N. 249 ORDINANZA 23 giugno - 2 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento  civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per
  la  costituzione in giudizio dell'opponente - Decorrenza dalla data
  di  notificazione  dell'atto,  anziche' da quella di consegna dello
  stesso  all'ufficiale  giudiziario  -  Lamentato  contrasto con gli
  artt.  3,  24  e  111,  primo  e  secondo  comma,  Cost. -  Mancata
  motivazione  della  non  manifesta  infondatezza  per insufficiente
  riferimento  ai  parametri  invocati  -  Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- Cod.  proc. civ., artt. 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma;
  disp. att. cod. proc. civ., art. 71, in combinato disposto.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo.
(GU n.29 del 9-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,   Franco
   GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 645, secondo
comma,  647  e  165,  primo  comma,  del codice di procedura civile e
dell'art.  71  delle  disposizioni di attuazione dello stesso codice,
promosso  con ordinanza del 27 luglio 2007 dal Tribunale ordinario di
Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello nel procedimento
civile  vertente  tra  la  Sirio  Impianti  s.n.c. di Faranda Leone e
Bonfiglio  Carmelo  e  la  R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C., iscritta al
n. 834  del  registro  ordinanze  2007  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ยช serie speciale, dell'anno 2008.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 maggio 2008 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
   Ritenuto  che  il Tribunale ordinario di Patti, sezione distaccata
di Sant'Agata di Militello, nel corso di un giudizio di opposizione a
decreto  ingiuntivo,  con  ordinanza depositata il 27 luglio 2007, ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 645,
secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile
e  dell'art.  71  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice di
procedura  civile,  per  violazione  degli artt. 3, 24 e 111, primo e
secondo  comma,  della Costituzione, nella parte in cui prevedono che
il  termine  per  la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo
decorra  dalla  data  di  notificazione dell'atto, anziche' da quella
della consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario;
     che,    nella   specie,   consegnato   l'atto   di   opposizione
all'ufficiale  giudiziario  il  4  ottobre  2004, lo stesso era stato
notificato  l'8 ottobre 2004, mentre l'opponente si era costituito il
18 ottobre 2004;
     che   -   rileva  il  rimettente  -  individuare nella  consegna
dell'atto  all'ufficiale  giudiziario  il  momento  di  inizio  della
decorrenza  del  termine di costituzione dell'opponente introdurrebbe
in  ogni caso (sia o no questo termine dimidiato) una regola coerente
con  i  principi  piu'  volte affermati dalla Corte costituzionale in
materia  di  notificazione e, in aggiunta, pienamente allineata con i
principi del processo giusto e di durata ragionevole;
     che   cio'   significherebbe   ancorare  il  dies  a  quo  della
costituzione  dell'opponente  ad  un  evento  - la consegna dell'atto
all'ufficiale   giudiziario   -   che,   nell'arco  del  procedimento
notificatorio, appare essere l'unico esattamente conoscibile non solo
dal giudice (mancando invece una norma che consenta di avere certezza
legale  della  acquisita conoscenza o conoscibilita', in capo a colui
che    introduce    il    giudizio    d'ingiunzione,    dell'avvenuta
notificazione),  ma  anche  dallo  stesso opponente, il quale sarebbe
posto  in  grado  di  sapere  da  quale  giorno  il  suo  termine  di
costituzione inizia a decorrere;
     che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha concluso per la manifesta inammissibilita' e comunque
la manifesta infondatezza della questione proposta.
   Considerato   che   il   Tribunale  ordinario  di  Patti,  sezione
distaccata  di  Sant'Agata  di  Militello,  dubita della legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma,
647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile e dell'art. 71
delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice di procedura civile,
nella  parte  in  cui  prevede  che  il  termine  per la costituzione
dell'opponente   a   decreto   ingiuntivo   decorra   dalla  data  di
notificazione  dell'atto,  anziche'  da quella della consegna di esso
all'ufficiale  giudiziario,  per  violazione degli artt. 3, 24 e 111,
primo e secondo comma, Cost.;
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  necessario introdurre una
regola  coerente  con i principi piu' volte affermati da questa Corte
in  materia  di  notificazione,  giungendo  ad una soluzione - quella
della decorrenza del termine per la costituzione dell'opponente dalla
consegna  dell'atto all'ufficiale giudiziario - allineata ai principi
del  giusto  processo e della durata ragionevole dello stesso, di cui
al nuovo testo dell'art. 111, primo e secondo comma, Cost.;
     che  la  rilevanza  della questione consiste nel fatto che se il
combinato   disposto   delle   norme   denunciate   fosse  dichiarato
incostituzionale  nella  parte  in  cui prevede che il termine per la
costituzione  dell'opponente  a decreto ingiuntivo decorra dalla data
di  notificazione  dell'atto, anziche' da quella della consegna dello
stesso   all'ufficiale  giudiziario,  l'opposizione  dovrebbe  essere
dichiarata improcedibile;
     che  nell'ordinanza non vi e' un adeguato sviluppo argomentativo
del denunciato contrasto con i parametri invocati;
     che  non  vi  e'  alcun  accenno agli artt. 3 e 24 Cost., mentre
anche  il  riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, Cost., e'
puramente   assiomatico,  posto  che  l'attinenza  della  prospettata
necessita' di far decorrere il termine di costituzione dalla consegna
dell'atto  notificando  all'ufficiale  giudiziario  al  principio del
giusto processo e' tutta da dimostrare;
     che  la mancata motivazione della non manifesta infondatezza per
insufficiente   riferimento   ai  parametri  invocati,  e'  causa  di
manifesta  inammissibilita'  (ordinanze  n. 114  del  2007; n. 39 del
2005; n. 126 del 2003).
   Visti  gli  articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 645,
secondo comma, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile
e  dell'art.  71  delle  disposizioni  di  attuazione  del  codice di
procedura  civile,  sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, con l'ordinanza
in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
                        Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 2 luglio 2008.
                      Il cancelliere: Fruscella