N. 255 ORDINANZA 25 giugno - 4 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale - Violazioni al codice della strada - Sanzione
  accessoria  della  confisca  obbligatoria del motoveicolo adoperato
  per  commettere  una  delle  violazioni  amministrative di cui agli
  artt.  169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca
  per  inosservanza  dell'obbligo di indossare il casco protettivo) -
  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza,
  nonche' della personalita' della responsabilita' penale - Lamentata
  lesione  del  diritto  di  proprieta',  del diritto di difesa e del
  diritto al lavoro - Intervenute modificazioni della norma censurata
  anteriormente  alle  ordinanze di rimessione - Omessa valutazione -
  Carente  motivazione  sulla  rilevanza - Manifesta inammissibilita'
  delle questioni.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 92, n. 285), artt. 213, comma
  2-sexies,  (comma  introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c),
  numero  2,  del  d.l.  30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante
  dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
- Costituzione, artt. 3, 24, 27, 35 e 42.
(GU n.29 del 9-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della strada), promossi con
ordinanze  dell'8 gennaio 2007 dal Giudice di pace di Catanzaro e del
30  marzo 2007 dal Giudice di pace di Catania nei procedimenti civili
vertenti  tra  G.F.  e  la  Prefettura  di  Catanzaro e tra M.R. e la
Regione  Carabinieri Sicilia, iscritte ai numeri 17 e 22 del registro
ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 25 giugno 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
   Ritenuto  che  i  giudici  di  pace di Catanzaro e Catania, con le
ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - in riferimento, nel
complesso,  agli  articoli  3,  24,  27, 35 e 42 della Costituzione -
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in
cui  prevede  che  e' «sempre disposta la confisca in tutti i casi in
cui   un  ciclomotore  o  un  motoveicolo  sia  stato  adoperato  per
commettere  una  delle violazioni amministrative di cui agli articoli
169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;
     che  il  remittente  catanzarese  -  nel  premettere  di  essere
chiamato    a   decidere   sull'opposizione,   avverso   verbale   di
contestazione  di  infrazione  stradale,  proposta dal genitore di un
minorenne,    sanzionato    sul    piano    amministrativo   «perche'
momentaneamente  sprovvisto di casco protettivo» (art. 171 del codice
della  strada)  - reputa la previsione dell'art. 213, comma 2-sexies,
del  codice  della  strada,  che  ricollega  (recte:  ricollegava) la
sanzione  accessoria  della  confisca  del  veicolo all'infrazione in
questione, in contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 Cost.;
     che  il  giudice  a quo ipotizza, in primo luogo, «la violazione
del  principio  di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione»,
poiche'  la  norma  censurata,  «a  fronte  di violazioni identiche o
analoghe»  (e'  indicata, a titolo di esempio, quella consistente nel
mancato uso della cintura di sicurezza da parte di un automobilista),
«commina  la  sanzione  accessoria  della  confisca  obbligatoria del
mezzo»   soltanto   quando   l'infrazione   sia   commessa   mediante
l'utilizzazione di un ciclomotore o di un motoveicolo;
     che e' dedotta, poi, la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto
un  diverso  profilo,  ovvero  «per  l'incongruita'  tra  la sanzione
pecuniaria  principale  (piuttosto  modesta) e la sanzione accessoria
eccessivamente penalizzante»;
     che, infine, e' prospettato il contrasto con l'art. 42 Cost., in
quanto  tale  articolo  «prevede  la tutela della proprieta' privata,
ammettendone  l'esproprio solo per motivi di interesse generale e non
personale (l'uso del casco)»;
     che, per parte propria, anche il Giudice di pace di Catania -sul
presupposto   di   dover  giudicare  dell'opposizione  a  verbale  di
contestazione   amministrativa   proposta   dal  proprietario  di  un
ciclomotore,  sorpreso  alla guida del mezzo senza indossare il casco
protettivo  - sottolinea che la Corte costituzionale, gia' chiamata a
scrutinare   la   censurata  disposizione,  avrebbe  pronunciato  una
«ordinanza  interlocutoria»,  volendo  con  cio'  «significare che la
questione  di  legittimita'  costituzionale  non e' semplice, ma deve
essere approfondita adeguatamente»;
     che   secondo  il  giudice  a  quo  la  norma  suddetta  sarebbe
costituzionalmente illegittima, in primis per violazione dell'art. 24
Cost.,  e  segnatamente  per  la  ricorrenza  di una «menomazione del
diritto  alla  difesa»,  giacche',  nel  caso  di specie, «il giudice
appare come rimedio marginale alla confisca»;
     che  viene  dedotto,  inoltre,  il  contrasto  sia con l'art. 42
Cost.,  secondo il quale la «proprieta' privata e' riconosciuta dalla
legge,  che ne determina i modi di acquisto, di godimento, allo scopo
di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti»,
che  con  l'art.  35  Cost., «che garantisce il diritto al lavoro», e
cio'  «perche'  le  motociclette confiscate possono servire anche per
scopi di lavoro»;
     che  e'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato;
     che  la  difesa  statale,  in  via  preliminare,  sottolinea  la
necessita'  della  restituzione  degli  atti  ai  giudici  remittenti
(citando,   come   precedente   specifico,  l'ordinanza  della  Corte
costituzionale  n. 24  del  2007),  affinche'  valutino la perdurante
rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza della questione, alla luce
delle modifiche apportate al testo dell'art. 213, comma 2-sexies, del
codice  della strada - e consistite nel limitare l'applicazione della
confisca  esclusivamente  «in tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo  sia stato adoperato per commettere un reato» - dal comma
169   dell'art.   2   del   decreto-legge   3  ottobre  2006,  n. 262
(Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria e finanziaria), comma
aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24
novembre 2006, n. 286;
     che,  in subordine, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto
che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile (risultando, a suo
dire,  entrambe le ordinanze di rimessione prive di motivazione sulla
rilevanza  e non manifesta infondatezza della stessa), ovvero, in via
ulteriormente gradata, non fondata;
     che  in  relazione,  difatti,  a tale secondo profilo, la difesa
dello  Stato  rileva  come  la confisca appare rivolta a sottrarre la
disponibilita'  di  ciclomotori  e  motoveicoli  a  coloro  i  quali,
mostrandosi   indifferenti   all'obbligo   di   indossare   il  casco
protettivo,  realizzano,  con  il  proprio  contegno,  «una  causa di
incremento  del  pericolo  di  lesioni  craniche  da  circolazione di
motocicli», sicche' - sottolinea ancora la difesa statale - anche «il
proprietario  che autorizzi o tolleri l'uso del motociclo da parte di
soggetti    che   non   rispettano   l'obbligo   in   questione»   e'
ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-sexies, a
tale sanzione;
     che  l'applicazione  di  quest'ultima,  pertanto,  trova  la sua
ragion d'essere nella circostanza che il proprietario del veicolo «ha
accettato  di  concorrere  all'incremento  complessivo del rischio da
circolazione  e,  contemporaneamente,  ha rinunciato ad esercitare un
controllo personale e diretto sul comportamento del conducente»;
     che  nessuna  violazione  del  principio  di  eguaglianza,  poi,
potrebbe essere ravvisata nel caso di specie;
     che   priva   di   fondamento   sarebbe  la  censura  diretta  a
stigmatizzare il fatto che la confisca obbligatoria «non sia prevista
per  violazioni  stradali  che  il  giudice rimettente considera piu'
gravi  sotto  il  profilo  degli  interessi  protetti», atteso che la
legittimita'  costituzionale di una sanzione va riconosciuta «qualora
sussista  una ragionevole coerenza tra la sua misura ed entita' e gli
interessi protetti dal precetto di cui la sanzione e' presidio»;
     che,  nella  specie, prosegue la difesa statale, «la prevenzione
del  rischio  individuale  e  sociale  da trauma cranico, specifico e
peculiare    della   circolazione   motociclistica,   rende   ragione
sufficiente  di  una  misura  intesa a togliere la disponibilita' del
mezzo specifico della creazione di tale rischio».
   Considerato  che  i giudici di pace di Catanzaro e Catania, con le
ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - in riferimento, nel
complesso,  agli  articoli  3,  24,  27, 35 e 42 della Costituzione -
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 213, comma
2-sexies  (comma  introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1, lettera c,
numero   2,   del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30  aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in
cui  prevede  che  e' «sempre disposta la confisca in tutti i casi in
cui   un  ciclomotore  o  un  motoveicolo  sia  stato  adoperato  per
commettere  una  delle violazioni amministrative di cui agli articoli
169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato»;
     che  entrambi i remittenti censurano la norma suddetta nel testo
anteriore   a   quello   modificato   dall'art.  2,  comma  169,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della
relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;
     che  la  questione investe la norma censurata nella parte in cui
prevede   (o   meglio,   prevedeva)  la  confisca  di  ciclomotori  e
motoveicoli   quale   sanzione   accessoria  che  colpisce  anche  le
infrazioni  amministrative  di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e
171 del codice della strada;
     che,  preliminarmente,  deve  essere  disposta  la  riunione dei
giudizi, atteso che la identita' dei rispettivi oggetti ne giustifica
l'unitaria trattazione ai fini di un'unica decisione;
     che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili;
     che,  difatti,  ciascuno  dei  remittenti  ha assunto la propria
iniziativa  successivamente  alle  modifiche,  recate  al testo della
norma  censurata,  dal  gia'  menzionato  comma  169  dell'art. 2 del
decreto-legge  n. 262  del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della
relativa legge di conversione n. 286 del 2006;
     che  i giudici a quibus non hanno, pero', minimamente affrontato
il problema della incidenza di tale sopravvenienza normativa rispetto
ai giudizi principali, di talche' le questioni da essi sollevate sono
manifestamente inammissibili;
     che  tale  e',  infatti,  secondo  l'indirizzo  di questa Corte,
l'esito  della  questione  allorche'  il rimettente non abbia «svolto
alcuna  motivazione  in  ordine  alla  incidenza  della novella sulla
fattispecie al suo esame (...) quanto alla perdurante rilevanza della
questione  nel giudizio a quo» (cosi', da ultimo, e con riferimento a
questione  analoga  a  quelle  oggi  in esame, l'ordinanza n. 126 del
2008).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara la manifesta inammissibilita' delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo 213, comma
2-sexies   (comma   introdotto  dall'art.  5-bis,  comma  1,  lettera
c, numero  2,  del  decreto-legge  30  giugno  2005,  n. 115, recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione»,  nel  testo  originario risultante
dalla  relativa  legge  di  conversione  17 agosto 2005, n. 168), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice della
strada),  nella  parte  in  cui  prevede  che  e' «sempre disposta la
confisca  in  tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui  agli  articoli  169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un
reato»,  sollevate  - in riferimento, nel complesso, agli articoli 3,
24, 27, 35 e 42 della Costituzione - dai Giudici di pace di Catanzaro
e Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 4 luglio 2008.
                      Il cancelliere: Fruscella