N. 248 ORDINANZA 23 giugno - 2 luglio 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa - Rimessione in pristino prima della condanna - Effetto estintivo - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento con il reato di realizzazione di opere abusive in zona vincolata - Omessa descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio con conseguente impossibilita' di individuare i precisi termini della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44. - Costituzione, art. 3.(GU n.29 del 9-7-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 15 giugno 2007 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena. Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2007, il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); che il censurato articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (sostituendo quelle gia' introdotte dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»); che l'art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina paesistica (sostituendo quelle gia' introdotte dall'articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»); che il comma 1-quinquies del predetto art. 181 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»), prevede l'estinzione del reato paesistico, in caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, mentre analogo effetto estintivo non e' previsto dal censurato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; che il giudice rimettente solleva la delineata questione, «cosi' come proposta dai difensori ed integralmente recepita» ed allega il verbale dell'udienza del 15 giugno 2007 del procedimento a carico di G. G.; che da tale verbale risulta che i difensori dell'imputato denunciano la irragionevolezza dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la disparita' di trattamento rispetto alla previsione dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull'assunto che entrambe le norme sanzionino l'abuso edilizio e che sia irragionevole che il trattamento sanzionatorio piu' lieve sia riservato alla fattispecie piu' grave ovvero all'abuso commesso in una zona o su di un bene vincolato paesisticamente; che, in ordine alla rilevanza della questione, gli stessi difensori precisano che dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la demolizione del manufatto «baracca prefabbricata in ferro con copertura in lamiera, infissi in alluminio» e che, in caso di accoglimento della questione proposta, da tale demolizione discenderebbe la estinzione del reato; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio con una memoria, nella quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata. Considerato che il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); che analoga questione e' stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007; che, peraltro, la questione e' inammissibile, perche' il rimettente (il quale si limita a rinviare alle deduzioni a verbale dei difensori dell'imputato) non descrive in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 308 e n. 450 del 2007 e n. 82 del 2008); che, nella specie, tale insufficiente descrizione impedisce, oltretutto, la stessa precisa individuazione dei termini della questione sollevata, atteso che la carenza degli elementi di fatto non consente di individuare con certezza nemmeno quale delle tre distinte ipotesi di contravvenzioni edilizie previste dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia stata contestata all'imputato. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Maddalena Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008. Il cancelliere: Fruscella