N. 248 ORDINANZA 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Edilizia  e  urbanistica - Reato di realizzazione di opere in assenza
  di autorizzazione o in difformita' da essa - Rimessione in pristino
  prima  della  condanna  -  Effetto estintivo - Mancata previsione -
  Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento con il reato di
  realizzazione   di   opere  abusive  in  zona  vincolata  -  Omessa
  descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio con conseguente
  impossibilita'  di  individuare i precisi termini della questione -
  Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.29 del 9-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),
promosso  con  ordinanza  del 15 giugno 2007 dal Tribunale di Ancona,
sezione  distaccata  di  Jesi, nel procedimento penale a carico di G.
G., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 49, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2007.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 maggio 2008 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  15  giugno 2007, il Tribunale
penale  di  Ancona,  sezione  distaccata  di  Jesi,  in  composizione
monocratica,   ha   sollevato,   in   riferimento  all'art.  3  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 44
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  edilizia),  nella  parte  in  cui  non  include  la causa di
estinzione  del  reato prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137);
     che  il censurato articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede
le  sanzioni  penali  conseguenti  alle  violazioni  della disciplina
urbanistica   ed   edilizia   (sostituendo   quelle  gia'  introdotte
dall'articolo  20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme
in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie»);
     che  l'art.  181,  comma  1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004
prevede   le   sanzioni  penali  conseguenti  alle  violazioni  della
disciplina    paesistica    (sostituendo   quelle   gia'   introdotte
dall'articolo  163  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352»);
     che  il  comma 1-quinquies del predetto art. 181 (comma aggiunto
dall'art.  1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante
«Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della   legislazione  in  materia  ambientale  e  misure  di  diretta
applicazione»), prevede l'estinzione del reato paesistico, in caso di
rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici  da  parte  del  trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio   dall'autorita'   amministrativa,  e  comunque  prima  che
intervenga  la  condanna,  mentre  analogo  effetto  estintivo non e'
previsto  dal  censurato articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001;
     che il giudice rimettente solleva la delineata questione, «cosi'
come  proposta  dai difensori ed integralmente recepita» ed allega il
verbale  dell'udienza del 15 giugno 2007 del procedimento a carico di
G. G.;
     che  da  tale  verbale  risulta  che  i  difensori dell'imputato
denunciano  la  irragionevolezza  dell'art.  44 del d.P.R. n. 380 del
2001   e  la  disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  previsione
dell'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull'assunto che entrambe le
norme  sanzionino  l'abuso  edilizio  e  che sia irragionevole che il
trattamento  sanzionatorio  piu' lieve sia riservato alla fattispecie
piu'  grave  ovvero  all'abuso  commesso  in una zona o su di un bene
vincolato paesisticamente;
     che,  in  ordine  alla  rilevanza  della  questione,  gli stessi
difensori   precisano  che  dall'istruttoria  dibattimentale  sarebbe
emersa  la  demolizione del manufatto «baracca prefabbricata in ferro
con  copertura  in  lamiera,  infissi in alluminio» e che, in caso di
accoglimento   della   questione   proposta,   da   tale  demolizione
discenderebbe la estinzione del reato;
     che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio  con  una  memoria,  nella quale chiede che la questione sia
dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.
   Considerato  che il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata
di  Jesi,  in  composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
all'articolo   3   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale   dell'art.   44  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380  (Testo unico delle disposizioni
legislative  e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui
non  include la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 181,
comma  1-quinquies,  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137);
     che analoga questione e' stata ritenuta manifestamente infondata
da questa Corte con le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007;
     che,   peraltro,  la  questione  e'  inammissibile,  perche'  il
rimettente  (il  quale  si limita a rinviare alle deduzioni a verbale
dei  difensori  dell'imputato)  non  descrive  in  modo  adeguato  la
fattispecie sottoposta al suo giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 308
e n. 450 del 2007 e n. 82 del 2008);
     che,  nella  specie,  tale  insufficiente descrizione impedisce,
oltretutto,  la  stessa  precisa  individuazione  dei  termini  della
questione  sollevata,  atteso  che la carenza degli elementi di fatto
non  consente  di  individuare  con  certezza nemmeno quale delle tre
distinte  ipotesi  di contravvenzioni edilizie previste dal censurato
art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia stata contestata all'imputato.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma  2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 44 del decreto del Presidente
della   Repubblica   6   giugno   2001,  n. 380  (Testo  unico  delle
disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia),
sollevata,   in   riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal
Tribunale   penale   di  Ancona,  sezione  distaccata  di  Jesi,  con
l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.
                      Il cancelliere: Fruscella