N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 - 27 giugno 2008

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 giugno
2008 (della Provincia autonoma di Bolzano)

Sicurezza  pubblica  - Esercizi pubblici - Decreto del questore della
  Provincia  di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008 recante
  sospensione  per 10 giorni, con effetto immediato, della licenza di
  esercizio  n. 669/2747  rilasciata  dal  sindaco di Bolzano al sig.
  Ausserer  per  la  gestione  del  Bar  Caffe' «Teatro» in Bolzano -
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di
  Bolzano  -  Denunciata  invasione  delle  competenze provinciali in
  materia  di  «esercizi  pubblici»  e  delle competenze spettanti al
  Presidente  della  Provincia  quale  titolare di poteri di pubblica
  sicurezza  nella materia medesima - Richiesta di dichiarare che non
  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  al  Questore della Provincia di
  Bolzano,  il  potere di sospendere la licenza per la gestione di un
  esercizio pubblico e per l'effetto di annullare l'atto impugnato.
- Decreto  del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008,
  del 24 aprile 2008.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, n. 7),
  16 e 20; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, art. 3; d.P.R. 19 novembre
  1987, n. 526, art. 3, comma 3.
(GU n.38 del 10-9-2008 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
Presidente  pro  tempore  della,  provincia,  dott.  Luis Durnwalder,
rappresentata  e  difesa,  in virtu' di procura speciale dd. 3 giugno
2008  rep.  n. 22142  (all.  1), rogata dal Segretario generale della
Giunta  provinciale  della  Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in
virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio
n. 1814 del 3 giugno 2008 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco
Ferrari  e  Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso
lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142)
   Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per
l'effetto del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 11 -
A  /  A.S./2008, del 24 aprile 2008, notificato in pari data, recante
sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla
notificazione  del  decreto  medesimo,  della  licenza  di  esercizio
n. 669/2747,  rilasciata  in  data  18  gennaio  2006 dal sindaco del
Comune  di  Bolzano  al  sig.  Robert Ausserer nato il 7 marzo 1981 a
Bolzano,  per  la gestione del Bar Caffe' Teatro sito in Bolzano, via
Cappuccini, n. 8/A (all. 3).
   Con  decreto  n. 11 - A /A.S./2008, il Questore della Provincia di
Bolzano  ha  disposto  la  sospensione  per dieci giorni, con effetto
immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della
licenza  di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006
dal sindaco, del comune di Bolzano al sig. Robert Ausserer, nato il 7
marzo 1981 a Bolzano, per la gestione del Bar «Caffe' Teatro» sito in
Bolzano, via Cappuccini, n. 8/A.
   L'esigenza  cautelare su cui il decreto e' fondato, come precisato
nelle  premesse  al  decreto  medesimo,  si identifica con la pretesa
necessita'  di  evitare  il  futuro  verificarsi di situazioni atte a
turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.
   Nelle  premesse  al  decreto, infatti, viene dato conto di vicende
avvenute  in  prossimita' o all'interno dei locali adibiti a bar, che
hanno comportato l'intervento della Polizia di Stato: in tal modo, il
questore  tenta  di  fornire  il substrato motivazionale necessario a
giustificare  il  proprio  intervento, concretatosi nell'adozione del
decreto impugnato.
   In   realta'   esso,  operando  una  illegittima  invasione  delle
competenze  provinciali  in  materia  di  «esercizi  pubblici»  e  di
attribuzioni  gia'  spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma
attribuite  al  Presidente  della  Provincia dallo statuto speciale e
dalle   norme   di   attuazione,   risulta  gravemente  lesivo  delle
prerogative  costituzionali  della  ricorrente  Provincia autonoma di
Bolzano,  e  si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti
motivi di
                            D i r i t t o
   1. -  Violazione  degli  articoli  9,  comma 1, n. 7), 16 e 20 del
d.P.R.  n. 670/1972,  dell'art.  3, d.P.R. n. 686/1973 e dell'art. 3,
comma 3, d.P.R. n. 526/1987.
   1.1. - Con l'adozione del decreto n. 11-A / A.S. /2008 il Questore
della  provincia  di Bolzano ha dato corso ad una evidente violazione
delle  competenze  provinciali  in  materia  di «esercizi pubblici» e
delle  connesse attribuzioni di cui all'art. 20 St., che la Provincia
di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio,
benche'  il  provvedimento  amministrativo  in  questione,  datato 24
aprile  2008,  avesse  efficacia  temporanea  fissata in dieci giorni
dalla  notificazione  del medesimo e abbia, dunque, dispiegato i suoi
effetti per intero.
   Infatti,  l'esaurimento  degli  effetti dell'atto impugnato lascia
aperto il dibattito circa la spettanza del potere, permanendo, cosi',
l'interesse  della  parte  ricorrente  ad  ottenere  la decisione del
ricorso,  con  l'eventuale  annullamento  dell'atto  emanato,  di cui
l'effetto e' cessato (C. cost., n. 222/2006; C. cost. n. 289/1993; C.
cost. n. 3/1962).
   1.2.  -  La  Provincia  aunoma di Bolzano e' titolare di peculiari
competenze   in   materia   di   esercizi  pubblici,  sia  di  natura
legislativa, sia amministrativa.
   L'art.  9,  n. 7),  dello  statuto  di  autonomia attribuisce alla
provincia  la potesta' legislativa concorrente in materia di esercizi
pubblici,  con esclusione dei soli poteri di vigilanza dello Stato ai
fini  della  pubblica  sicurezza»  e  della  facolta'  del  Ministero
dell'interno emo di «annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione
vigente, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi»
l'esercizio  di  tale  potere  di  autotutela  non  puo' che avere ad
oggetto   provvedimenti   provinciali   di  pubblica  sicurezza,  non
comprendendosi,  altrimenti,  ne'  il  fondamento,  ne  la  ratio  di
siffatta prerogativa ministeriale.
   L'art.  16  dello  statuto  di  autonomia prevede, poi, che «nelle
materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare
norme  legislative,  le relative potesta' amministrative, che in base
all'ordinamento   preesistente  erano  attribuite  allo  Stato,  sono
esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia».
   Il  combinato  disposto  degli  artt. 9, comma 1, n. 7, e 16 dello
Statuto  di  Autonomia  assegna, dunque, alla Provincia la competenza
amministrativa in materia di pubblici servizi.
   L'art. 20, comma 1, dello statuto di autonomia, dispone, poi, «che
i presidenti  delle  Province  esercitano  le  attribuzioni spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in
materia di esercizi pubblici.».
   Nell'esercizio  delle  predette  attribuzioni, il Presidente della
provincia   si   avvale  degli  organi  di  polizia  statale,  ovvero
della polizia locale, urbana e rurale.
   L'ordinamento, quindi, individua nel Presidente della provincia il
titolare  di  poteri  di  pubblica  sicurezza in determinate materie,
qualificando   in  via  meramente  residuale  i  poteri  di  pubblica
sicurezza  spettanti  agli  organi  statali:  l'art.  20,  statuto di
autonomia,  infatti,  dopo  aver  enucleato  l'ambito  di  competenza
provinciale, assegna al Questore le «a1tre attribuzioni». La norma e'
chiara   ed   univoca  nella  sua  interpretazione:  il  Questore  e'
competente  per  l'esercizio di poteri di pubblica sicurezza solo ove
intervenga  in materia diverse da quelle elencate dall'art. 20, comma
1, Statuto di autonomia.
   Nella  Provincia  di  Bolzano  la linea di demarcazione non corre,
dunque,  fra  le  funzioni  di  polizia amministrativa e l'area delle
funzioni  di  polizia  di  pubblica  sicurezza,  ma  si staglia anche
all'interno  di  quest'ultima,  per  separare  alcune  funzioni dalle
altre.
   L'art.  3,  comma  1,  d.P.R.  n. 686/1973, e' esplicito in questo
senso: «Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto,
i  provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' di pubblica
sicurezza  sono  adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal
Presidente  della  Giunta  provinciale.».  Anche  al Presidente della
Giunta  provinciale sono, dunque, assegnate espressamente funzioni di
pubblica  sicurezza,  da esercitarsi nelle materie elencate dall'art.
20  dello  statuto di autonomia, tra cui rientra anche la materia dei
ªservizi pubblici».
   Il Presidente della Provincia di Bolzano e' quindi anche Autorita'
di  pubblica  sicurezza,  cui  compete  l'adozione  dei provvedimenti
necessari a garantire l'ordinato svolgersi della vita civile.
   L'art.  3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, conferma il sopradescritto
riparto  di competenze Stato-Provincia, disponendo che, in aggiunta a
quanto   previsto  dal  primo  comma  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 1  novembre  1973, n. 686, i Presidenti
delle  giunte  provinciali  esercitano,  ai sensi dell'art. 20, primo
comma,  dello  Statuto,  le  funzioni  spettanti  alle  autorita'  di
pubblica  sicurezza,  previste  dalle  leggi  vigenti,  in  ordine ai
provvedimenti  di  cui  all'art.  19 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, che rientrano tra le materie di
competenza  provinciale  di  cui al comma 1 [quindi, tra le altre, la
materia  degli  esercizi pubblici latamente intesa nei termini di cui
agli  articoli 9 e 20 dello statuto di autonomia]»: una volta che per
previsione  statutaria  le  materie  assegnate alle regioni ordinarie
dall'art. 19, d.P.R. n. 616/1977, rientrano nella sfera di competenza
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  il  Presidente della giunta
esercita  nell'ambito  delle  medesime  anche le funzioni di pubblica
sicurezza proprie della Autorita' di Polizia.
   Non  trova, dunque, applicazione tout court il criterio risolutivo
del  conflitto  di  attribuzione  individuato da codesta ecc.ma Corte
nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella
di «polizia amministrativa locale» che ha condotto, in altri giudizi,
concernenti  le  regioni  ordinarie,  ad affermare la legittimita' di
interventi  statali in materie di competenza regionale, poiche' volti
a salvaguardare l'ordine pubblico; criterio che puo' essere applicato
solo ove sia possibile individuare - e non e' il caso della Provincia
di   Bolzano,   nella  materia  degli  esercizi  pubblici  una  netta
separazione  tra  i  compiti  di  polizia amministrativa locale e gli
interventi  a tutela della pubblica sicurezza, da intendersi peraltro
e  comunque,  ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in senso
restrittivo,  come volti alla prevenzione dei reati o al mantenimento
dell'ordine  pubblico  (C.  cost.  nn.  407/2002;  383/2005;  6/2004;
162/2004; 95/2005).
   Nel  presente  caso, gli interessi tutelati dall'Autorita' statale
di  pubblica  sicurezza  non  hanno  comunque  rilevanza esterna alla
materia  degli  «esercizi  pubblici»  ed  alle  connesse attribuzioni
provinciali  di cui all'art. 20 dello Statuto - non attenendo in modo
diretto   all'ordine   pubblico   strettamente  inteso  -  rientrando
nell'ampia  competenza provinciale delimitata non solo dagli artt. 9,
n. 7, e 16 dello statuto di autonomia ma anche dal citato art. 20 del
medesimo  statuto,  a  norma  del quale il Presidente della provincia
esercita   le   attribuzioni   spettanti  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza  previste  dalle  leggi vigenti in materia, tra l'altro, di
esercizi pubblici, avvalendosi anche degli organi di polizia statale,
oltre che della polizia locale.
   La  questione  soggetta  al sindacato di codesta ecc.ma Corte deve
pertanto   essere   risolta  tenendo  conto  delle  sopra  richiamate
disposizioni  statutarie  e  di  attuazione statutaria, che riservano
alla   Provincia   di   Bolzano   competenze  piu'  ampie  di  quelle
riconosciute  nella  materia  de qua alle regioni ordinarie, le quali
peraltro   apparivano   non  marginali  gia'  prima  della  revisione
costituzionale  del  2001, in base ad un criterio di riparto affidato
alla  verifica  se,  nell'attivita'  di  gestione  di  bar  e caffe',
«sicurezza  e  ordine  pubblico -  rispetto  ad  ogni altro interesse
pubblico  e  segnatamente  rispetto  allo  sviluppo  economico  della
comunita'  locali [...]  - assumano un rilievo talmente preminente da
imporre, come soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni
e  i compiti in materia siano attribuiti non all'autorita' locale, ma
a  quella di pubblica sicurezza e che comunque in capo a questa debba
essere  mantenuto  il  potere  di  disporre  sospensioni,  revoche  o
annullamenti» (C.cost., 290/2001).
   A  maggior  ragione, nell'invocato quadro di garanzie statutarie e
di  attuazione  statutaria  posto  a  garanzia  dell'autonomia  della
ricorrente,  appare necessario accertare se l'intervento del questore
sia  giustificabile  alla  luce  di  sovraordinate esigenze di tutela
dell'ordine   pubblico   strettamente  intese  o  non  costituiscano,
piuttosto, un'illegittima erosione di competenze provinciali.
   A  questo riguardo, occorre osservare che il potere di sospensione
esercitato   dal   Questore  della  Provincia  di  Bolzano  e'  stato
dichiaratamente  finalizzato ad evitare il ripetersi di situazioni di
disturbo connesse alla presenza, nei locali del Bar Caffe' «Teatro» o
nei  suoi pressi, di individui alterati e nella condizione di turbare
la quiete pubblica, e cio' benche' il legislatore provinciale, con la
l.p.n.  58/1988,  abbia  individuato  peculiari  misure  a tutela del
corretto  esercizio  dell'attivita'  ricettiva,  nel  rispetto  delle
esigenze di pubblica sicurezza (artt. 37 e 47 l.p. n. 58/1988).
   Da  un lato, quindi, il sistema provinciale garantisce l'esistenza
di  una  rete di tutele sufficiente ad assicurare che l'attivita' del
pubblico   esercizio   si  svolga  in  modo  regolare  e  sicuro,  e,
dall'altro,  la  medesima attivita' non presenta caratteristiche tali
da rendere immanente il rischio della commissione di reati.
   Non  rilevando  finalita'  intrinsecamente  connesse  alla materia
dell'ordine  pubblico  e  della sicurezza, nell'accezione restrittiva
delineata  da  codesta ecc.ma Corte (C. cost. nn. 237/2006; 383/2005;
6/2004; 162/2004; 95/2005), e' evidente che l'esercizio dei poteri di
sospensione  della  licenza  per  la  gestione dell' esercizio spetta
unicamente al Presidente della provincia.
   Richiamando  ancora principi enunciati da codesta ecc.ma Corte con
riferimento  alle  attribuzioni  delle regioni ordinarie e degli enti
locali,  applicabili  afortiori  alla  ricorrente,  essendo,  rimasto
integro il potere generale di prevenzione e repressione dei reati, si
e'  venuta ridimensionando quella sua proiezione provvedimentale, che
si   esprimeva   in   misure  direttamente  incidenti  sull'attivita'
economica,  per  dar luogo ad un nuovo equilibrio di poteri tra Stato
ed  autonomie,  che  vede  riservata  al  primo  l'adozione di misure
ablatorie,   preventive   e   repressive,   sulla  base  peraltro  di
procedimenti   interamente   giurisdizionalizzati   in   ossequio  ad
un'accezione  piu' rigorosa del principio dello Stato di diritto, nei
soli  casi  in  cui  l'attivita'  economica  sia  cosi'  strettamente
connessa  con  la  criminalita'  organizzata da esserne essa medesima
espressione (C. cost., n. 290/2001).
   In  ogni altro caso, quando venga in considerazione l'attivita' di
privati  a contenuto economico, nelle svariate forme giuridiche nelle
quali essa puo' manifestarsi, la scelta di larga massima compiuta dal
legislatore e' stata quella di rimettere ogni valutazione agli organi
che  sono  espressione diretta o indiretta della comunita', sulla non
irragionevole  premessa  che siano in primo luogo questi, per la loro
maggiore  vicinanza  alle popolazioni amministrate, ad averne a cuore
lo   sviluppo   economico,   in   applicazione   del   principio   di
sussidiarieta» (Corte cost., n. 190/2001).
   In  Provincia  di  Bolzano,  tale  impostazione  - oltre che dalle
richiamate  disposizioni  statutarie  e  di attuazione statutaria, e'
rafforzata  anche dalla circostanza che, in virtu' dell'art. 59, l.p.
n. 58/1988,  nel  territorio  provinciale,  a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore della medesima legge, non trova piu' applicazione
l'art. 100, r.d. n. 773/1931.
   In  conclusione,  e' indubbio che l'adozione da parte del questore
del  provvedimento  di  sospensione  della  licenza  in  questa  sede
contestato  ha  concretato  un'evidente  ed illegittima lesione delle
prerogative  provinciali  e  merita  di  essere  censurato, in quanto
espressione  di  poteri  di  polizia  la  cui  rilevanza si esaurisce
all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare la
materia  degli  «esercizi  pubblici» come ampiamente delimitata dagli
artt.  9,  n. 7,  16  e 20 dello statuto - oltre che dalle richiamate
norme  di attuazione - senza involgere quegli interessi ulteriori che
e' compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine
pubblico.
                              P. Q. M.
   La  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  come  sopra rappresentata e
difesa,   chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare  che  non  spetta allo Stato, e per esso al Questore della
Provincia di Bolzano, impone con proprio provvedimento la sospensione
della  licenza di un esercizio pubblico, per i profili illustrati nel
presente ricorso attraverso l'emanazione del decreto n. 11 - A / A.S.
/  2008,  del  24  aprile  2008,  e  per  l'effetto  annullare l'atto
impugnato nella sua interezza per violazione delle norme statutarie e
di attuazione statutaria citate in epigrafe.
     Roma, addi' 14 giugno 2008
     Avv. prof. Giuseppe Franco Ferraro - Avv. prof. Roland Riz