N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio - 7 aprile 2008

Ordinanza
del 7  aprile 2008 emessa dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto
   da  Cavalli  Andrea  contro  Ministero  della  difesa  - Direzione
   generale per il personale militare - Stato maggiore della Difesa e
   Stato maggiore esercito

Militari    -    Sottufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e
  dell'Aeronautica  e militari di truppa in servizio permanente (caso
  di  specie) - Procedimento disciplinare - Previsione della facolta'
  del  Ministro  di discostarsi, in casi di particolare gravita', dal
  giudizio   della   Commissione   di  disciplina,  anche  a  sfavore
  dell'incolpato - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli
  altri pubblici dipendenti e ai vice brigadieri e militari dell'Arma
  dei carabinieri e della Guardia di finanza - Incidenza sui principi
  di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 75.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.30 del 16-7-2008 )
                        IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  in appello
n. 5886/07,  proposto  da  Cavalli  Andrea,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Fabio Lanni ed elettivamente domiciliato in Roma, via Delle
Medaglie d'Oro, n. 226, presso l'avv. Angelo Fiore Tartaglia;
   Contro  il  Ministero  della  difesa,  Direzione  generale  per il
personale  militare,  Stato maggiore Difesa, Stato maggiore Esercito,
costituitisi  in  giudizio,  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  e  presso la medesima domiciliati ex lege, in
Roma,  via  dei Portoghesi, 12, per l'annullamento della sentenza del
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio, sez. I bis, n. 4313
dell'1 maggio 2007, resa inter partes.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'Amministrazione
appellata;
   Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore,   alla   pubblica   udienza  del  22  gennaio  2008,  il
consigliere Eugenio Mele;
   Uditi l'avv. Fabio Lanni e l'Avvocato dello Stato Russo;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                              F a t t o
   Appellante e' il caporal maggiore Andrei Cavalli, il quale impugna
la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale amministrativo
regionale  del Lazio ha rigettato un ricorso dallo stesso proposto in
quella sede giudiziaria avverso un provvedimento di perdita del grado
per rimozione per motivi disciplinari.
   Rileva  l'appellante  di essere stato condannato ad una pena di un
anno  e  quattro mesi di reclusione a seguito di sentenza patteggiata
per  detenzione  a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e che, in
conseguenza  di cio', era sottoposto ad un procedimento disciplinare,
ove,  nonostante  il parere favorevole a conservare il grado espresso
dalla  Commissione  di  disciplina, il direttore generale irrogava la
sanzione della perdita del grado.
   Questi i motivi dell'appello:
     1)  Violazione  dell'art.  111  del  d.P.R. n. 3 del 1957, degli
artt.  97  e  24 cost., violazione del diritto di difesa e del giusto
procedimento;  e  cio'  per  il mancato rispetto del termine di venti
giorni   tra   la  comunicazione  e  la  data  della  riunione  della
Commissione  di disciplina, che invece ha avuto luogo solo a distanza
di' sette giorni;
     2)  Violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 9 della legge 7
febbraio 1990, n. 19, difetto di istruttoria, violazione dei principi
di   adeguatezza,   proporzionalita'  e  gradualita'  della  sanzione
disciplinare,  violazione  dell'art.  3 della legge n. 241 del 1990 e
dell'art.  97 Cost., violazione del principio di trasparenza, nonche'
carenza di motivazione ed arbitrarieta' manifesta; per essere mancata
un'autonoma  valutazione  dei  fatti  da  parte dell'Amministrazione,
specialmente in ordine ai problemi personali e familiari che, avevano
condizionato in quel torno di tempo l'esistenza dell'appellante;
     3)  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art. 75 della legge
n. 599   del   1954,   dell'art.  97  Cost.,  violazione  del  giusto
procedimento  e  del  contraddittorio,  violazione  dell'art. 3 della
legge  n. 241 del 1990, carenza della motivazione, violazione e falsa
applicazione   dell'art.  9  della  legge  n. 19  del  1990,  nonche'
arbitrarieta',  illogicita',  contraddittorieta'  e  perplessita'.; e
cio' in quanto l'amministrazione puo' discostarsi anche a sfavore del
soggetto  inquisito  dalla  proposta  della commissione di disciplina
soltanto   in  presenza  di  ipotesi  di  particolare  gravita',  che
naturalmente  vanno  puntualmente motivate, cosa che nella specie non
c'e' stata;
     4)  Questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 75 della
legge   n. 599   del   1954,   per  contrasto  con  l'art.  3  Cost.,
relativamente  alla  vicenda  per  cui,  mentre l'articolo in parola,
applicabile    all'appellante,    prevede    la    possibilita'   che
l'Amministrazione  si  discosti  anche  in malam partem nei confronti
delle  proposte della Commissione di disciplina, cio' non e' previsto
per  altre categorie di dipendenti pubblici (impiegati civili . dello
Stato,  vice  brigadieri  e  militari della Guardia di' finanza, vice
brigadieri e militari dell'Arma dei carabinieri);
     5)  Contraddittorieta', irragionevolezza, illogicita' manifesta,
difetto  di istruttoria, violazione del principio di gradualita' e di
quello di proporzionalita', violazione dell'art. 3 della legge n. 241
del   1990   e   dell'art.   97  Cost.,  carenza  di  motivazione  ed
arbitrarieta';  in  quanto  il  ricorrente,  ben  due  mesi  dopo  il
passaggio  in  giudicato della sentenza di condanna e' stato promosso
caporal maggiore scelto.
   L'ammistrazione  intimata  si  costituisce  in  giudizio e resiste
all'appello, chiedendone la reiezione.
   L'appellante presenta una successiva memoria illustrativa.
   All'udienza  pubblica  del  22  gennaio  2008,  la  causa,  previa
discussione, e' spedita in decisione.
                            D i r i t t o
   Ritiene  il  Collegio, in parte accogliendo la richiesta di cui al
quarto  motivo  di  appello  e,  in  parte,  procedendo d'ufficio, di
sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di cui
all'art.  75  della legge 31 luglio 1954, n. 599, in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost.
   La rilevanza della questione sulla vicenda giurisdizionale in atto
e'   evidente:  in  mancanza  dell'annullamento,  per  illegittimita'
costituzionale, dell'art. 75 della legge n. 599 del 1954, che dispone
che   l'Amministrazione  possa  andare  anche  in  malam  partem,  in
contrario  avviso  rispetto alla proposta formulata dalla Commissione
di  disciplina,  l'appello  proposto  dovrebbe  essere  respinto, non
sussistendo altre ragioni per disporne l'accoglimento.
   Infatti,  gli  altri  motivi  dell'appello  sono  infondati,  come
specificato nella sentenza parziale emessa in pari data.
   Sulla  non  manifesta infondatezza della questione, si rappresenta
quanto segue.
   L'art.   75  della  legge  31  luglio  1954,  n. 599,  applicabile
originariamente   ai  sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,  e successivamente esteso, dall'art. 30 del decreto
legislativo  n. 196  del  1995,  ai  volontari  di truppa in servizio
permanente (quale e' l'attuale appellante), recita espressamente:
     «Il  Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di
disciplina  a  favore  dei  sottufficiali  e,  soltanto  in  casi  di
particolari gravita', anche a sfavore».
   La  norma  in parola si pone, a parere del Collegio, in contrasto,
innanzitutto, con l'art. 3 della Costituzione.
   Sul  punto,  occorre  premettere che il procedimento disciplinare,
teso  alla  irrogazione  delle relative sanzioni, si pone il fine di'
salvaguardare la corretta sussistenza dell'ordinamento particolare al
quale  si  riferisce,  con  l'effetto dissuasivo che e' proprio delle
sanzioni.  Cosicche',  una  volta  concretata  una  delle  infrazioni
previste,  questa  viene  tecnicamente valutata (nel senso appunto di
verificare  la  violazione  dell'ordine  costituito)  da  un'apposita
commissione,  formata da soggetti esperti nel campo, la quale esamina
il  fatto  nella  sua  strutturazione tecnico-giuridica ed ascrive la
stessa  ad  una  particolare  categoria  per  la  quale  e'  prevista
l'irrogazione di una specifica sanzione.
   Fin  qui  l'organismo tecnico, che opera una valutazione in ordine
alla  eventuale  compromissione per opera dell'infrazione dell'ordine
costituito;  senonche',  in considerazione del fatto che si tratta di
una   vicenda   interna  all'ordinamento  particolare  della  singola
pubblica  amministrazione, la normativa in genere prevede che il capo
dell'Amministrazione  (originariamente il Ministro, oggi, per effetto
della  differenziazione  delle  competenze,  il  direttore  generale)
possa,   apprezzando   elementi   esterni   alla   fattispecie   come
tecnicamente intesa, applicare una sanzione meno grave nell'esercizio
di un potere che risponde a finalita' essenzialmente umanitarie.
   Quest'orientamento  del  legislatore  statale  per  quasi tutte le
pubbliche  amministrazioni  ha  trovato  la sua espressione nell'art.
114,  quinto  comma,  del  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato,  approvato  con  d.P.R.  10  gennaio 1957, n. 3, richiamato in
molte  normative  di  specie e applicabile come normativa generale in
ogni  caso di mancanza di norme di specie, nell'art. 46 della legge 3
giugno 1961, n. 833 (per i vice brigadieri e i militari della Guardia
di  finanza) e nell'art. 42 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (per
i  vice  brigadieri  e  i  militari dell'Arma dei Carabinieri), tutte
normative  emanate  nello stesso torno di tempo della norma in esame,
di  cui peraltro e' dubbia in giurisprudenza la sfera di applicazione
(v.  in  senso restrittivo Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2006, n. 810;
in  senso  opposto  Cons.  Stato,  IV,  19  marzo  2003,  n. 1463), e
riferibili  in  gran  parte  a  soggetti rivestenti il medesimo stato
giuridico dell'appellante.
   Solo  per quest'ultima norma (art. 75 della legge n. 599 del 1954)
e per la corrispondente disposizione applicabile agli ufficiali (art.
88  della  legge  n. 113  del  1954),  il  legislatore ha previsto un
intervento  in  bonam  partem  da parte del capo dell'Amministrazione
rispetto   alla  proposta  tecnica  formulata  dalla  Commissione  di
disciplina,  ma  ha  previsto altresi' un intervento in malam partem,
nel caso di vicende di particolare gravita'.
   Sembra  configurabile una disparita' di trattamento in danno degli
ufficiali,  sottufficiali  e  militari di truppa dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica,  rispetto agli altri dipendenti pubblici
sopra  indicati,  fra i quali peraltro si individuano taluni soggetti
del  medesimo  comparto  militare (Guardia di Finanza e Carabinieri),
senza che si rinvenga una particolare ragione giustificativa.
   Inoltre, la norma in esame sembra in contrasto anche con l'art. 97
Cost., nella parte di esso che riguarda l'organizzazione degli uffici
al   fine   di   assicurare   l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'amministrazione.
   Infatti,  davanti  alla  commissione  di  disciplina  si svolge il
contraddittorio  fra  le  parti - pubblica amministrazione e soggetto
inquisito  -  e  in  quella  sede  vengono  svolte  hinc  et  inde le
rispettive    prospettazioni    del   fatto   e   le   antagonistiche
considerazioni  di  diritto, per cui la proposta della commissione e'
il frutto di una valutazione tecnica comparata e ponderata.
   Al  di  fuori  del  contesto  del contraddittorio e delle garanzie
della  collegialita',  se puo' essere ammesso un intervento riduttivo
della  sanzione,  che risponde a quelle esigenze umanitarie che prima
si   sono   indicate,   appare   arduo   giustificare  un  intervento
accrescitivo  della  sanzione,  da parte di un organo monocratico, le
cui  valutazioni  si  sovrappongono  al  giudizio  del  consiglio  di
disciplina.
   Cio'  rilevato,  il  Collegio  Ritiene  di  sollevare questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954,
n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
                              P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  alla  segreteria  della  sezione  l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  75 della legge 31 luglio
1954, n. 599, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
   Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e
al Presidente della Camera dei deputati.
     Cosi' deliberato in Roma, addi' 22 gennaio 2008.
                       Il Presidente: Vacirca
                                                    L'estensore: Mele