N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre - 12 novembre 2007

Ordinanza  del  12  novembre  2007 emessa dal Tribunale di Torino sul
ricorso proposto da Costa Vincenzo contro Morena Italo ed altra

Patrocinio  a  spese  dello  Stato - Ricorso per accertamento tecnico
  preventivo  proposto  da  soggetto  ammesso a gratuito patrocinio -
  Nomina  del  consulente  tecnico  d'ufficio  -  Liquidazione  della
  parcella   -   Previsione   legislativa   che  gli  onorari  dovuti
  all'ausiliario  del magistrato siano prenotati a debito, a domanda,
  se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale
  sono  poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per
  vittoria   della  causa  o  per  revoca  dell'ammissione  -  Omessa
  inclusione  dei  detti  onorari  nel  novero delle spese anticipate
  dall'erario  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  sotto  il profilo dell'ingiustificato deteriore
  trattamento  riservato  nel  processo  civile al consulente tecnico
  d'ufficio  rispetto  ai  difensori  delle parti ammesse al gratuito
  patrocinio,   ai   curatori   fallimentari  e  agli  ausiliari  del
  magistrato nelle procedure fallimentari.
- Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
  art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.29 del 9-7-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento 12562/06 R.G.
   Il presidente premette in fatto quanto segue.
   1. - Con decreto emesso in data 6 maggio 2006 sul ricorso di Costa
Vincenzo,  ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  ex d.P.R.
n. 115/2002, il presidente della sezione, delegato dal presidente del
tribunale   per   questi  incombenti,  dispose  accertamento  tecnico
preventivo  ex  art.  696  cod.  proc. civ. in ordine alle condizioni
odontostomatologiche conseguenti alle cure odontoiatriche prestategli
dal  dentista  dott.  Morena,  designando quale consulente tecnico il
dott.  Edmondo  Paolini.  Portato  a  compimento  l'incarico,  il CTU
deposito'  la  relazione  e  in  data  25  luglio  2006  presento' la
parcella,  che  venne  liquidata  dallo  scrivente con decreto del 29
luglio  2006 nella misura di Euro 561,23, di cui 150,46 per esposti e
anticipazioni  oltre  I.V.A.  e  Cassa  previdenza  e  posta a carico
dell'erario.
   2. - Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria
e  non avendo l'erario, ne' tantomeno il Costa, corrisposto alcunche'
al  dott.  Paolini,  occorre  verificare  la  conformita' a legge del
predetto decreto di liquidazione.
   3.  -  L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere
le  spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile
ed  amministrativo  in:  «l'onorario,  indennita'  di  viaggio  e  di
soggiorno,  le  spese  di viaggio e il rimborso delle spese sostenute
per l'adempimento dell'incarico».
   4.  -  L'art.  131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo
Unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia  -  Testo A Capo VI - Effetti dell'ammissione al
patrocinio)  recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e
relativamente  alle  spese  a carico della parte ammessa, alcune sono
prenotate  a  debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma
4,  nell'elencare  le  spese  anticipate  dall'erario,  include, alla
lettera  a),  «gli  onorari  e  le spese dovute ai difensori» e, alla
lettera  c),  «le  indennita'  e  le  spese  di  viaggio  spettanti a
testimoni,  a  notai,  a  consulenti tecnici di parte e ausiliari del
magistrato,    nonche'   le   spese   sostenute   per   l'adempimento
dell'incarico  da parte di questi ultimi». Come si vede, adunque, tra
le spese anticipate dall'erario non sono ricompresi gli onorari degli
ausiliari  del  giudice,  quali per legge (art. 3, lett. n) sono, tra
gli  altri,  i consulenti tecnici di ufficio, come, peraltro, risulta
expressis  verbis  dal disposto del comma 3 del medesimo articolo, ma
soltanto  le  indennita',  le spese di viaggio e quelle richieste per
l'adempimento  dell'incarico,  quelle,  cioe', che nel caso di specie
sono  state  liquidate  al dott. Paolini in Euro 150,46. Gli onorari,
invece, a differenza di quelli spettanti ai difensori, sono prenotati
a  debito,  il  che  significa  (art.  3,  lett.  s)  che  si  fa una
«annotazione  a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non
vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero».
   5.  -  Dovrebbe  pertanto essere revocato il decreto del 29 luglio
2006,  in  quanto  ha  illegittimamente  posto  a  carico dello Stato
l'intero  compenso  del  C.T.U.  anziche' le sole spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico.
   6.  -  Ma  merita  revisione  anche la liquidazione dell'onorario.
Infatti  l'art.  130 del D.P.R. n. 115/2002, intitolato «Compensi del
difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di
parte»   dispone   che:   «Gli   importi   spettanti   al  difensore,
all'ausiliario  del  magistrato e al consulente tecnico di parte sono
ridotti  della  meta», sicche' l'onorario richiesto dal dott. Paolini
in  Euro 581,54 oltre le spese e liquidato dal giudice in Euro 410,77
oltre  le spese, deve essere dimidiato, e pertanto ora riliquidato in
Euro  205,39 per onorari ed Euro 150,46 per esposti ed anticipazioni,
totali  Euro 355,85 oltre I.V.A. 20% e Cassa previdenza se dovute. In
conclusione deve essere posto a carico dell'erario soltanto l'importo
di  Euro  150,46  liquidato  per  spese  necessarie per l'adempimento
dell'incarico.
   7.  - Tuttavia questo presidente, per le ragioni che si vengono ad
esporre,  dubita  della  conformita'  a Costituzione della disciplina
delle  spese  processuali quale si e' esposta ai § § da 5 a
7,   e  solleva  pertanto,  di  ufficio,  questione  di  legittimita'
costituzionale  ai  sensi  dell'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  sospendendo  la  decisione  in  ordine alla revoca del
provvedimento di accollo dell'onorario del C.T.U. all'erario.
   8.  -  Sulla  legittimazione  del presidente avanti al quale si e'
svolto il procedimento ex art. 696 c.p.c. a sollevare la questione di
legittimita'  costituzionale.  Per  giurisprudenza  della  Corte,  la
legittimazione   del   giudice  civile  a  sollevare  l'incidente  di
costituzionalita'  va  affermata  o  negata, secondo che la questione
concerna  o  non  concerna disposizioni di legge che il giudice debba
applicare  per provvedimenti di competenza sua propria. Nella specie,
la  questione  che  si  intende  prospettare alla Corte attiene ad un
provvedimento  di competenza del presidente adito ex art. 696 c.p.c.,
inserito  in  un procedimento - quello di istruzione preventiva - che
inizia  e  si  conclude avanti a lui. Da cio' la sua legittimazione a
sollevare   la   questione  di  legittimita'  costituzionale  di  una
disposizione di cui egli stesso e' chiamato a fare applicazione.
   9.  -  La  questione  si configura in termini, che sono analoghi a
quelli affrontati dalla Corte nella sentenza n. 174/2006 in relazione
al   compenso  del  curatore  fallimentare  che  non  trovi  capienza
nell'attivo  fallimentare,  sollevata  dal  Tribunale  di  Palermo in
relazione  ad  un  provvedimento  con  cui  il giudice delegato aveva
respinto  la  richiesta  di  porre  a carico dell'Erario il saldo del
compenso  del curatore (v. § i della sentenza). Il Giudice delle
leggi  ha  dichiarato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30
maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia - Testo A), nella
parte  in  cui  non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le
spese  al  onorari»  al curatore. Ma anche nell'odierno caso la norma
pertinente,  ossia  l'art.  131  del decreto n. 115/2002, preclude al
magistrato  di  porre  a  carico  dell'erario  gli  onorari spettanti
all'ausiliario-consulente    tecnico   per   l'opera   prestata   nel
procedimento,  avente  natura giurisdizionale e contenziosa in quanto
prodromico  ad  un  ordinario giudizio di cognizione, di accertamento
tecnico  preventivo.  In  questo  senso  la  questione  e' rilevante,
restando  in  forza  di  quella  norma  escluso  il diritto del dott.
Paolini  a  vedersi  anticipati dallo Stato i compensi liquidatigli a
titoli di onorario e non ripetibili dalla parte che ha chiesto l'atto
in quanto beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato.
   10. - In punto non manifesta infondatezza si osserva che vi e' una
irragionevole disparita' di trattamento, che si pone in contrasto con
l'art.  3  della Costituzione, a svantaggio del consulente tecnico di
ufficio  rispetto  ad altre figure professionali che intervengono nel
processo  civile  e  che sono soddisfatte direttamente dall'erario: i
difensori  (art. 131, comma 4, lett. c) e, soprattutto, gli ausiliari
del   magistrato,  e  ora  anche  i  curatori,  che  nelle  procedure
fallimentari si vedono anticipare dallo Stato, in caso di mancanza di
denaro  nei  beni ricompresi nel fallimento, non soltanto le spese ma
anche  gli  onorari  (art.  146,  comma  3, lett. c). Ne' pare che la
peculiarita' dei procedimenti concorsuali sia tale da giustificare il
diverso   trattamento  di  soggetti  i  quali,  a  parte  i  curatori
(ausiliari  della  giustizia  e  non  del  giudice,  annota la citata
sentenza  della  Corte), prestano nel processo civile, vuoi ordinario
vuoi    fallimentare,    attivita'   di   natura   tecnico-valutativa
sostanzialmente identiche. Invero, anche nel patrocinio a spese dello
Stato l'ausiliario «ordinario» del giudice subisce gli effetti di una
«mancanza di denaro» (del patrocinato), esattamente come l'ausiliario
fallimentare,   salvo  che  costui  e'  piu'  efficacemente  tutelato
mediante l'accollo di spese ed onorari all'erario.
                              P. Q. M.
   Solleva   di  ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  131,  commi 3 e 4, del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia  -  Testo  A)  per contrasto con l'artt. 3 della
Costituzione, nella parte in cui preclude all'ausiliario del giudice,
nella specie il consulente tecnico di ufficio che ha prestato l'opera
in  un  processo  promosso  da soggetto ammesso al patrocinio a spese
dello  Stato,  il  diritto  di  ottenere  l'anticipazione  dei propri
onorari a carico dell'erario.
   Sospende  la  decisione in ordine alla revoca del provvedimento di
accollo  dell'onorario  del  C.T.U.  all'erario,  confermando  invece
l'accollo delle spese come sopra determinate (Euro 150,46).
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria gli atti del procedimento
siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.
   Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti del
proceiimento  di  accertamento  tecnico,  presso  i  domicili eletti,
nonche'   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  che  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Torino, addi' 17 ottobre 2007
                      Il Presidente: Premoselli