N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 14 - 27 giugno 2008
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 giugno 2008 (della Provincia autonoma di Bolzano) Sicurezza pubblica - Esercizi pubblici - Decreto del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008 recante sospensione per 10 giorni, con effetto immediato, della licenza di esercizio n. 669/2747 rilasciata dal sindaco di Bolzano al sig. Ausserer per la gestione del Bar Caffe' «Teatro» in Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e delle competenze spettanti al Presidente della Provincia quale titolare di poteri di pubblica sicurezza nella materia medesima - Richiesta di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, il potere di sospendere la licenza per la gestione di un esercizio pubblico e per l'effetto di annullare l'atto impugnato. - Decreto del questore della Provincia di Bolzano n. 11-A/A.S./2008, del 24 aprile 2008. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, n. 7), 16 e 20; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, art. 3; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 3, comma 3.(GU n.38 del 10-9-2008 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della, provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 3 giugno 2008 rep. n. 22142 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 1814 del 3 giugno 2008 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142) Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 11 - A / A.S./2008, del 24 aprile 2008, notificato in pari data, recante sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal sindaco del Comune di Bolzano al sig. Robert Ausserer nato il 7 marzo 1981 a Bolzano, per la gestione del Bar Caffe' Teatro sito in Bolzano, via Cappuccini, n. 8/A (all. 3). Con decreto n. 11 - A /A.S./2008, il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto la sospensione per dieci giorni, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del decreto medesimo, della licenza di esercizio n. 669/2747, rilasciata in data 18 gennaio 2006 dal sindaco, del comune di Bolzano al sig. Robert Ausserer, nato il 7 marzo 1981 a Bolzano, per la gestione del Bar «Caffe' Teatro» sito in Bolzano, via Cappuccini, n. 8/A. L'esigenza cautelare su cui il decreto e' fondato, come precisato nelle premesse al decreto medesimo, si identifica con la pretesa necessita' di evitare il futuro verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica. Nelle premesse al decreto, infatti, viene dato conto di vicende avvenute in prossimita' o all'interno dei locali adibiti a bar, che hanno comportato l'intervento della Polizia di Stato: in tal modo, il questore tenta di fornire il substrato motivazionale necessario a giustificare il proprio intervento, concretatosi nell'adozione del decreto impugnato. In realta' esso, operando una illegittima invasione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e di attribuzioni gia' spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, ma attribuite al Presidente della Provincia dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, e si configura conseguentemente illegittimo per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli articoli 9, comma 1, n. 7), 16 e 20 del d.P.R. n. 670/1972, dell'art. 3, d.P.R. n. 686/1973 e dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987. 1.1. - Con l'adozione del decreto n. 11-A / A.S. /2008 il Questore della provincia di Bolzano ha dato corso ad una evidente violazione delle competenze provinciali in materia di «esercizi pubblici» e delle connesse attribuzioni di cui all'art. 20 St., che la Provincia di Bolzano ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benche' il provvedimento amministrativo in questione, datato 24 aprile 2008, avesse efficacia temporanea fissata in dieci giorni dalla notificazione del medesimo e abbia, dunque, dispiegato i suoi effetti per intero. Infatti, l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato lascia aperto il dibattito circa la spettanza del potere, permanendo, cosi', l'interesse della parte ricorrente ad ottenere la decisione del ricorso, con l'eventuale annullamento dell'atto emanato, di cui l'effetto e' cessato (C. cost., n. 222/2006; C. cost. n. 289/1993; C. cost. n. 3/1962). 1.2. - La Provincia aunoma di Bolzano e' titolare di peculiari competenze in materia di esercizi pubblici, sia di natura legislativa, sia amministrativa. L'art. 9, n. 7), dello statuto di autonomia attribuisce alla provincia la potesta' legislativa concorrente in materia di esercizi pubblici, con esclusione dei soli poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza» e della facolta' del Ministero dell'interno emo di «annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi» l'esercizio di tale potere di autotutela non puo' che avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, non comprendendosi, altrimenti, ne' il fondamento, ne la ratio di siffatta prerogativa ministeriale. L'art. 16 dello statuto di autonomia prevede, poi, che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». Il combinato disposto degli artt. 9, comma 1, n. 7, e 16 dello Statuto di Autonomia assegna, dunque, alla Provincia la competenza amministrativa in materia di pubblici servizi. L'art. 20, comma 1, dello statuto di autonomia, dispone, poi, «che i presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di esercizi pubblici.». Nell'esercizio delle predette attribuzioni, il Presidente della provincia si avvale degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. L'ordinamento, quindi, individua nel Presidente della provincia il titolare di poteri di pubblica sicurezza in determinate materie, qualificando in via meramente residuale i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali: l'art. 20, statuto di autonomia, infatti, dopo aver enucleato l'ambito di competenza provinciale, assegna al Questore le «a1tre attribuzioni». La norma e' chiara ed univoca nella sua interpretazione: il Questore e' competente per l'esercizio di poteri di pubblica sicurezza solo ove intervenga in materia diverse da quelle elencate dall'art. 20, comma 1, Statuto di autonomia. Nella Provincia di Bolzano la linea di demarcazione non corre, dunque, fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia anche all'interno di quest'ultima, per separare alcune funzioni dalle altre. L'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 686/1973, e' esplicito in questo senso: «Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' di pubblica sicurezza sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal Presidente della Giunta provinciale.». Anche al Presidente della Giunta provinciale sono, dunque, assegnate espressamente funzioni di pubblica sicurezza, da esercitarsi nelle materie elencate dall'art. 20 dello statuto di autonomia, tra cui rientra anche la materia dei ªservizi pubblici». Il Presidente della Provincia di Bolzano e' quindi anche Autorita' di pubblica sicurezza, cui compete l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'ordinato svolgersi della vita civile. L'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 526/1987, conferma il sopradescritto riparto di competenze Stato-Provincia, disponendo che, in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, i Presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20, primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1 [quindi, tra le altre, la materia degli esercizi pubblici latamente intesa nei termini di cui agli articoli 9 e 20 dello statuto di autonomia]»: una volta che per previsione statutaria le materie assegnate alle regioni ordinarie dall'art. 19, d.P.R. n. 616/1977, rientrano nella sfera di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente della giunta esercita nell'ambito delle medesime anche le funzioni di pubblica sicurezza proprie della Autorita' di Polizia. Non trova, dunque, applicazione tout court il criterio risolutivo del conflitto di attribuzione individuato da codesta ecc.ma Corte nella contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza» a quella di «polizia amministrativa locale» che ha condotto, in altri giudizi, concernenti le regioni ordinarie, ad affermare la legittimita' di interventi statali in materie di competenza regionale, poiche' volti a salvaguardare l'ordine pubblico; criterio che puo' essere applicato solo ove sia possibile individuare - e non e' il caso della Provincia di Bolzano, nella materia degli esercizi pubblici una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque, ex art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in senso restrittivo, come volti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (C. cost. nn. 407/2002; 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005). Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'Autorita' statale di pubblica sicurezza non hanno comunque rilevanza esterna alla materia degli «esercizi pubblici» ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all'art. 20 dello Statuto - non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso - rientrando nell'ampia competenza provinciale delimitata non solo dagli artt. 9, n. 7, e 16 dello statuto di autonomia ma anche dal citato art. 20 del medesimo statuto, a norma del quale il Presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia, tra l'altro, di esercizi pubblici, avvalendosi anche degli organi di polizia statale, oltre che della polizia locale. La questione soggetta al sindacato di codesta ecc.ma Corte deve pertanto essere risolta tenendo conto delle sopra richiamate disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, che riservano alla Provincia di Bolzano competenze piu' ampie di quelle riconosciute nella materia de qua alle regioni ordinarie, le quali peraltro apparivano non marginali gia' prima della revisione costituzionale del 2001, in base ad un criterio di riparto affidato alla verifica se, nell'attivita' di gestione di bar e caffe', «sicurezza e ordine pubblico - rispetto ad ogni altro interesse pubblico e segnatamente rispetto allo sviluppo economico della comunita' locali [...] - assumano un rilievo talmente preminente da imporre, come soluzione costituzionalmente obbligata, che le funzioni e i compiti in materia siano attribuiti non all'autorita' locale, ma a quella di pubblica sicurezza e che comunque in capo a questa debba essere mantenuto il potere di disporre sospensioni, revoche o annullamenti» (C.cost., 290/2001). A maggior ragione, nell'invocato quadro di garanzie statutarie e di attuazione statutaria posto a garanzia dell'autonomia della ricorrente, appare necessario accertare se l'intervento del questore sia giustificabile alla luce di sovraordinate esigenze di tutela dell'ordine pubblico strettamente intese o non costituiscano, piuttosto, un'illegittima erosione di competenze provinciali. A questo riguardo, occorre osservare che il potere di sospensione esercitato dal Questore della Provincia di Bolzano e' stato dichiaratamente finalizzato ad evitare il ripetersi di situazioni di disturbo connesse alla presenza, nei locali del Bar Caffe' «Teatro» o nei suoi pressi, di individui alterati e nella condizione di turbare la quiete pubblica, e cio' benche' il legislatore provinciale, con la l.p.n. 58/1988, abbia individuato peculiari misure a tutela del corretto esercizio dell'attivita' ricettiva, nel rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza (artt. 37 e 47 l.p. n. 58/1988). Da un lato, quindi, il sistema provinciale garantisce l'esistenza di una rete di tutele sufficiente ad assicurare che l'attivita' del pubblico esercizio si svolga in modo regolare e sicuro, e, dall'altro, la medesima attivita' non presenta caratteristiche tali da rendere immanente il rischio della commissione di reati. Non rilevando finalita' intrinsecamente connesse alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nell'accezione restrittiva delineata da codesta ecc.ma Corte (C. cost. nn. 237/2006; 383/2005; 6/2004; 162/2004; 95/2005), e' evidente che l'esercizio dei poteri di sospensione della licenza per la gestione dell' esercizio spetta unicamente al Presidente della provincia. Richiamando ancora principi enunciati da codesta ecc.ma Corte con riferimento alle attribuzioni delle regioni ordinarie e degli enti locali, applicabili afortiori alla ricorrente, essendo, rimasto integro il potere generale di prevenzione e repressione dei reati, si e' venuta ridimensionando quella sua proiezione provvedimentale, che si esprimeva in misure direttamente incidenti sull'attivita' economica, per dar luogo ad un nuovo equilibrio di poteri tra Stato ed autonomie, che vede riservata al primo l'adozione di misure ablatorie, preventive e repressive, sulla base peraltro di procedimenti interamente giurisdizionalizzati in ossequio ad un'accezione piu' rigorosa del principio dello Stato di diritto, nei soli casi in cui l'attivita' economica sia cosi' strettamente connessa con la criminalita' organizzata da esserne essa medesima espressione (C. cost., n. 290/2001). In ogni altro caso, quando venga in considerazione l'attivita' di privati a contenuto economico, nelle svariate forme giuridiche nelle quali essa puo' manifestarsi, la scelta di larga massima compiuta dal legislatore e' stata quella di rimettere ogni valutazione agli organi che sono espressione diretta o indiretta della comunita', sulla non irragionevole premessa che siano in primo luogo questi, per la loro maggiore vicinanza alle popolazioni amministrate, ad averne a cuore lo sviluppo economico, in applicazione del principio di sussidiarieta» (Corte cost., n. 190/2001). In Provincia di Bolzano, tale impostazione - oltre che dalle richiamate disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, e' rafforzata anche dalla circostanza che, in virtu' dell'art. 59, l.p. n. 58/1988, nel territorio provinciale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, non trova piu' applicazione l'art. 100, r.d. n. 773/1931. In conclusione, e' indubbio che l'adozione da parte del questore del provvedimento di sospensione della licenza in questa sede contestato ha concretato un'evidente ed illegittima lesione delle prerogative provinciali e merita di essere censurato, in quanto espressione di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni provinciali dirette ad amministrare la materia degli «esercizi pubblici» come ampiamente delimitata dagli artt. 9, n. 7, 16 e 20 dello statuto - oltre che dalle richiamate norme di attuazione - senza involgere quegli interessi ulteriori che e' compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine pubblico.
P. Q. M. La Provincia autonoma di Bolzano, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, impone con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico, per i profili illustrati nel presente ricorso attraverso l'emanazione del decreto n. 11 - A / A.S. / 2008, del 24 aprile 2008, e per l'effetto annullare l'atto impugnato nella sua interezza per violazione delle norme statutarie e di attuazione statutaria citate in epigrafe. Roma, addi' 14 giugno 2008 Avv. prof. Giuseppe Franco Ferraro - Avv. prof. Roland Riz