N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre - 12 novembre 2007
Ordinanza del 12 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Torino sul ricorso proposto da Costa Vincenzo contro Morena Italo ed altra Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento riservato nel processo civile al consulente tecnico d'ufficio rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio, ai curatori fallimentari e agli ausiliari del magistrato nelle procedure fallimentari. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.29 del 9-7-2008 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento 12562/06 R.G. Il presidente premette in fatto quanto segue. 1. - Con decreto emesso in data 6 maggio 2006 sul ricorso di Costa Vincenzo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex d.P.R. n. 115/2002, il presidente della sezione, delegato dal presidente del tribunale per questi incombenti, dispose accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. in ordine alle condizioni odontostomatologiche conseguenti alle cure odontoiatriche prestategli dal dentista dott. Morena, designando quale consulente tecnico il dott. Edmondo Paolini. Portato a compimento l'incarico, il CTU deposito' la relazione e in data 25 luglio 2006 presento' la parcella, che venne liquidata dallo scrivente con decreto del 29 luglio 2006 nella misura di Euro 561,23, di cui 150,46 per esposti e anticipazioni oltre I.V.A. e Cassa previdenza e posta a carico dell'erario. 2. - Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria e non avendo l'erario, ne' tantomeno il Costa, corrisposto alcunche' al dott. Paolini, occorre verificare la conformita' a legge del predetto decreto di liquidazione. 3. - L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere le spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile ed amministrativo in: «l'onorario, indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico». 4. - L'art. 131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio) recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma 4, nell'elencare le spese anticipate dall'erario, include, alla lettera a), «gli onorari e le spese dovute ai difensori» e, alla lettera c), «le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi». Come si vede, adunque, tra le spese anticipate dall'erario non sono ricompresi gli onorari degli ausiliari del giudice, quali per legge (art. 3, lett. n) sono, tra gli altri, i consulenti tecnici di ufficio, come, peraltro, risulta expressis verbis dal disposto del comma 3 del medesimo articolo, ma soltanto le indennita', le spese di viaggio e quelle richieste per l'adempimento dell'incarico, quelle, cioe', che nel caso di specie sono state liquidate al dott. Paolini in Euro 150,46. Gli onorari, invece, a differenza di quelli spettanti ai difensori, sono prenotati a debito, il che significa (art. 3, lett. s) che si fa una «annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero». 5. - Dovrebbe pertanto essere revocato il decreto del 29 luglio 2006, in quanto ha illegittimamente posto a carico dello Stato l'intero compenso del C.T.U. anziche' le sole spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. 6. - Ma merita revisione anche la liquidazione dell'onorario. Infatti l'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, intitolato «Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte» dispone che: «Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta», sicche' l'onorario richiesto dal dott. Paolini in Euro 581,54 oltre le spese e liquidato dal giudice in Euro 410,77 oltre le spese, deve essere dimidiato, e pertanto ora riliquidato in Euro 205,39 per onorari ed Euro 150,46 per esposti ed anticipazioni, totali Euro 355,85 oltre I.V.A. 20% e Cassa previdenza se dovute. In conclusione deve essere posto a carico dell'erario soltanto l'importo di Euro 150,46 liquidato per spese necessarie per l'adempimento dell'incarico. 7. - Tuttavia questo presidente, per le ragioni che si vengono ad esporre, dubita della conformita' a Costituzione della disciplina delle spese processuali quale si e' esposta ai § § da 5 a 7, e solleva pertanto, di ufficio, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospendendo la decisione in ordine alla revoca del provvedimento di accollo dell'onorario del C.T.U. all'erario. 8. - Sulla legittimazione del presidente avanti al quale si e' svolto il procedimento ex art. 696 c.p.c. a sollevare la questione di legittimita' costituzionale. Per giurisprudenza della Corte, la legittimazione del giudice civile a sollevare l'incidente di costituzionalita' va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il giudice debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria. Nella specie, la questione che si intende prospettare alla Corte attiene ad un provvedimento di competenza del presidente adito ex art. 696 c.p.c., inserito in un procedimento - quello di istruzione preventiva - che inizia e si conclude avanti a lui. Da cio' la sua legittimazione a sollevare la questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di cui egli stesso e' chiamato a fare applicazione. 9. - La questione si configura in termini, che sono analoghi a quelli affrontati dalla Corte nella sentenza n. 174/2006 in relazione al compenso del curatore fallimentare che non trovi capienza nell'attivo fallimentare, sollevata dal Tribunale di Palermo in relazione ad un provvedimento con cui il giudice delegato aveva respinto la richiesta di porre a carico dell'Erario il saldo del compenso del curatore (v. § i della sentenza). Il Giudice delle leggi ha dichiarato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese al onorari» al curatore. Ma anche nell'odierno caso la norma pertinente, ossia l'art. 131 del decreto n. 115/2002, preclude al magistrato di porre a carico dell'erario gli onorari spettanti all'ausiliario-consulente tecnico per l'opera prestata nel procedimento, avente natura giurisdizionale e contenziosa in quanto prodromico ad un ordinario giudizio di cognizione, di accertamento tecnico preventivo. In questo senso la questione e' rilevante, restando in forza di quella norma escluso il diritto del dott. Paolini a vedersi anticipati dallo Stato i compensi liquidatigli a titoli di onorario e non ripetibili dalla parte che ha chiesto l'atto in quanto beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato. 10. - In punto non manifesta infondatezza si osserva che vi e' una irragionevole disparita' di trattamento, che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a svantaggio del consulente tecnico di ufficio rispetto ad altre figure professionali che intervengono nel processo civile e che sono soddisfatte direttamente dall'erario: i difensori (art. 131, comma 4, lett. c) e, soprattutto, gli ausiliari del magistrato, e ora anche i curatori, che nelle procedure fallimentari si vedono anticipare dallo Stato, in caso di mancanza di denaro nei beni ricompresi nel fallimento, non soltanto le spese ma anche gli onorari (art. 146, comma 3, lett. c). Ne' pare che la peculiarita' dei procedimenti concorsuali sia tale da giustificare il diverso trattamento di soggetti i quali, a parte i curatori (ausiliari della giustizia e non del giudice, annota la citata sentenza della Corte), prestano nel processo civile, vuoi ordinario vuoi fallimentare, attivita' di natura tecnico-valutativa sostanzialmente identiche. Invero, anche nel patrocinio a spese dello Stato l'ausiliario «ordinario» del giudice subisce gli effetti di una «mancanza di denaro» (del patrocinato), esattamente come l'ausiliario fallimentare, salvo che costui e' piu' efficacemente tutelato mediante l'accollo di spese ed onorari all'erario.
P. Q. M. Solleva di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) per contrasto con l'artt. 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude all'ausiliario del giudice, nella specie il consulente tecnico di ufficio che ha prestato l'opera in un processo promosso da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il diritto di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'erario. Sospende la decisione in ordine alla revoca del provvedimento di accollo dell'onorario del C.T.U. all'erario, confermando invece l'accollo delle spese come sopra determinate (Euro 150,46). Ordina che a cura della cancelleria gli atti del procedimento siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti del proceiimento di accertamento tecnico, presso i domicili eletti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 17 ottobre 2007 Il Presidente: Premoselli