N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio - 7 aprile 2008
Ordinanza del 7 aprile 2008 emessa dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Cavalli Andrea contro Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Stato maggiore della Difesa e Stato maggiore esercito Militari - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e militari di truppa in servizio permanente (caso di specie) - Procedimento disciplinare - Previsione della facolta' del Ministro di discostarsi, in casi di particolare gravita', dal giudizio della Commissione di disciplina, anche a sfavore dell'incolpato - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti e ai vice brigadieri e militari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.30 del 16-7-2008 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 5886/07, proposto da Cavalli Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lanni ed elettivamente domiciliato in Roma, via Delle Medaglie d'Oro, n. 226, presso l'avv. Angelo Fiore Tartaglia; Contro il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Stato maggiore Difesa, Stato maggiore Esercito, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 4313 dell'1 maggio 2007, resa inter partes. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008, il consigliere Eugenio Mele; Uditi l'avv. Fabio Lanni e l'Avvocato dello Stato Russo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Appellante e' il caporal maggiore Andrei Cavalli, il quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato un ricorso dallo stesso proposto in quella sede giudiziaria avverso un provvedimento di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Rileva l'appellante di essere stato condannato ad una pena di un anno e quattro mesi di reclusione a seguito di sentenza patteggiata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che, in conseguenza di cio', era sottoposto ad un procedimento disciplinare, ove, nonostante il parere favorevole a conservare il grado espresso dalla Commissione di disciplina, il direttore generale irrogava la sanzione della perdita del grado. Questi i motivi dell'appello: 1) Violazione dell'art. 111 del d.P.R. n. 3 del 1957, degli artt. 97 e 24 cost., violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento; e cio' per il mancato rispetto del termine di venti giorni tra la comunicazione e la data della riunione della Commissione di disciplina, che invece ha avuto luogo solo a distanza di' sette giorni; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, difetto di istruttoria, violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalita' e gradualita' della sanzione disciplinare, violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost., violazione del principio di trasparenza, nonche' carenza di motivazione ed arbitrarieta' manifesta; per essere mancata un'autonoma valutazione dei fatti da parte dell'Amministrazione, specialmente in ordine ai problemi personali e familiari che, avevano condizionato in quel torno di tempo l'esistenza dell'appellante; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 della legge n. 599 del 1954, dell'art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento e del contraddittorio, violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, carenza della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990, nonche' arbitrarieta', illogicita', contraddittorieta' e perplessita'.; e cio' in quanto l'amministrazione puo' discostarsi anche a sfavore del soggetto inquisito dalla proposta della commissione di disciplina soltanto in presenza di ipotesi di particolare gravita', che naturalmente vanno puntualmente motivate, cosa che nella specie non c'e' stata; 4) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 della legge n. 599 del 1954, per contrasto con l'art. 3 Cost., relativamente alla vicenda per cui, mentre l'articolo in parola, applicabile all'appellante, prevede la possibilita' che l'Amministrazione si discosti anche in malam partem nei confronti delle proposte della Commissione di disciplina, cio' non e' previsto per altre categorie di dipendenti pubblici (impiegati civili . dello Stato, vice brigadieri e militari della Guardia di' finanza, vice brigadieri e militari dell'Arma dei carabinieri); 5) Contraddittorieta', irragionevolezza, illogicita' manifesta, difetto di istruttoria, violazione del principio di gradualita' e di quello di proporzionalita', violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost., carenza di motivazione ed arbitrarieta'; in quanto il ricorrente, ben due mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e' stato promosso caporal maggiore scelto. L'ammistrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste all'appello, chiedendone la reiezione. L'appellante presenta una successiva memoria illustrativa. All'udienza pubblica del 22 gennaio 2008, la causa, previa discussione, e' spedita in decisione. D i r i t t o Ritiene il Collegio, in parte accogliendo la richiesta di cui al quarto motivo di appello e, in parte, procedendo d'ufficio, di sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La rilevanza della questione sulla vicenda giurisdizionale in atto e' evidente: in mancanza dell'annullamento, per illegittimita' costituzionale, dell'art. 75 della legge n. 599 del 1954, che dispone che l'Amministrazione possa andare anche in malam partem, in contrario avviso rispetto alla proposta formulata dalla Commissione di disciplina, l'appello proposto dovrebbe essere respinto, non sussistendo altre ragioni per disporne l'accoglimento. Infatti, gli altri motivi dell'appello sono infondati, come specificato nella sentenza parziale emessa in pari data. Sulla non manifesta infondatezza della questione, si rappresenta quanto segue. L'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, applicabile originariamente ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successivamente esteso, dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 1995, ai volontari di truppa in servizio permanente (quale e' l'attuale appellante), recita espressamente: «Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore dei sottufficiali e, soltanto in casi di particolari gravita', anche a sfavore». La norma in parola si pone, a parere del Collegio, in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 della Costituzione. Sul punto, occorre premettere che il procedimento disciplinare, teso alla irrogazione delle relative sanzioni, si pone il fine di' salvaguardare la corretta sussistenza dell'ordinamento particolare al quale si riferisce, con l'effetto dissuasivo che e' proprio delle sanzioni. Cosicche', una volta concretata una delle infrazioni previste, questa viene tecnicamente valutata (nel senso appunto di verificare la violazione dell'ordine costituito) da un'apposita commissione, formata da soggetti esperti nel campo, la quale esamina il fatto nella sua strutturazione tecnico-giuridica ed ascrive la stessa ad una particolare categoria per la quale e' prevista l'irrogazione di una specifica sanzione. Fin qui l'organismo tecnico, che opera una valutazione in ordine alla eventuale compromissione per opera dell'infrazione dell'ordine costituito; senonche', in considerazione del fatto che si tratta di una vicenda interna all'ordinamento particolare della singola pubblica amministrazione, la normativa in genere prevede che il capo dell'Amministrazione (originariamente il Ministro, oggi, per effetto della differenziazione delle competenze, il direttore generale) possa, apprezzando elementi esterni alla fattispecie come tecnicamente intesa, applicare una sanzione meno grave nell'esercizio di un potere che risponde a finalita' essenzialmente umanitarie. Quest'orientamento del legislatore statale per quasi tutte le pubbliche amministrazioni ha trovato la sua espressione nell'art. 114, quinto comma, del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato in molte normative di specie e applicabile come normativa generale in ogni caso di mancanza di norme di specie, nell'art. 46 della legge 3 giugno 1961, n. 833 (per i vice brigadieri e i militari della Guardia di finanza) e nell'art. 42 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (per i vice brigadieri e i militari dell'Arma dei Carabinieri), tutte normative emanate nello stesso torno di tempo della norma in esame, di cui peraltro e' dubbia in giurisprudenza la sfera di applicazione (v. in senso restrittivo Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2006, n. 810; in senso opposto Cons. Stato, IV, 19 marzo 2003, n. 1463), e riferibili in gran parte a soggetti rivestenti il medesimo stato giuridico dell'appellante. Solo per quest'ultima norma (art. 75 della legge n. 599 del 1954) e per la corrispondente disposizione applicabile agli ufficiali (art. 88 della legge n. 113 del 1954), il legislatore ha previsto un intervento in bonam partem da parte del capo dell'Amministrazione rispetto alla proposta tecnica formulata dalla Commissione di disciplina, ma ha previsto altresi' un intervento in malam partem, nel caso di vicende di particolare gravita'. Sembra configurabile una disparita' di trattamento in danno degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, rispetto agli altri dipendenti pubblici sopra indicati, fra i quali peraltro si individuano taluni soggetti del medesimo comparto militare (Guardia di Finanza e Carabinieri), senza che si rinvenga una particolare ragione giustificativa. Inoltre, la norma in esame sembra in contrasto anche con l'art. 97 Cost., nella parte di esso che riguarda l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione. Infatti, davanti alla commissione di disciplina si svolge il contraddittorio fra le parti - pubblica amministrazione e soggetto inquisito - e in quella sede vengono svolte hinc et inde le rispettive prospettazioni del fatto e le antagonistiche considerazioni di diritto, per cui la proposta della commissione e' il frutto di una valutazione tecnica comparata e ponderata. Al di fuori del contesto del contraddittorio e delle garanzie della collegialita', se puo' essere ammesso un intervento riduttivo della sanzione, che risponde a quelle esigenze umanitarie che prima si sono indicate, appare arduo giustificare un intervento accrescitivo della sanzione, da parte di un organo monocratico, le cui valutazioni si sovrappongono al giudizio del consiglio di disciplina. Cio' rilevato, il Collegio Ritiene di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deliberato in Roma, addi' 22 gennaio 2008. Il Presidente: Vacirca L'estensore: Mele