  in  contrasto con le prerogative della
giurisdizione nell'ambito della disciplina del giusto processo civile
tra  le  parti,  ex  art.  6  della  gia'  citata  Convenzione per la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo,  nonche'  ex art. 111, primo e
secondo  comma  Cost.,  con specifico riferimento al principio che il
processo si svolga in condizioni di parita' tra le parti.
   Anche   con   riferimento   alle   succitate   disposizioni  della
Convenzione  firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950  e  del relativo
Protocollo  addizionale  ritiene  peraltro  questo giudicante, per le
medesime ragioni gia' espresse con dovizia di argomentazioni da Cass.
civ.,  sez.  I,  (ord.)  20  maggio 2006, n. 11887 che si abbiano sul
punto  per  espressamente  richiamate,  che  al giudice nazionale che
rilevi  un contrasto tra una norma interna e la succitata Convenzione
sia  impedito  di disapplicare la disposizione legislativa nazionale,
non  tollerando  l'ordinamento  interno  una  funzione  di  revisione
legislativa da parte del potere giudiziario (in tal senso, invece, si
pone  obiettivamente la richiesta di disapplicazione tout court della
novella disciplina da parte della difesa degli attori).
   Peraltro, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene
questo  giudicante  che non sia manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  3 del d.l. 28
dicembre  2006,  n. 300  convertito  con  modificazioni  in  legge 26
febbraio 2007, n. 17, in relazione ai parametri di riferimento di cui
all'art.  3,  secondo  comma  Cost.,  42, secondo e terzo comma Cost.
anche  in  relazione  all'art.  1  del  Protocollo  addizionale  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e' delle
liberta'   fondamentali  del  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva  con  legge  4  agosto 1955, n. 848, e 111, primo e secondo
comma  Cost.  anche  in  relazione  all'art.  6,  primo  comma  della
succitata Convenzione.
   Del  pari  detta questione si pone come rilevante per la decisione
del  presente  giudizio, poiche' ove la prevista retroattivita' della
norma   sia   ritenuta   in   contrasto  con  i  succitati  parametri
costituzionali,  conseguirebbe  che  la  norma  indicata  non sarebbe
applicabile  al  giudizio  in corso, con presumibile fondatezza della
domanda  degli attori poiche' non potrebbe riconoscersi al verbale di
concordamento   amichevole   dell'indennita'  di  espropriazione,  in
mancanza  dell'emanazione  nei  termini  prescritti  del  decreto  di
esproprio,   effetto   abdicativo   del   diritto  di  agire  per  il
conseguimento dell'indennita' di occupazione legittima.
                              P. Q. M.
   Cosi' provvede:
     a)  visto  l'art.  23,  legge  11  marzo  l953,  n. 87,  solleva
d'ufficio  nei  sensi di cui in motivazione questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  3,  comma  3  del  d.l.  28 dicembre 2006,
n. 300,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 26 febbraio 2007,
n. 17,  in relazione agli artt. 3, secondo comma Cost., 42, secondo e
terzo  comma  Cost.,  anche  con  riferimento  all'art.  1 Protocollo
addizionale  CEDU, e 111, primo e secondo comma Cost. anche alla luce
dell'art. 6, primo comma CEDU;
     b)  dispone  per  l'effetto  l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;
     c)   dispone  che  a  cura  della  cancelleria  l'ordinanza  sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
      Cosi' deciso in Napoli, il 30 aprile 2007.
                       Il giudice: Napolitano